Versione
25 gennaio 1940
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Versione
10 dicembre 1994
10 dicembre 1994
Art. 2.
Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. ((1))
L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 ".
Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. ((1))
L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 ".
Commentari • 8
- 1. Società fiduciariehttps://www.brocardi.it/ · 8.161533
[…] Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 26
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2026, n. 5026Provvedimento: […] Rilevato che l'art. 2 della legge n. 1966 del 1939 dispone, al primo comma, che le società fiduciarie e di revisione sono soggette alla vigilanza ministeriale e, al secondo comma, che l'autorizzazione è revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati; […] Ritenuto che tale reiterata condotta omissiva integri i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 1939 del 1966, costituiscono il presupposto per la revoca dell'autorizzazione;Leggi di più...
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