Articolo 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 gennaio 1940
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 2.

Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. ((1))

L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.

-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 ".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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