Versione
23 giugno 1971
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20 gennaio 1981
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13 aprile 1990
13 aprile 1990
Art. 1. (( 1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennita' di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.
2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ))
2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ))
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Roma, sentenza 04/10/2023, n. 13995Provvedimento: […] In prossimità alla scadenza del mandato, inviava un'istanza protocollata al n. 45000 del 13.10.2022, richiedendo al Consiglio di Stato la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1 Legge n. 312/1971. […]Leggi di più...
- riassunzione causa·
- giurisdizione esclusiva giudice amministrativo·
- difetto di giurisdizione·
- Consiglio di Presidenza Giustizia Amministrativa·
- art. 1 Legge 312/1971·
- compensazione spese processuali·
- art. 133 D.Lgs. 104/2010·
- indennità di fine carica·
- personale in regime di diritto pubblico