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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANARESI Parte_1 C.F._1
ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANALE 45 CASALECCHIO DI
RENOpresso il difensore avv. MANARESI ER
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLESIO Controparte_1 C.F._2
GI IS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 3
BOLOGNApresso il difensore avv. BLESIO GI IS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BLESIO Controparte_2 C.F._3
GI IS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 3
BOLOGNApresso il difensore avv. BLESIO GI IS
APPELLATO
In punto a: giudizio di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio con ordinanza n. 33612 del 15 novembre 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 10 1. In data 28.07.2004 acquistava dai fratelli Parte_1 Controparte_2
e un immobile sito in Bologna, via Saragozza n. 33, per la somma di € Controparte_1
400.000,00, immobile poi consegnato il 15.10.2004.
Anteriormente alla consegna dell'immobile, con delibera condominiale 14.09.2004 (doc. 3, convenuti) venivano affidati alla ditta alcuni lavori di riparazione del tetto, a causa di Parte_2 infiltrazioni che avevano interessato alcuni appartamenti del condominio.
1.1. A seguito dei temporali abbattutisi su Bologna nelle giornate del 6-7-8 ottobre 2005, si manifestavano gravi infiltrazioni d'acqua dal soffitto in più stanze dell'appartamento compravenduto.
Si rendevano quindi necessari ulteriori onerosi interventi deliberati dal . CP_3
Pertanto, la agiva in giudizio in primo grado innanzi al Tribunale di Bologna, domandando la Pt_1 condanna dei fratelli al pagamento di € 6.194,71, ossia la somma corrispondente CP_1 alla quota di spesa gravante sulla per le riparazioni del tetto condominiale. Pt_1
1.2. Si costituivano i fratelli contestando la decadenza dalla garanzia, la CP_1 prescrizione dell'azione e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, risultando i vizi sopravvenuti rispetto al perfezionamento della vendita.
1.3. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta al pagamento di € 6.194,71 e alla rifusione delle spese di lite.
2. Proponevano appello e domandando la riforma della sentenza CP_2 Controparte_1
e il rigetto della domanda attorea.
2.1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2295/2017, pubblicata il 09.10.2017, richiamata la giurisprudenza rilevante, evidenziava la natura di responsabilità oggettiva della garanzia per vizi nella vendita, prescindendo essa dalla colpa del venditore.
In tal senso, la Corte d'appello evidenziava che, da un lato, la aveva dimostrato l'esistenza di Pt_1 vizi e la derivazione dei danni patiti a causa degli stessi vizi e che, dall'altro lato, i fratelli CP_1 on avevano dimostrato la sopravvenienza dei vizi rispetto alla compravendita.
[...]
Pertanto, la Corte rigettava l'appello.
3. e proponevano ricorso in Cassazione con otto motivi di CP_2 Controparte_1 impugnazione.
Con ordinanza n. 33612/2022, pubblicata il 15.11.2022, la Suprema Corte così decideva:
“accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l'ottavo
e dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità”.
pagina 2 di 10 3.1. Pertanto, la Corte accoglieva i motivi quarto e quinto, che esaminava congiuntamente, dichiarava assorbito il sesto, e rigettava gli altri.
Col quarto motivo, i ricorrenti avevano dedotto la violazione degli artt. 2697 e 1490 c.c., per aver la sentenza d'appello ritenuto sussistente l'obbligo di garanzia per vizi della cosa, pur mancando la prova che i difetti dell'immobile fossero già esistenti al momento della vendita, circostanza che era onere del compratore dimostrare;
infatti, secondo i ricorrenti Sig.ri si sarebbe dovuto CP_1 considerare che dopo la stipula del contratto erano già state eseguite riparazioni del tetto e che, prima delle abbondanti piogge dell'ottobre 2005, non si era verificato alcun danno o fenomeno analogo a quello denunciato.
Col quinto motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto provata la sussistenza dei vizi preesistenti alla vendita, in totale carenza di prova.
In particolare, secondo la Corte, il giudice distrettuale si era discostato dal principio in base al quale l'onere della prova dei vizi grava sul compratore, inclusa la prova dell'anteriorità dei vizi.
In altri termini, il giudice di merito aveva ritenuto sussistere una presunzione legale di derivazione del fatto dannoso da epoca anteriore o coeva a quella della vendita. Ne conseguiva la non corretta applicazione del criterio dell'onere della prova, non competendo ai venditori dimostrare che i vizi erano derivanti da cause sopravvenute rispetto alla vendita, come invece ritenuto dal giudice distrettuale, e non sussistendo alcuna presunzione legale relativa di anteriorità dei difetti rispetto alla vendita (o alla consegna).
Pertanto, la Corte rinviava alla presente sede, affermando la necessità per il giudice del rinvio di valutare l'eventuale preesistenza dei vizi rispetto alla consegna dell'immobile, dipendendo da tale accertamento la possibilità dell'acquirente di avvalersi della garanzia per i vizi e ottenere la riduzione del prezzo.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 26.01.2023, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_4 Controparte_1
4.1. Ripercorsi i fatti di causa, richiamava diffusamente le principali prove documentali a sostegno della preesistenza dei vizi (docc. 3, 4, 16 fascicolo primo grado della doc. 3, fascicolo primo Pt_1 grado . CP_1
In particolare, deduceva che la menzionata produzione documentale, attestando l'affidamento di lavori di ripristino alla ditta di in epoca anteriore alla consegna dell'immobile, costituiva Parte_2 prova inequivocabile: 1) che esistevano infiltrazioni già in epoca anteriore alla consegna dell'immobile; 2) che i fratelli erano consapevoli dell'esistenza di vizi, e perciò CP_1 della loro mala fede, avendone essi taciuto l'esistenza; 3) che l'intervento della ditta Parte_2 non era stato risolutivo.
pagina 3 di 10 L'attrice rilevava altresì che, data l'evidenza dell'anteriorità dei vizi rispetto alla consegna dell'immobile, era onere probatorio dei fratelli dimostrare l'efficacia risolutiva CP_1 dell'intervento della ditta . Parte_2
4.2. Infine, domandava la condanna dei Sig.ri al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di riassunzione e del giudizio svoltosi innanzi la Suprema
Corte di Cassazione.
4.3. L'attrice in riassunzione così concludeva: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, rigettare, se del caso con più ampia motivazione rispetto alla sentenza di primo grado, l'appello proposto dai Sigg.ri e CP_1 [...] avverso la sentenza n. 20407/2012 del Tribunale di Bologna, con la condanna degli CP_2 appellanti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze legali relative al presente giudizio di rinvio, nonché di quelle relative al procedimento n. 29958/2017 R.G. svolto avanti la Suprema Corte di Cassazione.”
5. Si costituivano in giudizio e CP_2 Controparte_1
5.1. In primo luogo, i convenuti evidenziavano il passaggio della pronuncia della Corte ove si rilevava che negli atti non si era mai fatto riferimento alla natura dei vizi causa delle infiltrazioni, né si era indagato il nesso di causalità fra i vizi e le relative conseguenze.
Al riguardo, i convenuti rilevavano che mai si era stabilita l'origine delle infiltrazioni e, perciò, asserivano che queste potevano avere le più varie cause: spostamenti di coppi da caduta di neve e ghiaccio (come in occasione della precedente infiltrazione richiamata dall'attrice, di cui al doc. 3, cui erano seguiti gli interventi della ditta ), o il passaggio di terzi sul coperto per Parte_2 accedere ad impianti di ricezione televisiva, essendo il tetto accessibile dalla proprietà di altri condomini.
5.2. Il difetto probatorio in cui era incorsa la difesa avversaria, peraltro, risultava accentuato dall'assenza di accertamenti tecnici.
La non aveva mai chiesto di procedere ad accertamenti tecnici né mediante ATP né mediante Pt_1
CTU; infatti, l'istanza di ammissione di CTU dell'attrice in primo grado riguardava il differente ed inconferente profilo dell'individuazione, nell'ambito dell'importo complessivo di € 11.993,08 versato dall'attrice per lavori straordinari, della quota di spesa relativa alla eliminazione degli asseriti vizi oggetto del giudizio.
5.3. Le pretese dell'attrice, poi, oltreché non provate, risultavano infondate.
La preesistenza dei vizi era esclusa dalle rilevazioni ARPA su precipitazioni 1991-2007 (doc. 7, convenuti), ove emergeva che, dopo la realizzazione degli interventi della ditta nel Parte_2
pagina 4 di 10 settembre 2004, l'intero anno successivo era stato caratterizzato da abbondanti piogge. Pertanto, se vi fossero stati vizi, le infiltrazioni si sarebbero manifestate anche in precedenza.
5.4. I convenuti rilevavano che, nei precedenti gradi di merito, le valutazioni dei precedenti giudici avevano confuso i vari profili involti, non avendo operato le doverose distinzioni tra vizi, infiltrazioni, spese e danni.
Pertanto, una valutazione accorta dei fatti di causa, alla luce delle carenze probatorie delle deduzioni attoree, imponeva il rigetto della domanda.
6. e osì concludevano: CP_2 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rejectis contrariis e in totale riforma della sentenza a verbale n. 20407/12, resa inter partes dal Tribunale di Bologna, IN VIA PRELIMINARE - dare atto che, in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza di I° grado e di intrapresa esecuzione mobiliare, gli appellanti in data 2/7/2012 hanno provveduto a pagare (con riserva) all'appellata la somma intimata, pari ad € 11.532,17, nonché, successivamente, quelle della sentenza cassata (€ 6.036,48); IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - respingere la domanda, proposta da per intervenuta decadenza dalla garanzia e prescrizione Parte_1 dell'azione; - in ogni caso rigettare la domanda predetta poiché infondata e comunque non provata;
IN OGNI CASO - condannare la Appellata alla rifusione di tutte le spese di causa, comprese quelle dei due gradi del giudizio precorso, oltre a quelle del giudizio di cassazione e di quello presente, nonché, ex art. 336 c.p.c., al rimborso delle somme corrisposte dagli appellanti il 2/7/2012 a seguito dell'esecuzione forzata promossa dall'appellata (€ 11.532,17), oltre a quelle pagate per il giudizio d'appello a seguito della sentenza cassata (€ 6.036.48); con gli interessi di legge dai singoli versamenti.
7. La domanda di è fondata e deve essere accolta e dunque deve essere Parte_1 rigettato l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 20407/2012 del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Bologna.
8. A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 33612/2022, pubblicata il 15.11.2022, l'odierno giudizio di rinvio verte sull'accertamento dell'avvenuta dimostrazione da parte della attrice Pt_1 della preesistenza dei vizi rispetto alla consegna.
9. In tal senso, ha dimostrato che a settembre 2004 e ottobre 2005 vi Parte_1 furono infiltrazioni nello stabile ove è sito l'immobile compravenduto.
10. Quanto alla prova della esistenza dei vizi di cui si tratta, essa è comprovata dalle seguenti risultanze probatorie.
10.1 Il doc. 3 del fascicolo primo grado di , recante il fax inviato il Parte_1
31.10.2005 dall'Avv. Blesio, a nome di uno dei venditori.
In detta missiva, l'Avv. Blesio contestava le richieste della acquirente affermando testualmente che “il tetto dell'immobile successivamente alla vendita alla Sua Cliente (avvenuta il 28.07.2004), ha subito interventi per eliminare le infiltrazioni;
lavori [eseguiti a settembre 2004, quindi anteriormente alla pagina 5 di 10 consegna avvenuta in data 15.10.2004] regolarmente fatturati dalla ditta il Parte_2
22.11.2004 e (a quanto mi risulta) pagati”.
10.2 Il doc. 4 del fascicolo primo grado ove è riprodotto il verbale dell'assemblea Pt_1 straordinaria del giorno 30.11.2005, poco più di un mese dopo la manifestazione delle copiose infiltrazioni denunciate da . Parte_1
Nel verbale è riportato testualmente “L'Amministratore relaziona all'assemblea sulla situazione riscontrata sul coperto dello stabile dopo i lavori svolti dal sig. . L'amministratore riferisce Parte_2 di perdite diffuse sul coperto nonostante l'intervento. Verificata la situazione l'amministratore propone un intervento generale sul coperto di tutto lo stabile, l'assemblea all'unanimità approva”.
10.3 Il doc. 16 del fascicolo primo grado di , recante il preventivo datato Parte_1
18.10.2005 dell'Ing. tecnico del . CP_5 CP_3
Nel preventivo è riportato testualmente “Egregio Amministratore, in seguito alla visita da me effettuata insieme a Lei il 13/10 in diversi parti del fabbricato ed in un appartamento sito all'ultimo piano dove sono visibili diverse infiltrazioni ho rilevato: 1) che il tetto presenta difetti nelle impermeabilizzazioni, spostamenti dei coppi dovuti alla neve, scarso fissaggio dei coppi. Si ritiene il lavoro da rifare ex novo come manto ed impermeabilizzazione”.
10.4. Il doc. 17 del fascicolo primo grado di , ove è riportata la contabilità Parte_1 di cantiere relativa al successivo intervento radicale di rifacimento del coperto.
10.5. Si vedano altresì le prove testimoniali rese all'udienza del 03.06.2009.
In particolare, la Sig.ra sui capitoli 5, 6 e 7 della memoria ex art. 183, VI comma, Testimone_1
n. 2, c.p.c., ha dichiarato: “Si è vero, ho constatato personalmente in quanto all'epoca dei fatti avevo a disposizione tale immobile”.
Il Sig. sui capitoli 5 e 7 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., ha Testimone_2 dichiarato: “Si è vero, l'ho constatato personalmente, in quanto avvertito dalla mia compagna Sig.ra
mi recai in loco e constatai personalmente le infiltrazioni descritte in domanda ..(omissis).. Tes_1
Si, è vero, ero presente anche in tale occasione”.
L'amministratore del sui capitoli 5, 6 e 7 della memoria ex art. Controparte_6
183, VI comma, n. 2, c.p.c., ha dichiarato: “Si, è vero, mi recai in loco il giorno 6 (6/10/2005 – N.d.r.), verificando le infiltrazioni. Mi ricordo di ciò visto che era il giorno del mio compleanno ..(omissis).. Si,
è vero, verificai insieme al Geom. e alla Sig.ra la presenza delle infiltrazioni così CP_7 Tes_1 come descritte in domanda ..(omissis).. A.D.R. Circa un anno prima delle infiltrazioni per cui è causa si verificarono delle altre infiltrazioni sistemate dal Sig. . Successivamente a tale Parte_2 riparazione nessuno mi ha notiziato di ulteriori infiltrazioni, sino a quelle segnalate dalla Sig.ra
. Tes_1
pagina 6 di 10 11. I seguenti elementi di prova dimostrano la preesistenza di tali vizi e difetti rispetto alla compravendita per cui è causa.
11.1 In particolare, il verbale dell'assemblea straordinaria del giorno 14.09.2004, sul quale è riportato testualmente: “Lavori straordinari precedentemente approvati per infiltrazioni acqua dal tetto, ampliamento del mandato per installazione di coppi ferma neve su falda del tetto dalla quale l'inverno scorso era precipitato lastra di ghiaccio, valutazione del costo e delibera relativa” (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado Sigg.ri . CP_1
11.2 Infine, rileva il confronto tra la fattura della ditta (doc. 4, e la Parte_2 CP_1 contabilità di cantiere relativa al successivo radicale intervento del 2005 (doc. 17,
[...]
). Parte_1
Il confronto evidenzia che nell'intervento della ditta veniva operata la “sistemazione dei coppi Parte_2 mossi, delle bandinelle camini, delle onduline sottocoppo e delle convesse”; nell'intervento del 2005, si deliberava la totale impermeabilizzazione del tetto e la fornitura e la posa in opera di nuovi coppi, bandinelle e lattonerie, la sostituzione di un pezzo di grondaia, nonché il rifacimento di pluviali.
12. Orbene, tutti gli elementi richiamati dimostrano chiaramente la preesistenza dei vizi occulti relativi all'immobile oggetto della compravendita del 28.07.2004.
12.1 In primo luogo, rileva la circostanza che a settembre 2004, prima della consegna, siano stati deliberati ed eseguiti lavori sul tetto per porre rimedio ad infiltrazioni analoghe a quelle per cui è causa.
12.2. In secondo luogo, è fortemente sintomatica la circostanza che, a distanza di un solo inverno, si siano nuovamente manifestate le medesime infiltrazioni, successivamente al primo intervento, finalizzato alla rimozione delle cause delle infiltrazioni medesime.
12.3 In terzo luogo, rileva il confronto tra l'oggetto dei lavori eseguiti dalla nel 2004 e Controparte_8
l'oggetto dei lavori eseguiti nel 2005.
Tali lavori, oltre a presentare una sostanziale omogeneità, risultando entrambi gli interventi diretti all'eliminazione delle infiltrazioni, evidenziano che l'intervento del settembre 2004 fu circoscritto, parziale, limitato alla sostituzione di singoli elementi del tetto, mentre quello dell'anno successivo realizzò il completo rifacimento della impermeabilizzazione.
In particolare, nell'intervento della ditta veniva operata la “sistemazione dei coppi mossi, Parte_2 delle bandinelle camini, delle onduline sottocoppo e delle convesse” (doc. 4 , CP_1 mentre nell'intervento del 2005 si deliberava la totale impermeabilizzazione del tetto e la fornitura e la posa in opera di nuovi coppi, bandinelle e lattonerie, la sostituzione di un pezzo di grondaia, nonché il rifacimento di pluviali (doc. 17 ). Ancor più nello specifico, tale ultimo Parte_1 intervento del 2005 si rese necessario poiché, come affermato dal tecnico del condominio Ing.
“il tetto presenta difetti nelle impermeabilizzazioni, spostamenti dei coppi dovuti alla CP_5
pagina 7 di 10 neve, scarso fissaggio dei coppi. Si ritiene il lavoro da rifare ex novo come manto ed impermeabilizzazione” (doc. 16, . Pt_1
12.4 Tale contesto probatorio evidenza sia l'inutilità e inidoneità del primo intervento e comunque la carenza di concreta attitudine di esso ad eliminare il vizio che generava l'infiltrazione, sia una continuità eziologica tra i due episodi di infiltrazioni.
La risolutività del primo intervento, infatti, avrebbe comportato la tenuta del coperto condominiale, impedendo la verificazione di nuove infiltrazioni, che, invece, si ripresentarono dopo un lasso temporale estremamente breve (un solo inverno).
In tal senso, la contiguità temporale dei due interventi di ripristino e la diversa entità degli stessi, il primo molto circoscritto, il secondo, di più ampia portata, integrante il rifacimento totale della impermeabilizzazione, comprovano che le cause generatrici dei vizi erano le stesse e che il primo intervento si era rivelato inidoneo alla rimozione di tali cause.
Rivelatosi non risolutivo l'intervento , per porre rimedio a quelle medesime infiltrazioni si Parte_2 rese necessario il ben più oneroso intervento di totale impermeabilizzazione, deliberato nel 2005.
13. I vizi occulti erano preesistenti alla compravendita.
La Corte di Cassazione ha disposto di accertare la preesistenza rispetto alla consegna dell'immobile.
Essa è dimostrata, come si è appena evidenziato.
Sussiste, peraltro, la prova della preesistenza anche rispetto alla data della compravendita, avvenuta antecedentemente rispetto alla consegna.
Sul punto deve evidenziarsi la sussistenza della prova specifica di tale preesistenza, avuto riguardo al contenuto del verbale di assemblea condominiale del 14 settembre 2004, in cui al punto 3) dell'ordine del giorno si dà espressamente atto del fatto che l'intervento di ripristino in oggetto era già stato deliberato in precedenza.
Dunque, deve ritenersi che l'insorgenza e la manifestazione del vizio fosse avvenuta in un momento antecedente rispetto alla stipula del contratto (28 luglio 2004), anche tenuto conto del fatto che, notoriamente, secondo l'id quod plerumque accidit, le infiltrazioni si manifestano successivamente a copiose precipitazioni, che, di norma, avvengono nella stagione invernale, non essendo quelle estive idonee a determinare tale manifestazione, se non in casi di particolare ed eccezionale intensità, non verificatisi nella fattispecie.
Tenuto conto che la compravendita è del 28 luglio 2004, deve ritenersi provato che l'insorgenza del vizio sia stata antecedente rispetto a tale data.
14. Come affermato dalla ordinanza della Corte di cassazione, in sede di cassazione con rinvio alla presente sede, la riduzione del prezzo è stata correttamente riconosciuta nella misura della quota pagata al condominio da per l'impermeabilizzazione del tetto. Parte_1
pagina 8 di 10 Infatti, la Corte di cassazione, rigettando il settimo e ottavo motivo di ricorso, ha avallato il criterio di determinazione del quantum della riduzione del prezzo adottato dai giudici di merito, con riferimento all'importo delle spese sostenute da per l'eliminazione del vizio (rectius, Parte_1 quota parte delle spese sostenute dal ). CP_3
Si veda la motivazione della Suprema Corte sul punto:
“La riduzione del prezzo deve – difatti - porre il compratore nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi e pertanto va quantificata in un importo pari al minor prezzo che il compratore avrebbe pagato ove avesse avuto conoscenza dei vizi, potendosi identificare anche con la somma occorrente per porre il bene in condizioni di normale conservazione. Non appare dunque carente l'accertamento dell'entità dell'effettiva riduzione, operata dal giudice di merito: il costo della riparazione è stato preso in considerazione come semplice criterio equitativo — avuto riguardo a tutti gli elementi acquisiti e con riferimento, in particolare, alle caratteristiche ed alla natura del bene venduto ed alla ridotta capacità di soddisfare le aspettative dell'acquirente — in modo da ristabilire l'equilibrio economico tra le prestazioni contrattuali e per determinare la minore utilità e il minor valore ottenuto dall'acquirente (Cass. 12852/2008 in motivazione). L'entità della riduzione non doveva essere necessariamente rapportata al valore del tetto preesistente, non trattandosi di ripristinare semplicemente lo stato dell'immobile nelle condizioni precedenti al verificarsi dei fenomeni, ma di ricomporre l'equilibrio tra il valore del bene e il prezzo, nei termini inizialmente fissati dai contraenti”.
15. Infine, quanto al sesto motivo di ricorso in Cassazione, rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi quarto e quinto.
Sul punto deve osservarsi quanto segue.
Le infiltrazioni si manifestarono, una prima volta, prima della consegna dell'immobile (consegna avvenuta il 15 ottobre 2004) ed esse diedero luogo al primo intervento eseguito dal nel Parte_2 settembre 2004.
Rispetto a tale manifestazione del vizio non è ravvisabile alcun onere di denuncia da parte del compratore , in considerazione della posteriorità della consegna Parte_1 dell'immobile rispetto all'insorgenza e al manifestarsi del vizio.
Il vizio si è poi manifestato nuovamente in data 6, 7 e 8 ottobre 2005 e rispetto a tale manifestazione la denuncia è tempestivamente intervenuta entro gli otto giorni di legge, in data 10 ottobre 2005, come accertato anche dalla sentenza di primo e grado e da quella di appello.
È dunque infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c..
È poi infondata anche l'eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c..
Infatti, la consegna dell'immobile è avvenuta in data 15 ottobre 2004 e dunque la denuncia in data 10 ottobre 2005 è intervenuta prima del decorso del termine di prescrizione annuale, previsto dall'art. 1495 c.c..
16. La soccombenza nel merito implica la condanna di e al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio, nonché della fase di legittimità e di rinvio.
pagina 9 di 10 Peraltro, secondo sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025, “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”.
Il rigetto dell'appello implica dunque che si debba provvedere soltanto sulle spese di legittimità e di rinvio.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado vengono, in ogni caso, confermate nella misura già disposta dai rispettivi giudici di merito e si deve dare atto del già intervenuto pagamento di tali spese.
Le spese del presente giudizio di rinvio e del giudizio di Cassazione sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
20407/2012 del Tribunale di Bologna e dunque conferma le statuizioni di accertamento contenute nella sentenza di primo e secondo grado, dando atto che gli importi per cui vi è stata condanna in quelle sedi, anche a titolo di spese di lite, sono già stati pagati;
II – condanna e in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per Parte_1 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, per il grado di Appello, e in €
3.082,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, per il giudizio di
Cassazione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANARESI Parte_1 C.F._1
ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANALE 45 CASALECCHIO DI
RENOpresso il difensore avv. MANARESI ER
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLESIO Controparte_1 C.F._2
GI IS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 3
BOLOGNApresso il difensore avv. BLESIO GI IS
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BLESIO Controparte_2 C.F._3
GI IS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 3
BOLOGNApresso il difensore avv. BLESIO GI IS
APPELLATO
In punto a: giudizio di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio con ordinanza n. 33612 del 15 novembre 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 10 1. In data 28.07.2004 acquistava dai fratelli Parte_1 Controparte_2
e un immobile sito in Bologna, via Saragozza n. 33, per la somma di € Controparte_1
400.000,00, immobile poi consegnato il 15.10.2004.
Anteriormente alla consegna dell'immobile, con delibera condominiale 14.09.2004 (doc. 3, convenuti) venivano affidati alla ditta alcuni lavori di riparazione del tetto, a causa di Parte_2 infiltrazioni che avevano interessato alcuni appartamenti del condominio.
1.1. A seguito dei temporali abbattutisi su Bologna nelle giornate del 6-7-8 ottobre 2005, si manifestavano gravi infiltrazioni d'acqua dal soffitto in più stanze dell'appartamento compravenduto.
Si rendevano quindi necessari ulteriori onerosi interventi deliberati dal . CP_3
Pertanto, la agiva in giudizio in primo grado innanzi al Tribunale di Bologna, domandando la Pt_1 condanna dei fratelli al pagamento di € 6.194,71, ossia la somma corrispondente CP_1 alla quota di spesa gravante sulla per le riparazioni del tetto condominiale. Pt_1
1.2. Si costituivano i fratelli contestando la decadenza dalla garanzia, la CP_1 prescrizione dell'azione e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, risultando i vizi sopravvenuti rispetto al perfezionamento della vendita.
1.3. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta al pagamento di € 6.194,71 e alla rifusione delle spese di lite.
2. Proponevano appello e domandando la riforma della sentenza CP_2 Controparte_1
e il rigetto della domanda attorea.
2.1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2295/2017, pubblicata il 09.10.2017, richiamata la giurisprudenza rilevante, evidenziava la natura di responsabilità oggettiva della garanzia per vizi nella vendita, prescindendo essa dalla colpa del venditore.
In tal senso, la Corte d'appello evidenziava che, da un lato, la aveva dimostrato l'esistenza di Pt_1 vizi e la derivazione dei danni patiti a causa degli stessi vizi e che, dall'altro lato, i fratelli CP_1 on avevano dimostrato la sopravvenienza dei vizi rispetto alla compravendita.
[...]
Pertanto, la Corte rigettava l'appello.
3. e proponevano ricorso in Cassazione con otto motivi di CP_2 Controparte_1 impugnazione.
Con ordinanza n. 33612/2022, pubblicata il 15.11.2022, la Suprema Corte così decideva:
“accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l'ottavo
e dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità”.
pagina 2 di 10 3.1. Pertanto, la Corte accoglieva i motivi quarto e quinto, che esaminava congiuntamente, dichiarava assorbito il sesto, e rigettava gli altri.
Col quarto motivo, i ricorrenti avevano dedotto la violazione degli artt. 2697 e 1490 c.c., per aver la sentenza d'appello ritenuto sussistente l'obbligo di garanzia per vizi della cosa, pur mancando la prova che i difetti dell'immobile fossero già esistenti al momento della vendita, circostanza che era onere del compratore dimostrare;
infatti, secondo i ricorrenti Sig.ri si sarebbe dovuto CP_1 considerare che dopo la stipula del contratto erano già state eseguite riparazioni del tetto e che, prima delle abbondanti piogge dell'ottobre 2005, non si era verificato alcun danno o fenomeno analogo a quello denunciato.
Col quinto motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto provata la sussistenza dei vizi preesistenti alla vendita, in totale carenza di prova.
In particolare, secondo la Corte, il giudice distrettuale si era discostato dal principio in base al quale l'onere della prova dei vizi grava sul compratore, inclusa la prova dell'anteriorità dei vizi.
In altri termini, il giudice di merito aveva ritenuto sussistere una presunzione legale di derivazione del fatto dannoso da epoca anteriore o coeva a quella della vendita. Ne conseguiva la non corretta applicazione del criterio dell'onere della prova, non competendo ai venditori dimostrare che i vizi erano derivanti da cause sopravvenute rispetto alla vendita, come invece ritenuto dal giudice distrettuale, e non sussistendo alcuna presunzione legale relativa di anteriorità dei difetti rispetto alla vendita (o alla consegna).
Pertanto, la Corte rinviava alla presente sede, affermando la necessità per il giudice del rinvio di valutare l'eventuale preesistenza dei vizi rispetto alla consegna dell'immobile, dipendendo da tale accertamento la possibilità dell'acquirente di avvalersi della garanzia per i vizi e ottenere la riduzione del prezzo.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 26.01.2023, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_4 Controparte_1
4.1. Ripercorsi i fatti di causa, richiamava diffusamente le principali prove documentali a sostegno della preesistenza dei vizi (docc. 3, 4, 16 fascicolo primo grado della doc. 3, fascicolo primo Pt_1 grado . CP_1
In particolare, deduceva che la menzionata produzione documentale, attestando l'affidamento di lavori di ripristino alla ditta di in epoca anteriore alla consegna dell'immobile, costituiva Parte_2 prova inequivocabile: 1) che esistevano infiltrazioni già in epoca anteriore alla consegna dell'immobile; 2) che i fratelli erano consapevoli dell'esistenza di vizi, e perciò CP_1 della loro mala fede, avendone essi taciuto l'esistenza; 3) che l'intervento della ditta Parte_2 non era stato risolutivo.
pagina 3 di 10 L'attrice rilevava altresì che, data l'evidenza dell'anteriorità dei vizi rispetto alla consegna dell'immobile, era onere probatorio dei fratelli dimostrare l'efficacia risolutiva CP_1 dell'intervento della ditta . Parte_2
4.2. Infine, domandava la condanna dei Sig.ri al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di riassunzione e del giudizio svoltosi innanzi la Suprema
Corte di Cassazione.
4.3. L'attrice in riassunzione così concludeva: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, rigettare, se del caso con più ampia motivazione rispetto alla sentenza di primo grado, l'appello proposto dai Sigg.ri e CP_1 [...] avverso la sentenza n. 20407/2012 del Tribunale di Bologna, con la condanna degli CP_2 appellanti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze legali relative al presente giudizio di rinvio, nonché di quelle relative al procedimento n. 29958/2017 R.G. svolto avanti la Suprema Corte di Cassazione.”
5. Si costituivano in giudizio e CP_2 Controparte_1
5.1. In primo luogo, i convenuti evidenziavano il passaggio della pronuncia della Corte ove si rilevava che negli atti non si era mai fatto riferimento alla natura dei vizi causa delle infiltrazioni, né si era indagato il nesso di causalità fra i vizi e le relative conseguenze.
Al riguardo, i convenuti rilevavano che mai si era stabilita l'origine delle infiltrazioni e, perciò, asserivano che queste potevano avere le più varie cause: spostamenti di coppi da caduta di neve e ghiaccio (come in occasione della precedente infiltrazione richiamata dall'attrice, di cui al doc. 3, cui erano seguiti gli interventi della ditta ), o il passaggio di terzi sul coperto per Parte_2 accedere ad impianti di ricezione televisiva, essendo il tetto accessibile dalla proprietà di altri condomini.
5.2. Il difetto probatorio in cui era incorsa la difesa avversaria, peraltro, risultava accentuato dall'assenza di accertamenti tecnici.
La non aveva mai chiesto di procedere ad accertamenti tecnici né mediante ATP né mediante Pt_1
CTU; infatti, l'istanza di ammissione di CTU dell'attrice in primo grado riguardava il differente ed inconferente profilo dell'individuazione, nell'ambito dell'importo complessivo di € 11.993,08 versato dall'attrice per lavori straordinari, della quota di spesa relativa alla eliminazione degli asseriti vizi oggetto del giudizio.
5.3. Le pretese dell'attrice, poi, oltreché non provate, risultavano infondate.
La preesistenza dei vizi era esclusa dalle rilevazioni ARPA su precipitazioni 1991-2007 (doc. 7, convenuti), ove emergeva che, dopo la realizzazione degli interventi della ditta nel Parte_2
pagina 4 di 10 settembre 2004, l'intero anno successivo era stato caratterizzato da abbondanti piogge. Pertanto, se vi fossero stati vizi, le infiltrazioni si sarebbero manifestate anche in precedenza.
5.4. I convenuti rilevavano che, nei precedenti gradi di merito, le valutazioni dei precedenti giudici avevano confuso i vari profili involti, non avendo operato le doverose distinzioni tra vizi, infiltrazioni, spese e danni.
Pertanto, una valutazione accorta dei fatti di causa, alla luce delle carenze probatorie delle deduzioni attoree, imponeva il rigetto della domanda.
6. e osì concludevano: CP_2 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rejectis contrariis e in totale riforma della sentenza a verbale n. 20407/12, resa inter partes dal Tribunale di Bologna, IN VIA PRELIMINARE - dare atto che, in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza di I° grado e di intrapresa esecuzione mobiliare, gli appellanti in data 2/7/2012 hanno provveduto a pagare (con riserva) all'appellata la somma intimata, pari ad € 11.532,17, nonché, successivamente, quelle della sentenza cassata (€ 6.036,48); IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - respingere la domanda, proposta da per intervenuta decadenza dalla garanzia e prescrizione Parte_1 dell'azione; - in ogni caso rigettare la domanda predetta poiché infondata e comunque non provata;
IN OGNI CASO - condannare la Appellata alla rifusione di tutte le spese di causa, comprese quelle dei due gradi del giudizio precorso, oltre a quelle del giudizio di cassazione e di quello presente, nonché, ex art. 336 c.p.c., al rimborso delle somme corrisposte dagli appellanti il 2/7/2012 a seguito dell'esecuzione forzata promossa dall'appellata (€ 11.532,17), oltre a quelle pagate per il giudizio d'appello a seguito della sentenza cassata (€ 6.036.48); con gli interessi di legge dai singoli versamenti.
7. La domanda di è fondata e deve essere accolta e dunque deve essere Parte_1 rigettato l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 20407/2012 del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Bologna.
8. A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 33612/2022, pubblicata il 15.11.2022, l'odierno giudizio di rinvio verte sull'accertamento dell'avvenuta dimostrazione da parte della attrice Pt_1 della preesistenza dei vizi rispetto alla consegna.
9. In tal senso, ha dimostrato che a settembre 2004 e ottobre 2005 vi Parte_1 furono infiltrazioni nello stabile ove è sito l'immobile compravenduto.
10. Quanto alla prova della esistenza dei vizi di cui si tratta, essa è comprovata dalle seguenti risultanze probatorie.
10.1 Il doc. 3 del fascicolo primo grado di , recante il fax inviato il Parte_1
31.10.2005 dall'Avv. Blesio, a nome di uno dei venditori.
In detta missiva, l'Avv. Blesio contestava le richieste della acquirente affermando testualmente che “il tetto dell'immobile successivamente alla vendita alla Sua Cliente (avvenuta il 28.07.2004), ha subito interventi per eliminare le infiltrazioni;
lavori [eseguiti a settembre 2004, quindi anteriormente alla pagina 5 di 10 consegna avvenuta in data 15.10.2004] regolarmente fatturati dalla ditta il Parte_2
22.11.2004 e (a quanto mi risulta) pagati”.
10.2 Il doc. 4 del fascicolo primo grado ove è riprodotto il verbale dell'assemblea Pt_1 straordinaria del giorno 30.11.2005, poco più di un mese dopo la manifestazione delle copiose infiltrazioni denunciate da . Parte_1
Nel verbale è riportato testualmente “L'Amministratore relaziona all'assemblea sulla situazione riscontrata sul coperto dello stabile dopo i lavori svolti dal sig. . L'amministratore riferisce Parte_2 di perdite diffuse sul coperto nonostante l'intervento. Verificata la situazione l'amministratore propone un intervento generale sul coperto di tutto lo stabile, l'assemblea all'unanimità approva”.
10.3 Il doc. 16 del fascicolo primo grado di , recante il preventivo datato Parte_1
18.10.2005 dell'Ing. tecnico del . CP_5 CP_3
Nel preventivo è riportato testualmente “Egregio Amministratore, in seguito alla visita da me effettuata insieme a Lei il 13/10 in diversi parti del fabbricato ed in un appartamento sito all'ultimo piano dove sono visibili diverse infiltrazioni ho rilevato: 1) che il tetto presenta difetti nelle impermeabilizzazioni, spostamenti dei coppi dovuti alla neve, scarso fissaggio dei coppi. Si ritiene il lavoro da rifare ex novo come manto ed impermeabilizzazione”.
10.4. Il doc. 17 del fascicolo primo grado di , ove è riportata la contabilità Parte_1 di cantiere relativa al successivo intervento radicale di rifacimento del coperto.
10.5. Si vedano altresì le prove testimoniali rese all'udienza del 03.06.2009.
In particolare, la Sig.ra sui capitoli 5, 6 e 7 della memoria ex art. 183, VI comma, Testimone_1
n. 2, c.p.c., ha dichiarato: “Si è vero, ho constatato personalmente in quanto all'epoca dei fatti avevo a disposizione tale immobile”.
Il Sig. sui capitoli 5 e 7 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., ha Testimone_2 dichiarato: “Si è vero, l'ho constatato personalmente, in quanto avvertito dalla mia compagna Sig.ra
mi recai in loco e constatai personalmente le infiltrazioni descritte in domanda ..(omissis).. Tes_1
Si, è vero, ero presente anche in tale occasione”.
L'amministratore del sui capitoli 5, 6 e 7 della memoria ex art. Controparte_6
183, VI comma, n. 2, c.p.c., ha dichiarato: “Si, è vero, mi recai in loco il giorno 6 (6/10/2005 – N.d.r.), verificando le infiltrazioni. Mi ricordo di ciò visto che era il giorno del mio compleanno ..(omissis).. Si,
è vero, verificai insieme al Geom. e alla Sig.ra la presenza delle infiltrazioni così CP_7 Tes_1 come descritte in domanda ..(omissis).. A.D.R. Circa un anno prima delle infiltrazioni per cui è causa si verificarono delle altre infiltrazioni sistemate dal Sig. . Successivamente a tale Parte_2 riparazione nessuno mi ha notiziato di ulteriori infiltrazioni, sino a quelle segnalate dalla Sig.ra
. Tes_1
pagina 6 di 10 11. I seguenti elementi di prova dimostrano la preesistenza di tali vizi e difetti rispetto alla compravendita per cui è causa.
11.1 In particolare, il verbale dell'assemblea straordinaria del giorno 14.09.2004, sul quale è riportato testualmente: “Lavori straordinari precedentemente approvati per infiltrazioni acqua dal tetto, ampliamento del mandato per installazione di coppi ferma neve su falda del tetto dalla quale l'inverno scorso era precipitato lastra di ghiaccio, valutazione del costo e delibera relativa” (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado Sigg.ri . CP_1
11.2 Infine, rileva il confronto tra la fattura della ditta (doc. 4, e la Parte_2 CP_1 contabilità di cantiere relativa al successivo radicale intervento del 2005 (doc. 17,
[...]
). Parte_1
Il confronto evidenzia che nell'intervento della ditta veniva operata la “sistemazione dei coppi Parte_2 mossi, delle bandinelle camini, delle onduline sottocoppo e delle convesse”; nell'intervento del 2005, si deliberava la totale impermeabilizzazione del tetto e la fornitura e la posa in opera di nuovi coppi, bandinelle e lattonerie, la sostituzione di un pezzo di grondaia, nonché il rifacimento di pluviali.
12. Orbene, tutti gli elementi richiamati dimostrano chiaramente la preesistenza dei vizi occulti relativi all'immobile oggetto della compravendita del 28.07.2004.
12.1 In primo luogo, rileva la circostanza che a settembre 2004, prima della consegna, siano stati deliberati ed eseguiti lavori sul tetto per porre rimedio ad infiltrazioni analoghe a quelle per cui è causa.
12.2. In secondo luogo, è fortemente sintomatica la circostanza che, a distanza di un solo inverno, si siano nuovamente manifestate le medesime infiltrazioni, successivamente al primo intervento, finalizzato alla rimozione delle cause delle infiltrazioni medesime.
12.3 In terzo luogo, rileva il confronto tra l'oggetto dei lavori eseguiti dalla nel 2004 e Controparte_8
l'oggetto dei lavori eseguiti nel 2005.
Tali lavori, oltre a presentare una sostanziale omogeneità, risultando entrambi gli interventi diretti all'eliminazione delle infiltrazioni, evidenziano che l'intervento del settembre 2004 fu circoscritto, parziale, limitato alla sostituzione di singoli elementi del tetto, mentre quello dell'anno successivo realizzò il completo rifacimento della impermeabilizzazione.
In particolare, nell'intervento della ditta veniva operata la “sistemazione dei coppi mossi, Parte_2 delle bandinelle camini, delle onduline sottocoppo e delle convesse” (doc. 4 , CP_1 mentre nell'intervento del 2005 si deliberava la totale impermeabilizzazione del tetto e la fornitura e la posa in opera di nuovi coppi, bandinelle e lattonerie, la sostituzione di un pezzo di grondaia, nonché il rifacimento di pluviali (doc. 17 ). Ancor più nello specifico, tale ultimo Parte_1 intervento del 2005 si rese necessario poiché, come affermato dal tecnico del condominio Ing.
“il tetto presenta difetti nelle impermeabilizzazioni, spostamenti dei coppi dovuti alla CP_5
pagina 7 di 10 neve, scarso fissaggio dei coppi. Si ritiene il lavoro da rifare ex novo come manto ed impermeabilizzazione” (doc. 16, . Pt_1
12.4 Tale contesto probatorio evidenza sia l'inutilità e inidoneità del primo intervento e comunque la carenza di concreta attitudine di esso ad eliminare il vizio che generava l'infiltrazione, sia una continuità eziologica tra i due episodi di infiltrazioni.
La risolutività del primo intervento, infatti, avrebbe comportato la tenuta del coperto condominiale, impedendo la verificazione di nuove infiltrazioni, che, invece, si ripresentarono dopo un lasso temporale estremamente breve (un solo inverno).
In tal senso, la contiguità temporale dei due interventi di ripristino e la diversa entità degli stessi, il primo molto circoscritto, il secondo, di più ampia portata, integrante il rifacimento totale della impermeabilizzazione, comprovano che le cause generatrici dei vizi erano le stesse e che il primo intervento si era rivelato inidoneo alla rimozione di tali cause.
Rivelatosi non risolutivo l'intervento , per porre rimedio a quelle medesime infiltrazioni si Parte_2 rese necessario il ben più oneroso intervento di totale impermeabilizzazione, deliberato nel 2005.
13. I vizi occulti erano preesistenti alla compravendita.
La Corte di Cassazione ha disposto di accertare la preesistenza rispetto alla consegna dell'immobile.
Essa è dimostrata, come si è appena evidenziato.
Sussiste, peraltro, la prova della preesistenza anche rispetto alla data della compravendita, avvenuta antecedentemente rispetto alla consegna.
Sul punto deve evidenziarsi la sussistenza della prova specifica di tale preesistenza, avuto riguardo al contenuto del verbale di assemblea condominiale del 14 settembre 2004, in cui al punto 3) dell'ordine del giorno si dà espressamente atto del fatto che l'intervento di ripristino in oggetto era già stato deliberato in precedenza.
Dunque, deve ritenersi che l'insorgenza e la manifestazione del vizio fosse avvenuta in un momento antecedente rispetto alla stipula del contratto (28 luglio 2004), anche tenuto conto del fatto che, notoriamente, secondo l'id quod plerumque accidit, le infiltrazioni si manifestano successivamente a copiose precipitazioni, che, di norma, avvengono nella stagione invernale, non essendo quelle estive idonee a determinare tale manifestazione, se non in casi di particolare ed eccezionale intensità, non verificatisi nella fattispecie.
Tenuto conto che la compravendita è del 28 luglio 2004, deve ritenersi provato che l'insorgenza del vizio sia stata antecedente rispetto a tale data.
14. Come affermato dalla ordinanza della Corte di cassazione, in sede di cassazione con rinvio alla presente sede, la riduzione del prezzo è stata correttamente riconosciuta nella misura della quota pagata al condominio da per l'impermeabilizzazione del tetto. Parte_1
pagina 8 di 10 Infatti, la Corte di cassazione, rigettando il settimo e ottavo motivo di ricorso, ha avallato il criterio di determinazione del quantum della riduzione del prezzo adottato dai giudici di merito, con riferimento all'importo delle spese sostenute da per l'eliminazione del vizio (rectius, Parte_1 quota parte delle spese sostenute dal ). CP_3
Si veda la motivazione della Suprema Corte sul punto:
“La riduzione del prezzo deve – difatti - porre il compratore nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi e pertanto va quantificata in un importo pari al minor prezzo che il compratore avrebbe pagato ove avesse avuto conoscenza dei vizi, potendosi identificare anche con la somma occorrente per porre il bene in condizioni di normale conservazione. Non appare dunque carente l'accertamento dell'entità dell'effettiva riduzione, operata dal giudice di merito: il costo della riparazione è stato preso in considerazione come semplice criterio equitativo — avuto riguardo a tutti gli elementi acquisiti e con riferimento, in particolare, alle caratteristiche ed alla natura del bene venduto ed alla ridotta capacità di soddisfare le aspettative dell'acquirente — in modo da ristabilire l'equilibrio economico tra le prestazioni contrattuali e per determinare la minore utilità e il minor valore ottenuto dall'acquirente (Cass. 12852/2008 in motivazione). L'entità della riduzione non doveva essere necessariamente rapportata al valore del tetto preesistente, non trattandosi di ripristinare semplicemente lo stato dell'immobile nelle condizioni precedenti al verificarsi dei fenomeni, ma di ricomporre l'equilibrio tra il valore del bene e il prezzo, nei termini inizialmente fissati dai contraenti”.
15. Infine, quanto al sesto motivo di ricorso in Cassazione, rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi quarto e quinto.
Sul punto deve osservarsi quanto segue.
Le infiltrazioni si manifestarono, una prima volta, prima della consegna dell'immobile (consegna avvenuta il 15 ottobre 2004) ed esse diedero luogo al primo intervento eseguito dal nel Parte_2 settembre 2004.
Rispetto a tale manifestazione del vizio non è ravvisabile alcun onere di denuncia da parte del compratore , in considerazione della posteriorità della consegna Parte_1 dell'immobile rispetto all'insorgenza e al manifestarsi del vizio.
Il vizio si è poi manifestato nuovamente in data 6, 7 e 8 ottobre 2005 e rispetto a tale manifestazione la denuncia è tempestivamente intervenuta entro gli otto giorni di legge, in data 10 ottobre 2005, come accertato anche dalla sentenza di primo e grado e da quella di appello.
È dunque infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c..
È poi infondata anche l'eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c..
Infatti, la consegna dell'immobile è avvenuta in data 15 ottobre 2004 e dunque la denuncia in data 10 ottobre 2005 è intervenuta prima del decorso del termine di prescrizione annuale, previsto dall'art. 1495 c.c..
16. La soccombenza nel merito implica la condanna di e al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio, nonché della fase di legittimità e di rinvio.
pagina 9 di 10 Peraltro, secondo sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025, “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”.
Il rigetto dell'appello implica dunque che si debba provvedere soltanto sulle spese di legittimità e di rinvio.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado vengono, in ogni caso, confermate nella misura già disposta dai rispettivi giudici di merito e si deve dare atto del già intervenuto pagamento di tali spese.
Le spese del presente giudizio di rinvio e del giudizio di Cassazione sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
20407/2012 del Tribunale di Bologna e dunque conferma le statuizioni di accertamento contenute nella sentenza di primo e secondo grado, dando atto che gli importi per cui vi è stata condanna in quelle sedi, anche a titolo di spese di lite, sono già stati pagati;
II – condanna e in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per Parte_1 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, per il grado di Appello, e in €
3.082,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, per il giudizio di
Cassazione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
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