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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2018 promossa da:
(p.i. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. con sede legale in Sant' Antonio TE (Na) alla via Santa Maria della Pietà nr. 303 rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Cascone e avv. Pietro Santarpia giusta procura ed elezione di domicilio come in atti, Opponente Contro
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in CP_1 P.IVA_2
Pagani (Sa) alla via De Rosa, 55 bis- palazzo Battipaglia rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Savarese giusta procura ed elezione di domicilio come in atti,
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Gop, preliminarmente osserva che il novellato art. 132 cpc esonera oramai dall'esposizione tradizionale dello svolgimento del processo essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità- così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta- risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 15 del d.lgs. 5/03. Osservato inoltre che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare
“concisamente la sentenza” secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. C.p.c. non è affatto tenuto ad esaminare analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni- di fatto e di diritto-“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “ omesse” ( per l'effetto dell'error in procedendo) , ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Orbene, fatta questa necessaria precisazione, nel caso che ci occupa si controverte su una opposizione al decreto ingiuntivo nr.2278/17 del 4.12.2017 notificato in data 6.12.2017 proposta dalla ditta indiv. che contesta il Parte_1 richiesto pagamento da parte della della somma di € 13247,29 per merce CP_1 acquistata e documentata da 86 fatture dalla stessa emesse. In primis, parte opponente, eccepisce l'incompetenza territoriale del tribunale adito per il rilascio del monitorio in quanto la ditta ingiunta ha sede in Sant'Antonio TE e quindi la competenza in merito, ai sensi dell'art. 18 e 19 del cpc, vista la contestazione che i prodotti così come riportati nelle fatture prodotte dall'opposta siano mai stati acquistati, spetta al Tribunale di Torre Annunziata. Nel merito disconosce radicalmente la fondatezza delle fatture prodotte a supporto della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta concludendo per la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, in primis per l'eccepita incompetenza ed in subordine per la infondatezza del credito vantato con vittoria delle spese di lite. Si è costituita regolarmente in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto della eccepita incompetenza territoriale in quanto la competenza per tale tipo di obbligazioni, come documentate, spetta al Giudice in cui il creditore ha il domicilio ex art. 20 cpc, nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione come proposta, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 cpc 6° comma. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenendo superflue le istanze istruttorie chieste dalle parti e vista la sollevata eccezione di incompetenza territoriale, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22 ottobre 2024 il procedimento è stato assegnato in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
*
L'opposizione è infondata e va reietta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
pagina 2 di 5 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita incompetenza territoriale precisando che tale aspetto riguarda la natura dell'obbligazione di cui è causa.
Ed invero!
Nel caso che ci occupa la documentazione invocata dal creditore a fondamento della richiesta del monitorio ( le fatture la cui conformità con gli originali è attestata dal procuratore costituito nonché l'estratto autentico dei registri contabili) è idonea a qualificare come liquido il credito per cui si controverte trattandosi di documenti che complessivamente considerati assumono- prima facie - efficacia probatoria assoluta e che correlati tra loro consentono di determinare l'ammontare del pagamento dovuto e i criteri necessari per la sua quantificazione in base ad un semplice calcolo matematico : l'importo delle fatture è infatti pari ad euro 13247,29. Ne discende che l'obbligazione dedotta in giudizio, prodotta come certa e determinata, corredata dai documenti previsti dall'art. 634 cpc per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, ai sensi della detta disposizione, è una obbligazione portable, onde nel caso di specie è pienamente applicabile l'art. 1182 3° comma c.c. che dispone che l'obbligazione di pagamento si paga al domicilio del creditore. Nessun dubbio, quindi, quanto alla competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore a conoscere la pretesa creditoria proposta dalla convenuta opposta ingiungente nei confronti della attrice opponente ingiunta, con conseguente rigetto dell'eccezione di detta parte opponente. Nel merito occorre innanzitutto specificare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato. Instauratosi il contraddittorio, a seguito dell'opposizione, si apre un giudicato di cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori con la conseguenza che ,il giudizio di opposizione ha ad oggetto, non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza ( cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03). Di conseguenza, il diritto del preteso creditore, (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore), deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero presenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr Cass. 20613/11).
Proprio in relazione alla pretesa creditoria non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava, in capo a chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi, l'opposto, deve fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Sez. 3 sent. 5071 del 3.3.2009).
Va ancora rilevato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore ovvero pagina 3 di 5 dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, inoltre, chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si deve estendere, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il monitorio. Nella fattispecie che ci occupa, parte opposta, ha provveduto ad esibire tutta la documentazione a sostegno della pretesa creditoria già esibita in sede monitoria. Parte opponente ha quindi delineato l'eccezione circa l'inidoneità delle fatture prodotte nella fase monitoria a costituire quella “prova scritta” che ai sensi dell'artt. 633 e 634 c.c. è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Condividendo sul punto la prevalente giurisprudenza di merito, si rileva che, la censura sollevata da parte opponente è non solo infondata ma anche, sostanzialmente, priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio. E' infondata in quanto costituisce prova scritta idonea per il rilascio del monitorio qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da terzi purchè idoneo a dimostrare il diritto fatto valere , anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale , avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale ) fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione , a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto. (Cass. Civ. 9685/2000). Orbene, quanto alla documentazione posta a fondamento della ingiunzione, per quanto attiene alla fattura commerciale, va precisato che quando il rapporto viene contestato tra le parti, la stessa non può assurgere a piena prova ma costituisce un indizio sicchè contro il contenuto della stessa è ammessa la prova contraria anche testimoniale. Tuttavia quando le fatture siano regolarmente registrate , nelle scritture contabili, esse , in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., pur non assurgendo ( come le scritture stesse) a valore di prova legale e restando soggette ( come ogni altra prova) al libero apprezzamento del giudice , costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e, colui, contro il quale sono dirette, non sollevi contestazioni specifiche alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Nella fattispecie che ci occupa nelle fatture poste alla base dell'azione promossa dall'ingiungente opposta, sono compiutamente descritte le forniture effettuate, le quantità e gli importi, mentre la contestazione della parte opponente debitrice investe la sussistenza del rapporto o l'originario obbligo di pagamento della fornitura. Non potendosi poi fare a meno di rilevare che ogni eventuale disconoscimento della fattura, che non pretende formule pagina 4 di 5 particolari, prodotta dalla convenuta opposta deve essere effettuato in maniera inequivoca, precisa e circostanziata non essendo sufficienti dichiarazioni generiche. Ed in effetti, proprio il disconoscimento di cui trattasi, come effettuato dall'odierna opponente, appare generico e non circostanziato mentre, oltre alla documentazione esibita dall'opposta ( fatture ed estratto scritture contabili autenticate dal commercialista) risulta pacificamente ammessa, l'esistenza da circa un decennio, di un rapporto commerciale tra le parti in causa, cosa che fa conseguentemente dedurre che i rapporti tra i due imprenditori sia stato improntato sulla fiducia anche in merito ai pagamenti da effettuare in data successiva al ritiro della merce. Anche le prove così come articolate dall'opponente nella memoria istruttoria depositata risultano superflue ed inconferenti rispetto ai motivi di opposizione sollevati.
Devono ritenersi, in definitiva, non comprovati ed infondati i motivi di opposizione e dunque esigibile il corrispettivo pattuito e richiesto dalla convenuta opposta per i prodotti oggetto delle forniture, ritenendosi che l'ingiungente abbia fornito la prova del proprio credito, e, comunque, della sua entità.
Di conseguenza si deve confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso nessuna valida eccezione appare opponibile.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuta presente l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta dall'attrice opponente Parte_1
[...]
2. conferma, conseguentemente, il decreto ingiuntivo nr. 2278/17 emesso dal tribunale di Nocera Inferiore in data 4.12.2017 e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna altresì la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3397,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Nocera inferiore , 27 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2018 promossa da:
(p.i. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. con sede legale in Sant' Antonio TE (Na) alla via Santa Maria della Pietà nr. 303 rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Cascone e avv. Pietro Santarpia giusta procura ed elezione di domicilio come in atti, Opponente Contro
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in CP_1 P.IVA_2
Pagani (Sa) alla via De Rosa, 55 bis- palazzo Battipaglia rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Savarese giusta procura ed elezione di domicilio come in atti,
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Gop, preliminarmente osserva che il novellato art. 132 cpc esonera oramai dall'esposizione tradizionale dello svolgimento del processo essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità- così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta- risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 15 del d.lgs. 5/03. Osservato inoltre che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare
“concisamente la sentenza” secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. C.p.c. non è affatto tenuto ad esaminare analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni- di fatto e di diritto-“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “ omesse” ( per l'effetto dell'error in procedendo) , ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Orbene, fatta questa necessaria precisazione, nel caso che ci occupa si controverte su una opposizione al decreto ingiuntivo nr.2278/17 del 4.12.2017 notificato in data 6.12.2017 proposta dalla ditta indiv. che contesta il Parte_1 richiesto pagamento da parte della della somma di € 13247,29 per merce CP_1 acquistata e documentata da 86 fatture dalla stessa emesse. In primis, parte opponente, eccepisce l'incompetenza territoriale del tribunale adito per il rilascio del monitorio in quanto la ditta ingiunta ha sede in Sant'Antonio TE e quindi la competenza in merito, ai sensi dell'art. 18 e 19 del cpc, vista la contestazione che i prodotti così come riportati nelle fatture prodotte dall'opposta siano mai stati acquistati, spetta al Tribunale di Torre Annunziata. Nel merito disconosce radicalmente la fondatezza delle fatture prodotte a supporto della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta concludendo per la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, in primis per l'eccepita incompetenza ed in subordine per la infondatezza del credito vantato con vittoria delle spese di lite. Si è costituita regolarmente in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto della eccepita incompetenza territoriale in quanto la competenza per tale tipo di obbligazioni, come documentate, spetta al Giudice in cui il creditore ha il domicilio ex art. 20 cpc, nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione come proposta, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 cpc 6° comma. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenendo superflue le istanze istruttorie chieste dalle parti e vista la sollevata eccezione di incompetenza territoriale, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22 ottobre 2024 il procedimento è stato assegnato in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
*
L'opposizione è infondata e va reietta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
pagina 2 di 5 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita incompetenza territoriale precisando che tale aspetto riguarda la natura dell'obbligazione di cui è causa.
Ed invero!
Nel caso che ci occupa la documentazione invocata dal creditore a fondamento della richiesta del monitorio ( le fatture la cui conformità con gli originali è attestata dal procuratore costituito nonché l'estratto autentico dei registri contabili) è idonea a qualificare come liquido il credito per cui si controverte trattandosi di documenti che complessivamente considerati assumono- prima facie - efficacia probatoria assoluta e che correlati tra loro consentono di determinare l'ammontare del pagamento dovuto e i criteri necessari per la sua quantificazione in base ad un semplice calcolo matematico : l'importo delle fatture è infatti pari ad euro 13247,29. Ne discende che l'obbligazione dedotta in giudizio, prodotta come certa e determinata, corredata dai documenti previsti dall'art. 634 cpc per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, ai sensi della detta disposizione, è una obbligazione portable, onde nel caso di specie è pienamente applicabile l'art. 1182 3° comma c.c. che dispone che l'obbligazione di pagamento si paga al domicilio del creditore. Nessun dubbio, quindi, quanto alla competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore a conoscere la pretesa creditoria proposta dalla convenuta opposta ingiungente nei confronti della attrice opponente ingiunta, con conseguente rigetto dell'eccezione di detta parte opponente. Nel merito occorre innanzitutto specificare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato. Instauratosi il contraddittorio, a seguito dell'opposizione, si apre un giudicato di cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori con la conseguenza che ,il giudizio di opposizione ha ad oggetto, non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza ( cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03). Di conseguenza, il diritto del preteso creditore, (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore), deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero presenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr Cass. 20613/11).
Proprio in relazione alla pretesa creditoria non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava, in capo a chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi, l'opposto, deve fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Sez. 3 sent. 5071 del 3.3.2009).
Va ancora rilevato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore ovvero pagina 3 di 5 dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, inoltre, chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si deve estendere, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il monitorio. Nella fattispecie che ci occupa, parte opposta, ha provveduto ad esibire tutta la documentazione a sostegno della pretesa creditoria già esibita in sede monitoria. Parte opponente ha quindi delineato l'eccezione circa l'inidoneità delle fatture prodotte nella fase monitoria a costituire quella “prova scritta” che ai sensi dell'artt. 633 e 634 c.c. è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Condividendo sul punto la prevalente giurisprudenza di merito, si rileva che, la censura sollevata da parte opponente è non solo infondata ma anche, sostanzialmente, priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio. E' infondata in quanto costituisce prova scritta idonea per il rilascio del monitorio qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da terzi purchè idoneo a dimostrare il diritto fatto valere , anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale , avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale ) fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione , a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto. (Cass. Civ. 9685/2000). Orbene, quanto alla documentazione posta a fondamento della ingiunzione, per quanto attiene alla fattura commerciale, va precisato che quando il rapporto viene contestato tra le parti, la stessa non può assurgere a piena prova ma costituisce un indizio sicchè contro il contenuto della stessa è ammessa la prova contraria anche testimoniale. Tuttavia quando le fatture siano regolarmente registrate , nelle scritture contabili, esse , in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., pur non assurgendo ( come le scritture stesse) a valore di prova legale e restando soggette ( come ogni altra prova) al libero apprezzamento del giudice , costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e, colui, contro il quale sono dirette, non sollevi contestazioni specifiche alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Nella fattispecie che ci occupa nelle fatture poste alla base dell'azione promossa dall'ingiungente opposta, sono compiutamente descritte le forniture effettuate, le quantità e gli importi, mentre la contestazione della parte opponente debitrice investe la sussistenza del rapporto o l'originario obbligo di pagamento della fornitura. Non potendosi poi fare a meno di rilevare che ogni eventuale disconoscimento della fattura, che non pretende formule pagina 4 di 5 particolari, prodotta dalla convenuta opposta deve essere effettuato in maniera inequivoca, precisa e circostanziata non essendo sufficienti dichiarazioni generiche. Ed in effetti, proprio il disconoscimento di cui trattasi, come effettuato dall'odierna opponente, appare generico e non circostanziato mentre, oltre alla documentazione esibita dall'opposta ( fatture ed estratto scritture contabili autenticate dal commercialista) risulta pacificamente ammessa, l'esistenza da circa un decennio, di un rapporto commerciale tra le parti in causa, cosa che fa conseguentemente dedurre che i rapporti tra i due imprenditori sia stato improntato sulla fiducia anche in merito ai pagamenti da effettuare in data successiva al ritiro della merce. Anche le prove così come articolate dall'opponente nella memoria istruttoria depositata risultano superflue ed inconferenti rispetto ai motivi di opposizione sollevati.
Devono ritenersi, in definitiva, non comprovati ed infondati i motivi di opposizione e dunque esigibile il corrispettivo pattuito e richiesto dalla convenuta opposta per i prodotti oggetto delle forniture, ritenendosi che l'ingiungente abbia fornito la prova del proprio credito, e, comunque, della sua entità.
Di conseguenza si deve confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso nessuna valida eccezione appare opponibile.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuta presente l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta dall'attrice opponente Parte_1
[...]
2. conferma, conseguentemente, il decreto ingiuntivo nr. 2278/17 emesso dal tribunale di Nocera Inferiore in data 4.12.2017 e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna altresì la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3397,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Nocera inferiore , 27 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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