Articolo 1156 del Codice civile
Articolo 1121Articolo 1157
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19 aprile 1942
Art. 1156.

(Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri).

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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