Decreto cautelare 4 febbraio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva
- dei provvedimenti di revoca del nulla osta all'ingresso, emessi dalla Prefettura di Latina ( ufficio Sportello unico per l'immigrazione), in relazione alle istanze di cui al c.d. decreto flussi del 21/12/2021: 1) codice pratica -OMISSIS-, notificato a mezzo pec il 07/11/2025, con il quale veniva revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero sig. -OMISSIS- in data 04/06/2025, su istanza del richiedente -OMISSIS- prodotta in data 12/02/25; 2) codice pratica -OMISSIS-, notificato a mezzo pec l'08/12/2025, con il quale veniva revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero sig. -OMISSIS- in data 13/09/2025, su istanza del richiedente -OMISSIS- prodotta in data 12/02/2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che
- con il ricorso all’esame, notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il 3 febbraio successivo, è chiesto l’annullamento – previa tutela cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. - dei provvedimenti, i cui estremi sono dettagliatamente riportati in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina, ha disposto la revoca dei nulla osta in precedenza rilasciati per l’ingresso sul territorio nazionale dei lavoratori extracomunitari -OMISSIS- e -OMISSIS-, per l’assunzione dei quali il ricorrente aveva presentato istanza ai sensi del “decreto flussi” del 21 dicembre 2021;
- il ricorrente espone, in fatto, che relativamente al lavoratore -OMISSIS-, a seguito del rilascio del nulla osta e dell’ingresso sul territorio nazionale, veniva sottoscritto regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 5 del D.lgs. n. 286/98 ma che, tuttavia, in data 27 ottobre 2025, riceveva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con la motivazione “reati in carico al datore di lavoro”, mentre con riferimento al lavoratore -OMISSIS-, sebbene non si fosse proceduto alla stipula del contratto di soggiorno, non essendo pervenuta alcuna comunicazione ai sensi degli artt. 44, comma 5, del D.L. 73/2022 e 27, comma 1-ter, del D.lgs. n. 286/98, parimenti in data 27 novembre 2025 riceveva comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondata su analoga motivazione;
- ricevute le suddette comunicazioni, in data 4 dicembre 2025 trasmetteva osservazioni scritte ex artt. 7 e 10-bis L. 241/90, con riferimento a entrambe le posizioni, nelle quali rappresentava che, per quanto a propria conoscenza, non aveva riportato precedenti penali per “reati ostativi”;
- ciononostante con i provvedimenti oggi impugnati l’amministrazione disponeva la revoca di entrambi i nulla osta, con la seguente motivazione: “ reati ostativi a carico del datore di lavoro oltre varie pratiche archiviate o con rinuncia al SUI ”;
- avverso tali provvedimenti ha interposto il presente ricorso, affidato a due motivi («1 ) violazione e falsa applicazione artt. 3, 10-bis e 21-octies l. 241/1990 e ss.mm. - difetto di motivazione eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili», «2) violazione e falsa applicazione art. 42 d.l. n. 73/2022, conv., in legge n. 122/2022 ed art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e ss.mm. difetto di motivazione- eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili »), con i quali lamenta che i provvedimenti sarebbero del tutto privi di motivazione, non avendo peraltro il ricorrente riportato condanne per reati ostativi e dovendo, in ogni caso, l’amministrazione comunque motivare specificamente la rilevanza dei precedenti eventualmente riportati, e che gli stessi non sarebbero stati preceduti da un’istruttoria adeguata, non essendo peraltro state valutate le osservazioni endoprocedimentali presentate;
- con decreto n.-OMISSIS-del 4 febbraio 2026 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare monocratica, in ragione dell’assenza di deduzioni in ordine alla sussistenza di profili di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione di misure monocratiche;
- per la discussione in sede collegiale della istanza cautelare è stata fissata la camera di consiglio del 25 febbraio 2026;
- con atto depositato in data 23 febbraio 2026 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, la quale ha depositato documentazione e memoria difensiva nella quale ha invocato la declaratoria d’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio fissata parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in ragione della dichiarata disponibilità dell’amministrazione resistente alla riapertura del procedimento; nulla è stato opposto in proposito dalla difesa erariale, presente alla discussione;
- il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso di rito;
Ritenuto che
- non resti al Collegio che prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente e definire il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l'improcedibilità del ricorso (tra le tante, Cons. di Stato, sez. II, 3 luglio 2023 n. 6437 e la giurisprudenza dallo stesso richiamata; id. sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418; sez. II. 18 ottobre 2022, n. 8886);
- le spese del giudizio debbano essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione del giudizio con pronuncia di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
MA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | AT AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.