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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 676/2023 R.G., tra:
(c.f./p. i.v.a Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Francesco La Gattuta e Giuseppe Andò, elettivamente domiciliata in Palermo, pizza Unità Italia n. 11, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(c.f./p. i.v.a. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Alessandra Perelli, elettivamente domiciliata in Milano, via Lodovico Ariosto n. 6, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
resistente.
1 .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 aprile 2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.
[...]
1061/2023 Reg. Sent., pubblicata il 06 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 9278/2022 R.G..
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
La proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole il 22 giugno 2022 dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di €40.000,00, come da decreto ingiuntivo
[...] emesso in data 08 giugno 2022 dal Tribunale di Palermo, dichiarato immediatamente esecutivo limitatamente al suddetto importo, in relazione a canoni ed oneri insoluti riguardanti due contratti di affitto di ramo di azienda nell'ambito del centro commerciale “Forum”, stipulati dall'attrice, nella veste di affittuaria, con la opposta.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 *****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, la ripropone Parte_1 le proprie argomentazioni a sostegno della tesi per cui la avrebbe CP_1 imposto un canone contra legem, perché difforme da quello indicato in sede di procedura per il conseguimento dell'autorizzazione all'attività commerciale prevista dalla normativa regionale, con ciò concretandosi una ipotesi di dolo contrattuale.
Il motivo è inammissibile.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, a Sezioni Unite, e con riferimento alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis al caso di specie, il principio già in precedenza espresso prima delle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, secondo cui l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. (Cass. Civ., SS.UU., n. 27199/2017; sez. II, n. 4695/2017; sez. III, n. 12280/2016).
La necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure, nell'ambito di un giudizio che, viene ribadito, costituisce una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, il tutto senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 11923/2022).
La sanzione conseguente al mancato rispetto dell'art. 342 c.p.p. viene pacificamente individuata nella inammissibilità, la quale pone un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda (da ultimo, Cass. Civ., sez. II, n. 10930/2022)
3 Nel caso in esame l'appellante omette del tutto di confrontarsi con le specifiche argomentazioni in virtù delle quali il Tribunale ha disatteso l'opposizione a precetto.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente individuato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'unico luogo ove fare valere le doglianze relative al merito del rapporto obbligatorio, potendosi eccepire/dedurre in sede di opposizione pre - esecutiva o esecutiva esclusivamente la inesistenza assoluta del titolo giudiziale o ragioni sopravvenute che ne determinino l'estinzione (pacifico risultando il principio secondo cui il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, o modificativi o impeditivi, del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione;
ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 26110/2022; sez. VI, n. 3716/2020; sez. III, n. 14636/2017).
Ha, quindi, chiaramente affermato che “in questa sede, non possono trovare spazio le questioni sollevate dall'opponente in merito all'illegittima determinazione del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo, né risulta rilevante il tema della qualificazione dei contratti aventi a oggetto la concessione degli spazi aziendali all'interno del centro commerciale. Analogamente non è rilevante la questione avente a oggetto alla riscontrata difformità tra i canoni contrattuali stabiliti rispettivamente nei due contratti di affitto del ramo d'azienda e quello indicato dall'opposta alla P.A., nell'ambito del procedimento amministrativo avviato per conseguire l'Autorizzazione Unica tesa alla realizzazione del complesso e l'avvio dell'attività commerciale. Anche in questo caso, si tratta, infatti, di doglianze attinenti alla sussistenza e alla quantificazione del credito azionato a monte da in via CP_1 monitoria e perciò volte a impugnare la decisione adottata in sede monitoria”.
Né ricorre in capo all'appellante alcun effettivo interesse giuridico ad impugnare la parte della motivazione della sentenza con cui il giudice di primo grado ha svolto delle considerazioni in ordine alla non vincolatività nei confronti del
4 richiedente l'autorizzazione nell'ambito dei rapporti negoziali con i terzi delle informazioni rese alla P.A. nella procedura di valutazione dell'impatto economico e ambientale dell'attività commerciale.
Si tratta, infatti, in tutta evidenza, di argomentazioni nel merito, precedute dalla significativa locuzione “a margine di ciò”, ininfluenti ai fini della decisione, svolte ad abundantiam, e dunque prive di effetti giuridici, che la parte soccombente non aveva l'onere né l'interesse ad impugnare (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav. n. 23059/2024; sez. trib., n. 13302/2024; sez. III, n. 885/2024), essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Civ., sez. II, n. 33023/2023; sez. II, n. 24913/2023).
Non sussiste, dunque, l'interesse, rivendicato dall'appellante, a proporre impugnazione al fine di “evitare che il capo della sentenza ….qui impugnato acquisti autorità di cosa giudicata” ed onde evitare che quanto affermato in sentenza possa
“pregiudicare” gli altri giudizi pendenti fra le parti in cui risulta proposta la medesima questione.
Il secondo motivo di appello attiene alla decisione del giudice di primo grado di escludere che il credito vantato dalla opposta si sia estinto per compensazione con il credito della affittuaria alla restituzione dell'importo di €94.000,00 versato a titolo di cauzione.
Secondo il Tribunale, il deposito cauzionale previsto dall'art. 17 dei contratti di affitto d'azienda, che trova base normativa negli artt. 11 e 41 della l. n 392 del 1978, ha la struttura di un pegno irregolare, atteso che il denaro consegnato a titolo di cauzione non diventa di proprietà dell'accipiens che, infatti, potrà trattenerlo soltanto al momento dell'estinzione del rapporto, allorquando si attiva la funzione di garanzia svolta dal deposito per la soddisfazione delle eventuali residue ragioni di credito. Al contempo il denaro non è neppure nella disponibilità del debitore che, infatti, se potesse spenderlo per pagare i debiti correnti maturati in pendenza di rapporto, neutralizzerebbe la funzione di garanzia tipica della cauzione.
Il giudicante osserva che, coerentemente con la struttura della cauzione, l'art. 17 dei contratti di affitto d'azienda prevede che “la fidejussione dovrà avere durata pari alla durata contrattuale maggiorata di centottanta giorni” e “non potrà essere chiesta in
5 restituzione dell'affittuario prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto” e, ancora, che
“qualora durante la vigenza del presente contratto, se la fidejussione di cui al presente articolo dovesse essere escussa in tutto o in parte, sarà obbligo dell'affittuario, ripristinare la fideiussione nell'importo di cui al presente articolo entro 15 giorni dall'escussione”, e rileva che la possibilità per il creditore di attivare la garanzia in pendenza di rapporto deve considerarsi prevista a suo esclusivo beneficio, atteso che esercitando tale potere egli accetta il conseguente abbassamento del livello di protezione della sua tutela contrattuale.
In conclusione, si afferma, il fatto che l'art. 17 del contratto autorizzi l'impiego della garanzia in pendenza di rapporto non attribuisce al debitore il potere di spendere la moneta cauzionale per il pagamento dei canoni correnti scaduti.
L'appellante deduce che la , alla sottoscrizione dei contratti, ha Parte_1 dovuto accendere polizza assicurativa e farsi carico di tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché versare ulteriori somme per oneri comuni ed individuali, sicchè non si comprende come l'escussione, peraltro parziale, del deposito cauzionale possa comportare un nocumento alla . CP_1
Soggiunge che l'art. 11 della L. n. 392/1978 prevede che il deposito cauzionale non possa superare le tre mensilità, sicchè una clausola che obblighi a corrispondere importi superiori è nulla per contrarietà a norma imperativa, con possibilità di ripetere quanto versato in eccedenza.
I predetti argomenti, che nulla replicano in ordine alla natura ed alla funzione del deposito cauzionale, non attingono in alcun modo la motivazione della sentenza, che invece questa Corte ritiene di poter condividere e confermare.
Peraltro, improprio risulta il richiamo ad una norma, l'art. 11 della L. n. 392/1978, riguardante i contratti di locazione e non quelli di affitto di azienda, risultando incontestata ed incontestabile in questa sede la qualificazione dei rapporti intercorsi fra le parti in causa.
Il terzo motivo di impugnazione si risolve nella critica al primo giudice per aver irritualmente aggiunto una motivazione nel merito al rilievo di inammissibilità delle questioni riguardanti il titolo esecutivo.
6 Quanto ad esso valgono, pertanto, le considerazioni spese con riferimento al primo motivo di appello.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
L'appellante, soccombente, va condannata al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato in forza del D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.900,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito del rigetto integrale dell'appello principale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
7 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1061/2023 Reg. Sent., pubblicata il 06 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 9278/2022 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€5.900,00 per compensi, oltre, cpa, iva e rimborso forfetario 15%;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 21/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 676/2023 R.G., tra:
(c.f./p. i.v.a Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Francesco La Gattuta e Giuseppe Andò, elettivamente domiciliata in Palermo, pizza Unità Italia n. 11, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(c.f./p. i.v.a. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Alessandra Perelli, elettivamente domiciliata in Milano, via Lodovico Ariosto n. 6, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
resistente.
1 .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 aprile 2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.
[...]
1061/2023 Reg. Sent., pubblicata il 06 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 9278/2022 R.G..
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
La proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole il 22 giugno 2022 dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di €40.000,00, come da decreto ingiuntivo
[...] emesso in data 08 giugno 2022 dal Tribunale di Palermo, dichiarato immediatamente esecutivo limitatamente al suddetto importo, in relazione a canoni ed oneri insoluti riguardanti due contratti di affitto di ramo di azienda nell'ambito del centro commerciale “Forum”, stipulati dall'attrice, nella veste di affittuaria, con la opposta.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 *****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, la ripropone Parte_1 le proprie argomentazioni a sostegno della tesi per cui la avrebbe CP_1 imposto un canone contra legem, perché difforme da quello indicato in sede di procedura per il conseguimento dell'autorizzazione all'attività commerciale prevista dalla normativa regionale, con ciò concretandosi una ipotesi di dolo contrattuale.
Il motivo è inammissibile.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, a Sezioni Unite, e con riferimento alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis al caso di specie, il principio già in precedenza espresso prima delle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, secondo cui l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. (Cass. Civ., SS.UU., n. 27199/2017; sez. II, n. 4695/2017; sez. III, n. 12280/2016).
La necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure, nell'ambito di un giudizio che, viene ribadito, costituisce una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, il tutto senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 11923/2022).
La sanzione conseguente al mancato rispetto dell'art. 342 c.p.p. viene pacificamente individuata nella inammissibilità, la quale pone un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda (da ultimo, Cass. Civ., sez. II, n. 10930/2022)
3 Nel caso in esame l'appellante omette del tutto di confrontarsi con le specifiche argomentazioni in virtù delle quali il Tribunale ha disatteso l'opposizione a precetto.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente individuato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'unico luogo ove fare valere le doglianze relative al merito del rapporto obbligatorio, potendosi eccepire/dedurre in sede di opposizione pre - esecutiva o esecutiva esclusivamente la inesistenza assoluta del titolo giudiziale o ragioni sopravvenute che ne determinino l'estinzione (pacifico risultando il principio secondo cui il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, o modificativi o impeditivi, del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione;
ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 26110/2022; sez. VI, n. 3716/2020; sez. III, n. 14636/2017).
Ha, quindi, chiaramente affermato che “in questa sede, non possono trovare spazio le questioni sollevate dall'opponente in merito all'illegittima determinazione del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo, né risulta rilevante il tema della qualificazione dei contratti aventi a oggetto la concessione degli spazi aziendali all'interno del centro commerciale. Analogamente non è rilevante la questione avente a oggetto alla riscontrata difformità tra i canoni contrattuali stabiliti rispettivamente nei due contratti di affitto del ramo d'azienda e quello indicato dall'opposta alla P.A., nell'ambito del procedimento amministrativo avviato per conseguire l'Autorizzazione Unica tesa alla realizzazione del complesso e l'avvio dell'attività commerciale. Anche in questo caso, si tratta, infatti, di doglianze attinenti alla sussistenza e alla quantificazione del credito azionato a monte da in via CP_1 monitoria e perciò volte a impugnare la decisione adottata in sede monitoria”.
Né ricorre in capo all'appellante alcun effettivo interesse giuridico ad impugnare la parte della motivazione della sentenza con cui il giudice di primo grado ha svolto delle considerazioni in ordine alla non vincolatività nei confronti del
4 richiedente l'autorizzazione nell'ambito dei rapporti negoziali con i terzi delle informazioni rese alla P.A. nella procedura di valutazione dell'impatto economico e ambientale dell'attività commerciale.
Si tratta, infatti, in tutta evidenza, di argomentazioni nel merito, precedute dalla significativa locuzione “a margine di ciò”, ininfluenti ai fini della decisione, svolte ad abundantiam, e dunque prive di effetti giuridici, che la parte soccombente non aveva l'onere né l'interesse ad impugnare (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav. n. 23059/2024; sez. trib., n. 13302/2024; sez. III, n. 885/2024), essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Civ., sez. II, n. 33023/2023; sez. II, n. 24913/2023).
Non sussiste, dunque, l'interesse, rivendicato dall'appellante, a proporre impugnazione al fine di “evitare che il capo della sentenza ….qui impugnato acquisti autorità di cosa giudicata” ed onde evitare che quanto affermato in sentenza possa
“pregiudicare” gli altri giudizi pendenti fra le parti in cui risulta proposta la medesima questione.
Il secondo motivo di appello attiene alla decisione del giudice di primo grado di escludere che il credito vantato dalla opposta si sia estinto per compensazione con il credito della affittuaria alla restituzione dell'importo di €94.000,00 versato a titolo di cauzione.
Secondo il Tribunale, il deposito cauzionale previsto dall'art. 17 dei contratti di affitto d'azienda, che trova base normativa negli artt. 11 e 41 della l. n 392 del 1978, ha la struttura di un pegno irregolare, atteso che il denaro consegnato a titolo di cauzione non diventa di proprietà dell'accipiens che, infatti, potrà trattenerlo soltanto al momento dell'estinzione del rapporto, allorquando si attiva la funzione di garanzia svolta dal deposito per la soddisfazione delle eventuali residue ragioni di credito. Al contempo il denaro non è neppure nella disponibilità del debitore che, infatti, se potesse spenderlo per pagare i debiti correnti maturati in pendenza di rapporto, neutralizzerebbe la funzione di garanzia tipica della cauzione.
Il giudicante osserva che, coerentemente con la struttura della cauzione, l'art. 17 dei contratti di affitto d'azienda prevede che “la fidejussione dovrà avere durata pari alla durata contrattuale maggiorata di centottanta giorni” e “non potrà essere chiesta in
5 restituzione dell'affittuario prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto” e, ancora, che
“qualora durante la vigenza del presente contratto, se la fidejussione di cui al presente articolo dovesse essere escussa in tutto o in parte, sarà obbligo dell'affittuario, ripristinare la fideiussione nell'importo di cui al presente articolo entro 15 giorni dall'escussione”, e rileva che la possibilità per il creditore di attivare la garanzia in pendenza di rapporto deve considerarsi prevista a suo esclusivo beneficio, atteso che esercitando tale potere egli accetta il conseguente abbassamento del livello di protezione della sua tutela contrattuale.
In conclusione, si afferma, il fatto che l'art. 17 del contratto autorizzi l'impiego della garanzia in pendenza di rapporto non attribuisce al debitore il potere di spendere la moneta cauzionale per il pagamento dei canoni correnti scaduti.
L'appellante deduce che la , alla sottoscrizione dei contratti, ha Parte_1 dovuto accendere polizza assicurativa e farsi carico di tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché versare ulteriori somme per oneri comuni ed individuali, sicchè non si comprende come l'escussione, peraltro parziale, del deposito cauzionale possa comportare un nocumento alla . CP_1
Soggiunge che l'art. 11 della L. n. 392/1978 prevede che il deposito cauzionale non possa superare le tre mensilità, sicchè una clausola che obblighi a corrispondere importi superiori è nulla per contrarietà a norma imperativa, con possibilità di ripetere quanto versato in eccedenza.
I predetti argomenti, che nulla replicano in ordine alla natura ed alla funzione del deposito cauzionale, non attingono in alcun modo la motivazione della sentenza, che invece questa Corte ritiene di poter condividere e confermare.
Peraltro, improprio risulta il richiamo ad una norma, l'art. 11 della L. n. 392/1978, riguardante i contratti di locazione e non quelli di affitto di azienda, risultando incontestata ed incontestabile in questa sede la qualificazione dei rapporti intercorsi fra le parti in causa.
Il terzo motivo di impugnazione si risolve nella critica al primo giudice per aver irritualmente aggiunto una motivazione nel merito al rilievo di inammissibilità delle questioni riguardanti il titolo esecutivo.
6 Quanto ad esso valgono, pertanto, le considerazioni spese con riferimento al primo motivo di appello.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
L'appellante, soccombente, va condannata al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato in forza del D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.900,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito del rigetto integrale dell'appello principale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
7 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1061/2023 Reg. Sent., pubblicata il 06 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 9278/2022 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€5.900,00 per compensi, oltre, cpa, iva e rimborso forfetario 15%;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 21/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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