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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2097/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2097 R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 03/07/2025 da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Madonna del Carmine n. 6/A, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna C.F._1
IA AT e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Venezia n.
4, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Madonna del Carmine n. 6/A, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
pagina 1 di 6 IN OR e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Via
Trieste n. 88, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(c.f. ), nato a [...] il giorno 27 luglio 2018, nello Persona_1 C.F._3 specifico chiedendo, previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre;
Persona_1 porre a carico di il versamento, a titolo di mantenimento del figlio minore, Parte_1 dell'importo di € 2500,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie, con rinuncia alla di lui quota di assegno unico a favore della resistente;
disporre la frequenza dell'Istituto ZI Silone di
Montesilvano da parte del minore;
disciplinare il diritto di visita, prevedendo che “il padre potrà prelevare quotidianamente il figlio all'uscita di scuola e/o dal campus estivo e potrà vederlo e tenerlo con sé come e quando vorrà durante il pomeriggio fermo restando il preavviso alla madre di almeno 24h prima. In ogni caso dovrà tenere il minore due volte a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e/o dal campus estivo con almeno un pernottamento infrasettimanale, nonché per due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola e/o dal campus estivo sino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola;
”.
La resistente si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data Controparte_1
21.7.2025, nella quale aderiva alla richiesta di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, ma proponeva un proprio piano di regolamentazione del diritto di visita.
pagina 2 di 6 Concludeva, chiedendo di rigettarsi l'istanza ex art. 473-bis.15 cpc e di porre a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al
60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22/07/2025, le parti, sui temi relativi all'istanza ex art 473.bis 15 c.p.c., raggiungevano la seguente intesa:
“1) Il minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione sita in Montesilvano via Madonna del
Carmine n. 6/A; abitazione che pertanto viene assegnata alla SI.ra , autorizzandosi CP_1
l' al prelievo dei propri eventuali beni ed effetti personali ivi presenti, entro un mese dalla Per_1 data odierna;
2) L'esercizio del diritto di visita paterno al minore sarà così regolato: il minore potrà stare con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì uscita da scuola o dal campus estivo fino alla domenica sera alle 21, allorché il papà lo riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana che precede il weekend in cui il minore starà con la madre, il bambino starà con il padre nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola o dal campus estivo fino alla mattina successiva, allorché lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola;
nella settimana che precede il weekend nel quale il minore starà con il padre, quest'ultimo potrà tenere il minore un pomeriggio a settimana
(mercoledì) senza pernotto con riaccompagnamento entro le ore 21 presso la casa della madre;
durante il periodo estivo il minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, prevedendosi per questa estate che il bambino potrà stare continuativamente con la mamma dal 28 luglio all'11 agosto e con il papà dal12 agosto al 26 agosto;
le parti dichiarano che nel prossimo fine settimana il bambino sarà con il papà, precisando che poiché domenica 27 luglio è il compleanno del bambino, lo stesso verrà riaccompagnato dal papà presso la mamma intorno alle ore 15 per passare mezzo compleanno anche con la mamma, restando inteso che nella presente settimana il papà potrà tenere il bambino in due pomeriggi, anziché uno, fino alle ore 21, allorché lo riaccompagnerà dalla mamma;
pagina 3 di 6 3) Il minore a settembre dell'anno scolastico 2025/2026 frequenterà la scuola elementare ZI
Silone di Montesilvano;
4) Il padre corrisponderà alla madre entro il 10 di ciascun mese a decorrere dal presente mese di luglio 2025 un assegno di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
5) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del minore, il tutto secondo i tempi le modalità e le voci di cui al vigente protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
6) L'Assegno Unico viene assegnato interamente alla SI.ra , quale collocataria CP_1 prevalente del bambino;
7) Le parti si autorizzano sin da ora al rilascio delle autorizzazioni reciproche, al fine di richiedere i vari documenti di identità e validi finanche per l'espatrio;
8) Il SI. si impegna a cambiare la propria residenza entro 30 giorni dalla data Per_1 odierna.”.
Nella propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., parte ricorrente, sul diritto di visita paterno, instava per l'accoglimento delle richieste di cui al ricorso introduttivo, mentre parte resistente, nella propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 2 c.p.c., aderiva integralmente a quanto statuito nel verbale di udienza del 22/07/2025, chiedendone la conferma e la sua integrazione con la regolamentazione delle festività.
All'udienza del 27/11/2025 le parti, comparse personalmente, dopo ampia discussione e alla presenza del Presidente Relatore, raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“- Si confermano gli accordi presi all'udienza del 22/07/2025 in ordine all'affido condiviso del figlio , alla sua collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Montesilvano Per_1 via Madonna del Carmine n. 6/A, abitazione che viene pertanto assegnata alla sig.ra ; CP_1
- Si confermano altresì le previsioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) dell'accordo del 22/07/2025;
- Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno al minore, si prevede che quest'ultimo potrà stare con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola o dal campus estivo fino alla domenica sera alle ore 21 allorché il papà lo riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana che pagina 4 di 6 precede i weekend in cui il minore starà con la madre, il bambino starà con il padre nei pomeriggi del martedì e giovedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo fino alla mattina successiva allorché lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola;
nella settimana che precede i weekend nel quale il minore starà con il padre quest'ultimo potrà tenere il minore sempre per due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) senza pernotto con riaccompagnamento entro le ore 21 presso la casa della madre;
durante il periodo estivo il minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, periodo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni della Vigila di Natale, di Natale, di Santo Stefano, dell'ultimo dell'anno, di Capodanno, della Befana, di Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, del 25 Aprile, 1 Maggio,
2 Giugno, 15 Agosto, 4 Ottobre, 1 Novembre e 08 Dicembre, i genitori seguiranno, previo accordo tra loro, il criterio dell'alternanza annuale, nel senso che, se in alcuni di detti giorni di un dato anno, il bambino sarà stato con un genitore, in quegli stessi giorni dell'anno successivo, starà con l'altro genitore e così via;
nel giorno del compleanno del minore, come pure in quegli delle due parti, le stesse disciplineranno il reciproco rapporto con il minore secondo accordi da prendere di volta in volta, con l'accordo che qualora tali giorni corrispondano a quelli in cui il bambino dovrebbe stare, secondo il calendario ordinario, con l'altro genitore, quest'ultimo potrà recuperare tale giorno secondo accordi da prendere di volta in volta tra le parti medesime;
- Le parti si impegnano altresì a corrispondere, metà per ciascuno, la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare attualmente in comproprietà;
- Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sul figlio minore
[...] conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Per_1
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara il 23/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2097 R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 03/07/2025 da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Madonna del Carmine n. 6/A, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna C.F._1
IA AT e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Venezia n.
4, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Madonna del Carmine n. 6/A, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
pagina 1 di 6 IN OR e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Via
Trieste n. 88, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(c.f. ), nato a [...] il giorno 27 luglio 2018, nello Persona_1 C.F._3 specifico chiedendo, previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre;
Persona_1 porre a carico di il versamento, a titolo di mantenimento del figlio minore, Parte_1 dell'importo di € 2500,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie, con rinuncia alla di lui quota di assegno unico a favore della resistente;
disporre la frequenza dell'Istituto ZI Silone di
Montesilvano da parte del minore;
disciplinare il diritto di visita, prevedendo che “il padre potrà prelevare quotidianamente il figlio all'uscita di scuola e/o dal campus estivo e potrà vederlo e tenerlo con sé come e quando vorrà durante il pomeriggio fermo restando il preavviso alla madre di almeno 24h prima. In ogni caso dovrà tenere il minore due volte a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e/o dal campus estivo con almeno un pernottamento infrasettimanale, nonché per due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola e/o dal campus estivo sino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola;
”.
La resistente si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data Controparte_1
21.7.2025, nella quale aderiva alla richiesta di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, ma proponeva un proprio piano di regolamentazione del diritto di visita.
pagina 2 di 6 Concludeva, chiedendo di rigettarsi l'istanza ex art. 473-bis.15 cpc e di porre a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al
60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22/07/2025, le parti, sui temi relativi all'istanza ex art 473.bis 15 c.p.c., raggiungevano la seguente intesa:
“1) Il minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione sita in Montesilvano via Madonna del
Carmine n. 6/A; abitazione che pertanto viene assegnata alla SI.ra , autorizzandosi CP_1
l' al prelievo dei propri eventuali beni ed effetti personali ivi presenti, entro un mese dalla Per_1 data odierna;
2) L'esercizio del diritto di visita paterno al minore sarà così regolato: il minore potrà stare con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì uscita da scuola o dal campus estivo fino alla domenica sera alle 21, allorché il papà lo riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana che precede il weekend in cui il minore starà con la madre, il bambino starà con il padre nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola o dal campus estivo fino alla mattina successiva, allorché lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola;
nella settimana che precede il weekend nel quale il minore starà con il padre, quest'ultimo potrà tenere il minore un pomeriggio a settimana
(mercoledì) senza pernotto con riaccompagnamento entro le ore 21 presso la casa della madre;
durante il periodo estivo il minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, prevedendosi per questa estate che il bambino potrà stare continuativamente con la mamma dal 28 luglio all'11 agosto e con il papà dal12 agosto al 26 agosto;
le parti dichiarano che nel prossimo fine settimana il bambino sarà con il papà, precisando che poiché domenica 27 luglio è il compleanno del bambino, lo stesso verrà riaccompagnato dal papà presso la mamma intorno alle ore 15 per passare mezzo compleanno anche con la mamma, restando inteso che nella presente settimana il papà potrà tenere il bambino in due pomeriggi, anziché uno, fino alle ore 21, allorché lo riaccompagnerà dalla mamma;
pagina 3 di 6 3) Il minore a settembre dell'anno scolastico 2025/2026 frequenterà la scuola elementare ZI
Silone di Montesilvano;
4) Il padre corrisponderà alla madre entro il 10 di ciascun mese a decorrere dal presente mese di luglio 2025 un assegno di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
5) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del minore, il tutto secondo i tempi le modalità e le voci di cui al vigente protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
6) L'Assegno Unico viene assegnato interamente alla SI.ra , quale collocataria CP_1 prevalente del bambino;
7) Le parti si autorizzano sin da ora al rilascio delle autorizzazioni reciproche, al fine di richiedere i vari documenti di identità e validi finanche per l'espatrio;
8) Il SI. si impegna a cambiare la propria residenza entro 30 giorni dalla data Per_1 odierna.”.
Nella propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., parte ricorrente, sul diritto di visita paterno, instava per l'accoglimento delle richieste di cui al ricorso introduttivo, mentre parte resistente, nella propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 2 c.p.c., aderiva integralmente a quanto statuito nel verbale di udienza del 22/07/2025, chiedendone la conferma e la sua integrazione con la regolamentazione delle festività.
All'udienza del 27/11/2025 le parti, comparse personalmente, dopo ampia discussione e alla presenza del Presidente Relatore, raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“- Si confermano gli accordi presi all'udienza del 22/07/2025 in ordine all'affido condiviso del figlio , alla sua collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Montesilvano Per_1 via Madonna del Carmine n. 6/A, abitazione che viene pertanto assegnata alla sig.ra ; CP_1
- Si confermano altresì le previsioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) dell'accordo del 22/07/2025;
- Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno al minore, si prevede che quest'ultimo potrà stare con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola o dal campus estivo fino alla domenica sera alle ore 21 allorché il papà lo riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana che pagina 4 di 6 precede i weekend in cui il minore starà con la madre, il bambino starà con il padre nei pomeriggi del martedì e giovedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo fino alla mattina successiva allorché lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola;
nella settimana che precede i weekend nel quale il minore starà con il padre quest'ultimo potrà tenere il minore sempre per due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) senza pernotto con riaccompagnamento entro le ore 21 presso la casa della madre;
durante il periodo estivo il minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, periodo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
nei giorni della Vigila di Natale, di Natale, di Santo Stefano, dell'ultimo dell'anno, di Capodanno, della Befana, di Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, del 25 Aprile, 1 Maggio,
2 Giugno, 15 Agosto, 4 Ottobre, 1 Novembre e 08 Dicembre, i genitori seguiranno, previo accordo tra loro, il criterio dell'alternanza annuale, nel senso che, se in alcuni di detti giorni di un dato anno, il bambino sarà stato con un genitore, in quegli stessi giorni dell'anno successivo, starà con l'altro genitore e così via;
nel giorno del compleanno del minore, come pure in quegli delle due parti, le stesse disciplineranno il reciproco rapporto con il minore secondo accordi da prendere di volta in volta, con l'accordo che qualora tali giorni corrispondano a quelli in cui il bambino dovrebbe stare, secondo il calendario ordinario, con l'altro genitore, quest'ultimo potrà recuperare tale giorno secondo accordi da prendere di volta in volta tra le parti medesime;
- Le parti si impegnano altresì a corrispondere, metà per ciascuno, la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare attualmente in comproprietà;
- Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sul figlio minore
[...] conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Per_1
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara il 23/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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