CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 38/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
16/04/1958, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
PULIAFITO GIOVANNA
appellante
CONTRO
, nato a BARCELLONA POZZO DI PA
GOTTO (ME), il 14/08/1951, , rapp.to e C.F._2 difeso dagli avv.ti GIORDANO FRANCESCO e COPPOLINO
SALVATORE
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 1398/2022 del 05/12/2022, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., notificata il 7.12.2022
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.1.2023, proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di
Barcellona P.G., definendo il giudizio proposto da PA
nei confronti dell'odierna appellante, preso atto dell'intervenuto scioglimento della comunione relativa ad alcuni immobili, avvenuta in corso di giudizio con atto notarile, rigettava le altre domande delle contrapposte parti e compensava le spese di lite.
Si costituiva il . CP_1
Con ordinanza del 13.3.24, emessa a seguito di trattazione telematica, la causa era assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
****
Primo grado
, premettendo l'intervenuta separazione giudiziale da PA
, la conveniva in giudizio per sentire dichiarare Parte_1
lo scioglimento della comunione dei beni immobili -che elencava, numerandoli da 1 ad 8- e la loro divisione in due parti uguali.
La convenuta si costituiva in giudizio, per un verso aderendo alla domanda del e, tuttavia, deducendo che nella comunione CP_1
ricadevano anche altri immobili e specificamente:
9. “l'immobile sito nel Comune di Milazzo in Via Cavour, angolo Via
Massimiliano Regis, censito al NCEU al foglio di mappa 26, particella 651 sub 3, acquistato con contratto di compravendita in
Notar del 19 settembre 1983 rep. n.18095 - raccolta n. Persona_1
4205; infatti, sebbene nell'atto di vendita esso fosse formalmente intestato al , (quest'ultimo avendo dichiarato “che, pur CP_1
2 trovandosi in regime di comunione legale con la comparente moglie
la bottega con il presente contratto acquistata Parte_1
non entrerà nella comunione legale con la moglie in quanto essa bottega è destinata a servire all'esercizio della propria professione di artigiano ottico.”) comunque l'immobile rientrava in comunione in forza della controdichiarazione contestualmente sottoscritta dai coniugi, che recitava: “Tra i sottoscritti, diversamente da quanto detto in contratto, ci si dà atto e conviene che essa bottega è stata acquistata da entrambi i coniugi e PA Parte_1
”;
[...]
-10. L'immobile sito nel Comune di Lipari, Via Professore Emanuele
Carnevale n.1, piano T ed individuato nel NCEU al foglio 98, particella 14, sub. 5, cat. C/2, classe 1, consistenza 28 mq;
11. L'immobile sito nel Comune di Lipari, Via Professore Emanuele
Carnevale n.3, piano 2 ed individuato nel NCEU al foglio 98, particella 14, sub. 7, cat. A/2, classe 4, vani 3,5;
12. Immobile sito nel Comune di Milazzo, Via Tomasi di Lampedusa, piano T ed individuato nel NCEU al foglio 6, particella 2087, sub 43, categoria C/6, consistenza 94 mq.;
13. Immobile sito nel Comune di Milazzo, Via Grotta di Polifemo
n.69, piano 1 ed individuato nel NCEU al foglio 5, particella 144, sub
1, categoria A/4, classe 4, consistenza 4 vani.
Tali ultimi quattro in quanto, sebbene intestati al solo CP_1
, erano stati acquistati con fondi familiari in pendenza del
[...]
giudizio di separazione.
Inoltre, la convenuta deduceva che, ad eccezione degli immobili di cui ai nn. 1, (sito in Milazzo Via Bevaceto), 3 (sito in Milazzo Via
3 Garibaldi n. 16), e 6 (sito in Stromboli), gli altri erano detenuti in via esclusiva da , il quale in quelli di cui ai nn. 5, 8 e 9 PA esercitava l'attività commerciale di ottico, e dei restanti percepiva i canoni locativi.
Pertanto, chiedeva in via riconvenzionale di comprendere nella massa da dividere anche l'immobile di cui al n.
9 -previo accertamento della natura simulata della dichiarazione di esclusione di esso dalla comunione- nonché quelli di cui ai nn. 10, 11, 12 e 13. Sempre in via riconvenzionale chiedeva condannare il Litrico a corrisponderle la quota del 50% del valore locativo degli immobili detenuti dall'attore a far data dal 28.01.2003 (data di proposizione del ricorso per separazione giudiziale), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Il Tribunale decideva la causa nei termini sopra sintetizzati, adottando i seguenti argomenti, che vengono riportati nei limiti di quanto ancora rileva per la decisione:
-La res controversa, resta circoscritta agli immobili di cui ai nn. 2, 8,
9 e 12.
- La domanda di scioglimento della comunione deve essere rigettata, atteso che le parti entrambe avevano l'onere di fornire la prova della contitolarità del diritto reale sui beni de quibus, cosa non avvenuta nei termini delle preclusioni assertive e istruttorie;
nè poteva giovare allo scopo la produzione di documentazione catastale o la supplenza del
CTU al deficit probatorio.
Il diritto dei comproprietari, poi, non può accertarsi -e trovare tutela- neanche sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni.
4 -Quanto all'immobile n.9, sebbene abbia Parte_1 prodotto l'atto di compravendita del 19.09.1983, manca l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni dall'acquisto dei beni sino alla trascrizione della domanda di divisione, il che non consente di ritenere provata la persistente titolarità formale del bene in capo a;
PA
-Sotto altro profilo non può farsi luogo alla divisione giudiziale in ragione della natura abusiva degli immobili in questione, come risulta dall'elaborato peritale.
-Ulteriormente, ove non si potesse considerare abusivo l'immobile di cui al n. 9, e si potesse superare per esso la mancata produzione dell'elenco delle iscrizioni e trascrizioni, comunque, non si potrebbe accedere alla sua divisione, atteso che le parti hanno insistito nello scioglimento della comunione su tutti i beni e che non si può desumere -dalle difese- la loro acquiescenza alla divisione del solo immobile in questione.
-Alla divisione in via negoziale di alcuni beni e al rigetto della domanda di scioglimento della comunione per gli altri consegue che devono intendersi assorbite tutte le domande connesse e, in particolare, le riconvenzionali avanzate dalla , volte Pt_1 all'accertamento della simulazione riguardo all'immobile n. 9, ed alla condanna del al pagamento di metà del valore locativo degli CP_1
immobili detenuti in via esclusiva.
- Fermo il dirimente difetto di prova circa i beni ricadenti in comunione con conseguente mancanza del presupposto necessario per il riconoscimento del diritto alla percezione dei frutti, in ogni caso, parte convenuta non ha provato né la detenzione esclusiva in capo al per ciascuno dei beni, né il tempo di tale detenzione. CP_1
5 L'infondatezza della domanda riconvenzione trova avallo inoltre nel principio -di cui alla giurisprudenza costante della Suprema Corte- per il quale l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari “non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo
l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cassazione civile, sez. II,
09/02/2015, n. 2423; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5156; Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2010 n. 24647). Ne consegue che, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune, non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte o, a maggior ragione, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. (Cass. Civ., sez. II, 13/06/2019, n.15926).
Appello
Con il I° Motivo di appello la fa rilevare che ha errato il Pt_1
Tribunale nel travisare la documentazione fornita dalle parti, relativa alla prova della contitolarità dei beni. Infatti, vi era in atti tutta la documentazione necessaria alla individuazione dei beni e, comunque, le parti processuali avevano stabilito quali beni residuavano -nel corso del giudizio- per essere divisi tra di loro, riconoscendone la contitolarità.
La documentazione catastale, poi, consentiva di conoscere le informazioni più importanti di un immobile e dei suoi proprietari ed è infondata la tesi che la produzione dei certificati delle iscrizioni e
6 trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dalla normativa, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda.
II° MOTIVO
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione per la quale
“... le domande riconvenzionali … con riguardo agli immobili di cui ai nn. 10, 11 e 13, intestati - per stessa allegazione della convenuta – esclusivamente a e acquistati dallo stesso in PA
pendenza del giudizio di separazione, devono ritenersi implicitamente rinunciate e, in ogni caso, assorbite e, comunque, nel merito infondate sul presupposto che detti beni non rientrano nella comunione appartenendo all'attore, con l'effetto che non possono costituire oggetto di divisione e che la convenuta non può avanzare pretese in ordine ai frutti civili (con la precisazione che non trovano rispondenza in atti le circostanze, dedotte dall'attore, circa
l'assegnazione in via negoziale degli immobili 10 e 11 al e CP_1
l'accordo intercorso sull'immobile 13, di cui alle difese articolate dall'attore nella comparsa conclusionale)
In particolare, si duole che il Tribunale abbia ritenuto che i citati beni non facessero parte della comunione, argomentando che lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica
"ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
e che essi erano stati acquistati nella pendenza del giudizio di separazione e prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa.
Si duole, altresì, che il Giudice abbia ritenuto assorbite “…tutte le domande connesse alla divisione del compendio immobiliare e, in
7 particolare la domanda di corresponsione della metà dei canoni locativi.
In merito argomenta che il Tribunale ha errato nel fondare la decisione sul principio per il quale “L'utilizzo esclusivo del bene immobile in comproprietà, da parte di uno dei coniugi separati, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno dell'altro consorte che sia rimasto inerte o abbia acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto dell'immobile, solamente qualora l'altro partecipante abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso.”
Infatti, andava considerato che l'appellante era stata parte attiva durante tutta la durata del rapporto matrimoniale nell'attività commerciale del marito, contribuendo alla formazione dell'intero patrimonio coniugale.
Ha errato, poi, nel non considerare che in ordine alla quantificazione dei canoni locatizi pretesi era stata emessa ordinanza con la quale, nel conferire delega al Notaio per la divisione, era stato richiesto Per_2
allo stesso di valutare “… a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione la quota di canoni di locazione riscossi dall'attore da versare alla convenuta”; ed altresì aveva errato nell'affermare che la non avesse provato la detenzione Pt_1
esclusiva in capo al , trattandosi di circostanza mai eccepita da CP_1
controparte né messa in discussione per tutta la durata del procedimento.
III° MOTIVO
8 NULLITA' E/O ANNULLABILITA' DELLA IMPUGNATA
SEN-TENZA PER ERRATO MANCATO ACCOGLIMENTO
DELLE DOMANDE DI SCIOGLIMENTO DELLA
COMUNIONE LEGALE DEI BENI SULL'ASSERITO
PRESUPPOSTO CHE GLI IMMOBILI OGGETTO DELLA
COMUNIONE SIANO ABUSIVI.
Con il Terzo Motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di non poter accedere alla divisione giudiziale “… in ragione della natura abusiva degli immobili per cui è causa.”, così motivando: “.. occorre fare riferimento all'elaborato peritale a firma dell'ing. (segnatamente alla relazione integrativa in atti), le cui Per_3
conclusioni devono essere fatte proprie dal giudicante nei termini di cui di seguito si preciserà, in quanto puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, neppure contraddette o superate da differenti e più attendibili ricostruzioni provenienti dalle parti che in parte qua non hanno svolto alcuna osservazione.
Come da mandato integrativo disposto con ordinanza del 19 maggio
2022 al fine di verificare la regolarità o il carattere abusivo degli immobili stimati, il C.T.U. ha rappresentato, con riguardo all'immobile di cui al n. 2 della premessa - ovvero unità immobiliare ubicata in
Milazzo Via Marina Garibaldi, identificata in catasto al foglio 24 particella 256 sub 3, indicata alla lettera B della relazione depositata in data 6.07.2022 - l'assenza della concessione edilizia in sanatoria, risultando la relativa pratica ancora in itinere.
Inoltre, con riguardo all'immobile di cui al n. 12 della premessa – ovvero garage ubicata in Milazzo, Via Lampedusa al pian terreno del fabbricato a cinque elevazioni f.t., identificato in catasto al foglio 6
9 particella 2087 sub 43, indicato alla lettera C della relazione depositata in data 6.07.2022 – il C.T.U. ha rappresentato che “non è autorizzato il soppalco e quindi, per tale superficie va eseguita la pratica autorizzativa amministrativa […] Infine, essendo nella realtà eseguite delle variazioni interne con la creazione di vani con destinazione attuale a civile abitazione deve essere riportata alla sua destinazione originaria, altrimenti è necessario effettuare una regolarizzazione anche in tal senso.”.
Ed ancora, con riguardo all'immobile di cui al n. 8 della premessa – ovvero unità immobiliare ubicata in Pace Del Mela Via Libertà al piano terra (adibito a negozio di Ottica) identificata in catasto identificata al foglio 5 particella 105 sub 6, indicata alla lettera D della relazione depositata in data 6.07.2022 – il consulente d'ufficio ha rappresentato che il bene “non possiede una conformità edilizia in termini di superficie ma solo di destinazione, pertanto andrebbe urbanisticamente regolarizzato.”. Ne consegue che, nel caso di specie, ravvisandosi una comunione su immobili non conformi non può farsi luogo alla divisione giudiziale in quanto la pronuncia giudiziaria di scioglimento della comunione assume una funzione suppletiva di quella negoziale, e deve ritenersi " che essa sia soggetta alle stesse norme, e in particolare alle prescrizioni urbanistiche, di quest'ultima; giacchè ragionando contrariamente si arriverebbe al risultato paradossale di potere eludere le norme urbanistiche attraverso il procedimento giudiziario.” (Cass. Civ., sez. II,
16/10/2018, n.25836).
Tale orientamento è stato da ultimo avallato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, le quali, con principio applicabile al caso di specie in cui la
10 domanda è volta allo scioglimento della comunione ordinaria venutasi a determinare a seguito della separazione dei coniugi, hanno statuito che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass. Civ.,
SS.UU., 7/10/2019, n.25021; cfr., nello stesso senso, la successiva la giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., sez. II, 05/02/2020, n.2675).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, deve escludersi che lo scioglimento della comunione con riguardo ai predetti beni possa trovare attuazione in questa sede”.
Argomenta la che “ritenere che le irregolarità minime Pt_1
riscontrate dal C.T.U. e sopra meglio riportate siano ostative alla divisione dei beni è quanto di più aberrante si possa immaginare nel quadro giuridico della vicenda. Il dato fattuale riscontrato e con una minima conoscenza di elementi tecnici avrebbe potuto suggerire la semplice regolarizzazione delle irregolarità amministrative rilevate.
11 In buona sostanza gli immobili sono pienamente commerciabili e non presentano degli abusivismi tali da minarne la loro determinazione del valore commerciale. Dato ne sia che lo stesso
C.T.U., Ingegnere dalla comprovata esperienza pluridecennale nel settore non ha avuto alcuna esitazione nella determinazione del valore di stima degli stessi immobili. Se gli immobili presentavano delle irregolarità edilizie, tali da non poter essere valutati, il C.T.U. lo avrebbe prontamente rilevato. L'avere disatteso proprio simile dato da parte del Giudice nel non considerare i pregevoli suggerimenti dati dallo stesso C.T.U. e condivisi (a parole, ma non nei fatti) dal Giudicante, minano proprio il costrutto motivazione della decisione intrapresa sul punto”.
Anche per detto motivo la sentenza va riformata ed annullata la decisione di rigetto della domanda per presunti abusivismi degli immobili in comunione.
IV° MOTIVO
NULLITA' E/O ANNULLABILITA' DELLA IMPUGNATA
SEN-TENZA PER ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE SU UN BENE
IMMOBILE E SUL PAGAMENTO DEI FRUTTI RISCOSSI SUI
BENI IN POSSESSO ESCLUSIVO DEL LITRICO.
Con il IV° Motivo di appello la fa rilevare che il Giudice di Pt_1
ha comunque errato nel rigetto delle domande Parte_2
riconvenzionali di accertamento della simulazione della proprietà esclusiva con riferimento all'immobile di cui n. 9 e di condanna al pagamento dei frutti, esponendo in relazione all'ultima domanda gli stessi argomenti che sul punto aveva già articolato nel motivo sub II.
12 Considerazioni della Corte
-La prima ed assorbente ragione che il Tribunale ha posto a base del rigetto della domanda di divisione è la mancata produzione in giudizio degli atti di acquisto degli immobili da dividere ed in relazione ad essa l'appellante ha sostenuto che la documentazione catastale era sufficiente e che ha errato il Tribunale ad applicare una giurisprudenza relativa al dettato dell'art. 567 c.p.c.
-In merito, questa Corte d'Appello osserva che: “In linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà; tuttavia non è loro carico, neanche in caso di contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore, negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n.
1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). Si spiega così la regola che divisione non integra titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà per gli effetti previsti dall'art. 1159
c.c. (Cass. n. 1976/1983). …. è infondata la tesi, talvolta proposta nella giurisprudenza di merito, che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della
13 domanda.” Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10067
-Orbene, se alla luce di quanto appena detto il motivo di appello in esame sarebbe fondato, pur tuttavia alla divisione potrebbe farsi luogo solo superando l'altro motivo di rigetto, esplicitato dal giudice con quella motivazione che è stata sopra riportata nel motivo di appello sub III, che riguarda 3 dei 4 immobili ancora da dividere.
E riguardo a tale motivo questa Corte deve emettere una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Proprio per rendere chiare le ragioni di tale decisione si è provveduto a trascrivere sopra sia l'argomento sviluppato in sentenza sia il motivo di appello con il quale lo si censura, di modo che il raffronto sia agevole e la genericità del motivo facilmente percepibile.
In particolare, dal raffronto tra i due emerge chiaramente come l'appellante non abbia spiegato le ragioni della censura, essendosi limitata a sostenere che le irregolarità riscontrate dal CTU sono minime, che esse non minano la commerciabilità, che il consulente infatti ha potuto stimare i beni e che sarebbe bastato suggerire la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate, tutti argomenti che non scalfiscono la ragione giuridica - a ragione o a torto- invocata dal primo decidente.
Infatti, avendo il giudice richiamato l'articolo 46 del Dpr 380/2001 e gli articoli 17 e 40 della legge 47/1985, quindi, la necessità che l'atto di divisione faccia riferimento ai titoli abilitativi degli immobili da dividere (titolo che deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile), il motivo di appello avrebbe dovuto argomentare l'inapplicabilità alla fattispecie di tale normativa, ossia
14 specificare le ragioni per le quali essa non si attagliava al caso di specie.
Poiché in concreto tale argomento manca, l'esito non può che essere l'inammissibilità del motivo in esame.
Non è possibile, poi, accedere alla divisione del solo immobile sub 9, per le ragioni esposte dal primo giudice a pag. 10 della sentenza laddove è detto “va considerato che, avuto riguardo al principio dispositivo, entrambi le parti hanno insistito nello scioglimento della comunione avente ad oggetto tutti i beni stimati dal C.T.U. ( e ciò anche a seguito dello specifico richiamo del consulente disposto in corso di giudizio) mediante attribuzione dei beni previa formazione di quote, non potendosi dalle difese desumere acquiescenza delle parti alla divisione del solo immobile in questione” atteso che sul punto non vi è appello e che, ove vi fosse, sarebbe infondato.
In merito è sufficiente dire che anche in queste sede le conclusioni dell'atto introduttivo sono nel senso della divisione dell'intero compendio ancora indiviso, e richiamare il principio espresso in merito dalla Suprema Corte “Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse. Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n.6931
Restano da esaminare i motivi di appello sub 2) e 4) nella parte in cui la si duole che il giudice nulla le abbia riconosciuto a titolo di Pt_1
15 indennizzo per il mancato godimento degli immobili rimasti in comunione, tutti nell'esclusivo godimento del , nonché la CP_1
doglianza che attinge il dichiarato assorbimento della domanda di accertamento della simulazione relativa all'immobile sub 9.
Orbene, quanto al “rigetto della domanda di accertamento della simulazione in quanto assorbita dai rigetti delle domande principali di scioglimento della comunione” intanto occorre precisare che si verte nel caso di domanda rigettata, bensì in quello di domanda non esaminata dal Tribunale, perché ritenuta assorbita. L'appellante, perciò, avrebbe dovuto spiegare quale sia stato l'errore del giudice nel fare ciò, ma in merito non spende alcun argomento, per cui anche tale motivo di appello è inammissibile per genericità.
Quanto all'altra doglianza valgono le seguenti considerazioni.
Intanto, non ha valore decisivo la circostanza che il giudice nel corso dell'istruzione abbia conferito incarico al CTU di accertare la quota di canoni di locazione riscossi dall'attore, da versare pro quota alla convenuta.
Infatti, una simile decisione istruttoria non è vincolante per la decisione finale;
ciò non senza dire che essa è pure priva dei dati da sottoporre all'accertamento peritale, in quanto né la ha mai Pt_1
indicato l'importo dei canoni relativi agli immobili locati né ha mai prodotto i contratti di locazione.
Più specificamente si evince dall'atto introduttivo del giudizio
(comparsa di costituzione) che oggetto di locazione erano gli immobili sub 2,3,7,10,11,12,13, e che invece quelli sub 5, 8 e 9 erano detenuti dal per l'esercizio dell'attività di ottico. La , dopo aver CP_1 Pt_1
16 fatto tale allegazione ha chiesto tuttavia la corresponsione del 50% del valore locativo.
Da qui, l'ovvia conseguenza che in relazione agli immobili locati, non avrebbe potuto pretendere se non il 50% del canone di locazione effettivo, importo che aveva l'onere di provare, cosa che non ha fatto.
Quanto, invece agli immobili detenuti dal per la sua attività, CP_1 vale il seguente principio. “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo. Cassazione civile sez. II, 08/11/2023, n.31105
Orbene, poiché non risulta che la abbia manifestato Pt_1
l'intenzione di utilizzare tali beni in maniera diretta, senza nulla ottenere, va da sé anche sul punto la sua domanda non poteva trovare accoglimento.
All'esito, quindi, gli esaminati motivi vanno rigettati ed ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia
17 (determinato ai sensi dell'art. 12 c.p.c.- tra € 520.000 ed € 1.000.000), considerati i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'8.1.2023 da avverso la sentenza n. 1398/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. il 05.12.2022, notificata il 7.12.2022, nel giudizio tra e l'odierna appellante, così provvede: PA
- rigetta il gravame per le ragioni di cui in motivazione;
-condanna al pagamento -in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio di gravame, che liquida in CP_1 complessivi € 13.0778 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali.
-dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 38/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
16/04/1958, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
PULIAFITO GIOVANNA
appellante
CONTRO
, nato a BARCELLONA POZZO DI PA
GOTTO (ME), il 14/08/1951, , rapp.to e C.F._2 difeso dagli avv.ti GIORDANO FRANCESCO e COPPOLINO
SALVATORE
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 1398/2022 del 05/12/2022, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., notificata il 7.12.2022
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.1.2023, proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di
Barcellona P.G., definendo il giudizio proposto da PA
nei confronti dell'odierna appellante, preso atto dell'intervenuto scioglimento della comunione relativa ad alcuni immobili, avvenuta in corso di giudizio con atto notarile, rigettava le altre domande delle contrapposte parti e compensava le spese di lite.
Si costituiva il . CP_1
Con ordinanza del 13.3.24, emessa a seguito di trattazione telematica, la causa era assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
****
Primo grado
, premettendo l'intervenuta separazione giudiziale da PA
, la conveniva in giudizio per sentire dichiarare Parte_1
lo scioglimento della comunione dei beni immobili -che elencava, numerandoli da 1 ad 8- e la loro divisione in due parti uguali.
La convenuta si costituiva in giudizio, per un verso aderendo alla domanda del e, tuttavia, deducendo che nella comunione CP_1
ricadevano anche altri immobili e specificamente:
9. “l'immobile sito nel Comune di Milazzo in Via Cavour, angolo Via
Massimiliano Regis, censito al NCEU al foglio di mappa 26, particella 651 sub 3, acquistato con contratto di compravendita in
Notar del 19 settembre 1983 rep. n.18095 - raccolta n. Persona_1
4205; infatti, sebbene nell'atto di vendita esso fosse formalmente intestato al , (quest'ultimo avendo dichiarato “che, pur CP_1
2 trovandosi in regime di comunione legale con la comparente moglie
la bottega con il presente contratto acquistata Parte_1
non entrerà nella comunione legale con la moglie in quanto essa bottega è destinata a servire all'esercizio della propria professione di artigiano ottico.”) comunque l'immobile rientrava in comunione in forza della controdichiarazione contestualmente sottoscritta dai coniugi, che recitava: “Tra i sottoscritti, diversamente da quanto detto in contratto, ci si dà atto e conviene che essa bottega è stata acquistata da entrambi i coniugi e PA Parte_1
”;
[...]
-10. L'immobile sito nel Comune di Lipari, Via Professore Emanuele
Carnevale n.1, piano T ed individuato nel NCEU al foglio 98, particella 14, sub. 5, cat. C/2, classe 1, consistenza 28 mq;
11. L'immobile sito nel Comune di Lipari, Via Professore Emanuele
Carnevale n.3, piano 2 ed individuato nel NCEU al foglio 98, particella 14, sub. 7, cat. A/2, classe 4, vani 3,5;
12. Immobile sito nel Comune di Milazzo, Via Tomasi di Lampedusa, piano T ed individuato nel NCEU al foglio 6, particella 2087, sub 43, categoria C/6, consistenza 94 mq.;
13. Immobile sito nel Comune di Milazzo, Via Grotta di Polifemo
n.69, piano 1 ed individuato nel NCEU al foglio 5, particella 144, sub
1, categoria A/4, classe 4, consistenza 4 vani.
Tali ultimi quattro in quanto, sebbene intestati al solo CP_1
, erano stati acquistati con fondi familiari in pendenza del
[...]
giudizio di separazione.
Inoltre, la convenuta deduceva che, ad eccezione degli immobili di cui ai nn. 1, (sito in Milazzo Via Bevaceto), 3 (sito in Milazzo Via
3 Garibaldi n. 16), e 6 (sito in Stromboli), gli altri erano detenuti in via esclusiva da , il quale in quelli di cui ai nn. 5, 8 e 9 PA esercitava l'attività commerciale di ottico, e dei restanti percepiva i canoni locativi.
Pertanto, chiedeva in via riconvenzionale di comprendere nella massa da dividere anche l'immobile di cui al n.
9 -previo accertamento della natura simulata della dichiarazione di esclusione di esso dalla comunione- nonché quelli di cui ai nn. 10, 11, 12 e 13. Sempre in via riconvenzionale chiedeva condannare il Litrico a corrisponderle la quota del 50% del valore locativo degli immobili detenuti dall'attore a far data dal 28.01.2003 (data di proposizione del ricorso per separazione giudiziale), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Il Tribunale decideva la causa nei termini sopra sintetizzati, adottando i seguenti argomenti, che vengono riportati nei limiti di quanto ancora rileva per la decisione:
-La res controversa, resta circoscritta agli immobili di cui ai nn. 2, 8,
9 e 12.
- La domanda di scioglimento della comunione deve essere rigettata, atteso che le parti entrambe avevano l'onere di fornire la prova della contitolarità del diritto reale sui beni de quibus, cosa non avvenuta nei termini delle preclusioni assertive e istruttorie;
nè poteva giovare allo scopo la produzione di documentazione catastale o la supplenza del
CTU al deficit probatorio.
Il diritto dei comproprietari, poi, non può accertarsi -e trovare tutela- neanche sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni.
4 -Quanto all'immobile n.9, sebbene abbia Parte_1 prodotto l'atto di compravendita del 19.09.1983, manca l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni dall'acquisto dei beni sino alla trascrizione della domanda di divisione, il che non consente di ritenere provata la persistente titolarità formale del bene in capo a;
PA
-Sotto altro profilo non può farsi luogo alla divisione giudiziale in ragione della natura abusiva degli immobili in questione, come risulta dall'elaborato peritale.
-Ulteriormente, ove non si potesse considerare abusivo l'immobile di cui al n. 9, e si potesse superare per esso la mancata produzione dell'elenco delle iscrizioni e trascrizioni, comunque, non si potrebbe accedere alla sua divisione, atteso che le parti hanno insistito nello scioglimento della comunione su tutti i beni e che non si può desumere -dalle difese- la loro acquiescenza alla divisione del solo immobile in questione.
-Alla divisione in via negoziale di alcuni beni e al rigetto della domanda di scioglimento della comunione per gli altri consegue che devono intendersi assorbite tutte le domande connesse e, in particolare, le riconvenzionali avanzate dalla , volte Pt_1 all'accertamento della simulazione riguardo all'immobile n. 9, ed alla condanna del al pagamento di metà del valore locativo degli CP_1
immobili detenuti in via esclusiva.
- Fermo il dirimente difetto di prova circa i beni ricadenti in comunione con conseguente mancanza del presupposto necessario per il riconoscimento del diritto alla percezione dei frutti, in ogni caso, parte convenuta non ha provato né la detenzione esclusiva in capo al per ciascuno dei beni, né il tempo di tale detenzione. CP_1
5 L'infondatezza della domanda riconvenzione trova avallo inoltre nel principio -di cui alla giurisprudenza costante della Suprema Corte- per il quale l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari “non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo
l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cassazione civile, sez. II,
09/02/2015, n. 2423; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5156; Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2010 n. 24647). Ne consegue che, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune, non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte o, a maggior ragione, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. (Cass. Civ., sez. II, 13/06/2019, n.15926).
Appello
Con il I° Motivo di appello la fa rilevare che ha errato il Pt_1
Tribunale nel travisare la documentazione fornita dalle parti, relativa alla prova della contitolarità dei beni. Infatti, vi era in atti tutta la documentazione necessaria alla individuazione dei beni e, comunque, le parti processuali avevano stabilito quali beni residuavano -nel corso del giudizio- per essere divisi tra di loro, riconoscendone la contitolarità.
La documentazione catastale, poi, consentiva di conoscere le informazioni più importanti di un immobile e dei suoi proprietari ed è infondata la tesi che la produzione dei certificati delle iscrizioni e
6 trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dalla normativa, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda.
II° MOTIVO
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione per la quale
“... le domande riconvenzionali … con riguardo agli immobili di cui ai nn. 10, 11 e 13, intestati - per stessa allegazione della convenuta – esclusivamente a e acquistati dallo stesso in PA
pendenza del giudizio di separazione, devono ritenersi implicitamente rinunciate e, in ogni caso, assorbite e, comunque, nel merito infondate sul presupposto che detti beni non rientrano nella comunione appartenendo all'attore, con l'effetto che non possono costituire oggetto di divisione e che la convenuta non può avanzare pretese in ordine ai frutti civili (con la precisazione che non trovano rispondenza in atti le circostanze, dedotte dall'attore, circa
l'assegnazione in via negoziale degli immobili 10 e 11 al e CP_1
l'accordo intercorso sull'immobile 13, di cui alle difese articolate dall'attore nella comparsa conclusionale)
In particolare, si duole che il Tribunale abbia ritenuto che i citati beni non facessero parte della comunione, argomentando che lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica
"ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
e che essi erano stati acquistati nella pendenza del giudizio di separazione e prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa.
Si duole, altresì, che il Giudice abbia ritenuto assorbite “…tutte le domande connesse alla divisione del compendio immobiliare e, in
7 particolare la domanda di corresponsione della metà dei canoni locativi.
In merito argomenta che il Tribunale ha errato nel fondare la decisione sul principio per il quale “L'utilizzo esclusivo del bene immobile in comproprietà, da parte di uno dei coniugi separati, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno dell'altro consorte che sia rimasto inerte o abbia acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto dell'immobile, solamente qualora l'altro partecipante abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso.”
Infatti, andava considerato che l'appellante era stata parte attiva durante tutta la durata del rapporto matrimoniale nell'attività commerciale del marito, contribuendo alla formazione dell'intero patrimonio coniugale.
Ha errato, poi, nel non considerare che in ordine alla quantificazione dei canoni locatizi pretesi era stata emessa ordinanza con la quale, nel conferire delega al Notaio per la divisione, era stato richiesto Per_2
allo stesso di valutare “… a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione la quota di canoni di locazione riscossi dall'attore da versare alla convenuta”; ed altresì aveva errato nell'affermare che la non avesse provato la detenzione Pt_1
esclusiva in capo al , trattandosi di circostanza mai eccepita da CP_1
controparte né messa in discussione per tutta la durata del procedimento.
III° MOTIVO
8 NULLITA' E/O ANNULLABILITA' DELLA IMPUGNATA
SEN-TENZA PER ERRATO MANCATO ACCOGLIMENTO
DELLE DOMANDE DI SCIOGLIMENTO DELLA
COMUNIONE LEGALE DEI BENI SULL'ASSERITO
PRESUPPOSTO CHE GLI IMMOBILI OGGETTO DELLA
COMUNIONE SIANO ABUSIVI.
Con il Terzo Motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di non poter accedere alla divisione giudiziale “… in ragione della natura abusiva degli immobili per cui è causa.”, così motivando: “.. occorre fare riferimento all'elaborato peritale a firma dell'ing. (segnatamente alla relazione integrativa in atti), le cui Per_3
conclusioni devono essere fatte proprie dal giudicante nei termini di cui di seguito si preciserà, in quanto puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, neppure contraddette o superate da differenti e più attendibili ricostruzioni provenienti dalle parti che in parte qua non hanno svolto alcuna osservazione.
Come da mandato integrativo disposto con ordinanza del 19 maggio
2022 al fine di verificare la regolarità o il carattere abusivo degli immobili stimati, il C.T.U. ha rappresentato, con riguardo all'immobile di cui al n. 2 della premessa - ovvero unità immobiliare ubicata in
Milazzo Via Marina Garibaldi, identificata in catasto al foglio 24 particella 256 sub 3, indicata alla lettera B della relazione depositata in data 6.07.2022 - l'assenza della concessione edilizia in sanatoria, risultando la relativa pratica ancora in itinere.
Inoltre, con riguardo all'immobile di cui al n. 12 della premessa – ovvero garage ubicata in Milazzo, Via Lampedusa al pian terreno del fabbricato a cinque elevazioni f.t., identificato in catasto al foglio 6
9 particella 2087 sub 43, indicato alla lettera C della relazione depositata in data 6.07.2022 – il C.T.U. ha rappresentato che “non è autorizzato il soppalco e quindi, per tale superficie va eseguita la pratica autorizzativa amministrativa […] Infine, essendo nella realtà eseguite delle variazioni interne con la creazione di vani con destinazione attuale a civile abitazione deve essere riportata alla sua destinazione originaria, altrimenti è necessario effettuare una regolarizzazione anche in tal senso.”.
Ed ancora, con riguardo all'immobile di cui al n. 8 della premessa – ovvero unità immobiliare ubicata in Pace Del Mela Via Libertà al piano terra (adibito a negozio di Ottica) identificata in catasto identificata al foglio 5 particella 105 sub 6, indicata alla lettera D della relazione depositata in data 6.07.2022 – il consulente d'ufficio ha rappresentato che il bene “non possiede una conformità edilizia in termini di superficie ma solo di destinazione, pertanto andrebbe urbanisticamente regolarizzato.”. Ne consegue che, nel caso di specie, ravvisandosi una comunione su immobili non conformi non può farsi luogo alla divisione giudiziale in quanto la pronuncia giudiziaria di scioglimento della comunione assume una funzione suppletiva di quella negoziale, e deve ritenersi " che essa sia soggetta alle stesse norme, e in particolare alle prescrizioni urbanistiche, di quest'ultima; giacchè ragionando contrariamente si arriverebbe al risultato paradossale di potere eludere le norme urbanistiche attraverso il procedimento giudiziario.” (Cass. Civ., sez. II,
16/10/2018, n.25836).
Tale orientamento è stato da ultimo avallato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, le quali, con principio applicabile al caso di specie in cui la
10 domanda è volta allo scioglimento della comunione ordinaria venutasi a determinare a seguito della separazione dei coniugi, hanno statuito che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass. Civ.,
SS.UU., 7/10/2019, n.25021; cfr., nello stesso senso, la successiva la giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., sez. II, 05/02/2020, n.2675).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, deve escludersi che lo scioglimento della comunione con riguardo ai predetti beni possa trovare attuazione in questa sede”.
Argomenta la che “ritenere che le irregolarità minime Pt_1
riscontrate dal C.T.U. e sopra meglio riportate siano ostative alla divisione dei beni è quanto di più aberrante si possa immaginare nel quadro giuridico della vicenda. Il dato fattuale riscontrato e con una minima conoscenza di elementi tecnici avrebbe potuto suggerire la semplice regolarizzazione delle irregolarità amministrative rilevate.
11 In buona sostanza gli immobili sono pienamente commerciabili e non presentano degli abusivismi tali da minarne la loro determinazione del valore commerciale. Dato ne sia che lo stesso
C.T.U., Ingegnere dalla comprovata esperienza pluridecennale nel settore non ha avuto alcuna esitazione nella determinazione del valore di stima degli stessi immobili. Se gli immobili presentavano delle irregolarità edilizie, tali da non poter essere valutati, il C.T.U. lo avrebbe prontamente rilevato. L'avere disatteso proprio simile dato da parte del Giudice nel non considerare i pregevoli suggerimenti dati dallo stesso C.T.U. e condivisi (a parole, ma non nei fatti) dal Giudicante, minano proprio il costrutto motivazione della decisione intrapresa sul punto”.
Anche per detto motivo la sentenza va riformata ed annullata la decisione di rigetto della domanda per presunti abusivismi degli immobili in comunione.
IV° MOTIVO
NULLITA' E/O ANNULLABILITA' DELLA IMPUGNATA
SEN-TENZA PER ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE SU UN BENE
IMMOBILE E SUL PAGAMENTO DEI FRUTTI RISCOSSI SUI
BENI IN POSSESSO ESCLUSIVO DEL LITRICO.
Con il IV° Motivo di appello la fa rilevare che il Giudice di Pt_1
ha comunque errato nel rigetto delle domande Parte_2
riconvenzionali di accertamento della simulazione della proprietà esclusiva con riferimento all'immobile di cui n. 9 e di condanna al pagamento dei frutti, esponendo in relazione all'ultima domanda gli stessi argomenti che sul punto aveva già articolato nel motivo sub II.
12 Considerazioni della Corte
-La prima ed assorbente ragione che il Tribunale ha posto a base del rigetto della domanda di divisione è la mancata produzione in giudizio degli atti di acquisto degli immobili da dividere ed in relazione ad essa l'appellante ha sostenuto che la documentazione catastale era sufficiente e che ha errato il Tribunale ad applicare una giurisprudenza relativa al dettato dell'art. 567 c.p.c.
-In merito, questa Corte d'Appello osserva che: “In linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà; tuttavia non è loro carico, neanche in caso di contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore, negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n.
1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). Si spiega così la regola che divisione non integra titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà per gli effetti previsti dall'art. 1159
c.c. (Cass. n. 1976/1983). …. è infondata la tesi, talvolta proposta nella giurisprudenza di merito, che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della
13 domanda.” Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10067
-Orbene, se alla luce di quanto appena detto il motivo di appello in esame sarebbe fondato, pur tuttavia alla divisione potrebbe farsi luogo solo superando l'altro motivo di rigetto, esplicitato dal giudice con quella motivazione che è stata sopra riportata nel motivo di appello sub III, che riguarda 3 dei 4 immobili ancora da dividere.
E riguardo a tale motivo questa Corte deve emettere una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Proprio per rendere chiare le ragioni di tale decisione si è provveduto a trascrivere sopra sia l'argomento sviluppato in sentenza sia il motivo di appello con il quale lo si censura, di modo che il raffronto sia agevole e la genericità del motivo facilmente percepibile.
In particolare, dal raffronto tra i due emerge chiaramente come l'appellante non abbia spiegato le ragioni della censura, essendosi limitata a sostenere che le irregolarità riscontrate dal CTU sono minime, che esse non minano la commerciabilità, che il consulente infatti ha potuto stimare i beni e che sarebbe bastato suggerire la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate, tutti argomenti che non scalfiscono la ragione giuridica - a ragione o a torto- invocata dal primo decidente.
Infatti, avendo il giudice richiamato l'articolo 46 del Dpr 380/2001 e gli articoli 17 e 40 della legge 47/1985, quindi, la necessità che l'atto di divisione faccia riferimento ai titoli abilitativi degli immobili da dividere (titolo che deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile), il motivo di appello avrebbe dovuto argomentare l'inapplicabilità alla fattispecie di tale normativa, ossia
14 specificare le ragioni per le quali essa non si attagliava al caso di specie.
Poiché in concreto tale argomento manca, l'esito non può che essere l'inammissibilità del motivo in esame.
Non è possibile, poi, accedere alla divisione del solo immobile sub 9, per le ragioni esposte dal primo giudice a pag. 10 della sentenza laddove è detto “va considerato che, avuto riguardo al principio dispositivo, entrambi le parti hanno insistito nello scioglimento della comunione avente ad oggetto tutti i beni stimati dal C.T.U. ( e ciò anche a seguito dello specifico richiamo del consulente disposto in corso di giudizio) mediante attribuzione dei beni previa formazione di quote, non potendosi dalle difese desumere acquiescenza delle parti alla divisione del solo immobile in questione” atteso che sul punto non vi è appello e che, ove vi fosse, sarebbe infondato.
In merito è sufficiente dire che anche in queste sede le conclusioni dell'atto introduttivo sono nel senso della divisione dell'intero compendio ancora indiviso, e richiamare il principio espresso in merito dalla Suprema Corte “Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse. Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n.6931
Restano da esaminare i motivi di appello sub 2) e 4) nella parte in cui la si duole che il giudice nulla le abbia riconosciuto a titolo di Pt_1
15 indennizzo per il mancato godimento degli immobili rimasti in comunione, tutti nell'esclusivo godimento del , nonché la CP_1
doglianza che attinge il dichiarato assorbimento della domanda di accertamento della simulazione relativa all'immobile sub 9.
Orbene, quanto al “rigetto della domanda di accertamento della simulazione in quanto assorbita dai rigetti delle domande principali di scioglimento della comunione” intanto occorre precisare che si verte nel caso di domanda rigettata, bensì in quello di domanda non esaminata dal Tribunale, perché ritenuta assorbita. L'appellante, perciò, avrebbe dovuto spiegare quale sia stato l'errore del giudice nel fare ciò, ma in merito non spende alcun argomento, per cui anche tale motivo di appello è inammissibile per genericità.
Quanto all'altra doglianza valgono le seguenti considerazioni.
Intanto, non ha valore decisivo la circostanza che il giudice nel corso dell'istruzione abbia conferito incarico al CTU di accertare la quota di canoni di locazione riscossi dall'attore, da versare pro quota alla convenuta.
Infatti, una simile decisione istruttoria non è vincolante per la decisione finale;
ciò non senza dire che essa è pure priva dei dati da sottoporre all'accertamento peritale, in quanto né la ha mai Pt_1
indicato l'importo dei canoni relativi agli immobili locati né ha mai prodotto i contratti di locazione.
Più specificamente si evince dall'atto introduttivo del giudizio
(comparsa di costituzione) che oggetto di locazione erano gli immobili sub 2,3,7,10,11,12,13, e che invece quelli sub 5, 8 e 9 erano detenuti dal per l'esercizio dell'attività di ottico. La , dopo aver CP_1 Pt_1
16 fatto tale allegazione ha chiesto tuttavia la corresponsione del 50% del valore locativo.
Da qui, l'ovvia conseguenza che in relazione agli immobili locati, non avrebbe potuto pretendere se non il 50% del canone di locazione effettivo, importo che aveva l'onere di provare, cosa che non ha fatto.
Quanto, invece agli immobili detenuti dal per la sua attività, CP_1 vale il seguente principio. “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo. Cassazione civile sez. II, 08/11/2023, n.31105
Orbene, poiché non risulta che la abbia manifestato Pt_1
l'intenzione di utilizzare tali beni in maniera diretta, senza nulla ottenere, va da sé anche sul punto la sua domanda non poteva trovare accoglimento.
All'esito, quindi, gli esaminati motivi vanno rigettati ed ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia
17 (determinato ai sensi dell'art. 12 c.p.c.- tra € 520.000 ed € 1.000.000), considerati i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'8.1.2023 da avverso la sentenza n. 1398/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. il 05.12.2022, notificata il 7.12.2022, nel giudizio tra e l'odierna appellante, così provvede: PA
- rigetta il gravame per le ragioni di cui in motivazione;
-condanna al pagamento -in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio di gravame, che liquida in CP_1 complessivi € 13.0778 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali.
-dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
18