Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 11/11/2022, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 01054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2022, proposto da
Maricat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Giuseppe Relleva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Enel Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Manduria del 21.6.2022 n. 138, notificata il 29.6.2022, con cui la quale è stato ordinato alla società MARICAT S.r.l. e a Enel Italia S.p.A. di demolire o rimuovere le opere ritenute abusive consistenti in un fabbricato in lamiera grecata adibito a deposito nel lotto identificato al foglio 59, particella 429, sub 4 di proprietà della ricorrente, nonché lo smaltimento del materiale derivante dall’intervento di ripristino a norma del D.lgs. 152/06, nel termine di giorni 90 dalla data di notifica dell’ordinanza;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso a quello impugnato;
nonché
per quanto occorrer possa per la dichiarazione di legittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di autotutela notificata in data 18.7.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che la società ricorrente, in qualità di proprietaria del manufatto, ha impugnato l’ordinanza n. 138 del 21.06.2022, con cui il Comune di Manduria ha ingiunto la demolizione di un fabbricato in lamiera grecata realizzato sul suolo individuato in catasto al foglio 59, particella 429, sub 4;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 138 del 21.06.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12.12.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO