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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2873/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
07/01/2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/11/2024 da e da , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. CRUSCO NUCCIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Grisolia (CS) in data 20/09/2008 dal quale non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) per quanto concerne la casa coniugale sita a Capodrise (Ce) in Via San Pietro snc, il Sig.
si impegna a cedere alla Sig.ra la sua porzione di proprietà di Parte_2 Parte_1
½ cedendole l'intera proprietà dell'immobile sotto descritto , mentre la Sig.ra si Parte_1 impegna ad estinguere le rimanenti rate del mutuo cointestato , n. rep. 22253 racc. n. 8943 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro il 10/11/2011;
2) I Ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente a percepire qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento in quanto economicamente autonomi;
3) Si dà atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 07/01/2025;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Praia a [...] e nato Parte_1 Parte_2 il 05/07/1982 in Caserta (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grisolia (CS) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2008);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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