Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2014, n. 34566
CASS
Sentenza 22 maggio 2014

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Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto, nella misura della metà dell'intero ammontare del profitto conseguito, nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, essendo già applicata identica misura reale per l'intero, a carico di altri coimputati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2014, n. 34566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34566
    Data del deposito : 22 maggio 2014

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