Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto, nella misura della metà dell'intero ammontare del profitto conseguito, nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, essendo già applicata identica misura reale per l'intero, a carico di altri coimputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2014, n. 34566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34566 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 22/05/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 970
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 1268/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 27 dicembre 2013 emessa dal Tribunale di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udito l'avvocato Coppi Franco, sostituto processuale dell'avvocato Biondi Carlo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 4 aprile 2013 il Tribunale di Genova, nel corso del processo riguardante due vicende di truffa aggravata in danno dell'Autorità Portuale di Genova, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni o valori sino all'importo di Euro 81.783,86, corrispondente al profitto derivante dai reati di truffa aggravata di cui erano imputati IN RI e IZ, nonché all'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 attribuito alla IN s.r.l. (capo b); con lo stesso provvedimento veniva disposto il sequestro di beni e valori sino all'importo di Euro 62.000 corrispondente al profitto derivante dall'illecito amministrativo di cui all'art. 24 cit., in relazione al reato di truffa aggravata, attribuito alla coop. TE (capo f). Invece, veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di RA EA e BO RU, rispettivamente direttore della direzione tecnica e dirigente del settore opere civili dell'Autorità Portuale, ritenuti concorrenti nelle truffe, in quanto il Tribunale escludeva che avessero conseguito un profitto dall'attività illecita.
2. Sull'appello del pubblico ministero il Tribunale del riesame, con ordinanza del 2 maggio 2013, estendeva il sequestro preventivo anche nei confronti di RA e BO, nella stessa misura - per ciascuno di essi - dei due sequestri già disposti (Euro 81.783,86 in relazione al capo b;
Euro 62.000 per il capo f).
3. Sul ricorso dei due imputati, la Corte di cassazione, con sentenza del 3 ottobre 2013, annullava l'ordinanza del Tribunale del riesame, ritenendo illegittima l'estensione del sequestro che, incidendo contemporaneamente sui beni di ciascun concorrente, aveva comportato una duplicazione del valore rispetto al profitto effettivamente conseguito.
4. In sede di rinvio il Tribunale di Genova, con l'ordinanza del 27 dicembre 2013, conformandosi al principio di diritto stabilito dal giudice di legittimità, ha ridotto il sequestro preventivo nei confronti dei due imputati, sino alla concorrenza di Euro 40.891,78, per ciascuno, in relazione alla truffa di cui al capo b) e sino alla concorrenza di Euro 31.000, sempre per ciascuno, per la truffa contestata al capo f), importi corrispondenti alla metà del profitto conseguito in ciascuna delle truffe.
5. L'avvocato Carlo Biondi, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo in cui deduce la violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, assumendo che il giudice del rinvio non si sarebbe adeguato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Come correttamente rilevato dal ricorrente l'estensione del sequestro al RA, sebbene ridotto della metà, contraddice comunque la statuizione contenuta nella sentenza di annullamento, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può mai eccedere, con riferimento alla globalità dei concorrenti, l'ammontare complessivo del valore del prezzo o del profitto del reato.
La sentenza di annullamento della Corte di cassazione, sulla scia di una giurisprudenza ormai consistente, ha ritenuto che in caso di una pluralità di indagati, quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca per equivalente di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o del profitto accertato, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo come determinato. In altri termini, si ammette che il sequestro preventivo possa essere applicato nei confronti di ciascun concorrente del reato anche per l'intera entità del valore accertato come profitto o come prezzo, ma non può mai eccedere, con riferimento alla globalità dei concorrenti, l'ammontare complessivo del valore del prezzo o del profitto, principio questo che è stato affermato anche dalle Sezioni unite (Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti). Del resto, una diversa lettura non appare sostenibile, dovendo escludersi che il sequestro preventivo possa avere un ambito di applicazione più vasto della confisca: è un principio generale del diritto processuale quello secondo cui con il provvedimento cautelare non può ottenere più di quello che sarà conseguibile con il provvedimento definitivo.
6.2. Nella specie, il Tribunale non ha considerato che il profitto derivante dai due delitti di truffa, pari ad un valore di Euro 81.783,86 per il reato di cui al capo b) e di Euro 62.000 per l'altro reato, risulta già oggetto del sequestro eseguito nei confronti di ciascuno degli altri coimputati - IN RI, IN IZ, IN s.r.l. e ED NA s.r.l. - per un importo complessivo di Euro 307.351,58, corrispondente a più del doppio del profitto complessivo di cui alle due truffe.
Risulta, quindi, evidente l'errore dei giudici del riesame, che hanno esteso il sequestro a RA pro quota, ma senza considerare che il sequestro disposto nei confronti degli altri concorrenti nei reati già copriva abbondantemente l'intero ammontare del profitto.
7. In conclusione, il Tribunale di Genova, quale giudice del rinvio, in applicazione del principio fissato nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, avrebbe dovuto revocare l'estensione dell'intero sequestro disposto nei confronti di RA. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così come deve essere annullata anche l'ordinanza del 2 maggio 2013 con cui lo stesso Tribunale ha disposto l'estensione del sequestro. Deve, infine, ordinarsi la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella in data 2 maggio 2013 del Tribunale di Genova e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014