Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
L'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 33030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33030 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/05/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 929
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 8156/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.L. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 760/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 09/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per a.s.r. per il capo C ed eliminazione pena corrispondente, Rigetto nel resto. CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bari con sentenza del 9.5-3.6.2013 ha confermato la condanna di A.L. per reati ex art. 572 c.p. (capo A), artt. 581 e 594 c.p. (capo B), art. 582 c.p. (capo C), artt. 594 e 612 c.p. (capo D) e art. 614 c.p. (capo E), tutti in danno della coniuge separata M.B. , nei termini deliberati dal locale GIP in data 25.11.2008.
2. A. ricorre a mezzo del difensore avv. V. Giulitto, enunciando tre motivi:
- violazione dell'art. 572 c.p., perché (tale l'integrale testo del motivo enunciato) "nel corso dei due gradi di giudizio, entrambi i giudicanti hanno erroneamente qualificato i fatti contestati come maltrattamenti. Alcuni singoli fatti di ingiurie e minacce, non integrano l'ipotesi di cui all'art. 572 c.p.. Pertanto la sentenza deve essere annullata";
- erronea applicazione dell'art. 157 c.p. in relazione al tempo necessario alla prescrizione dei reati contestati. Non sussistendo cause di sospensione del corso della prescrizione, i reati si sarebbero prescritti: tre, prima della deliberazione d'appello: il 20.12.2012 il capo B, il 29.12.2012 il capo C, l'11.1.2013 il capo E;
due, dopo: nell'agosto 2013 il capo A (nelle more del termine di 90 giorni per la redazione della motivazione, che la Corte distrettuale aveva indicato nel dispositivo) e il 21.8.2013 il capo D;
- mancanza di motivazione in ordine al periodo di prescrizione: solo apodittica sarebbe quella con cui la Corte di Bari ha escluso alcuna prescrizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo è inammissibile perché del tutto generico. La Corte barese ha risposto (p. 1 e 2) motivando specificamente sul punto, con argomentazione articolata in ordine: alle condotte concretamente accertate, all'attendibilità della persona offesa, alla configurabilità di una "prevaricazione sistematica ed abituale" dalla fase iniziale della convivenza familiare a periodo successivo alla separazione;
motivazione che il ricorrente ignora.
3.1 Secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente. In effetti, non risultando dagli atti cause di sospensione del corrispondente corso, i tempi della prescrizione dei cinque reati per i quali è intervenuta condanna sono quelli indicati in ricorso;
deve osservarsi in proposito che la Corte d'appello tratta il punto con frase obiettivamente assertiva (p. 3: "delitti in esame, in relazione ad alcuno dei quali risulta maturato il termine prescrizionale"). Non è quindi comprensibile, a fronte dei dati numerici sopra riportati, la ragione per la quale la Corte distrettuale ha escluso l'intervenuta prescrizione, anche solo per i reati di cui ai capi B, C ed E.
Va rilevato che i capi di imputazione evincibili dalla sentenza di primo grado (posto che l'intestazione della sentenza della Corte di Bari non li riporta, in violazione dell'art. 546 c.p.p.) attestano che ad A. era contestata anche la recidiva reiterata infraquinquennale (per sè in effetti idonea a posporre il termine di prescrizione, per tutti i reati, oltre la sentenza d'appello). Tuttavia la lettura della sentenza del GIP impone di constatare che della recidiva il primo Giudice non risulta aver tenuto alcun conto:
non solo manca alcun riferimento ad essa (nè per escluderne l'applicazione ne' per ritenerla in concreto) ma pure la concreta determinazione della pena vede la riduzione della pena base a seguito dell'applicazione delle attenuanti generiche (p.4), senza che anche solo in questo momento vi sia alcun riferimento ad un'eventuale giudicata prevalenza.
Deve pertanto concludersi che l'originariamente contestata recidiva qualificata non è stata applicata o ritenuta in alcun modo rilevante nel processo, sicché essa non può comunque influire per variare gli ordinari termini di prescrizione dei reati per cui si procede.
3.1.2 I motivi di ricorso afferenti la prescrizione risultano pertanto fondati in relazione ai capi B, C ed E, prescrittisi prima della deliberazione d'appello.
In relazione a tali capi la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
3.1.3 Gli stessi sono invece manifestamente infondati quanto ai capi A e D. Vanno in proposito richiamati due consolidati insegnamenti di questa Corte in tema di prescrizione del reato sopravvenuta alla deliberazione della sentenza impugnata (deliberazione che si individua nella pronuncia del dispositivo e non nel deposito della motivazione: per tutte, Sez.3 sent. 18046/2011 e Sez.5 sent. 46231/2003). Il primo è quello per cui l'inammissibilità del motivo per genericità o manifesta infondatezza è vizio originario, precludendo ogni possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (SU sent. 32/2000, De Luca). Tale principio rileva in relazione al capo A, essendo il primo motivo di ricorso palesemente inammissibile per quanto argomentato al paragrafo n.
3. Il secondo insegnamento è quello dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata, ma prima della decorrenza del termine ex art. 585 c.p.p., senza alcuna autonoma censura al contenuto della decisione impugnata (S.U. sent 33542/2001, Cavalera). L'insegnamento rileva per il capo D (in ordine al quale il ricorso si limita ad evidenziare la prescrizione sopravvenuta alla deliberazione d'appello).
In relazione a tali due capi il ricorso è quindi inammissibile.
4. Si ripropone la questione di diritto se, nel caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati (cosiddetta plurima o cumulativa), l'ammissibilità di motivi afferenti uno o più di essi renda, per ciò solo, ammissibile il ricorso anche relativamente agli altri reati, i cui pertinenti autonomi motivi risultino invece inammissibili, con la conseguenza, quando (come nel caso di specie) per tutti sia decorso il termine ultimo di prescrizione, di imporre la dichiarazione di estinzione anche per i secondi.
4.1 Opportuno ribadire il caso: non si tratta della mancata originaria impugnazione del punto della responsabilità all'interno di un unico capo di imputazione, dove il fenomeno che si configura è quello della mera preclusione, che non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando si sia in presenza di impugnazione ammissibile relativa ad altri punti della deliberazione (come quelli afferenti circostanze o la determinazione della pena). In tal senso è l'attuale giurisprudenza di questa Corte suprema (per tutte, S.U. sent. 1/2000 Tuzzolino), che ricorda pure come il giudicato parziale sui punti della decisione (intesi come statuizione avente autonomia giuridico-concettuale) relativa ad un unico capo di imputazione possa formarsi nel caso di annullamento con rinvio (art. 624 c.p.p., comma 1: per tutte, Sez. 1, sent 575/1993).
Nella nostra fattispecie, della sentenza plurima o cumulativa, vi è stata "confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali, con la costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione". Da qui la nozione di "capo della sentenza": "ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato", "atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza" (S.U. sent 1/2000 Tuzzolino;
S.U. sent 10251/2007, Michaeler). In altri termini, una fattispecie nella quale "la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale" (S.U. sent. ruzzolino, cit).
4.2 Se più, ed autonome tra loro, sono le regiudicande, tante quanti sono i capi di imputazione (i diversi reati per cui si procede), plurimi sono anche i "rapporti di impugnazione" che si costituiscono, uno per ciascun capo/reato. E ciascuno di essi rimane soggetto alla regola di ammissibilità della doglianza corrispondente, indispensabile a costituire il singolo rapporto (processuale) di impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. A). Con la necessaria sistematica conseguenza che l'inammissibilità del motivo di ricorso "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (tra cui la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso): S.U. sent. 32/2000, De Luca. L'occasionale trattazione congiunta delle diverse regiudicande (come avviene appunto nelle sentenze plurime o cumulative) non può stravolgere l'applicazione di tali principi, mancando alcuna ragione sistematica, tanto meno meritevole di tutela riconducibile ai principi costituzionali in materia di processo penale ed allo stesso diritto di difesa, che giustifichi la "contaminazione positiva" tra regiudicande autonome.
Condivisibilmente, quindi, questa Corte suprema ha affermato il principio di diritto già massimato nei termini che "nell'ipotesi di sentenza plurima, qual è quella che decide su più capi di imputazione, il gravame è da intendersi limitato ai soli capi che hanno formato oggetto di valido gravame" (Sez.2, sent. 1312/1997). Tale principio, in quel caso enunciato relativamente ad ipotesi in cui per alcuno dei capi di imputazione non era stato proposto gravame (principio significativamente, perché espressione di una corretta lettura sistematica, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che aveva trattato il tema nell'ambito del codice previgente: per tutte, Sez. 1, sent. 8074/1987), trova piena applicazione anche nel caso in cui il gravame, pertinente il singolo capo di imputazione, risulti originariamente inammissibile (contesto che, come insegnato dalla richiamata S.U. De Luca, impedisce il formarsi del corrispondente rapporto di impugnazione), atteso che sul piano degli effetti processuali la mancata impugnazione equivale all'impugnazione originariamente invalida.
4.3 Va quindi confermata la giurisprudenza di questa Sezione che anche in tempi recenti (Sez. 6, sent. 50334/2013, con diffusa specifica motivazione sul punto, par. 11.3; Sez. 6, sent. 6924/2012;
in precedenza Sez. 6, sent. 34171/2008) ha convenuto nell'affermare il principio di diritto secondo cui nel caso di sentenza plurima o cumulativa, per l'autonomia dei capi di imputazione la statuizione di inammissibilità del ricorso in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili relativi ad altri capi di imputazione, ancorché enunciati con il medesimo ricorso.
È vero che con recente sentenza altra Sezione di questa Corte ha deliberato in senso difforme (dichiarando la prescrizione di un reato, in apparente sola ragione della fondatezza del motivo di ricorso afferente reato diverso: Sez. 2, sent. 31034/2013). Ma la natura sostanzialmente assertiva dell'assunto che ha fondato la decisione rende insussistenti le condizioni per rimettere la questione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. 5. Avendo il Giudice di primo grado computato in modo dettagliato la determinazione della pena (pena base per il capo A, con le attenuanti generiche, un anno sei mesi di reclusione, aumento ex art. 81 c.p. di due mesi per ciascuno dei capi C ed E e di un mese per ciascuno dei capi B e D, con la riduzione finale del terzo di legge per il rito), alla sua rideterminazione, necessaria in conseguenza dell'annullamento senza rinvio per i soli capi B, C ed E, può direttamente provvedere la Corte suprema, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. L. Tenuto conto delle ricordate determinazioni del GIP di Bari, vanno eliminati quattro mesi complessivi per i capi C ed E, nonché un mese per il capo B: la pena risulta pertanto di un anno sette mesi di reclusione, con successiva riduzione del terzo di legge. Pena rideterminata è quindi quella di un anno e venti giorni di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi B, C ed E, perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso relativamente ai capi A e D.
Ridetermina la pena in un anno venti giorni di reclusione. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014