Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
L'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2014, n. 51744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51744 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/11/2014
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 2156
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 3488/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA NI N. IL 18/05/1979;
avverso la sentenza n. 1636/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 16/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Avv. Gen. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il GUP presso il Tribunale di Treviso, con sentenza dell'11 dicembre 2012, all'esito di processo svoltosi con il rito abbreviato, ha dichiarato AM IS responsabile dei reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, fatto ritenuto di lieve entità (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), di guida in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), di violazione degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (L. n. 1423 del 1956, art. 9), fatti commessi il 3.8.2008, condannandolo per il primo alla pena di un anno di reclusione e 3000 Euro di multa, per il secondo alla pena di mesi quattro di arresto e 1000 Euro di ammenda e per il terzo a quella di due mesi di arresto.
2.La Corte di appello di Venezia, con decisione del 16.7.2013, ha confermato la sentenza.
3. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza e illogicità di motivazione circa la ritenuta responsabilità per la detenzione di cocaina relativamente alla esclusione della ipotesi di non punibilità per detenzione ad uso personale;
la presenza del bilancino all'interno dell'auto serviva all'imputato per pesare la sostanza stupefacente al momento del suo acquisto;
2) mancanza e illogicità di motivazione circa la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.S.; veniva indagata esclusivamente la presenza di sostanze stupefacenti nel campione di urina prelevato all'imputato, ma non la condotta tipica del reato che è quella di avere guidato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3) mancanza e illogicità di motivazione circa la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 di cui si era eccepita la insussistenza stante la indeterminatezza degli obblighi cui era sottoposto di vivere onestamente e rispettare le leggi;
4) eccessività della pena inflitta senza considerazione del positivo comportamento tenuto al momento del controllo avendo l'imputato spontaneamente consegnato il bilancino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.
In ordine alla responsabilità per i contestati reati deve rilevarsi la assoluta inconsistenza delle censure che ripropongono, con meri adeguamenti formali, i motivi di appello ed incorrono nella sanzione della inammissibilità per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Giova al riguardo ricordare che il sindacato della Cassazione è limitato alla sola legittimità e che nel momento del controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione anche nella sua massima espressione ha infatti ritenuto che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. sez. un. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997); e si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
1.1 Nella specie, la Corte territoriale ha osservato, quanto alla detenzione dello stupefacente a fine di spaccio, che l'imputato, sottoposto a controllo mentre era alla guida di un auto, era stato trovato in possesso di cocaina in quantità superiore a quella consentita per uso personale nonché di un bilancino elettronico di precisione e che tali circostanze, oltre che la prossimità ad un locale di pubblico esercizio e all'assenza assoluta di prova circa l'intenzione di un preteso acquisto, costituivano prova della ritenuta destinazione allo spaccio. In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede avendo i giudici dei due gradi di merito fatto applicazione della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la destinazione allo spaccio deve essere desunta dall'esame dei parametri, fra loro non reciprocamente autonomi, indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) come novellato dalla
L. 21 febbraio 2006, n. 49. 1.2 Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, risulta manifestamente infondata la censura con la quale il ricorrente evoca il principio pacificamente recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Infatti la corte di appello si è già fatta carico di analoga eccezione, ed ha rilevato, del tutto correttamente, che vi era in atti il verbale redatto dalla polizia giudiziaria operante da cui risultava la specifica condizione dell'imputato indicativa del richiesto stato di alterazione.
1.3 Nessun vizio di determinatezza è ravvisabile nella prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi, ed è pacifico che la inosservanza di tali prescrizioni con la consumazione di un reato può, anche da sola, configurare la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9. 1.4 Per quanto riguarda la determinazione della pena si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l'esercizio del potere discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui correttamente esercitato avendo la Corte di appello dettagliatamente indicato le ragioni che si opponevano ad un più favorevole trattamento sanzionatorio.
2. Occorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative conseguenti a pronunce della Corte costituzionale e a interventi del legislatore recentemente intervenuti prima della decisione. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza sono stati commessi i contestati reati, con la conseguente "reviviscenza" della precedente normativa contenuta nella L. n. 309 del 1990, Iervolino-Vassalli; nonché, in particolare e per quanto direttamente rileva in questa sede, alla L. 16 maggio 2014, di conversione del D.L. n. 36 del 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, con cui è stata ribadita la natura di reato autonomo dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, già recentemente stabilita dal D.L. n. 146 del 2013 convertito in
L. n. 10 del 2014, rispetto a questo ulteriormente riducendo la pena, che è attualmente fissata per tutti i tipi di stupefacenti nella misura da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da 1032 a 10239 Euro di multa. Ben più grave, in quanto compreso tra il minimo di 1 anno e il massimo di 6, oltre la multa, è il trattamento sanzionatorio cui si è fatto riferimento nel presente caso. La notevole differenza della forbice edittale di riferimento impone una riconsiderazione dal parte del giudice di merito della congruità della pena in concreto stabilita. Dovendosi ulteriormente considerare che in relazione alla nuova configurazione di reato autonomo è applicabile il più breve termine di prescrizione di sei anni, prorogabile con le sospensioni a sette anni e mezzo.
3. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso;
si tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art. 609 c.p.p., non potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n. 24246 Chiasserini), atteso che l'intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella formulazione dei motivi proposti.
4. Si impone pertanto in relazione a reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la precisazione che la statuizione attinente la penale responsabilità è divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.. 5. Quanto alle altre imputazioni di cui all'art. 187 C.d.S. e alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 aventi natura contravvenzionale, si pone il problema della rilevabilità della prescrizione del reato (intervenuta in epoca successiva alla sentenza di appello) in relazione all'esito, evidentemente favorevole all'imputato, che ha avuto il ricorso per la contestazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ritiene il Collegio che la inammissibilità delle censure proposte in ordine agli stessi impedisca di dichiarare l'effetto estintivo, in conformità all'orientamento di questa Corte (sez. 6, 20.10.2011 n. 6924 Rv. 256556; Sez. 6, 2.10.2013 n. 50334 Rv. 257846; sez. 6, 29.5.2014 n. 33030 Rv. 259860) secondo cui l'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti. Al riguardo si è già in precedenza (sez. 4, 6.11.2012 n. 49817 non massimata sul punto) rilevata l'opportunità di una riflessione sulla estensione della impugnazione nei processi cumulativi tra cui rientra quello in esame (sentenza che ha statuito in ordine a più reati addebitati al medesimo imputato trattati in un medesimo contesto stante le norme che consentono la riunione - art. 12 c.p.p. e art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b); occorre in particolare richiamare la
sentenza delle S. Unite del 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino nella parte in cui le sezioni unite hanno ribadito la esistenza di "un filone cospicuo ed ininterrotto della giurisprudenza di questa Corte, in cui, fin da quando era in vigore il codice del 1930, è stato precisato che, in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni. Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione".
Da tali chiarissime considerazioni, sia pure rese in occasione di una diversa questione giuridica, è stata tratta la conclusione, che in questa sede si ribadisce, secondo cui pur essendo formalmente unico il documento che rappresenta e contiene l'impugnazione, la stessa deve considerarsi concettualmente distinta ed autonoma per quanto riguarda i singoli reati, cioè i vari capi della sentenza. Con la conseguenza che l'ammissibilità o inammissibilità della stessa deve essere valutata in relazione ai singoli capi cui si riferisce. Nella specie dunque essendo stati proposti motivi non consentiti nei riguardi dei due reati contravvenzionali, la impugnazione è in parte qua inammissibile e comporta la impossibilità di dichiarare la prescrizione, atteso che all'interno dell'unico, ma complesso, rapporto processuale che si costituisce nel caso di processo oggetti va mente cumulativo (pluralità di contestazioni nei confronti di un unico soggetto), le singole contestazioni, che rappresentano distinti capi della sentenza, mantengono la loro individualità, come peraltro è reso palese dalla possibilità di separazione dei giudizi fin anche da parte della Corte di Cassazione (art. 610 c.p.p., comma 3). Con la conseguenza che l'ammissibilità o inammissibilità dei motivi di ricorso deve essere autonomamente e separatamente valutata con riguardo alle singole contestazioni, nel senso cioè che occorre avere riguardo ai motivi che attengono alla singola contestazione, senza che sia possibile ritenere che la ammissibilità o perfino la fondatezza del ricorso su un distinto capo della sentenza abbia l'effetto di rendere consentito o non manifestamente infondato, e quindi ammissibile, il ricorso anche sugli altri capi.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il capo 1 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) con rinvio sul punto alla Corte di appello di
Venezia. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il capo 1 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e rinvia sul punto alla Corte di appello di Venezia per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014