Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente disposto il sequestro dell'intero profitto del delitto di riciclaggio conseguito da due società di cui la ricorrente era titolare di una partecipazione di minoranza, ma amministratrice di fatto).
Commentario • 1
- 1. Evasione fiscale: può essere sequestrata la polizza vita?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RAMACCI Luca – Presidente – del 10/11/2016 Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere – SENTENZA Dott. ACETO Aldo – Consigliere – N. 2511 Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere – REGISTRO GENERALE Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere – N. 23853/2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M.A., nata a (OMISSIS); P.G., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 16/05/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2014, n. 17713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17713 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/02/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 361
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 40385/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO CE N. IL 26/05/1963;
avverso l'ordinanza n. 233/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 05/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giovanni Di Benedetto, in sostituzione dell'Avv. Ida Giganti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di AR Concetta avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.i.p. presso quel Tribunale in data 17 giugno 2013, in relazione a somme di denaro e a beni mobili ed immobili nella sua disponibilità, sino al complessivo importo di Euro 4.545.300,00, in relazione ai delitti di riciclaggio, di cui al capo sub 73), e di violazione fiscale per evasione dell'IVA, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, capi sub 12) e 13) dell'imputazione provvisoria articolata in sede cautelare.
Più in particolare, la misura cautelare reale è stata applicata fino all'importo di Euro 87.300,00 - per l'ipotizzata evasione dell'IVA costituente il profitto delle violazioni fiscali di cui ai capi suo 12) e 13) - e sino all'importo di Euro 4.458.000,00, per quel che attiene al profitto del reato di riciclaggio di cui al su citato capo sub 73).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, deducendone la nullità per violazione dell'art. 321 c.p.p., e art. 322 ter c.p., nonché in relazione all'art. 648 bis c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, in ragione dell'apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita delle somme, e dunque con riguardo all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, oltre che all'aspetto oggettivo del reato contestato ed alla mancata limitazione dell'importo del sequestro in proporzione alla quota relativa alla partecipazione societaria dell'indagata. Assente, in particolare, deve ritenersi qualsivoglia concreta indicazione di elementi dimostrativi della consapevolezza dell'illiceità dei beni trasferiti alla società dalla stessa partecipata.
Una totale omissione della motivazione rispetto alle puntuali doglianze difensive articolate in sede di riesame è infine riscontrabile con riguardo all'adozione del sequestro per l'intero importo della somma di denaro su indicata, a carico di ciascuno dei coindagati, così sottoponendo al vincolo cautelare reale beni per un valore complessivo superiore al profitto del reato come determinato dallo stesso G.i.p., tenuto conto del fatto che la quota detenuta dall'indagata nelle società A.DI.LAT. s.a.s. e CO.F.ARG. s.r.l. è pari al 33,33% del capitale sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4. È noto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Rv. 239692).
Occorre altresì rilevare, sulla base di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 254394). Il controllo del giudice, al riguardo, non è meramente cartolare, ma va operato sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché lo stesso emerga ictu oculi e risulti di immediato rilievo (Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, dep. 04/06/2007, Rv. 236474; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, dep. 12/06/2008, Rv. 240521). A tali principii si è pienamente uniformato il provvedimento impugnato, il cui argomentare, privo di vizi logici ictu oculi percepibili, mostra di avere congruamente ed esaustivamente analizzato le deduzioni difensive e gli aspetti maggiormente rilevanti della vicenda storico-fattuale sottoposta al suo vaglio, delineando, con apprezzamento linearmente motivato, un quadro di elementi sintomatici idonei a ritenere, allo stato, il consapevole coinvolgimento dell'AR nella commissione dei reati a suo carico ipotizzati.
Sulla base delle emergenze indiziarie, sia di tipo orale che documentale, ivi compiutamente illustrate, il Tribunale del riesame ha posto in risalto come l'AR, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - su cui gravava, dunque, la responsabilità degli atti amministrativi e contabili e della relativa documentazione - abbia indicato elementi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 2009-2011, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da una società di cui il coniuge, TT IN, risultava essere amministratore di fatto.
Al riguardo, in particolare, il provvedimento impugnato ha precisato:
a) che tali fatture non risultano esser state mai saldate dalla ricorrente, in quanto nella contabilità della società riconducibile al coniuge (Media Center & Management s.r.l.) emergevano ancora i relativi crediti;
b) che non è stata rinvenuta alcuna richiesta di sollecito del pagamento, ne' diffida ad adempiere, messa in mora o altra documentazione, tali da far presupporre la fondatezza dei crediti, giustificando le provvigioni che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere a quella società.
Analoghe considerazioni, inoltre, devono svolgersi per quel che attiene al rilevato fumus del delitto di riciclaggio, basato sui reati - presupposto in materia fiscale e di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, commessi attraverso la movimentazione di somme di denaro transitate nelle società di cui era dominus il TT.
In tal senso, infatti, il Tribunale del riesame ha analiticamente ripercorso le vicende oggetto della provvisoria contestazione formulata in sede cautelare, evidenziando specificamente, sulla base dei numerosi elementi documentali ivi menzionati, le modalità utilizzate dal TT per far transitare, attraverso la simulazione di una serie di operazioni di vendita immobiliare, i proventi illecitamente acquisiti dal patrimonio delle società a lui riconducibili nella disponibilità delle imprese gestite dalla moglie. Sono state illustrate, in tal modo, le diverse situazioni relative alla sottoscrizione di contratti preliminari di compravendita immobiliare, in cui i predetti si sono impegnati a cedere ai promissari acquirenti (le società facenti capo al TT) immobili che non risultavano di loro proprietà, e per i quali, a loro volta, avevano sottoscritto altrettanti preliminari di vendita (in tal caso quali parti acquirenti): operazioni negoziali, queste, connotate da un elemento comune, rappresentato dal fatto che la vendita non risultava mai perfezionata per l'inadempienza del promissario acquirente (ossia, delle società facenti capo al TT), con la conseguenza che il promittente venditore - nel caso di specie, la ricorrente - trascorso il termine stabilito per la formale stipula del contratto, tratteneva la caparra confirmatoria a suo tempo versata, riuscendo ad appropriarsi di parte delle somme destinate a finanziamenti per scopi pubblici, illecitamente acquisite dalle predette società, in quanto ritenute coinvolte in operazioni truffaldine che si ipotizzano commesse in danno della Regione Sicilia.
Ulteriori operazioni non giustificate di transito di rilevanti somme di denaro provenienti da società riconducibili al TT sono state individuate dal Tribunale anche con riferimento alle modalità di acquisto di parte del capitale sociale della CO.F.ARG. s.r.l. - società in liquidazione volontaria, senza dipendenti e destinata alla formale chiusura, di cui l'AR era amministratrice di fatto - attraverso una anomala attività di finanziamento connotata dall'indicazione della causale "anticipazione socio conto infruttifero".
In relazione alle peculiari caratteristiche assunte dalle numerose ed articolate operazioni economiche sopra indicate, poste in essere nell'ambito di un rilevante arco temporale e connotate dalla gestione di fatto di società in più occasioni intervenute in rapporti negoziali instaurati con altre società, a loro volta utilizzate come strumenti di attività illecite direttamente riconducibili al coindagato TT IN, coniuge della ricorrente, deve ritenersi, pertanto, che il Tribunale del riesame ha motivatamente evidenziato una serie di elementi oggettivi plausibilmente rappresentati come sintomatici della consapevolezza, da parte della ricorrente, dell'origine illecita delle somme ricevute.
5. Parimenti infondate devono ritenersi, infine, le residue doglianze difensive, solo genericamente prospettate con riguardo al possibile rischio di duplicazione degli importi delle somme oggetto della misura cautelare in esame, ove si consideri che, in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. 6, n. 18536 del 06/03/2009, dep. 05/05/2009, Rv. 243190).
Nel caso in esame, invero, un problema di duplicazione del quantum propriamente non si pone, poiché il provvedimento impugnato ha dato conto, con argomentazioni congruamente esposte e non specificamente contraddette dalla ricorrente, delle ragioni per cui l'importo sopra indicato è stato sottoposto a sequestro per l'intero, e non in relazione alla quota percentuale della partecipazione alle società A.DI.LAT. s.a.s. e CO.F.ARG. s.r.l., di cui l'indagata è risultata essere amministratrice di fatto. Tali ragioni, in particolare, sono state individuate nel fatto che la limitata partecipazione societaria dell'indagata non le ha impedito di contribuire ad ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme costituenti il profitto derivato dalle illecite attività poste in essere attraverso le società riconducibili al coniuge, garantendone con le su richiamate operazioni il trasferimento, per l'intero ammontare, non a sè stessa quale persona fisica, ma alle società da lei direttamente amministrate.
6. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014