Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 3
Il Ministro della giustizia è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di un magistrato imputato di corruzione, essendo l'organo cui spetta, come si desume dagli artt.110 e 107 della Cost., il compito di accertare la sussistenza e la consistenza del danno subito dall'amministrazione della giustizia a cagione della condotta del magistrato, nonchè di individuare, nell'ambito della gestione patrimoniale delle spese inerenti l'Ordine Giudiziario, gli strumenti per porvi rimedio, ivi compresa la costituzione di parte civile nel processo penale diretta a recuperare i mezzi economici da destinare a tale fine.
In tema di corruzione, anche la corruzione in atti giudiziari 'improprià può integrare il delitto previsto dall'art. 319 ter cod. pen., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 cod. pen., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto di corruzione in atti giudiziari nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti - ancorchè talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio - da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari e dalla liquidazione di compensi nella massima misura tariffaria).
Anche quando il ricorso per cassazione sia stato proposto dal solo imputato, la Suprema Corte ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, escludendo l'applicazione di una causa di estinzione, qualora, per effetto di tale qualificazione, il reato risulti più grave di quello precedentemente ritenuto dal giudice a quo e non rientri quindi nei limiti entro i quali opera la causa estintiva. Una siffatta pronuncia, che è di mera rettificazione e non di annullamento, non può ritenersi illegittima, atteso che essa non può determinare alcuna violazione del generale principio di divieto di 'reformatio in peius', posto che tale principio è finalizzato unicamente a conservare integra la misura della pena e a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice a quo, in assenza di impugnazione da parte del P.M. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze avanzate dall'imputato sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto non ancora maturato il termine richiesto in relazione alla diversa e più grave qualificazione dei fatti corruttivi ravvisata dalla stessa Corte nella fattispecie di cui all'art. 319 ter cod. pen.).
Commentari • 2
- 1. L'atto giudiziario ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 319-ter cpAnna Ciliberti · https://www.filodiritto.com/ · 2 settembre 2013
- 2. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2004, n. 23024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23024 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento