Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7195
CASS
Sentenza 8 febbraio 2013

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Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali: in quest'ultima ipotesi il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con quello previsto dall'art. 337 cod. pen. (Fattispecie in cui la condotta di resistenza non si era esaurita nella commissione del delitto di lesioni personali in danno dei Carabinieri che gli avevano intimato di fermarsi, ma si era sostanziata anche nella guida spericolata lungo strade cittadine e nell'investimento di un altro militare).

Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto rispettato l'art. 6 della CEDU in relazione ad una sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado di condanna per lesioni personali, aveva riqualificato il fatto come tentato omicidio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7195
Data del deposito : 8 febbraio 2013

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