Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2008, n. 37464
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

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La Corte di cassazione, anche se il ricorso è proposto dall'imputato, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, senza che ciò comporti violazione del generale principio del divieto di "reformatio in peius", qualora, per effetto di tale qualificazione, debba escludersi che la prescrizione sia maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, così consentendo al giudice di appello di decidere sull'impugnazione relativamente alle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2008, n. 37464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37464
    Data del deposito : 26 giugno 2008

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