Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 48573
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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Il presupposto per la revoca della patente di guida in relazione ai reati previsti dagli artt. 186, comma settimo, e 187, comma ottavo, cod. strada è che il trasgressore sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico o dello stato di alterazione psico- fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti, e non già genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 48573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48573
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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