Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Il presupposto per la revoca della patente di guida in relazione ai reati previsti dagli artt. 186, comma settimo, e 187, comma ottavo, cod. strada è che il trasgressore sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico o dello stato di alterazione psico- fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti, e non già genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 48573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48573 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 07/11/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1537
Dott. MONTAGNI EA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 11956/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EA n. il 27.6.1983;
avverso l'ordinanza n. 3492/2012 pronunciata dal Tribunale di Brescia il 7.2.2013;
sentita nella camera di consiglio del 7.11.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Dell'Utri Marco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. L. Riello, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida;
revoca da eliminare. RITENUTO IN FATTO
1. - EA AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 7.2.2013, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato allo stesso la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8, essendosi il AN rifiutato (una volta fermato alla guida della propria autovettura) di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Fatto commesso in Brescia il 5.4.2009.
Deduce il ricorrente l'erronea applicazione della legge penale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, rilevando come il giudice a quo avesse illegittimamente applicato a suo carico la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, atteso che, a mente dell'art. 186 C.d.S., comma 7, (espressamente richiamato dall'art. 187 C.d.S., comma 8, con riguardo al caso di specie), tale sanzione troverebbe applicazione nei soli casi in cui il trasgressore abbia riportato condanna nei due anni precedenti "per il medesimo reato", laddove, nel caso di specie, il AN aveva riportato una precedente condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, e art. 187 C.d.S.), e non già per l'ipotesi criminosa del "rifiuto" di sottoporsi all'accertamento richiamato dall'art. 187 C.d.S., comma 8.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, della quale ha invocato l'eliminazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è fondato.
La questione posta in rilievo dall'odierno ricorrente attiene all'interpretazione dell'espressione normativa contenuta nell'art. 186 C.d.S., comma 7, (direttamente richiamata, ai fini dell'odierno giudizio, dall'art. 187 C.d.S., comma 8) laddove è previsto che, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti "per il medesimo reato", è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Com'è noto, con il D.L. n. 117 del 2007, convertito dalla L. n. 160 del 2007, la fattispecie del rifiuto di sottoporsi all'accertamento relativo al tasso alcolemico era stata depenalizzata e sanzionata solo in via amministrativa. A seguito delle modifiche successivamente introdotte al codice della strada dal D.L. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2008, la fattispecie in esame è stata nuovamente criminalizzata, atteso che l'art. 186 C.d.S., comma 7 prevede espressamente l'applicazione "delle pene di cui al comma 2, lett. c)", dell'articolo ora citato, per il caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Si osserva, inoltre, che il testo dell'art. 186 C.d.S., comma 7, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, prevede che la condanna comporti:
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
e la revoca della patente di guida, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il "medesimo reato".
Orbene, le considerazioni ora svolte sulle recenti modifiche legislative che hanno interessato l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (in questa sede rilevanti - occorre ripetere - per la parificazione espressamente operata, quoad poenam, dall'art. 187 C.d.S., comma 8 che determina il trattamento sanzionatorio del reato previsto da tale fonte con riferimento a quello di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7) inducono ad apprezzare l'autonoma rilevanza della fattispecie del rifiuto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici.
Conseguentemente, deve ritenersi che il riferimento operato dal legislatore nel quarto periodo dell'art. 186 C.d.S., comma 7, alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il "medesimo reato" - implicante la revoca della patente di guida - riguardi unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del "rifiuto", compiutamente disciplinata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 (e, correlativamente, di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8). A sostegno dell'esposto convincimento, converrà considerare come questa Suprema Corte abbia da tempo chiarito che pure le diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 117 del 2007, convertito con modificazioni nella L. n. 160 del 2007 - oggetto poi di ulteriori modifiche - integrano autonome fattispecie incriminatici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (Cass. Sez. 4, n. 7305/2009, Rv. 242869). Deve, pertanto, ritenersi che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, debba riguardare, non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, o art. 187 C.d.S.), bensì, specificamente, il "medesimo reato" disciplinato dalla norme incriminatrici di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, o art. 187 C.d.S., comma 8, cioè a dire, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ivi descritti (v. sul punto Cass., Sez. 4, n. 13548/2013, Rv. 254753). Le considerazioni che precedono impongono, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida;
statuizione che va eliminata.
E invero, il giudice procedente ha erroneamente ritenuto applicabile la sanzione della revoca della patente di guida, nei confronti dell'imputato AN, il quale ha riportato condanna nei due anni precedenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ex art. 187 C.d.S., comma 2, e art. 187 C.d.S., e non già per l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento de quo, sanzionata dall'art. 187 C.d.S., comma 8. Poiché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da sei mesi a due anni (necessariamente conseguente all'accertamento del reato de quo), comporta l'esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del merito, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Brescia, per la determinazione della durata della predetta sanzione amministrativa.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida;
revoca che elimina. Rinvia al Tribunale di Brescia per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013