Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
In caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non sussiste l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, non trattandosi di una prova dichiarativa decisiva assimilabile a quella del testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2017, n. 57863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57863 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
578 63-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2732 Sent. n. Vito Di Nicola - Presidente - Angelo Matteo Socci UP 18/10/2017- Claudio Cerroni R.G.N. 20149/2017 Giovanni Liberati Emanuela Gai Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2017 della Corte d'appello di Milano r9 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. A. Greco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. udito per l'imputato l'avv. Piccioni in sost. Sassi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13 gennaio 2017, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 26290/2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha condannato BE NI, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per avere, quale medico in servizio nel reparto ostetricia/ginecologia dell'Ospedale Valduce di Como, cagionato il decesso di AR MA, uno dei gemelli partoriti da Re IC, avvenuto il 26 maggio 2010, all'esito del parto cesareo, per colpa consistita nell'aver ritardato la decisione di procedere al taglio cesareo nonostante il continuo peggioramento del quadro clinico della madre, della quale erano noti tre fattori di rischio: obesità, familiarità per il diabete ed ipertensione, che avrebbe dovuto indurli ad anticipare il parto cesareo, oltre alla natura monocoriale (con una sola placenta) e biamniotica (cioè con due sacchi amniotici) della gravidanza cellulare, procedendo al taglio cesareo di emergenza, effettuato il 26 maggio, all'esito del quale il neonato era stato estratto morto per ipossia anemica acutissima cagionata da una sindrome di trasfusione feto fetale peripartum e da una corioamniosite granulocitaria.
2. Nel ripercorrere brevemente la vicenda processuale, deve darsi atto che il Tribunale di Como, con sentenza in data 22 aprile 2013, aveva assolto con la formula perché "il fatto non sussiste" NI BE e OL CE IN, nella qualità di medici in servizio presso l'Ospedale Valduce della stessa città, dal delitto di omicidio colposo in danno di AR MA, uno dei gemelli partoriti da Re IC, ivi ricoverata, deceduto il 26 maggio 2010, all'esito del parto cesareo cui era stata sottoposta la madre. Secondo il Tribunale l'insufficienza probatoria in atti con riferimento al nesso di causalità non consentiva di superare la sussistenza di ragionevoli dubbi in ordine alla salvificita della condotta alternativa ipotizzata;
parimenti le emergenze istruttorie avrebbero imposto una valutazione negativa, quantomeno in termini di ragionevole dubbio, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. In particolare individuata la causa della rey morte del gemello, come emergeva dalla consulenza anatomo patologa svolta dal PM in sede di indagini preliminari, in una sindrome di trasfusione feto-fetale (TTTS) insorta acutamente nel periodo peripartum, questa aveva costituito un evento improvviso ed acutissimo durante l'ultima fase del prolungato travaglio, sicchè era da escludersi la responsabilità penale dei sanitari.
3. Investita dell'impugnazione del Procuratore generale e delle parti civili, la Corte d'appello, disattendendo le conclusioni del Tribunale, affermava la penale responsabilità di NI e, concesse le attenuanti generiche, lo condannavano alla pena di mesi quattro di reclusione (davo atto della rinuncia all'appello del PG nei confronti di OL, e ne dichiarava l'inammissibilità, accogliendo, peraltro, l'impugnazione della parte civile, la dichiarava responsabile agli effetti civili, condannandola, unitamente al primo, al risarcimento dei danni in favore delle 2 parti civili, pronuncia annullata senza rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione).
4. La sentenza di condanna è stata oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione che ne ha censurato l'iter logico argomentativo con rinvio per un nuovo giudizio "al fine di verificare l'eventuale sussistenza di profili di colpa a carico dell'imputato, la cui condotta dovrà essere valutata anche tenendo conto degli esiti della perizia anatomo patologa disposta dal PM e delle dichiarazioni complessive rilasciata dal perito MO, tenuto conto della complessiva condizione della paziente, al fine di verificare se l'evento letale era prevedibile".
5. In particolare la sentenza di annullamento aveva evidenziato come la sentenza di condanna, pronunciata dalla corte milanese in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Como, era viziata, innanzitutto, perché nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il giudice di appello, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, "ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, problema della motivazione della decisione non può essere risolto inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che il giudice di secondo grado riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (v. Sezioni unite, 4 febbraio 1992, Musumeci ed altri, rv. 121229 e da ultimo, Sezione 4^, 11 luglio 2012, Ingrassia). Il percorso motivazionale rg seguito nella sentenza in esame è assolutamente carente essendosi limitata a recepire le conclusioni del consulente nominato in sede di incidente probatorio, attestate sulla sussistenza del caso fortuito, senza affrontare il tema ampiamente svolto dal giudice di primo grado afferente la rivisitazione delle stesse conclusioni operate dallo stesso perito in sede di udienza dibattimentale che avevano del tutto ridimensionato quelle rilasciate in precedenza". Di poi, sempre secondo la sentenza della Corte di cassazione, la sentenza non era in linea con i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte in tema di valutazione della prova scientifica. Come è noto, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento posto al servizio del giudice del merito e dell'accertamento della verità processuale. Ma il giudice, pur potendo scegliere, in virtù del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, fra le varie tesi scientifiche 3 prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, deve dare conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostra di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e deve confutare in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale.
6. La Corte d'appello di Milano, all'esito del giudizio di rinvio, ha dapprima esposto le diverse conclusioni a cui erano giunti i periti e consulenti tecnici di parte (imputato e parte civile) e del consulente anatomo-patologo del P.M. e dei consulenti di parte. In tale ambito, nei limiti del devoluto (cfr par. 4), ha, dapprima, esposto le conclusione del perito MO riportate nell'elaborato peritale, integrate con la deposizione nel dibattimento, sul punto dell'individuazione - controverso - dell'insorgenza dei sintomi di TTTS, ovvero della sindrome trasfusione feto fetale che è stata la causa della morte del gemello e che si sarebbe potuta evitare con un tempestivo taglio cesareo, individuazione che avrebbe consentito di evitare la fase acuta e letale della patologia, nonché l'incidenza, quale concausa della ulteriore patologia la corioamniosite granulocitaria, ha poi riportato le conclusioni del consulente tecnico del P.M. sulla autopsia, dei consulenti della parti e, in particolare, quelle del consulente incaricato della difesa dell'imputato che era concorde con il perito d'ufficio sulla causa del decesso (TTTS in fase acuta pre parto), ma in dissenso sul momento dell'insorgenza dei sintomi che avrebbero dovuto condurre alla tempestiva scelta di procedere all'estrazione chirurgica dei feti. All'esito del raffronto, la corte territoriale ha ritenuto convincente la conclusione del perito MO che, sulla base dei tracciati cardiotocografici e degli altri sintomi (anamnesi positiva al diabete, obesità, ipertensione, gravidanza gemellare, ipertermia e parto distocico), individuava alle 22,30-23 del 25 maggio 2010, il momento nel quale il tracciato doveva ritenersi "patologico" e momento nel quale taglio cesareo era doveroso e non solo consigliabile (il taglio cesareo venne effettuato solo alle successive ore 2,25 quanto il tracciato indicava un peggioramento del feto con bradicardia e pre- agonia alle 2,18) ed ha disatteso le diverse conclusioni offerte dal consulente di parte, che aveva escluso che il tracciato patologico, alla verificazione del quale l'intervento chirurgico doveva ritenersi necessario, era insorto solo alle ore 1,43, mentre quelli precedenti non mostravano evidenze in tal senso, sul rilievo della lettura frazionata dei dati e dell'affermazione che solo la presenza di un tracciato patologico imponga l'intervento chirurgico, non potendosi obliterare gli altri fattori di rischio. Quanto all'ulteriore patologia, la corioamniosite granulocitaria che viene indicata come "non importante" dall'anatomopatologo, ne evidenziava la natura di concausa ai sensi dell'art. 41 cod.pen. che non esclude la rilevanza causale della sindrome TTTS che è stata la causa del decesso del gemello.
7. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di BE NI, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 7.1. Con un primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen. in relazione agli artt. 117 Cost., 6 Cedu e 603 cod.proc.pen. La Corte d'appello avrebbe riformato in peius la sentenza di assoluzione del Tribunale di Como senza procedere alla rinnovazione delle prove e segnatamente delle perizie tra cui quella del dott. MO che aveva condotto il Tribunale a diversa conclusione. La sentenza impugnata, limitandosi ad una rivisitazione in chiave alternativa del medesimo compendio probatorio, violerebbe l'art. 117 Cost e l'art. 6 Cedu per violazione del principio del giusto processo. Il diverso epilogo della decisione scaturirebbe dalla diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di appello e l'art. 6 Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu e dalle S.U. n. 27620 del 2016, Dasgupta, imporrebbe una rinnovazione dell'istruttoria in ottemperanza del principio del giusto processo. rop 7.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'illogicità della motivazione sulla lettura del tracciato cardiotocografico e alla valutazione della distocia del parto. Con riguardo al primo profilo, premesso che solo il tracciato "patologico" deve ritenersi univocamente sintomatico di malessere fetale, la corte territoriale avrebbe equivocato il contenuto della deposizione del perito MO sul momento in cui il tracciato aveva assunto la natura "patologica" a partire dalle 22,30-23, mentre nei momenti antecedenti era stato ritenuto "non rassicurante", a fronte del fatto che lo stesso MO avrebbe parlato di tracciato patologico solo alle ore 1,50, sicchè illogica sarebbe la motivazione. Parimenti illogica sarebbe la motivazione della sentenza che aveva ritenuto distocico il parto dal momento dell'induzione del parto e non dal travaglio. 5 $ 7.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'illogicità della motivazione sul ruolo attribuito nella causazione dell'evento alla corioamniosite. La corte territoriale avrebbe affermato la natura di concausa della corioamniosite e avrebbe affermato l'assoluta prevedibilità della stessa attesa la temperatura corporea materna, non considerando che l'entità dell'infezione era stata ritenuta poco rilevante ed errando sulla affermazione secondo cui la presenza di rialzo termico sia elemento sufficiente a diagnosticare l'infezione placentare.
8. Il difensore della parte civile ha deposito memoria, in data 28/09/2017, con cui ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
9. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi in data 2.10.2017 con cui ha sviluppato il primo motivo di ricorso ed ha ribadito la necessità della rinnovazione dell'esame del perito, ora prevista dal novellato art. 603 comma 3- bis cod.proc.pen., sul rilievo che la corte territoriale avrebbe utilizzato le sue dichiarazioni senza aver disposto un nuovo esame, dichiarazioni la cui valenza decisiva è stata riconosciuta dalla stessa corte territoriale.
9. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato per quanto qui di seguito esposto.
2. Va anzitutto affrontato il tema, posto con il primo motivo di ricorso, dell'ambito applicativo della rinnovazione della prova dichiarativa nel caso di diverso epilogo assolutorio nel giudizio di appello (rinnovazione ora imposta dall'art. 603 comma 3-bis cod. proc.pen., introdotto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) che non trova applicazione nel giudizio in corso nel quale occorre fare riferimento alla norma vigente al momento del compimento dei singoli atti non potendo la norma sopravvenuta operare per rivalutare gli atti già compiuti (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537; Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199; Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195).
2.1. In linea generale, va ricordato che, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata e, per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò perchè il giudizio di colpevolezza sia conforme al parametro dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di interpretazione dei principi contenuti nella convenzione europea dei diritti dell'Uomo e segnatamente dall'art. 6 par. 3 lett d) della Convenzione europea dei diritto dell'Uomo.
2.2. Con riguardo al primo profilo, oggetto peraltro di specifico rilievo nella sentenza di annullamento (vedi par. 5 del ritenuto in fatto), secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679). Tale affermazione è stata reiteratamente espressa dalla giurisprudenza successiva ( Sez.6, n. 10130 del 20/01/2015 Rv 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638), si da essere considerato orientamento consolidato il principio secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di condanna, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario, per non incorrere nel vizio di motivazione, che riesamini, sia pure in sintesi, il complessivo materiale probatorio vagliato dal primo giudice, dando r conto delle ragioni dell'incompletezza, dell'incoerenza tali da giustificare la riforma della sentenza impugnata.
2.3. Sotto il secondo profilo, che viene qui in rilievo perché oggetto di motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, ancor prima dell'intervento legislativo, hanno affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il 7 ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492). Tale principio è stato successivamente anche affermato con riguardo al ribaltamento di un precedente giudizio assolutorio a seguito di giudizio ex art. 438 cod. proc.pen. risultando l'opzione per il giudizio allo stato degli atti recessiva rispetto all'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il contraddittorio, modalità di assunzione della prova conforme al principio della condanna al di là del ragione dubbio, principio di valenza generale, essendo espressione dei valori costituzionali del giusto processo e della presunzione d'innocenza, che, pertanto, non può non valere anche nel caso in cui la decisione da ribaltare sia stata resa all'esito del giudizio abbreviato (Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano).
2.4. Si tratta, ora, di stabilire la cornice applicativa dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa e l'ambito della stessa e ciò in correlazione con lo specifico motivo di doglianza. A tale riguardo per la soluzione dei quesiti ermeneutici inerenti all'ambito applicativo del principio della necessaria rinnovazione dell'istruttoria, tra cui quello sollevato dal ricorrente della necessaria rinnovazione della perizia e delle dichiarazioni rese dal perito nel corso del dibattimento, ritiene il Collegio di dover, nuovamente, fare riferimento ai principi affermati dalle citate S.U. Con la sentenza Dasgupta la Corte di cassazione, nella sua massima espressione, ha, nella motivazione, affermato che «il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 603 comma 3 cod. proc.pen. a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado». Dunque, ha circoscritto il principio della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa a quella ritenuta decisiva» dal primo giudice per il pronunciamento assolutorio. Non tutte le prove dichiarative, diversamente valutate dal giudice di appello, debbono essere riassunte nel giudizio di appello, ma solo quelle che erano state ritenute decisive ai fini della pronuncia assolutoria e ora sono diversamente valutate e poste a base della sentenza di condanna del giudice dell'impugnazione. 8 Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno esplicitato che l'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa riguarda i testimoni "puri", i testimoni "assistiti" e i coimputati di reato connesso. Con la successiva pronuncia, nell'ultimo paragrafo della motivazione, le Sezioni Unite si sono nondimeno preoccupate di tracciare gli esatti confini di operatività del principio di diritto affermato, evidenziando come la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia indispensabile soltanto nel caso di valutazione "differente", e non di mero "travisamento", della prova dichiarativa, situazione nella quale il giudice di appello può pervenire ad un giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovare le prove dichiarative. Accanto alla necessario requisito della decisività della prova dichiarativa nei termini precisati nella sentenza Dasgupta, si è affermato che la Corte d'appello potrà così prescindere dall'interlocuzione diretta con la fonte di prova in tutti i casi in cui riscontri che il primo giudice di merito sia pervenuto all'assoluzione incorrendo in errore nell'estrazione dell'informazione dal traendovi un fatto inesistente o palesemente diverso dacontributo narrativo - quello riferito dal dichiarante. Da qui discende, quale logico corollario, che deve ritenersi che non sussista l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero, ancor più, qualora il ribaltamento consegua ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471). Nondimeno, deve ritenersi escluso dall'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa l'esame del perito e del consulente tecnico sentiti in primo grado e il mancato espletamento di una nuova perizia e ciò in quanto i principi espressi 珂 dalle citate Sezioni Unite devono essere letti in unione con quelli parimenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla valutazione della prova scientifica. In tale contesto se è pur vero che i periti e i consulenti tecnici sentiti in dibattimento assumono le veste di testimone (Sez. 3, n. 8377 del 17/01/2008, Scarlassare, Rv. 239281; Sez. 1, n. 26845 del 16/05/2002, Comandè, Rv 221737) e la loro relazione forma parte integrante della deposizione, nondimeno è altrettanto vero che costoro sono chiamati a formulare un parere tecnico ed ha esprimere valutazioni alla luce della principi scientifici e per questo non possono essere assimilati alla prova dichiarativa tout court, prova né è che nella motivazione delle Sezioni Unite Dasgupta si elencano i casi di prova dichiarativa 9 e non vi è inclusione dei periti e consulenti tecnici (Sez. 5, n. 1691 del 14/09/2016, Abruzzese, Rv. 269529). Non si tratta di stabilire l'attendibilità del dichiarante e la credibilità del racconto sotto il profilo della congruenza, linearità e assenza di elementi perturbatori dell'attendibilità, ma di valutare la deposizione del perito alla luce dell'indirizzo ermeneutico in tema di valutazione della prova scientifica secondo cui, in virtù dei principi del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità.
3. A tali condivisibili approdi deve darsi continuità, a parere del Collegio, evidenziando come, nel caso in scrutinio, pur rivestendo, le dichiarazioni del perito MO, rese nel corso del giudizio di primo grado, carattere di decisività, la mancata rinnovazione del suo esame non comporti il vizio di motivazione denunciato nel primo motivo di ricorso.
3.1. Nella decisione impugnata la Corte d'appello ha giustificato l'opposta decisione con una motivazione diffusa ed analitica, nella quale, alla luce del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento ex art. 628 cod.proc.pen., si è confrontata con il ragionamento svolto dal primo giudice censurato dalla sentenza di annullamento ed ha proceduto alla valutazione del compendio probatorio in adempimento all'obbligo di motivazione rafforzata che era stato disatteso con la pronuncia impugnata (cfr. par. 6).
3.2. A tale riguardo, la sentenza impugnata, dopo aver ripercorso l'iter della sentenza del Tribunale ed aver condiviso la conclusione del primo giudice sulla causa della morte individuata nella sindrome TTTS e la sussistenza del nesso di causa ritenendo che un tempestivo taglio cesareo avrebbe potuto evitare l'evento, ha individuato, attraverso l'esame dei tracciati tocografici dei due gemelli e la valutazione di questi da parte del consulente del P.M. e della difesa, nelle ore 20 il momento nel quale era consigliabile l'estrazione chirurgica, e alle successive 22,30 - 23 il momento nel quale si imponeva (pag. 12). A tale conclusione la corte territoriale è pervenuta con una valutazione congiunta e coordinata dei diversi elementi conoscitivi ed ha tracciato a giustificazione della - opposta decisione di condanna un percorso logicamente congruo e 10 giuridicamente corretto, facendo esatta applicazione dei principi sopra delineati in tema di motivazione c.d. rafforzata. In altri termini, la Corte d'appello non si è limitata a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di primo grado, ma ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria dovessero ritenersi errate e ciò alla luce della valutazione congiunta e coordinata dei diversi elementi conoscitivi tra cui la consulenza dell'anatomopatologo e l'incidenza dei plurimi fattori di rischio della gestante.
3.3. Quanto al profilo di censura devoluto, va evidenziato come vi sia piena concordanza tra le due sentenze di merito in punto causa della morte del gemello da individuarsi in una sindrome di trasfusione feto-fetale (TTTS) insorta acutamente nel periodo peripartum, e la sussistenza del nesso di causa tra la sindrome TTTS e la morte;
divergono le due sentenze sull'individuazione del momento dell'insorgenza di detta sindrome, collegata alla lettura del tracciato cardiotocografico. In tale ambito, il primo giudice, evidenziando la contraddittorietà tra quanto affermato dal perito MO nella relazione scritta e nel corso dell'esame nel quale aveva dichiarato che il tracciato aveva assunto il carattere "patologico" verso le 22,30 - 23, momento a partire dal quale il taglio cesareo si imponeva, in contrasto con quanto lo stesso perito aveva scritto ovvero che il tracciato era stato "patologico" solo nella fase terminale del travaglio (intorno alle ore 2 del 26 maggio) e che non vi erano fattori di rischio, contraddittorietà sulla base della quale il Tribunale aveva escluso la prevedibilità dell'evento. La sentenza impugnata, prendendo le mosse dalla dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dal perito MO, valutate unitamente alle altre circostanze e informazioni tratte dal complessivo compendio probatorio tra cui le conclusioni della consulenza dell'anatomopatologo, del consulente della parte civili e dell'imputato che comunque ammetteva che alle ore 22.30 il tracciato era "sospetto", perviene alla conclusione secondo cui era ravvisabile il profilo di colpa in capo all'imputato per aver trascurato i sintomi indicativi dell'insorgenza della sindrome TTTS a partire dalle 22,30, per aver trascurato gli altri fattori di rischio (anamnesi positiva al diabete, obesità, ipertensione, gravidanza gemellare, ipertermia e parto distocico) e per aver, conseguentemente, ritardato l'intervento chirurgico che se tempestivamente effettuato avrebbe con alta probabilità (quasi certezza) comportato la sopravvivenza del gemello.
4. Tutto ciò premesso, nel caso in esame, deve certamente ritenersi esclusa la necessità di espletamento di una perizia, ma anche la necessità di una 11 riassunzione della prova dichiarativa costituita dall'esame del perito e ciò in quanto la sentenza di appello ha ribaltato il diverso giudizio assolutorio sulla base di una rivalutazione del complessivo compendio probatorio, nel quale accanato alla valutazione del tracciato, secondo le indicazioni provenienti dalle dichiarazioni rese dal perito, hanno assunto rilievo i plurimi fattori di rischio, e il diverso epilogo è stato conseguente alla rivalutazione complessiva dell'intero materiale probatorio e all'obbligo di motivazione rafforzata, obbligo violato dalla sentenza annullata. Ne consegue l'infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha motivatamente escluso l'irrilevanza causale, ex art. 41 cod.pen., nella determinazione dell'evento della corioamniosite non essendo intervenuta alcuna causa sopravvenuta tale da interrompere il nesso eziologico ovvero idonea a cagionare l'evento morte anche in assenza della sindrome da TITS. In altri termini, secondo la sentenza impugnata (pag. 7-8), sebbene la corioamniosite era stata rilevata nel reperto istologico, non era stata ritenuta, dai periti, una infezioni importante in quanto il feto non era interessato dalla flogosi, sicchè la causa della morte doveva essere ricondotta all'anemia acuta derivante dalla sindrome TTTS.
5. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione della spese sostenute dalle costituite parti civili AR BE, Re IC, Re PP CA, GE AF, AR MI e MO IA che liquida in complessivi € 4.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali del grado in favore delle costituite parti civili AR BE, Re IC, Re PP CA, GE AF, AR MI e MO IA che liquida in complessivi € 4.000 oltre accessori di legge. Così deciso il 18/10/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Emanuels Vito Di Nicola Emanuela Gai DEFORD Into Cilicice 2 6 U!C 707 12 ERE IL CANC Zani Luana