Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2017, n. 31282
CASS
Sentenza 24 maggio 2017

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La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato. (Nella specie, relativa alla violazione dell'art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all'insufficienza del patrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell'imputato, in quanto tale requisito - presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permesso di costruire in zona agricola - era stato valutato dal giudice amministrativo sulla base di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa).

In tema di protezione delle bellezze naturali, il reato di cui all'art. 734 cod. pen. non è norma penale in bianco, essendo il disvalore focalizzato sull'evento causato dalla condotta dell'agente, e non anche sulla violazione di un precetto individuabile altrove; ne deriva che il riferimento alla "speciale protezione dell'autorità", contenuto nel predetto articolo, ha solo la funzione di delimitare l'oggetto dell'azione, nel senso che il reato è configurabile solo in relazione ai luoghi individuati da un qualsiasi provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di una tutela particolare e specifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna emessa in relazione a condotte poste in essere in zona che, nel vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, era stata dichiarata "ambito di elevata naturalità").

La sola veste di progettista di un manufatto abusivo non consente, di per sé, di ravvisare il concorso nel del reato di cui all'art. 44 T.U. Urb., neanche a titolo di concorso, atteso che la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore, rispetto alla redazione del progetto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2017, n. 31282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31282
Data del deposito : 24 maggio 2017

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