Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione del'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbligatorio "ex lege" dalla volontà espressa dalle parti nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620 lett.l).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/1999, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. P. LA CAVA Presidente del 08/11/1999
1. Dott. G. SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. A. RIZZO " N. 3467
3. Dott. A. POSTIGLIONE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. V. DI NUBILA " N. 21652/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale di Ancona C/
SANTORI Giuseppe
Avverso la sentenza emessa dal Pretore di Fermo - Sez. dist.Ripatranzone in data 22/01/1999 con la quale è stata applicata la pena di gg. 6 di arresto e lire 14.000.000 di ammenda per i reati, unificati ex art. 81 c.p.c. cfr. c.p.p. cfr. da: ex art. 20 lett. c l.47/85; ex art. 1 sexies l. 431/85 Acc. fino a 03/11/1995.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere G. Savignano. Letta la richiesta del P.S. che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rilevata omissione (dell'ordine di demolizione).
Rilevato che il P.M. ricorrente denuncia violazione dell'art. 7 della legge n. 47/85 per l'omesso ordine di demolizione dell'opera abusiva;
Atteso che il ricorso è fondato, poiché:
a) l'ordine di demolizione di cui all'art. 7 cit. inerisce alla sentenza di condanna, cui quella di patteggiamento è a tali effetti equiparata;
b) prescinde per il suo carattere obbligatorio ex lege dalla volontà espressa dalle parti nell'accordo sulla pena;
c) non è precluso dal disposto dell'art. 445, 1^ co. c.p.p. (norma che inibisce l'applicazione di pene accessorie) essendo la demolizione regolata come sanzione amministrativa (arg. ex art. 7 co. 2 e 5 della legge 47/85) che viene, tuttavia irrogata dal giudice (art. 7 ult. co. legge cit.), qualora la stessa (demolizione) non sia stata direttamente eseguita direttamente eseguita dall'autore, spontaneamente o su ordine della P.A.;
che, a causa del suindicato carattere di obbligatorietà ex lege, non implicante valutazioni di merito, tale statuizione può essere emessa direttamente dal giudice di legittimità, senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito (art. 620 lett. I (?) c.p.p.);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione dell'opera abusiva;
demolizione che dispone. Così deciso in Roma, il 08/11/1999.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1999