Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 1
In materia edilizia il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2003, n. 39707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39707 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli III.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
Dott. Aldo RIZZO Consigliere
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO (est.) Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR di IA NR, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 3 luglio 2002 dal tribunale di Napoli, quale giudice del riesame. nella udienza in camera di consiglio in data 5 giugno 2003:
sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del provvedimento di sequestro preventivo;
uditi i difensori avv.ti Manlio BR e Vincenzo Dostuni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, rigettò l'istanza di riesame proposta da BR di IA NR avverso il decreto di sequestro preventivo di alcuni immobili - in particolare di tre corpi di fabbrica, ciascuno di tre livelli, in corso di realizzazione in Monte di Procida - emesso il 12 luglio 2002 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in relazione ai reati di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Osservò, tra l'altro, il tribunale che in questa fase cautelare ben era possibile che il giudice penale ritenesse illegittimi, e quindi disapplicasse, provvedimenti amministrativi di concessione e di autorizzazione, nonostante vi fossero diverse determinazione dell'autorità e del giudice amministrativo, le quali non potevano vincolarlo.
L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; 321 segg. cod. proc. pen., 2 e 3 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che il tribunale ha negletto tutta una serie di provvedimenti amministrativi che imponevano l'annullamento del sequestro preventivo. Invero, il giudice per le indagini preliminari dispose il sequestro per il motivo che la concessione edilizia doveva ritenersi inefficace perché rilasciata in assenza del prescritto nulla osta. Tale tesi è erronea perché il potere di diniego o di annullamento della sovrintendenza è soggetto al termine perentorio di sessanta giorni, con la conseguenza che, se il provvedimento di annullamento (dell'autorizzazione paesistica rilasciata dal sindaco) della sovrintendenza è annullato dal TAR (come è accaduto nella specie), l'effetto della sentenza amministrativa è pienamente sostitutivo del nulla osta, perché la sovrintendenza stessa non può più essere rimessa in termini. Il tribunale del riesame ha poi osservato che andrebbe in ogni caso esclusa la possibilità di costruire nelle zone sottoposte a vincolo, con ciò però introducendo un elemento nuovo in violazione del principio del contraddittorio, perché la difesa riteneva che oggetto del riesame fosse la mancanza o la validità del nulla osta e non la questione della inedificabilità assoluta della zona.
L'assunto dell'inedificabilità assoluta è comunque infondato perché la legge 431/1985 non ha affatto escluso la possibilità di realizzare nuovi volumi ma ha solo imposto che la concessione edilizia sia preceduta dall'autorizzazione paesaggistica. In ogni caso l'area sulla quale sorgono le villette in questione non è soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta. Nella specie esso ricorrente ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e gli annullamenti delle stesse sono stati a loro volta annullati dal TAR, di modo che la realizzazione delle opere è legittima e munita dei requisiti di legge. Il tribunale del riesame, invece, non ha considerato che l'intervento era conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico, che vi era il parere favorevole della commissione edilizia e di quella ambientale, che vi era stato l'annullamento da parte del TAR Campania con effetto sostitutivo del nulla osta.
Il provvedimento è anche viziato da eccesso di potere perché fa riferimento ad una nota della sovrintendenza del 19 luglio 2001, quando questa non aveva ormai più alcun potere.
In realtà il giudice penale può bensì disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo o illecito, ma non può disapplicare, esprimendo una divergente valutazione, una pronuncia giurisdizionale emanata dal giudice amministrativo, giacché ciò violerebbe il principio di riparto della giurisdizione, con conseguente straripamento di potere. Nel caso di specie, invero, vi è stata una sentenza del TAR che ha imposto al comune il rilascio della concessione, sentenza che è passata in giudicato e che ha fatto sorgere nel ricorrente una legittima e decisiva posizione di tutelato dei propri diritti.
In data 21 maggio 2003 il ricorrente ha depositato note illustrative con le quali ribadisce che il tribunale del riesame si è illegittimamente arrogato un potere riservato all'autorità amministrativa, sia perché nella specie la concessione edilizia era in sostanza un provvedimento dovuto perché vi erano tutti i presupposti richiesti dal piano regolatore, sia perché anche se il suo rilascio fosse stato subordinato ad una valutazione di opportunità, questa rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso l'A.G.O. non ha il potere di sindacare la legittimità e di disapplicare la concessione edilizia, perché questa è un atto ampliativo della sfera giuridica del soggetto, la cui sussistenza esclude l'integrazione del reato. Comunque, la disapplicazione dell'atto amministrativo è preclusa quando la sua legittimità sia stata acclarata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, come è avvenuto nella specie dove il TAR ha affermato la legittimità della concessione edilizia. In particolare si tratta: di sentenze che hanno annullato atti di revoca perché illegittimi e quindi sono autoesecutive, nel senso che comportano con efficacia ex tunc la riespansione automatica della posizione soggettiva arbitrariamente compromessa dal provvedimento annullato.
Osserva, infine, che anche a voler ammettere una disapplicazione in via incidentale il reato sarebbe comunque escluso dalla carenza dell'elemento soggettivo, anche sotto il profilo del fumus, per avere egli agito in costanza di un provvedimento amministrativo ampliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del tribunale del riesame (e di questa Corte), non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (cfr.: S.U. 7 novembre 1992, Midolini). Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali, e da ciò deriva che, ai fini della verifica in ordine alla legittimità del provvedimento mediante il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell'indagato (cfr. S.U. 23 aprile 1993, Gifuni). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr.: Sez. Un., 28 novembre 2001, Salvini;
Sez. Un., sent. 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano;
Cass. VI, 4 febbraio 1993, Francesconi;
Cass. III, 14 ottobre 1994, Petriccione;
Cass. III, 26 aprile 1996, Beltrami, ex plurimis)". In particolare, l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri;
Sez. Un., 28 novembre 2001, Salvini). Ciò premesso in via generale, sembra opportuno, al fine di valutare - nei limiti consentiti in questa sede incidentale - la legittimità della ordinanza impugnata, ricostruire brevemente i fatti. Al ricorrente furono rilasciate due concessioni edilizie in tempi diversi. La prima (n. 1/88 del 23 novembre 1988) assentì la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la seconda (n. 2/92 del 2 aprile 1992) autorizzò la costruzione di tre villette. In data 21 febbraio 1989 il sindaco di Monte di Procida rilasciò il nullaosta ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Tale nullaosta fu però annullato il 24 aprile 1989 dal ministero dei Beni ambientali, preposto alla tutela del vincolo, per la ragione che le opere in questione furono ritenute irrealizzabili per violazione del vincolo di inedificabilità assoluta esistente nell'area a fini paesistici.
Il TAR Campania, peraltro, con sentenza n. 422/91, annullò questo provvedimento.
Il comune di Monte di Procida rilasciò quindi la concessione n. 2/92. Ripresi i lavori nel 1998, dopo una sentenza penale di prescrizione, il comune, a seguito di esposti, accertò: che nella ricostruzione del fabbricato rurale vi erano state alcune difformità, consistenti in un ampliamento al primo piano ed al piano terra;
che l'esubero volumetrico realizzato in occasione dei lavori assentiti con la concessione n. 1/88 aveva inciso sul rapporto volume superficie dell'area a confine interessata dalla costruzione delle tre villette assentite con la concessione n. 2/92; che ciò determinava la necessità di annullamento di quest'ultima concessione. Il 13 aprile 1999, pertanto, il comune revocò in sede di autotutela la concessione edilizia n. 2/92.
Il TAR Campania, con sentenza 10 maggio 2000, annullò tale revoca. In data 8 maggio 2001 il direttore dei lavori comunicò la ripresa della costruzione ed il comune emanò ordine di sospensione dei lavori, che venne a sua volta sospeso dal TAR Campania il 4 luglio 2001.
In data 19 luglio 2001 il Soprintendente ai BB.AA. di Napoli inviò una missiva a varie autorità, tra cui la procura della Repubblica, con cui ribadiva l'inefficacia della concessione edilizia per mancanza del nulla osta ambientale e l'illegittimità dei lavori eseguiti in violazione del vincolo paesistico, chiedendo il sequestro delle opere abusive.
Ciò posto, i motivi del ricorso non sono fondati e devono quindi essere respinti.
Innanzitutto, è infondato l'assunto secondo cui il tribunale del riesame, nel ritenere che nella specie era in ogni caso esclusa la possibilità di costruire trattandosi di zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, avrebbe introdotto un elemento nuovo in violazione del principio del contraddittorio, perché la difesa riteneva che oggetto del riesame fosse la questione della mancanza o della validità del nulla osta e non la questione della inedificabilità assoluta della zona. Ed invero, a parte il fatto che il tribunale del riesame, in sede di sequestro preventivo, ben può eventualmente integrare il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari introducendo anche nuovi motivi e nuove argomentazioni a sostegno della validità del provvedimento cautelare, sta di fatto che nella specie, in realtà, l'ordinanza impugnata non ha introdotto alcun elemento nuovo, non facendo altro che ribadire il tema già ampiamente discusso tra le parti, e cioè che nella zona esisteva certamente un vincolo di inedificabilità paesistico, vincolo che non poteva ritenersi superato dal nulla osta concesso dal sindaco il 21 febbraio 1989, in quanto tale nulla osta era da ritenersi illegittimo ed era stato infatti annullato dal competente ministero dei BB.AA. il 24 aprile 1989, mentre non aveva alcun rilievo la circostanza che il provvedimento di annullamento fosse stato poi a sua volta annullato dalla sentenza del TAR Campania n. 422/91, dal momento che alla sentenza del giudice amministrativo non poteva attribuirsi nessuna efficacia automaticamente ripristinatoria del nulla osta ambientale rilasciato dal sindaco.
Il tribunale del riesame, infatti, ha esplicitamente ed integralmente richiamato la motivazione sia del decreto del giudice per le indagini preliminari sia della richiesta di sequestro preventivo del pubblico ministero, nella quale si legge, appunto, che l'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, emessa dal sindaco il 21 febbraio 1989, era da ritenersi macroscopicamente illegittima perché rilasciata nonostante la vigenza della misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 1 quinquies legge 431/1985, che vietava ogni modifica del territorio in attesa dei piani paesistici, e che essa, appunto per tale ragione, fu annullata dal ministero dei BB.AA. il 24 aprile 1989. E l'ordinanza impugnata ha fatto propria per relationem anche quella parte della richiesta di sequestro preventivo laddove si sostiene appunto che nessuna influenza in senso contrario può essere attribuita alla sentenza del TAR Campania n. 422/91, la quale aveva censurato l'annullamento ministeriale esclusivamente per vizi di motivazione, e quindi non poteva avere sanato la macroscopica illegittimità del nulla osta sindacale e non poteva di conseguenza vincolare il giudice penale che, ai fini della valutazione sulla sussistenza del reato, deve verificare gli elementi costitutivi del reato stesso e non può ritener efficace un nulla osta di compatibilità ambientale, rilasciato in palese violazione di legge, ed il cui iter amministrativo aveva comportato il suo annullamento da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo, e ciò anche in considerazione del fatto che in ogni caso l'efficacia di tale nulla osta sindacale era ormai ampiamente scaduta, in quanto la autorizzazione paesistico ambientale non può avere efficacia oltre i cinque anni, decorsi i quali occorre una nuova valutazione di compatibilità ambientale.
Va altresì tenuto conto del fatto che, avendo l'ordinanza impugnata fatto testuale ed integrale richiamo anche al contenuto della richiesta del pubblico ministero, la illegittimità macroscopica della concessione edilizia - che è stata messa a base del provvedimento di sequestro preventivo - deve ritenersi essere stata individuata non solo nella assoluta illegittimità e mancanza del nulla osta ambientale, ma anche nella incompatibilità delle costruzioni che si stavano realizzando con lo strumento urbanistico del comune a causa del mutato rapporto superficie - volume previsto del PRG, in conseguenza degli abusi edilizi realizzati nella esecuzione, sulla stessa area, dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 1/88, incompatibilità che aveva appunto indotto il comune a revocare, in data 13 aprile 1999, la concessione edilizia n. 2/92 e successivamente ad emanare l'ordine di sospensione dei lavori.
È altresì infondato l'assunto secondo cui il giudice penale non potrebbe disapplicare un provvedimento amministrativo ampliativo della sfera giuridica del soggetto, quale è la concessione edilizia o il permesso di costruire, specialmente quando, come accadrebbe nella specie, esso sarebbe un atto sostanzialmente dovuto, sussistendone tutti i presupposti di legge.
Ed invero, la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria (Sez. Un., 28 novembre 2001, Salvini). Ed infatti, deve escludersi che, "sussistendo difformità dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per la mancanza di illiceità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia ... [in quanto] ... la concessione non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita "disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio (Sez. Un., 12 novembre 1993, Borgia, m. 195.359)".
Ed invero "il giudice penale, nei casi in cui nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela", nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (Sez. Un., 28 novembre 2001, Salvini). Infatti, "l'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve individuarsi in quello sostanziale alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. Pertanto, nell'ipotesi in cui si edifichi con concessione edilizia illegittima, non viene coinvolto il potere dell'autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento che compete al giudice penale in ordine a un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato;
cosicché l'esame del giudice penale deve riguardare non l'esistenza "ontologica" del provvedimento amministrativo, ma l'integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva. A tale stregua, il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione può ravvisarsi anche in presenza di una concessione illegittima" (Sez. VI, 2 marzo 1998, Calisse, m. 210.325). Nella specie, poi, il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto non solo che il provvedimento amministrativo fosse illegittimo, ma anche che si trattasse di un'illegittimità macroscopica, di cui i proprietari e committenti delle opere in questione certamente erano a conoscenza, anche a causa del susseguirsi di provvedimenti amministrativi e di sentenze del TAR, dai quali comunque emergeva con certezza che si trattava di zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, e che tutt'al più tale vincolo era superabile solo per mezzo di un valido nulla osta ambientale rilasciato dalla competente autorità. Il ricorrente, peraltro, lamenta che nella specie il giudice penale non si sarebbe limitato a disapplicare un provvedimento amministrativo, ma avrebbe altresì disapplicato sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, che avevano affermato la legittimità della concessione edilizia in questione, il che non gli sarebbe consentito perché in tal modo non solo verrebbe meno la certezza del diritto ma sarebbe anche violato il fondamentale principio di riparto della giurisdizione, con conseguente straripamento di potere. A tal proposito cita l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui "l'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità a legge di un "arret" di un'altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino - pena la vanificazione dei suoi diritti civili - non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento (Fattispecie in tema di configurabilità del reato di costruzione senza concessione edilizia, e di conseguente provvedimento di sequestro, nonostante l'esistenza di una pronunzia definitiva del TAR che affermava la legittimità della costruzione) (Sez. III, 11 gennaio 1996, Ciaburri, m. 204.622)".
Questo orientamento può essere condiviso, ma esso è in realtà irrilevante nel caso di specie, in quanto il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia e quindi di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori trova un limite esclusivamente in sentenza del giudice amministrativo passate in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia e quindi abbiano espressamente affermato la sussistenza del diritto del cittadino a costruire. Il che, invece, non si è verificato nel caso in esame, almeno alla luce del sommario esame degli atti che può essere compiuto tenendo conto dei limiti propri del giudizio incidentale sulla legittimità della misura cautelare reale, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito, al quale pertanto spetta l'approfondito e completo esame delle interferenze tra i giudicati amministrativi in questione e le valutazioni del giudice penale.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare che la prima sentenza del TAR Campania, n. 422/91, non sia affatto autoesecutiva e non abbia di per sé comportato alcuna automatica riespansione con efficacia ex tunc della posizione soggettiva caducata dal provvedimento annullato. Ciò, invero, può verificarsi allorquando il provvedimento di revoca di un precedente provvedimento che attribuiva una posizione soggettiva attiva sia annullato dal giudice amministrativo perché la revoca sia di per sé illegittima e l'atto revocato costituisca un atto necessitato e dovuto in presenza di quella determinata situazione. Nella specie, invece, la citata sentenza n. 422/91 del TAR Campania, non ha affatto dichiarato che la revoca, da parte del ministero dei BB.AA. del nulla osta ambientale rilasciato dal sindaco il 21 febbraio 1989, fosse di per sé illegittima e che il detto nulla osta, al contrario, fosse legittimo e dovuto, con la conseguenza di far rivivere retroattivamente il nulla osta medesimo. La sentenza amministrativa in esame, invece, ha pronunciato un annullamento per mero difetto di motivazione, rilevando che l'autorità competente non poteva limitarsi alla mera ricognizione dell'esistenza del vincolo interdittivo sull'area interessata, ma avrebbe dovuto valutare nel merito la compatibilità ambientale dell'intervento al fine di confermare il nulla - osta rilasciato, ovvero introdurre modifiche o, in caso di accertata incompatibilità con i beni tutelati per il loro valore ambientale o paesaggistico, disporre il motivato annullamento. La statuizione passata in giudicato e che resta insindacabile da parte del giudice penale, è quindi solo quella secondo cui l'autorità preposta alla tutela del vincolo avrebbe dovuto compiere una nuova e motivata valutazione sulla compatibilità delle opere in questione con il vincolo ambientale esistente sulla zona, al fine di confermare o modificare ovvero annullare il nulla osta sindacale. Proprio questa necessità, espressamente indicata dal giudice amministrativo, da parte della autorità competente di compiere una nuova valutazione anche al fine di confermare il nulla osta sindacale porta ad escludere che sia passata in giudicato (e sia quindi insindacabile dal giudice penale) una statuizione secondo cui la revoca del nulla osta sindacale era senz'altro illegittima e tanto meno una statuizione secondo cui il nulla osta ambientale era un atto nella specie dovuto e che possa ritenersi scaturire automaticamente dalla sentenza amministrativa, che avrebbe effetto sostitutivo dello stesso.
È quindi infondato l'assunto del ricorrente secondo cui la sovrintendenza non avrebbe avuto più il potere di sindacare il nulla osta ambientale rilasciato dal sindaco in quanto era trascorso il termine di sessanta giorni. È infatti proprio la sentenza del TAR n. 422/91 che ha imposto alla sovrintendenza di compiere una nuova valutazione nel merito della compatibilità ambientale delle costruzioni in esame. In ogni caso l'assunto è irrilevante per due ragioni: in primo luogo perché non tiene conto del motivo - espressamente richiamato e fatto proprio dall'ordinanza impugnata e che non ha costituito oggetto di censura con il ricorso per cassazione - che in ogni caso il nulla osta sindacale rilasciato il 21 febbraio 1989 era oramai da tempo decaduto, in quanto la sua efficacia non poteva comunque superare i cinque anni, decorsi i quali occorreva una nuova valutazione di compatibilità ambientale. In secondo luogo perché tutte le questioni concernenti la revoca del nulla osta sindacale del 21 febbraio 1989 non riguardano il provvedimento del 13 aprile 1999 con il quale il comune revocò la concessione edilizia n. 2/92 per sopravvenuta incompatibilità con gli strumenti urbanistici a causa del mutato rapporto superficie - volume dovuto agli abusi edilizi realizzati dall'indagato in relazione ai lavori di cui alla concessione edilizia n. 1/88. È vero che anche questa revoca è stata annullata dal TAR Campania con sentenza del 10 maggio 2000. Ma è altresì vero che anche questa sentenza non è affatto autoesecutiva e non ha comportato nessuna statuizione - passata in giudicato - secondo cui la revoca stessa sarebbe illegittima nel merito e quindi sarebbe senz'altro legittima la suddetta concessione edilizia n. 2/92 (con conseguente obbligo da parte del giudice penale di considerarla tale). Ed infatti, con la suddetta sentenza del 10 maggio 2000 il giudice amministrativo si è limitato ad annullare il provvedimento di revoca esclusivamente perché non era stato sentito il parere della commissione edilizia e con il dispositivo ha fatto espressamente "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione". La ritenuta illegittimità della concessione edilizia da parte del giudice penale in sede cautelare, quindi, non si pone, all'evidenza, in contrasto con nessun giudicato amministrativo.
Quanto infine alla censura relativa alla carenza dell'elemento psicologico del reato, si tratta con tutta evidenza di una questione che dovrà e potrà essere esaminata in sede di merito e che non può essere risolta in sede cautelare, e ciò anche senza voler considerare che il giudice del merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione anche sulla sussistenza del fumus dello elemento psicologico dei reati ipotizzati, osservando che, proprio a causa del susseguirsi di provvedimenti di revoca da parte della pubblica amministrazione, l'indagato doveva ritenersi essere sicuramente a conoscenza della esistenza di un vincolo di inedificabilità sulla zona (non superato da un valido nullaosta ambientale) e quindi della illegittimità della concessione edilizia, tanto più che aveva proseguito i lavori fino al momento del sequestro nonostante fin dal 19 luglio 2001 il Sovrintendente ai BB.AA. di Napoli avesse inviato una missiva alle varie autorità con la quale ribadiva la inefficacia della concessione edilizia e la illegittimità dei lavori eseguiti in violazione del vincolo paesistico.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 OTTOBRE 2003.