Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2010, n. 27261
CASS
Sentenza 8 giugno 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'intervenuto rilascio del titolo abilitativo non esime da responsabilità penale per l'abuso edilizio il committente, il titolare del permesso di costruire ed il direttore dei lavori (art. 29, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel caso in cui detto titolo sia stato rilasciato in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici.

L'esclusione dell'operatività del vincolo paesaggistico per le aree rientranti nella previsione dell'art. 142, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riguarda esclusivamente quelle aree che, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (cosiddetti "territori costruiti"), con conseguente divieto per le amministrazioni comunali di ampliare detta disciplina derogatoria ricomprendendovi anche zone non edificate. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato paesaggistico, nonostante il rilascio da parte del comune di permessi di costruire in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria trattandosi di territorio non costruito).

Commentari2

  • 1URBANISTICA: Doveri e responsabilità del committente e dell’esecutore.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.31282 DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esecuzione di un'opera – Doveri e responsabilità del committente e dell'esecutore – Artt. 29, 31 e 44 d.P.R. 380/01. Ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 380\01, vi è un dovere, per chi si appresta ad eseguire un'opera, di osservare, non solo quanto prescritto dal titolo abilitativo, ma anche quanto stabilito dalla normativa urbanistica e di piano e che detta norma ha posto delle specifiche posizioni di garanzia, di cui ha precisato anche il contenuto. Da ciò consegue, che il titolare del permesso di costruire, il committente e l'esecutore non possono considerarsi esenti da …

     Leggi di più…

  • 2URBANISTICA: Doveri e responsabilità del committente e dell’esecutore.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.31282 DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esecuzione di un'opera – Doveri e responsabilità del committente e dell'esecutore – Artt. 29, 31 e 44 d.P.R. 380/01. Ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 380\01, vi è un dovere, per chi si appresta ad eseguire un'opera, di osservare, non solo quanto prescritto dal titolo abilitativo, ma anche quanto stabilito dalla normativa urbanistica e di piano e che detta norma ha posto delle specifiche posizioni di garanzia, di cui ha precisato anche il contenuto. Da ciò consegue, che il titolare del permesso di costruire, il committente e l'esecutore non possono considerarsi esenti da …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2010, n. 27261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27261
Data del deposito : 8 giugno 2010

Testo completo