Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed instauratosi il contraddittorio, oggetto del giudizio non sono solo l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio ma anche la fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti; conseguentemente il giudice, anche quando dichiari la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi sulla domanda così introdotta (nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo conteneva un'implicita domanda di risoluzione del contratto ed il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto e pronunciato sia sull'implicità domanda di risoluzione che sulla conseguente domanda di restituzione del prezzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg.magistrati:
dott. VITTORIO VOLPE Presidente
dott. MICHELE ANNUNZIATA Consigliere
dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere
dott. CARLO CIOFFI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT AS AN, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avv. Mario Rosso, alla via Palestro n. 56, che la difende unitamente all'avv. Fernando Bracco per procura a margine del ricorso RICORRENTE
contro
FA GI e CI GI
TI
avverso la sentenza del Tribunale di Savona in data 9 novembre 1995;
Udita nella pubblica udienza del 12 gennaio 1999 la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Riggio;
Udito l'avv. Mario Rosso;
Udito il P.M., in persona del sost. proc. generale dott. Gambardella che ha concluso chiedendo l'accoglimento per quanto di ragione del 2^ e del 3^ motivo del ricorso, ed il rigetto del 1^ motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Finale Ligure emetteva il 3 maggio 1990 decreto ingiuntivo nei confronti della ditta SE AN di UL ANele per la somma di L. 5.000.000, oltre interessi legali dal 2 maggio 1990 e spese del procedimento, su ricorso di EP LO e NN EL, con il quale costoro avevano esposto di avere concordato con tale ditta, con scrittura privata del 15 ottobre 1988, l'acquisto di una casa prefabbricata, versando un acconto di L. 5.000.000, del quale avevano invano chiesto la restituzione allorché la ditta venditrice si era resa inadempiente.
Con atto del 28 maggio 1990 la ditta SE AN proponeva opposizione, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del decreto opposto per essere incompetente per valore il pretore, oltre che per la mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. e per l'insussistenza di qualsiasi inadempimento contrattuale da parte sua. I creditori opposti si costituivano, contestando l'avversa domanda ed il pretore, concessa la provvisoria esecuzione del decreto nel corso del giudizio, con sentenza del 18 maggio 1993 respingeva l'opposizione, confermando il decreto.
A seguito di impugnazione della ditta SE AN, cui resistevano gli appellati, il Tribunale di Savona, con sentenza del 9 novembre 1995, in riforma della decisione di primo grado revocava il decreto ingiuntivo, condannando il LO e l'EL al pagamento della somma di L. 388.600, con gli interessi legali dal 23 gennaio 1993. Dichiarava inoltre risolto per inadempimento della ditta SE AN il contratto in questione, con il diritto degli acquirenti alla restituzione dell'acconto di L.
5.000.000 già versato. Il tribunale rilevava che il pretore era incompetente ad emettere il decreto ingiuntivo, richiesto per la somma di L.
5.000.000 maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far data dalla notifica dell'atto di messa in mora (7 dicembre 1989), poiché la domanda proposta con il ricorso per il decreto ingiuntivo eccedeva i limiti della competenza pretorile. Pertanto il decreto doveva essere revocato, essendo irrilevante a tal fine la riduzione della domanda fatta dal ricorrente nel corso del giudizio. Tuttavia, secondo il tribunale, ciò non precludeva l'esame del merito da parte del giudice di appello quale giudice di prima istanza, e sotto tale profilo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento poteva essere esaminata, non essendo una domanda nuova in quanto formulata implicitamente quale premessa della domanda di condanna fin dal ricorso introduttivo. Detta domanda, inoltre, sebbene inammissibile nella fase monitoria, in quanto consistente in una azione costitutiva, poteva tuttavia essere oggetto del giudizio di opposizione, che è diretto all'accertamento del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione anche quando il decreto sia stato illegittimamente emesso fuori dei limiti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. poiché, trasformatosi il processo d'ingiunzione in un processo di cognizione ordinaria, diviene irrilevante l'eventuale mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di condanna nella forma speciale del ricorso per ingiunzione.
Riguardo al merito, quindi, il tribunale rilevava che dalla versione resa concordemente dalle parti e dalla documentazione prodotta, risultava che il materiale oggetto del contratto non era stato consegnato, ed il motivo addotto dalla venditrice (impossibilità di provvedere al montaggio dei prefabbricati in assenza delle concessioni edilizie) era irrilevante, poiché gli acquirenti lamentavano la mancata consegna del materiale, cui non era ostativa l'assenza delle concessioni amministrative. Era quindi evidente da parte della ditta SE AN un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
La revoca del decreto ingiuntivo, essendo già avvenuto il pagamento della somma complessiva nello stesso indicata, comportava tuttavia la condanna dei ricorrenti alla restituzione delle spese liquidate per la fase monitoria, maggiorate degli interessi legali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la ditta SE AN.
Il LO e l'EL non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ditta ricorrente denunzia la violazione degli artt. 633, 641 e 645 c.p.c. ed il difetto di motivazione, censurando la sentenza nella parte in cui ha stabilito che la domanda di risoluzione del contratto, sebbene inammissibile nella fase monitoria, trattandosi di azione costitutiva, potesse essere oggetto del giudizio di opposizione. In proposito richiama la dottrina e la giurisprudenza tutta orientata nel senso che l'azione di cognizione esercitata con la domanda di ingiunzione non può che essere un'azione di condanna, e che qualora venga esercitata un'azione di altra natura, come quella di risoluzione di un contratto, avente natura costitutiva, la domanda risulta inammissibile, per cui si ha l'irritualità dell'intero procedimento, sia nella fase sommaria che in quella a cognizione ordinaria. Pertanto in tal caso il giudice dell'opposizione deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza poter procedere all'esame del merito della controversia.
Il motivo non è fondato.
Non vi è dubbio, infatti, che nella specie sussistesse la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché del decreto stesso, in quanto il ricorso, anche a prescindere dalla questione relativa alla competenza per valore del pretore, conteneva implicitamente una domanda volta ad accertare una causa di risoluzione del contratto stipulato tra le parti, incompatibile con la procedura monitoria, che di per se presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, e non quindi ancora da accertare. Tuttavia occorre anche tenere presente che, una volta instauratosi il contraddittorio con la proposizione dell'opposizione e con la costituzione in giudizio degli opponenti - formalmente attori ma sostanzialmente convenuti - la pronuncia di nullità del decreto opposto va collocata nel più vasto ambito del giudizio ordinario ed autonomo cui ha dato vita l'opposizione stessa, esteso, come tale, non solo all'esame della ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti, con la conseguenza che il giudice adito, pur dichiarata la nullità del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, è chiamato ad una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna ormai introdotta con il nuovo giudizio (cfr. tra tante: Cass. sez. III, 17 ottobre 1997, n. 10169). 2. - La ricorrente lamenta poi la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ed il difetto di motivazione, sostenendo che, qualora anche si volesse ritenere che il tribunale poteva esaminare la domanda di risoluzione del contratto, la sentenza sarebbe comunque incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto, nel ritenere provato l'inadempimento contrattuale della venditrice per non avere consegnato il materiale oggetto del contratto, aveva posto a fondamento della propria pronuncia un fatto giuridico costitutivo dell'inadempimento diverso da quello addotto dagli attori a sostegno della propria domanda. Infatti gli stessi acquirenti nel proprio ricorso avevano affermato di avere stipulato con la SE AN un contratto di acquisto di una casa prefabbricata, e nel corso del giudizio di opposizione avevano dedotto uno specifico capitolo di prova volto a dimostrare che all'atto della stipula il sig. UL ANele, titolare della ditta SE AN, si impegnò ... ad ottenere la licenza edilizia per la costruzione del prefabbricato di cui trattasi ... Tale prova sarebbe stata del tutto inutile se i ricorrenti avessero inteso addebitare alla ditta SE AN, quale motivo di inadempimento, la sola mancata consegna dei materiali necessari per la costruzione del prefabbricato. Infine gli stessi acquirenti, nella comparsa conclusionale di primo grado, avevano specificato di avere dedotto in causa che la risoluzione del contratto si era verificata a causa dell'inadempienza di controparte che non aveva provveduto a fare ottenere ai comparenti la concessione edilizia necessaria alla installazione del prefabbricato oggetto del contratto. E così pure nella memoria di replica del giudizio di appello avevano indicato, quale obbligazione a carico della ditta SE AN, la consegna ed il montaggio del prefabbricato. 3. - Infine, con l'ultimo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1362, 1470, 1472, 1476, 1218, 1453 e 1455 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché il difetto di motivazione, per avere il tribunale erroneamente identificato l'oggetto del contratto di vendita stipulato tra le parti, che era costituito da un prefabbricato in legno tipo residence, in cemento esterno, da costruirsi in Albenga, in un villaggio turistico, a cura della ditta SE AN.
Violando quindi i criteri di ermeneutica contrattuale sanciti principalmente dall'art. 1362 c.c., il giudice di appello aveva invece individuato nel materiale necessario per la costruzione dell'immobile l'oggetto del contratto, pervenendo alla erronea conclusione che la mancata consegna di detto materiale configurava un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, mentre invece, dovendo avvenire la consegna del prefabbricato nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 20 maggio 1989, il trasporto dei materiali in cantiere non assumeva, nella economia complessiva del contratto, una specifica obbligazione, autonomamente rilevante.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano fondati.
Infatti il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto in base alla considerazione che la creditrice opposta non aveva consegnato il materiale necessario al montaggio della casa prefabbricata, adducendo a propria scusante l'impossibilità di provvedere alla relativa installazione in assenza della relativa concessione edilizia. Secondo il giudice di appello tale giustificazione non era valida ad escludere l'inadempimento poiché ciò che è stato contestato non è la mancata costruzione, bensì la mancata consegna del materiale a cui non era ostativa l'assenza delle concessioni amministrative. Da ciò il tribunale ha tratto la conclusione che doveva ritenersi provato l'inadempimento della venditrice, la cui gravità, trattandosi di omessa consegna del materiale venduto, giustifica la risoluzione del contratto. In tal modo, tuttavia, detto giudice ha dichiarato l'inadempimento di una delle parti senza accertare quale fosse la effettiva obbligazione assunta dalla ditta SE AN, vale a dire se la stessa si fosse obbligata a consegnare il materiale necessario alla costruzione della casa prefabbricata oppure ad eseguire la costruzione in loco di tale casa;
ed inoltre, se il contratto prevedesse o meno un termine per la consegna del materiale necessario alla costruzione, indipendentemente dalla concreta possibilità di eseguirla. Così pure il tribunale non ha valutato se l'Autorità amministrativa avesse effettivamente ritardato o negato il rilascio della concessione, e se le cause di tale ritardo o diniego fossero ascrivibili alla ditta venditrice.
Infine il tribunale avrebbe dovuto comunque valutare, prima dichiarare la risoluzione del contratto, l'importanza dell'inadempimento (se inadempimento vi era) avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, conformemente a quanto disposto dall'art. 1455 c.c. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso devono essere quindi accolti, e l'impugnata sentenza cassata in relazione agli stessi, con rinvio al Tribunale di Genova per il nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio deciderà la controversia tenendo conto dei principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999