Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
L'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non disposto dal giudice in sede di condanna per il reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999, in quanto atto dovuto "ex lege" non implicante valutazioni di merito, può essere impartito direttamente dalla Corte di Cassazione, senza necessità di rinvio al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2007, n. 35386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35386 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/05/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01570
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 037075/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) NO ER N. IL 19/12/1941;
avverso SENTENZA del 06/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino, che va impartito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 6/3/2006 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 18/3/2005 del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Portici - dichiarava NO ER colpevole dei reati di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 18, L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14 nonché del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e, per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione, la condannava alla pena di mesi 1, giorni 20 di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda, concedendo i doppi benefici.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Napoli, deducendo che la Corte di Appello (come già il Tribunale), pur avendo ritenuto la penale responsabilità dell'imputata per il reato paesaggistico (D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163), aveva omesso di disporre l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento in parte qua della impugnata sentenza. 11 ricorso è fondato e va accolto. In tema di tutela del paesaggio, l'ordine di riduzione in pristino costituisce atto dovuto da parte del Giudice, ove non risulti già "eseguito" dalla Pubblica Amministrazione.
A causa del suo carattere di obbligatorietà ex lege, non implicante valutazioni di merito, tale statuizione può essere emessa direttamente dal Giudice di legittimità, senza che sia necessario il rinvio al Giudice di merito (art. 620 c.p.p., lett. l)).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino, che dispone.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007