Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori "si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali", va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro" (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera" (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una "durata convenzionale" non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma); ne' tale interpretazione comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quale la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CURTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DOLCE VITA SRL, PARNETTI LUCIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che li rappresenta e difende unitamente aglì avvocati GIAMPIERO PINO, GIANPAOLO MASSERELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 11/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 20/01/99 R.G.N. 382/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CURTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 10 giugno 1998, il Pretore del lavoro di Firenze accoglieva - compensando interamente tra le parti le spese del grado - l'opposizione promossa da "la Dolce Vita s.r.l.", in persona del legale rappresentante, e da CI ET in proprio, avverso l'ordinanza-ingiunzione del 9 maggio 1997 contenente l'intimazione al pagamento in favore dell'Enpals della somma di lire 7.850.000, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative al periodo dal primo maggio 1996 al 30 settembre 1996, e riguardanti una serie di lavoratrici impiegate dagli opponenti nell'esercizio di un'attività notturna di intrattenimento e spettacolo (nigth club).
Il Pretore riteneva che la misura della retribuzione imponibile di cui all'art. 2 del d.p.r. 1420/1971 dovesse essere determinata nel senso che il dato di riferimento (divisore) era quello pertinente ai singoli giorni di effettiva resa delle prestazioni, senza prendere in considerazione - come aveva fatto l'Ente previdenziale in seguito ad indagine ispettiva - tutti i giorni lavorativi previsti in astratto dalla contrattazione collettiva per il concreto tipo di rapporto instaurato con i lavoratori.
A seguito di gravame dell'Enpals, il Tribunale di Firenze con sentenza del 20 gennaio 1999 rigettava l'appello e condannava l'Enpals al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che non erano stati affatto contestati i dati obiettivamente emersi in sede di accertamento ispettivo, essendo stato censurato sotto il profilo della erroneità - unicamente il concreto parametro del calcolo adottato dall'Enpals. Precisava ancora il Tribunale che tra datrice di lavoro e prestatori erano intercorse una serie di prestazioni lavorative a tempo parziale, specificamente connotate da un ristretto numero di giornate di effettiva resa delle prestazioni. Dette prestazioni potevano essere qualificate di lavoro autonomo o subordinato, senza che ciò avesse alcuna incidenza in ordine alle pretese contributive in ragione dell'indistinta regolamentazione per i lavoratori dello spettacolo di cui alla normativa dettata dal d.lgs. C.P.S. n. 708/1947 e successive modifiche legislative.
Su tali premesse, affermava il giudice d'appello che il termine "giornate" adoperato dal legislatore si rapportava alla mera durata del contratto senza però venire assunta come parametro cogente perché, altrimenti, in maniera più semplice, si sarebbe potuto fare riferimento solo alla durata in senso stretto del rapporto di lavoro, pure con la precisazione di una esenzione dal computo del divisore dei riposi e delle festività.
Richiamando la nozione dei giorni - e tenendo presente che nella generalità dei casi la durata dei contratti è espressa in mesi - la normativa in esame aveva privilegiato una forma di analisi più dettagliata delle prestazioni lavorative, essenziale alle esigenze, notoriamente variabili, delle aziende che esercitano il pubblico spettacolo e, soprattutto, si era tenuto presente che la durata astratta di una fattispecie non avrebbe avuto una corretta efficacia determinativa nelle ipotesi di prestazioni rese in autonomia in un certo lasso di tempo predeterminato e solo in pochi giorni della settimana. Non poteva, invero, trascurarsi la considerazione che il termine "retribuzione imponibile" stesse univocamente ad indicare il compenso professionale dei prestatori autonomi.
Per concludere, la durata di un rapporto lavorativo nella materia in esame non poteva essere intesa in senso stretto, ma in senso limitato alla effettività delle prestazioni dedotte in contratto e definita dal supplementare richiamo all'unità temporale della giornata, anche perché si era in presenza di una ipotesi qualificata da una messa a disposizione delle energie lavorative non eccedente l'ambito delle singole,, e ben specificate, prestazioni di spettacolo. Avverso tale sentenza l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso RE CI, in proprio e quale rappresentante legale della s.r.l. Dolce Vita. Ambedue le parti hanno depositato note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'Enpals deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, del d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420 in relazione all'art. 12 delle disposizioni di legge in generale. In particolare sostiene il ricorrente che nel caso di specie, nell'interpretazione dell'art. 2, comma 5, del d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420, il criterio letterale è stato violato dal giudice d'appello allorquando ha ritenuto che la durata del contratto legislativamente prevista non ha carattere cogente. Per di più è stato omesso il rilievo che la norma è indirizzata a disciplinare contratti di durata, nel corso dei quali permangono gli obblighi contrattuali tra le parti. La fondatezza del ricorso trovava, poi, conforto nella circostanza che il suddetto d.p.r. n. 1420 del 1971 fa riferimento, ai fini della individuazione della retribuzione, ai riposi settimanali nonché alle festività nazionali, cioè a istituti tipici del contratto di durata, nei quali la retribuzione, seppure forfettaria, non può che riferirsi all'intero periodo di impegno contrattuale.
L'assunto poi che l'obbligo contributivo fosse limitato ai soli giorni, in cui venivano di fatto effettuate le prestazioni, non risultava in sintonia con le esigenze di protezione assicurativa di categorie dei lavoratori dello spettacolo - dalla breve e discontinua vita lavorativa - alle quali occorreva fornire concrete opportunità per il raggiungimento di una contribuzione sufficiente ad assicurare le prestazioni previdenziali.
Con il secondo motivo l'ENPALS lamenta una erroneità della motivazione della impugnata sentenza nella parte in cui ha dato rilievo alle esigenze "notoriamente incostanti" delle aziende e alla possibile natura autonoma delle prestazioni rese, trascurando così di considerare che l'intento del legislatore era quello di assicurare una congrua contribuzione ad una particolare categoria di lavoratori e che le prestazioni, pure se rese in stato di autonomia per un periodo di tempo, non configurano altro che un contratto di durata con tutte le conseguenze scaturenti da tale contratto anche in ordine al diritto alla retribuzione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La questione oggetto della presente controversia attiene all'interpretazione da dare al comma dell'art. 2 del d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), che dispone testualmente: "La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute".
L'interpretazione della suddetta norma va condotta alla stregua dei principi fissati dall'art. 12 delle preleggi, secondo cui alla "legge non può attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". È evidente, poi, che allorquando deve procedersi, come nel caso di specie, all'interpretazione di un singolo comma di una norma una opzione ermeneutica che, in un ottica settoriale, trascuri di esaminare la suddetta disposizione nell'ambito dell'intera legge di cui è parte, finisce per tradursi in una non puntuale lettura della stessa e, contestualmente, finisce per tradirne anche la vera ratio.
Orbene, alla luce delle considerazioni ora svolte la sentenza del Tribunale di Firenze non merita le censure che contro la stessa sono state mosse in questa sede.
Va premesso che il d.p.r. n. 1420 del 1971 ha come destinatari i lavoratori dello spettacolo. Questi possono svolgere la loro attività indifferentemente in maniera autonoma o subordinata e, se spiegano attività in questa seconda forma, il loro rapporto, rispetto ai comuni rapporti di lavoro subordinato, si presenta caratterizzato per essere meno intenso il requisito della eterodirezione, per avere sovente ad oggetto prestazioni part-time, di diversa durata giornaliera e con differenziate cadenze temporali, ed altre volte del tutto saltuarie ed alternative, ricollegate in casi non marginali anche alla contestuale presenza di più contratti lavorativi in archi temporali, in tutto o in parte, coincidenti. A questa specifica caratterizzazione risponde in particolare l'attività lavorativa dei "tersicorei, coristi, ballerine, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda". Tale categoria di lavoratori dello spettacolo, entro la quale vanno collocati anche le ballerine di nigts club e gli intrattenitori di sale da ballo (cioè quei lavoratori in relazione alla cui contribuzione si discute nel caso di specie), è destinataria - unitamente alle altre categorie di lavoratori indicate dai numeri 1 a 14 dell'art. 3 del d. lgs. n. 708 - della previsione di cui al citato comma 5 dell'art. 2 del d.p.r. 1420/1971. Orbene, la lettura di quest'ultima disposizione non può prescindere dagli indicati caratteri fattuali caratterizzanti il rapporto di tali prestatori di lavoro e, seppure, con modalità non sempre del tutto omogenee, quello degli altri prestatorì che operano nel mondo dello spettacolo.
Siffatta peculiarità del rapporto ha indotto il legislatore, come emerge dalla lettera dell'intero articolo 2 del d.p.r. n. 1420 del 1971, a scegliere, in via preferenziale, un calcolo dei contributi assicurativi ancorato alle specifiche e peculiari modalità che nella realtà fattuale accompagnano lo svolgimento della singole prestazioni oggetto del contratto di lavoro e ad abbandonare come incongrui altri sistemi di computo incapaci, per la loro rigidità, di attestare la grande diversità di prestazioni riscontrabili nel settore in esame.
A svelare una siffatta volontà legislativa contribuisce la lettera del citato articolo 2 nella parte in cui fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro" (comma 1), nonché nella parte in cui fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera" (comma 3). In questo quadro normativo va esaminato, dunque, il disposto del comma 5 della menzionata disposizione che, per i lavoratori di cui ai numeri 1-14 dell'art. 3 del d. lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, detta per la determinazione della "retribuzione imponibile giornaliera" una regola che, in coerenza con lo spirito della generale normativa sull'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo, deve essere interpretata - come ritenuto nella impugnata sentenza - in un ottica di valorizzazione del dato fattuale, di cui costituisce corollario l'assunto che - con la pur non chiara dizione "giornate di durata del contratto" - il legislatore abbia inteso fare riferimento alle "specifiche" modalità con cui la "specifica" prestazione lavorativa è stata dedotta nel "singolo" rapporto contrattuale. Ciò trova conferma nel fatto che, ai fini della determinazione del divisore, la legge precisa come non debba tenersi conto - oltre che delle festività nazionali godute - anche di tutti quei giorni della settimana che devono per il lavoratore considerarsi di"riposo"per non avere spiegato in essi alcuna prestazione.
Una ulteriore avallo alla correttezza di simile iter argomentativo viene dato dal comma 6 dell'art. 2 che, per alcune categorie di lavoratori indicate nel comma precedente (con prestazioni lavorative settimanali inferiori a 6 giorni), prevede la possibilità che con decreto ministeriale venga stabilita "una durata convenzionale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana". Questa previsione, incentrata sulla discrezionalità della pubblica amministrazione, costituisce una indiscutibile conferma della tesi secondo cui la regola generale in materia di determinazione della contribuzione e di individuazione della retribuzione imponibile imponga un riferimento costante - non a dati convenzionali - ma alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni senza tenere conto alcuno, quindi, della durata del contratto, nel cui ambito temporale si svolgono le singole prestazioni;
durata - come è opportuno ribadire - che è destinata ad assumere, in ragione della peculiarità delle suddette prestazioni, una mera portata formale di arco temporale volto a delimitare l'effettivo numero delle giornate lavorative prestate, non potendo di contro operare come parametro e divisore al fine della determinazione della retribuzione imponibile. Nè per andare in contrario avviso vale addurre che la tesi condivisa dalla sentenza impugnata porta a trascurare gli interessi di una vasta categoria di lavoratori che, seguendo appunto la tesi patrocinata dal Tribunale di Firenze, sì vedrebbero ingiustamente penalizzati perché privati in ragione delle peculiari il prestazioni della loro attività - e contro l'intento legislativo - di una congrua contribuzione ai fini assicurativi.
Ed invero, proprio la circostanza che i contributi vengono ad essere versati solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega le disposizionì dirette a garantire - alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del d. legislativo C.P.S. n. 708 del 1947 - benefici assicurativi non certo trascurabili.
Per dette categorie - tra le quali rientrano anche i lavoratori della s.r.l. La Dolce Vita sulla cui posizione assicurativa si discute - il comma 1, dell'art. 6 del d.p.r. n. 1420/1971 statuisce che i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia ed i superstiti nonché per la prosecuzione volontaria sono ridotti (per la pensione di vecchiaia devono risultare versati o accreditati almeno 900 contributi giornalieri;
per la pensione di invalidità devono risultare versati o accreditati 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
per la pensione ai superstiti devono risultare soddisfatte le condizioni di cui alla pensione di vecchiaia o a quella di invalidità; per la prosecuzione volontaria devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda). Ed ancora per le stesse categorie, il comma 2 dell'art. 6 del 30 dicembre 1992 n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati o pubblici, a norma dell'art. 3 della l. 23 ottobre 1992 n. 421) stabilisce che il requisito dell'annualità della retribuzione - da valere ai fini degli artt. 6 e 9 del d.p.r. n. 1420/1971 - si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri.
Orbene, le ora indicate disposizioni risulterebbero non agevolmente comprensibili per tradursi in un privilegio, privo di adeguata ratio, per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo se si reputasse, come sostiene l'Enpas, che i contributi vanno computati non sulle sole giornate in cui viene prestato il lavoro ma anche su altre giornate di non lavoro, cadenti temporalmente nell'ambito del contratto.
Questa Corte non ignora che con sentenza n. 14761 del 2000 questa stessa Sezione Lavoro ha statuito che il compenso complessivo percepito dal lavoratore va diviso per il numero delle giornate di durata del contratto collettivo e non già per il numero dei giorni lavorativi con esclusione dei soli giorni settimanali e delle festività godute.
Le ragioni sopra esposte inducono, però, a preferire l'opposta tesi che identifica il divisore nelle giornate di effettivo lavoro. Nè contro tale opinione vale obiettare - come è stato fatto nella precedente decisione di questa Corte - che nei contratti artistici di durata gli artisti "lavorano" non solo nei giorni in cui pongono in essere lo spettacolo "ma anche nei giorni in cui lo progettano, lo preparano e lo provano" e che, conseguentemente "lavorano" per l'impresario per tutto il tempo della "durata" del contratto, anche se ad un non attento osservatore appare solo il risultato finale di tale lavoro che, costituisce solo "la punta (visibile) di un iceberg (invisibile)".
Un simile approccio alla problematica in oggetto presenta l'inconveniente di non tenere nel dovuto conto l'estrema varietà che può assumere - anche in termini di autonomia o subordinazione - il rapporto tra le parti del contratto di lavoro, pure in ragione della molteplicità delle attività spiegate dalle categorie indicate dal numero 1 al numero 14 del d. lgs. C.P.S. del 708/1947.
Varietà che - occorre ripeterlo - spiega perché, ai fini assicurativi e previdenziali, il legislatore abbia inteso tener conto solo di quelle prestazioni che, per presentare caratteri di "spettacolo", costituiscono l'oggetto tipico del contratto, capace in quanto tale di soddisfare integralmente l'interesse del datore di lavoro, e perché lo stesso legislatore abbia, di contro, voluto lasciare al singolo lavoratore la capacità di gestire autonomamente ed in piena libertà la propria professionalità, che sovente viene messa al servizio, nel medesimo periodo temporale, di più imprenditori.
Per concludere, la sentenza impugnata per essere rispettosa del dato normativo e per presentare, quindi, una motivazione del tutto corretta sul piano logico-giuridico, si sottrae alle censure mosse con i motivi di ricorso.
La difficoltà delle questioni decise induce alla compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001