Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4303
CASS
Sentenza 24 marzo 2001

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Ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori "si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali", va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro" (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera" (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una "durata convenzionale" non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma); ne' tale interpretazione comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quale la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4303
    Data del deposito : 24 marzo 2001

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