ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 .(17) ((20)) ---------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
----------------
AGGIORNAMENTO (20)
La corte costituzionale con sentenza 6 giugno - 3 ottobre 2024, n. 160 (in G.U. 1ª s.s. 9/10/2024, n. 41) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire".