Sentenza 3 giugno 2010
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La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise.
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- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
Leggi di più… - 2. La preclusione prevista dall’art. 666, co. II, c.p.p. non opera qualora vengano dedotte nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto che non hanno…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 gennaio 2015 (dep. 25 febbraio 2015), n. 8518, Pres. M. C. Siotto, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 8518 emessa dalla prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2015, è stato affrontato il tema inerente quando e come, la preclusione prevista dall'art. 666, co. II, c.p.p., può venir meno[1]. Come è noto, infatti, siffatta disposizione procedurale dispone che, in materia di esecuzione penale, se la richiesta «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 30496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30496 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2010
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1645
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 45362/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IO N. IL 15/12/1960;
avverso l'ordinanza n. 69/2009 GIP TRIBUNALE di COMO, del 15/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Como, pronunciando sulla richiesta del Pubblico Ministero della sede e per quanto ancora rileva nel presente giudizio, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a LI RG con sentenza del GUP del Tribunale di Como, deliberata il 9 febbraio 2007 e divenuta irrevocabile il 25 marzo 2007, e ciò in quanto il predetto, il 26 gennaio 2007, aveva riportato altra condanna (anch'essa emessa dal GUP del Tribunale di Como) per un delitto commesso anteriormente (al passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato) a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il difensore del LI chiedendone l'annullamento. Sostiene infatti il ricorrente, con l'unico motivo d'impugnazione dedotto, che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare la sospensione condizionale, in quanto, con provvedimento del 14 maggio 2009, detto giudice, su conforme parere del PM, aveva accolto l'istanza del condannato diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati per i quali il LI era stato condannato a pena sospesa, "mantenendo fermo" espressamente il beneficio della sospensione condizionale. In assenza di una tempestiva impugnazione di tale provvedimento, in ragione della definitività della suddetta statuizione, era quindi inibito al giudice dell'esecuzione modificarne il contenuto della sua precedente ordinanza e procedere alla revoca del beneficio, violando tale decisione il principio del contraddittorio e della definitività e formale irrevocabilità dell'ordinanza del 14 maggio 2009. 3. L'impugnazione è infondata.
A prescindere infatti dal preliminare e generale rilievo che risulta difficile ritrovare i caratteri tipici del giudicato - che presuppone immutabilità di accertamento e stabilità di decisione - con riferimento ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione penale, che per la loro intrinseca natura hanno, di regola, natura provvisoria e strumentale e risultano emessi "allo stato degli atti", nel caso in esame assume decisiva rilevanza la circostanza, non adeguatamente valutata dal ricorrente in tutte le sue implicazioni, che il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui è stata ordinata la revoca, è stata concesso al LI con sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Como in data 9 febbraio 2007 e che all'invocata ordinanza del giudice dell'esecuzione del 14 maggio 2009 può in effetti riconoscersi, al più, carattere meramente confermativo e non già concessorio del beneficio, avendo in effetti detta ordinanza disposto, in via principale, l'applicazione della disciplina del reato continuato relativamente a due distinte sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente.
Orbene, ritiene il collegio, che anche in tema di esecuzione, debba valere il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione (in termini Sez. 4, Sentenza n. 32929 del 4/6/2009, Rv. 244976 ed ancor prima Sez. U, Sentenza n. 29952 del 24/5/2004, Rv. 228117), sia pure con riferimento ai provvedimenti cautelari - che al pari di quelli esecutivi, si caratterizzano, però, per la loro relativa "stabilità" - secondo cui "il giudicato.... non si estende a tutte le questioni deducibili, bensì esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise".
Ritiene in altri termini questo Collegio, di poter condividere quanto affermato nella citata sentenza n. 32929/2009 della quarta sezione, secondo cui "nell'ordinamento processuale penale diversamente che in quello civile, non è rinvenibile un principio generale di acquiescenza quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, al di fuori dei casi espressamente previsti", con la conseguenza che, dalla circostanza che il PM non abbia impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 14 maggio 2009 nella parte in cui, nel disporre in executivis l'applicazione della disciplina del reato continuato, aveva disposto di lasciar "fermo" il beneficio della sospensione condizionale concesso con le due sentenze di condanna oggetto dell'istanza ex art. 671 c.p.p., non può farsi discendere, come sostenuto dal ricorrente, l'inammissibilità dell'istanza di revoca della sospensione condizionale concessa al LI con sentenza del GUP del Tribunale di Como, deliberata il 26 gennaio 2007, operante ex lege (art. 168 c.p., comma 2).
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010