Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 2
In tema di lottizzazione abusiva, il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca comporta il trasferimento dei terreni lottizzati in proprietà del Comune nel quale deve, pertanto, individuarsi il soggetto avente diritto alla restituzione, determinandosi, altresì, con l'atto ablatorio l'estinzione di qualsi diritto in precedenza sorto a favore di eventuali acquirenti delle opere edilizie.
In tema di lottizzazione abusiva, il potere del giudice di disporre la confisca dei terreni lottizzati trova un limite esclusivamente nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi tale la sospensione da parte del Consiglio di Stato dell'efficacia dei provvedimenti di sgombero adottati dal Comune).
Commentario • 1
- 1. Sindacato del giudice penale e giudicato del giudice amministrativo: una nuova soluzione al problemaFederica Aloisi · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2021
Sommario: 1. Il caso; 2. Il vaglio del Giudice penale sui provvedimenti amministrativi; 3. Il sindacato del Giudice penale in presenza di un giudicato amministrativo: la giurisprudenza; 4. Punto di equilibrio: una nuova soluzione al problema. Il caso. Con atto del 21/11/2019, la procura della Repubblica di Lecce chiedeva al GIP presso il medesimo Tribunale l'emissione di un decreto di sequestro preventivo dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull'area demaniale marittima. Il Pm, analizzando la complessa vicenda, evinceva che il Comune di Otranto nel 2010 presentava un progetto per la “riqualificazione del porto turistico di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2015, n. 50189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50189 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
16 5 0 1 89 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 9.12.2015 Sentenza n. 2336/2015 Reg. gen. n. 45077/2014 composta dai signori Presidente dott. IO Esposito Consigliere dott.ssa Matilde Cammino Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere est. dott. ND Pellegrino dott. NA Pardo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di Comune di Golfo degli Aranci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e assistito dall'avv. Gian Comita Ragnedda, terzo interessato, avverso l'ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania, n. 93/2014, in data 04.06.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva datata 02.12.2015 a firma avv. MA Sili Scavalli nell'interesse degli imputati IE IC, GI ES, FA CE e Servizimpresa-Servizi Integrati per l'Impresa s.r.l.; letta altresì la memoria difensiva datata 03.12.2015 a firma avv. Benedetto Ballero nell'interesse degli ulteriori imputati AB GI IA RA, BA RO, AR NA, AN NE GI, TT EL, TT ND, TT ER, BO UC, BR IR, NA ME, TE MA, ZZ LA, RI VA, RR TO, LL LA, 1 NO OA, NI LU, LO AN, AN LI, LL IC, LA ND IC, LA VI TE, ER ST, LO IA, GO ER, ZI LA, OV ER, RC MA, TI ES, IN IO, OL ND, ON SE MA, SO IU, RI AN, AO NO, AN LO, AL IC, AL IC, AB NO, AN IN, TO LA NA, VA AN IN, SO LA, AD IA, ON NM, OS RO, RO EL, OV IA, BR TE, ES AN e LA IA RO;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. ND Pellegrino;
letta la requisitoria scritta datata 24.07.2015 del Sostituto procuratore generale dott. Sante Spinaci con la quale si è chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 13.02.2014, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania emetteva decreto di sequestro probatorio nei confronti di ignoti per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. di tutti gli immobili appartenenti al complesso immobiliare denominato "Terrata 2" siti nel Comune di Golfo degli Aranci;
successivamente, il pubblico ministero revocava tale provvedimento disponendo la restituzione dei suddetti al Comune di Golfo degli Aranci, quale soggetto avente diritto.
2. In data 24.03.2014, il pubblico ministero emetteva sequestro preventivo in via d'urgenza del medesimo complesso immobiliare: tale decreto veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tempio Pausania, atteso il riconosciuto pericolo di protrazione delle conseguenze del reato.
3. A seguito di impugnazione da parte della difesa degli indagati, il Tribunale del riesame di Tempio Pausania, all'esito dell'udienza camerale il cui avviso non veniva notificato al Comune di Golfo degli Aranci, accoglieva il gravame e disponeva la restituzione all'avente N diritto dei beni sequestrati: la mancata individuazione dell'avente diritto alla restituzione, impediva, peraltro, al pubblico ministero di procedere all'esecuzione del provvedimento.
4. In data 21.05.2014, il pubblico ministero proponeva ricorso ex art. 263 cod. proc. pen. chiedendo al Tribunale di Tempio Pausania di stabilire in maniera espressa la restituzione al Comune di Golfo degli Aranci del complesso immobiliare in parola, quale legittimo proprietario attesa l'avvenuta irrevocabilità della pronuncia che aveva statuito la confisca e l'acquisizione di tali beni al patrimonio del sunnominato Comune;
di contro, gli indagati, rilevando che il pubblico ministero non aveva disposto la restituzione degli immobili nonostante l'avvenuto annullamento del provvedimento cautelare, sollecitavano il Tribunale a provvedere in ordine all'esecuzione delle due ordinanze che avevano disposto la restituzione dei beni agli stessi, evidenziando a tal fine la titolarità del loro diritto in virtù degli atti di compravendita delle singole unità immobiliari stipulati con la Ri.ta Sarda s.r.l. e del possesso dei medesimi beni. Il Tribunale fissava udienza camerale senza dare avviso al Comune di Golfo degli Aranci e, con provvedimento in data 04.06.2014, accoglieva la richiesta degli indagati istanti disponendo la restituzione ai medesimi dei beni rispettivamente loro sequestrati, rigettando le altre richieste.
5. Avverso tale pronuncia, il Comune di Golfo degli Aranci propone ricorso per cassazione lamentando: -violazione di legge, nella specie del principio del contraddittorio, per omesso avviso al ricorrente, quale parte interessata, dell'udienza camerale (primo motivo); -violazione di legge per omessa restituzione dei beni al ricorrente, legittimo proprietario, inopinatamente restituiti a meri detentori privi di valido titolo (secondo motivo); -violazione di legge per inosservanza del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Suprema Corte (Sez. 3, sent. n. 6396/2007) che aveva confermato la sentenza di condanna per la lottizzazione abusiva e la confisca dell'intero complesso immobiliare (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Va preliminarmente evidenziato come il Collegio, all'udienza del 05.11.2015, verificata la mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti degli imputati IE IC, GI ES, FA CE e Servizimpresa-Servizi Integrati per l'Impresa s.r.l., AB GI IA RA, BA RO, AR NA, AN NE GI, TT EL, TT ND, TT ER, BO UC, BR IR, NA ME, TE MA, ZZ LA, RI VA, RR TO, LL LA, NO OA, NI LU, LO AN, AN LI, LL IC, LA ND IC, LA VI TE, ER ST, LO IA, GO ER, ZI LA, OV ER, RC MA, TI ES, IN IO, OL ND, ON SE MA, SO IU, RI AN, AO NO, AN LO, AL IC, AL IC, AB NO, AN IN, TO LA NA, VA AN IN, SO LA, AD IA, ON NM, OS RO, RO EL, OV IA, BR TE, ES AN e LA IA RO, aveva differito l'udienza alla data odierna disponendo la notifica di nuovo avviso ai medesimi, regolarmente effettuato: parti, queste ultime, ritualmente costituitesi in giudizio e latrici di memorie a firma dei rispettivi difensori con le quali hanno concluso chiedendo rispettivamente l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'avverso ricorso.
2. Il ricorso, in relazione al secondo e al terzo motivo di doglianza trattabili congiuntamente per evidente omogeneità e decisività di tema, è fondato e, come tale, risulta accoglibile, con conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
3. Preliminare è il profilo della valutazione della tempestività del ricorso avverso il provvedimento impugnato. Assume parte ricorrente di non aver mai ricevuto formale comunicazione del provvedimento impugnato così come del ricorso introduttivo introdotto dalle controparti avanti al giudice dell'esecuzione e del decreto di fissazione udienza: di tal che, la stessa sarebbe venuta a conoscenza solo informalmente a seguito 4 1 della lettura della notizia su alcune testate giornalistiche locali e delle informazioni acquisite dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata in data 16.07.2014. -La prova sotto il profilo temporale di questa casuale conoscenza, intrinsecamente verosimile, non appare smentita da alcuna evidenza di segno contrario (del resto, il dato della mancata partecipazione di parte ricorrente all'udienza avanti al giudice dell'esecuzione è dato oggettivo) e, come tale, rende tempestivo il ricorso per cassazione avanzato in data 30.07.2014, come da attestazione di cancelleria in calce al ricorso sottoscritto in data 28.07.2014. 4. Il Tribunale di Tempio Pausania ha disposto la restituzione degli immobili ai privati che avevano proposto incidente di esecuzione con la seguente motivazione: appare opportuno premettere che questo Collegio non ha alcun potere di disquisire in ordine alla ormai annosa problematica concernente la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili che sono stati sottoposti a sequestro da parte del pubblico ministero prima e dal giudice per le indagini preliminari dopo. Pur essendo certo, difatti, che detti immobili sono stati oggetto di confisca a seguito di sentenza divenuta irrevocabile nel 2007, peraltro è certo, altresì, che la difesa degli indagati ha avanzato altri ricorsi dinanzi ad altre autorità competenti (la CEDU), lamentando l'illegittimità dell'adottato provvedimento di confisca. Peraltro, non essendo competenza di questo Collegio adottare alcuna decisione in ordine alla legittimità o meno dell'applicazione della confisca per lottizzazione abusiva nelle ipotesi di proscioglimento degli imputati per estinzione del reato (come è avvenuto per gli odierni ricorrenti), è sufficiente rilevare che, annullato il provvedimento cautelare, viene ripristinata automaticamente la situazione precedente al sequestro medesimo. Ne consegue, che i manufatti dei quali era stato disposto il sequestro preventivo debbono essere restituiti a coloro nei cui confronti la misura cautelare era stata adottata, vale a dire ai possessori-detentori degli stessi e non ad un soggetto che, nel presente procedimento, appare terzo (vale a dire, il comune di Golfo degli Aranci) ... Si vuole rimarcare, cioè, il fatto che il Collegio non ha alcuna competenza, nella presente sede, per poter risolvere problemi di proprietà dei beni sottoposti alla misura cautelare né per attribuirla a chicchessia ...". 5 5. Il ragionamento seguito dal Tribunale, informato ad un sostanziale non liquet, appare del tutto ingiustificato in presenza di un giudicato che, di fatto, viene senza motivo - pretermesso.
6. Va rimarcato, infatti, come la Suprema Corte, con sentenza della Sez. 3, n. 6396 del 07/11/2006 (dep. 15/02/2007), ric. Cieri, in merito al tema della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, avesse ritenuto come la stessa fosse stata del tutto legittimamente disposta, a norma della L. n. 47 del 1985, art. 19 (riprodotto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2).
6.1. In particolare, sulla confisca, il Supremo Collegio aveva "1 osservato: trattasi secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte Suprema - di sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste (vedi Cass., Sez. 3^: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri;
20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. AN ed altri;
12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri;
23.12.1997, n. 3900, ric. Farano ed altri;
11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri;
6.5.1999, n. 777, ric. Iacoangeli;
8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri;
4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza) ...". nella predetta sentenza dopo6.2. Ma non solo. La Suprema Corte aver premesso che la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva si connette alla oggettiva illiceità degli stessi, sì da colpire anche eventuali proprietari estranei al processo penale, aveva 11 ritenuto (tenuto conto pure delle considerazioni già svolte, al *** riguardo, da Cass., Sez. 3^, 15.3.2005, n. 10037, Vitone ed altri) la manifesta infondatezza delle (sollevate) questioni di incostituzionalità, non potendosi ravvisare alcun contrasto della L. n. 47 del 1955, art. 19, (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2): con l'art. 3 Cost., in quanto chi ha commesso il reato di lottizzazione abusiva è soggetto non solo alla confisca del bene (come chi non l'ha commesso), ma anche all'irrogazione della sanzione penale, per cui non può parlarsi di analogo trattamento sanzionatorio di situazioni oggettivamente diverse;
- con l'art. 41 Cost., e art. 42 Cost., comma 2, tenuto comparativamente conto della riconosciute funzioni sociali della proprietà e dell'iniziativa economica e dell'esigenza primaria di tutela e salvaguardia del territorio, cosicché, nel contrasto tra interesse collettivo ed interesse privato, e quindi tra diritti della collettività e privato, è razionale che debbano prevalere i primi;
del Icon gli artt. 24, 101 e 102 Cost., perché la confisca ex art. 44 in - esame costituisce un provvedimento posto a chiusura di un complessivo sistema sanzionatorio con il quale tuttavia deve essere coordinato. Non è necessario, in proposito, che il giudice penale - nell'adottarlo accerti previamente la non avvenuta acquisizione delle aree ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 8: non si ravvisa, invero, possibilità di incongrue interferenze per eventuale "sovrapposizione" di provvedimenti ablatori, poiché, anche per effetto della confisca disposta ex art. 44, i terreni e gli eventuali manufatti vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva ...".
6.3. La misura - scriveva la Corte sicuramente non va applicata qualora l'autorità amministrativa, nell'autonomo esercizio del potere ad essa devoluto dalla legge, prima della formazione del giudicato, abbia ritenuto di dovere autorizzare l'intervento lottizzatorio. Il giudice penale, infatti, ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'amministrazione o dai giudici amministrativi per l'affermazione di tale principio vedi, tra le decisioni più recenti, sia pure riferite all'ordine di demolizione di manufatti abusivi (Cass., Sez. 3^: 19.1.2005, n. 1104, P.G. in proc. Calabrese ed altro;
26.5.2004, n. 23992, Cena). Questa Sezione, inoltre, ha affermato che "in materia edilizia, il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera" (così Cass., Sez. 3^, 21.10.2003, n. 39707, Lubrano di Scorpianello). Va pure richiamato utilmente il principio della 7 d separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste dalla legge (cfr., Corte Cost., 1.4.1998, n. 85 e Cass., Sez. 3^, 23.5.2003, n. 22823, BA) ...".
7. E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che distingue l'ipotesi della restituzione del bene conseguente alla revoca del sequestro (situazione che postula il venir meno dei presupposti del sequestro) che va disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, da quella che consegue come effetto della perdita di efficacia (a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere) del sequestro, che, invece, va disposta in favore dell'avente diritto, il quale, in ipotesi, può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene stato sequestrato (cfr., Sez. 2, sent. n. 51753 del 03/12/2013, dep. 23/12/2013, Casella, Rv. 257359; Sez. 2, sent. n. 39247 del 08/10/2010, dep. 05/11/2010, Gaias, Rv. 248772; Sez. 2, sent. n. 4804 del 23/10/2012, dep. 30/01/2013, P.O. in proc. Tessiore e altro, Rv. 255198). - impropriamente evocate 7.1. Peraltro, nessuna di questa situazioni risulta essersi verificata nel giudizio di merito conclusosi con - sentenza irrevocabile, nel corso del quale non solo non vi è stata revoca del sequestro, ma al cui esito è stata disposta la confisca dei manufatti con restituzione del complesso immobiliare Terrata 2 all'avente diritto, necessariamente da individuarsi, per effetto del giudicato, nel Comune di Golfo degli Aranci.
7.2. Né una simile conclusione può essere messa in dubbio evocando una situazione di possesso in capo agli indagati quali acquirenti delle singole porzioni del complesso dal momento che la confisca, con la conseguente ablazione alla "mano pubblica", rappresenta un atto ed un effetto giuridico posteriore nel tempo, capace di produrre effetti estintivi di qualsivoglia diritto in precedenza sorto a favore di altri soggetti che, per ciò solo, finiscono per perdere lo ius possidendi.
7.3. Parimenti irrilevante, a questi fini, è la riferita avvenuta sospensione da parte del Consiglio di Stato dell'efficacia dei provvedimenti di sgombero adottati dal Comune, non avendo una simile pronuncia alcuna capacità di provocare effetti caducatori del sequestro ovvero impeditivi dell'efficacia del provvedimento ablativo di confisca: del resto, come si è detto in precedenza, la sentenza n. 6396/2007, cit., ha riconosciuto come la confisca non vada applicata solo qualora l'autorità amministrativa, nell'autonomo esercizio del potere ad essa devoluto dalla legge, prima della formazione del giudicato, abbia ritenuto di dovere autorizzare l'intervento lottizzatorio, dal momento che, come si è visto, il potere del 11 giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera" (Sez. 3, sent. n. 39707/2003, cit.).
7.4. Nella fattispecie, da un lato l'intervento dell'autorità amministrativa risulta successivo al giudicato penale e, dall'altro, il provvedimento del giudice amministrativo non solo non risulta passato in giudicato ma nemmeno risulta riconoscere un diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera, con conseguente inesistenza dei presupposti per invocare l'ipotizzato limite di efficacia, ancorché limitatamente al versante della sanzione amministrativa, al giudicato penale.
8. Da ultimo, va evidenziato come l'accoglimento del ricorso in relazione ai profili dedotti nel secondo e terzo motivo di doglianza, consente di ritenere assorbito il primo motivo, afferente la dedotta violazione del contraddittorio nel procedimento camerale avanti al Tribunale.
9. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato consegue pertanto l'obbligo di restituzione dei beni : immobili all'avente diritto, Comune di Golfo degli Aranci
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei beni in sequestro e confiscati all'avente diritto Comune di Golfo degli Aranci. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 9.12.2015 9 Il Consigliere estensore Dott. ND Pellegrino Il Presidente Dott. IO Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 DIC. 2015 IL Il Cancelliere CANCELLIERE T Claudia Pianelli R O C 1 010