Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 5115
CASS
Sentenza 28 novembre 2001

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La contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di struttura destinata a ipermercato e a parcheggio, per la quale esisteva autorizzazione alla lottizzazione in contrasto con alcune prescrizioni delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Modugno).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 5115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5115
Data del deposito : 28 novembre 2001

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