Sentenza 11 gennaio 2011
Massime • 1
Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa.
Commentario • 1
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URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE. In tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna). In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2011, n. 11596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11596 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 11/01/2011
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO IG Pietro - Consigliere - N. 17
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 18602/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTO;
nei confronti di:
1) ER LU N. IL 27/04/1967 C/;
avverso la sentenza n. 282/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 05/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
udito il P.G. in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale di Trento impugna per cassazione la sentenza emessa il 5 marzo 2010 dalla Corte d'Appello di Trento che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Rovereto impugnata dal pubblico ministero ricorrente, di assoluzione dell'imputato LL IG dal reato ascrittogli (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2), perché il fatto non sussiste.
1.1 Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto, secondo l'impugnante, che il primo giudice, legittimamente, avesse disapplicato il provvedimento del Questore di Trento emesso il 3 dicembre 2003 che vietava al LL di fare ritorno a Rovereto per la durata di anni tre, in quanto atto amministrativo asseritamene illegittimo per la mancata comunicazione all'interessato del preventivo avviso di avvio del procedimento previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 (cosiddetta legge sul procedimento amministrativo), e ciò sia perché sulla legittimità dell'ordine, impugnato dal LL in sede amministrativa, si era ormai formato il giudicato, che per definizione "copre" sia il dedotto che il deducibile, sicché era ininfluente che tale specifico vizio di legittimità non fosse stato denunciato dinanzi al TAR;
sia anche perché, l'obbligo di comunicazione all'interessato, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 7, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del questore, come affermato anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (in termini ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 13002 del 4/03/2009, dep. 25/03/2009, rie. P.G. in proc. Masarin, Rv. 243139), non sussiste "qualora, per esigenze di sicurezza e d'ordine pubblico", che il ricorrente assume sussistenti pienamente essendo il LL inserito in un gruppo anarcoide con sede stabile in Rovereto, "ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso, coincidendo in tal caso l'avvio del procedimento amministrativo con l'emanazione del provvedimento". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è infondata e va quindi rigettata. Ed invero, seppure deve riconoscersi - come a ragione sostenuto dal PG ricorrente - che il potere del giudice penale di valutare la legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale, incontri un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato (in termini, in materia di reato di costruzione senza concessione, si veda Sez. 3, Sentenza n. 54 del 11/1/1996, dep. il 3/04/1996, imp. Ciaburri, Rv. 204622, secondo cui "l'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità a legge di un "arret" di un'altra giurisdizione"), ritiene tuttavia questo Collegio, anche in considerazione del carattere autonomo della giurisdizione penale rispetto a quella amministrativa e della assoluta rilevanza ed inderogabilità del potere del giudice ordinario di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, che tale effetto preclusivo sussista con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale del giudice amministrativo passato in giudicato, che abbia espressamente esaminato lo specifico profilo di illegittimità dell'atto fatto valere, incidentalmente, in sede penale, dovendo altrimenti ritenersi, in maniera non dissimile a quanto affermato da questa Corte in tema di processo esecutivo (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 30496 del 3/06/2010 dep. 30/07/2010, imp. Nicolini, Rv. 248319), che la preclusione del cosiddetto giudicato amministrativo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise.
Quanto poi all'ulteriore profilo di illegittimità prospettato in ricorso in relazione alla decisione del giudici di merito di disapplicare il provvedimento amministrativo di allontanamento dell'imputato dal comune di Rovereto, e cioè la sussistenza di esigenze di sicurezza e d'ordine pubblico che rendevano necessario provvedere con immediatezza all'emissione dell'atto, è agevole rilevare che trattasi di deduzioni in fatto (intraneità dell'imputato a "gruppi anarcoidi") sfornite di adeguato riscontro probatorio, specie con riferimento all'attualità di tali esigenze, a fronte dell'affermazione dei giudici di merito, secondo cui le segnalazioni di polizia relative al LL riguardavano fatti risalenti al 2003.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011