Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/2024, n. 32737
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Sentenza 16 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 15 ottobre 2024, con numero di registro generale 7538/2016. Le parti in causa sono una cooperativa di ingegneria e architettura, ricorrente, e una cooperativa in liquidazione, controricorrente. La ricorrente ha contestato il decreto del Tribunale di Bologna che aveva escluso il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per un credito di € 63.440, sostenendo che l'incarico professionale fosse stato conferito intuitus personae. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i requisiti per il privilegio, in quanto l'incarico non era stato conferito a un singolo professionista e la documentazione necessaria non era stata presentata tempestivamente.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. Ha argomentato che il privilegio per i crediti professionali è eccezionale e richiede che il credito sia di pertinenza del singolo professionista, il quale deve essere individuato sin dall'instaurazione del rapporto. La Corte ha sottolineato che, sebbene la cooperativa potesse formalmente richiedere il privilegio, era necessario dimostrare che il credito fosse effettivamente riferibile a prestazioni svolte in modo personale e prevalente da un professionista specifico. La decisione ha ribadito l'importanza della personalità della prestazione e della corretta individuazione del professionista nel conferimento dell'incarico, elementi essenziali per il riconoscimento del privilegio.

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Massime1

In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/2024, n. 32737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32737
    Data del deposito : 16 dicembre 2024

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