Chp i : <br> a decorrere dal 1 gennaio 1976 lo stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'
Chp ii : <br> l'apporto dello stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'
Chp iii : <br> a decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'
Chp iv : <br> gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.<br>
Disciplina del cumulo della pensione : Con la retribuzione
Modificazioni alle norme sui trattamenti : Di riversibilità
Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni : Sprovvisti di reddito
Chp viii : <br> il governo della repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:<br> a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'inail e dell'inam e tre funzionari della amministrazione dello stato, in rappresentanza rispettivamente dei ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari della amministrazione dello stato, esercitera' il controllo concomitante secondo le norme degli
Chp ix : <br> la misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge puo' essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del presidente della repubblica ad iniziativa del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'
Tabelle della Legge 30 aprile 1969, n. 153