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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1325/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO Parte_1 P.IVA_1
MIGLIACCIO e dell'avv. ALBERTO NANNI, elettivamente domiciliata in PIAZZA
BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIANLUCA CICCONETTI, elettivamente domiciliata in VIA
FLAMINIA, 441 00196 ROMA presso il difensore
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, e previo rigetto dei motivi di gravame proposti da
[...] nella comparsa in appello con appello incidentale, in riforma della Controparte_1 n.1325/2023 r.g.
sentenza di primo grado n. 777/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano nella causa
R.G. 41456/2019 pubblicata in data 31 gennaio 2023, ed in accoglimento dei motivi di appello di cui all'atto di citazione in appello, nonché per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
1.- In via preliminare di merito:
per le ragioni indicate in narrativa:
- dare atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934, 2935 e
2948, n. 3 e n. 4, cod. civ., delle domande e dei diritti di pagamento/risarcitori azionati nel presente giudizio da nei confronti di Controparte_1 [...] con riferimento alla gestione dell'Area di Servizio di Colle Tasso Nord e per gli Parte_1 esercizi 2010, 2011 e 2012;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in Parte_1 CP_1 per i menzionati esercizi 2010, 2011 e 2012, e quindi Controparte_1 respingere le domande formulate dalla stessa avuto riguardo a tali annualità, sia nel giudizio di primo grado, che nel presente giudizio con appello incidentale, con ogni conseguente effetto anche restitutorio;
2.- Nel merito:
- previo accertamento dell'overpricing operato da Controparte_1
e del conseguente mancato rispetto, da parte della stessa attrice, di quanto stabilito
[...] dall'Accordo Aziendale del 2004 e all'Accordo Aziendale del 2010 (come definiti in narrativa);
- nonché previo accertamento del mancato rispetto da parte di
[...] di quanto stabilito dall'Accordo 2009 (come definito innarrativa) e Controparte_1 previa quantificazione ed applicazione, occorrendo, delle penali ivi previste,
- anche in accoglimento di tutte le eccezioni svolte, in via preliminare e di merito ed anche in via riconvenzionale, da Parte_1
respingere tutte le domande formulate da Controparte_1 nei confronti di sia nel giudizio di primo grado, che nel presente Parte_1 giudizio con appello incidentale, siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di appello esposti in narrativa;
ovvero, in stretto subordine, anche in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la Sentenza ed accogliere le domande di pagamento nei limiti di quanto accertato nel corso della CTU disposta in primo grado. Il tutto con ogni conseguente effetto anche restitutorio.
3.- Inoltre: emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso;
4.- In ogni caso: con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge. pagina 2 di 17 n.1325/2023 r.g.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie articolate in primo grado e non accolte dal Tribunale”.
Per l'Appellata e Appellante incidentale Controparte_1
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare il gravame proposto da con atto notificato in data Parte_1
10.05.2023, perché infondato in fatto e in diritto, oltre che sfornito di prova, per le ragioni esposte in narrativa;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 31.01.2023 n. 777/2023 per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) accertare e dichiarare che la ha adottato comportamenti inadempienti Parte_1 ed illegittimi in violazione delle norme e dei principi di diritto richiamati nel processo, ovvero ha comunque causato alla i danni descritti e comprovati nel corso del CP_1 giudizio di primo grado;
b) di conseguenza, condannare l'attuale appellante principale a pagare in favore della la complessiva somma di Euro 656.173,77, come provvisoriamente CP_1 quantificata sino alla data del 31.12.2018, oltre l'ulteriore somma dovuta per le stesse causali dal 01.01.2019 sino al soddisfo, ovvero in ogni caso la maggiore e/o minore somma che eventualmente verrà quantificata ed accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento di tutti i danni causati, di cui Euro 154.764,52 a titolo di oneri bancari, Euro 156.741,90 a titolo di oneri esattoriali ed Euro 344.667,35 a titolo di danno arrecato nella nuova contrattazione con subentrata alla al 02.05.2017, in ogni caso oltre Controparte_2 Pt_1 rivalutazione monetaria anno per anno in base al coefficiente Istat ed interessi legali, da conteggiarsi sulla somma come sopra rivalutata, dal dì del dovuto di ogni singola voce di credito, ovvero in subordine dal 17.09.2018, ovvero in ulteriore subordine dalla domanda, sino al soddisfo;
c) condannare a pagare gli interessi moratori sulla somma dovuta a titolo Parte_1 di conguaglio annuale dalle date come indicate nelle conclusioni dell'Atto di citazione in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellata richiama comunque ogni istanza, eccezione e deduzione svolta in primo grado, che non possono in alcun modo reputarsi rinunciate e che quivi si reiterano integralmente, nonché i documenti tutti ivi prodotti.
Nella denegata ipotesi in cui si reputasse di dare ingresso agli assunti dell'appellante principale e, in ogni caso, ove si ritenesse opportuno in relazione all'appello incidentale proposto, in via istruttoria si ripropone la richiesta di integrazione e/o rinnovo della CTU e pagina 3 di 17 n.1325/2023 r.g.
si reiterano le istanze istruttorie di ammissione alla prova testimoniale di cui alla Memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. – Secondo termine, acquisita al processo.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono dettagliatamente illustrati nella sentenza del Tribunale di Milano oggetto di gravame come segue:
“
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società Controparte_1 ha citato in giudizio la società chiedendo la condanna della
[...] Parte_1 convenuta al pagamento nei suoi confronti della somma di 1.091.890,32 euro ovvero della diversa somma maggiore o minore accertanda a titolo di mancato pagamento dei conguagli annuali per l'adeguamento del margine in fattura e per il riconoscimento dei volumi non ritirati (per il periodo 1.1.2010-2.5.2017) e dell'ulteriore somma di 426.394,41 euro a titolo di interessi moratori per ogni singola voce di credito sino al 26.7.2019, oltre interessi di mora dalla predetta data - o dal 10.4.2015 ovvero dal 17.9.2018, date di costituzione in mora della controparte, ovvero dalla domanda;
ha chiesto altresì l'accertamento della sussistenza di comportamenti contrari alle norme di diritto richiamate in atti e, in generale, alla buona fede contrattuale con condanna della controparte al risarcimento del danno, pari alla complessiva somma di 656.173,77 euro, quantificata sino al 31.12.2018, oltre
l'ulteriore somma da determinarsi per le medesime causali dal 1.1.2019 al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio. Ha allegato di avere stipulato con un comodato relativo all'impianto denominato Colle Controparte_3
Tasso Nord, sito nel territorio del Comune di Roma, relativo all'impianto medesimo di distribuzione di carburanti, ai marchi e alle insegne, ai distributori e ai serbatoi nonché alle ulteriori attrezzature per la durata di nove anni e di avere successivamente stipulato con un contratto di fornitura in data 3.6.2002 per la concessone in esclusiva di
Pt_1 carburanti e combustibili del medesimo impianto e subentro di nel precedente
Pt_1 contratto di comodato, in luogo della cedente Ha ancora allegato che, in forza CP_3 dei predetti contratti, essa aveva intrattenuto relazioni commerciali con per diversi
Pt_1 anni e, in particolare, dal 3.6.2002 al 2.5.2017, data di cessazione del contratto con
Pt_1 per il subentro, in luogo di quest'ultima, di aggiudicataria della gara Controparte_2 pubblica di concessione del punto vendita carburanti nell'area di servizio in questione.
Durante il periodo contrattuale la controparte avrebbe effettuato la Pt_1 somministrazione di carburanti oggetto del contratto con applicazione dei prezzi di vendita determinati dal proprio listino, con la previsione di uno sconto in favore della concessionaria;
tale sconto avrebbe dovuto costituire il cd. “margine” del gestore comodatario, ovvero il ricavo di quest'ultimo nella rivendita al pubblico del carburante;
tuttavia avrebbe applicato solo in parte tale sconto, per la restante parte avrebbe Pt_1 applicato (e non del tutto) il pattuito sconto mediante l'emissione di una nota di credito annuale a conguaglio e avrebbe applicato tale convenzione solo sino all'esercizio conclusosi il 31.12.2012, in misura comunque inferiore al dovuto;
successivamente, a decorrere dal 2013 e sino alla cessazione del contratto, del tutto ingiustificatamente la controparte avrebbe omesso di emettere la nota di credito annuale relativa allo sconto, sino al recesso comunicato il 30.6.2014, con decorrenza dal 30.9.2014, recesso – immotivato e pagina 4 di 17 n.1325/2023 r.g.
illegittimo - poi non attuato perché i rapporti contrattuali sarebbero effettivamente cessati solo il 2.5.2017; ha evidenziato che la mancata emissione della nota di credito del 2014, per
l'improvvisa e grave carenza di liquidità, l'aveva costretta a revocare il rid per il pagamento
a e a subire la costante minaccia da parte di quest'ultima di escussione della Pt_1 fideiussione bancaria di 80.000,00 euro, nonostante la controparte trattenesse presso di sé, del tutto illegittimamente, il bonus di fine gestione - che invece avrebbe dovuto accantonare presso un ente terzo - e nonostante la medesima stesse compensando la somma dovuta per il rifornimento non pagato con i conguagli del “fai da te”; il contegno di aveva Pt_1 ingenerato confusione e preoccupazione nell'attrice, sempre spinta dalla necessità di garantire la continuità del servizio di distribuzione dei carburanti (avente carattere di servizio di interesse pubblico) e il necessario livello occupazionale, nonché la continuità degli impegni assunti e la programmazione aziendale. Ha richiamato la disciplina applicabile al caso concreto e in particolare le riforme del 1998 e 2001 che avrebbero espressamente previsto l'obbligatorietà della contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti economici del settore della distribuzione dei carburanti, con efficacia imperativa dei cd. Accordi di Colore e conseguente nullità di ogni eventuale pattuizione contraria.
2. Si è costituita la società ( per brevità) la quale in via Parte_1 Pt_1 preliminare ha chiesto la declaratoria di estinzione delle domande e dei diritti di pagamento
o risarcitori della controparte, quanto meno per gli esercizi 2010, 2011, 2012 per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2934, 2935 e 2948 n. 3 e 4 c.c.; sempre in via preliminare ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delle domande di pagamento svolte da per gli esercizi 2010-2012 in ragione delle transazioni intervenute inter partes;
CP_4 nel merito, previo accertamento dell'overpricing operato dalla controparte, ovvero del mancato rispetto da parte di quest'ultima di quanto previsto negli Accordi di Colore, con la conseguente applicazione delle penali contrattuali, ha chiesto in via riconvenzionale
l'eventuale compensazione del quantum debeatur con i maggiori ricavi conseguiti dalla controparte e il definitivo rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. Ha evidenziato la sostanziale libertà di negoziazione di con i gestori degli impianti (sia attraverso Pt_1 le associazioni di categoria, che individualmente) nella cornice delle regole stabilite dalla normativa rilevante e dei conseguenti criteri di cui agli accordi aziendali;
ha evidenziato la sostanziale disapplicazione da parte dell'attrice delle clausole rilevanti degli Accordi di Colore, in particolare, quanto all'esercizio 2003, le parti avrebbe convenuto che “ai fini della determinazione dello sconto in fattura all'1.1.2003, così come sopra definito, i contributi extra fattura devono essere depurati dei rimborsi relativi ai costi derivanti dalle
Iniziative di sconto sui prezzi al pubblico dei carburanti, praticato dal gestore In condivisione con presso le isole 'self service' e da altre iniziative particolari di Pt_1 sconto dei prezzi al pubblico concordate specificamente con Rimane inteso che gli Pt_1 oneri derivanti dalle iniziative di cui sopra, condivise con s'intende rimangano a Pt_1 carico dell'azienda” (cfr. Accordo 2004, art. 1, pag. 2) e all'art. 2 dell'Accordo 2004 le parti avrebbero condiviso “la necessità di porre in essere, per le gestioni operanti alla data del 31.12.2003, un intervento sul piano economico a definizione degli esercizi sino al
31.12.2003, a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa per le annualità pregresse, con la
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finalità di supportare le gestioni al termine di un lungo periodo di mancata contrattazione”
e avrebbero introdotto una seconda “agevolazione” in favore dei gestori, che
Pt_1 avrebbe versato “a conguaglio” con previsione che “tale conguaglio sarà liquidato attraverso l'emissione di nota contabile (cioè una nota di credito) separata, entro e non oltre il 31.03.04”; quanto all'esercizio 2004 le parti avrebbero introdotto una nuova metodologia fondata sull'applicazione degli sconti concessi da previsti per l'esercizio 2003 (cfr.
Pt_1 art. 2 Accordo 2004) implicante – quale presupposto necessario ed essenziale per la applicazione dei menzionati sconti da parte di – il rispetto da parte del gestore
Pt_1 comodatario di una specifica modalità di formazione del prezzo, raccomandato e massimo, dei carburanti e di rivendita dei medesimi sulle aree di servizio site lungo la rete autostradale;
ebbene, il rispetto di tale “elemento essenziale” avrebbe costituito il presupposto essenziale per l'applicazione ai gestori delle due tipologie di sconto (“a monte”, su fattura e “a valle”, a conguaglio), che avrebbe riconosciuto ai gestori
Pt_1 per l'esercizio 2004, nonché per gli esercizi successivi. Tuttavia, a fronte della costante applicazione da parte della controparte del c.d. overpricing, la richiesta dei conguagli sarebbe del tutto illegittima, stante la sinallagmaticità, da un lato, degli impegni di
Pt_1
a continuare ad applicare nel 2004 (ed oltre) gli sconti previsti per l'esercizio 2003 e, dall'altro lato, della puntuale “modalità di formazione del prezzo dei carburanti”, da parte del gestore, come appunto espressamente individuata dall'Accordo 2004. La stessa situazione riguarderebbe la presunta disapplicazione dell'Accordo 2010 che presupporrebbe non solo il rispetto dell'art. 3 dell'Accordo 2004, ma anche la piena efficacia degli accordi aventi contenuto transattivo stipulati tra le parti con riguardo agli esercizi dal 2008 al 2012; inoltre l'attrice si sarebbe resa inadempiente anche ad un contratto del 29.5.2009 stipulato con riferimento alle sole “isole di erogazione esclusivamente destinate alla vendita in modalità self service”, con la conseguente applicazione delle penali contrattuali. Ha comunque evidenziato che con riguardo agli esercizi dal 2010 al 2017, ferma restando l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale di qualsiasi domanda e diritto per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, nei primi mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio, le parti si sarebbero incontrate presso
l'impianto in gestione per una verifica puntuale dei quantitativi di prodotto erogato e delle relative modalità di vendita;
nel corso di tali incontri, in coerenza con quanto previsto sia dall'Accordo 2004 che dall'Accordo 2010, avrebbero proceduto a quantificare il conguaglio e, all'esito di tali puntuali verifiche, avrebbero stabilito di anno in anno la misura del conguaglio dovuto, se dovuto, da in favore di e poi corrisposto Pt_1 CP_1 mediante l'emissione di una nota di credito in favore della stessa , con emissione CP_1 di quietanze aventi contenuto ed efficacia transattiva delle reciproche posizioni. Il rapporto inter partes sarebbe così proseguito sino al 2 maggio 2017 cui avrebbe fatto seguito una richiesta di pagamento dell'attrice, alla quale sarebbe stato risposto che in corso di rapporto in effetti nulla era stato precisato, né tanto meno richiesto in merito alla determinazione dei conguagli. Ha in sostanza evidenziato che due sarebbero gli aspetti rilevanti della vicenda: da un lato la piena evidenza anche documentale dell'overpricing praticato dalla controparte, dall'altro la genericità e l'erroneità dei criteri offerti e della metodologia adottata a sostegno della domanda. Ha eccepito non solo la prescrizione di ogni diritto connesso agli esercizi 2010-2012 ma anche l'inammissibilità delle relative pagina 6 di 17 n.1325/2023 r.g.
domande in ragione delle dichiarazioni transattive rese e per la violazione del dovere di venire contra factum proprium;
nel merito ha insistito per la completa infondatezza della domanda, con l'eventuale conseguente deduzione in compensazione, in via subordinata, dei maggiori ricavi dell'attrice in conseguenza della pratica di overpricing.
3. La causa, istruita con c.t.u. tecnico contabile è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 29.6.2022”.
Quindi, con sentenza n. 1482/2023 emessa il 24.2.2023 e depositata il 27.2.2023, l'adìto
Tribunale di Milano ha così deciso:
“accoglie la domanda per quanto di ragione;
accerta che la parte attrice è creditrice della convenuta, per il titolo dedotto in giudizio, della somma complessiva di 781.323,00 euro oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere alla parte attrice in Parte_2 persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di
781.323,00 euro oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
condanna altresì la parte convenuta in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla parte attrice Parte_2
in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite
[...] che liquida in € 1.686 per spese e 37.951 euro per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di c.t.u. come liquidate
a suo tempo con separato decreto”.
Avverso tale pronuncia, ha interposto tempestivo gravame, affidato a Parte_1 tre motivi articolati in più punti, lamentando l'erroneità del dictum in ordine sia al regime di prescrizione ritenuto applicabile relativamente alla domanda di pagamento per gli anni 2010-
2011-2012, sia alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. quanto all'eccezione di inadempimento per l'overprice applicato da controparte, nonché all'erronea imposizione a proprio carico dell'onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle domande di pagamento azionate nei propri confronti.
Ha rassegnato quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita ritualmente insistendo per il Parte_2 rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, con il quale ha a sua volta lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 116 c.p.c., l'errata valutazione delle prove e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate a titolo di oneri bancari, oneri esattoriali e pagina 7 di 17 n.1325/2023 r.g.
pregiudizi arrecati da nella contrattazione con la società a quest'ultima Parte_1 subentrata, Controparte_2
Ha quindi insistito per la condanna di controparte al versamento della somma di € 656.173,77 quantificata al 31.12.2018, oltre importi successivamente maturati per le medesime causali dal 1.1.2019 al soddisfo, nonché degli interessi moratori sulla somma dovuta a titolo di conguaglio annuale dalle date come indicate nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 10.10.2023, il Consigliere
Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio all'udienza del 29.10.2024 (poi rinviata d'ufficio al 28.1.2025 per assenza del Relatore), con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con il primo motivo di gravame, denuncia “Violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2943 e 2948, n. 3 e 4, c.c., nonché degli art. 1362 e ss. c.c., nonché delle norme di legge in materia di collegamento negoziale, avuto riguardo al regime di prescrizione applicabile alle domande di pagamento formulate da per gli esercizi CP_1
2010, 2011 e 2012. Contraddittorietà della motivazione”, sul rilievo che il Giudice di prima istanza avrebbe “– in modo piuttosto sbrigativo e senza citare neppure un precedente, di legittimità o anche solo di merito – … ritenuto tout court applicabile alle domande di pagamento azionate da la prescrizione ordinaria decennale, e non la prescrizione CP_1 quinquennale di cui agli art. 2943 e 2948, n. 3 e 4, c.c.”, attesa la natura complessa del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente natura atipica siccome riconducibile “al comodato collegato alla concessione di vendita e non certo alla somministrazione sic et simpliciter …”.
L'eccezione, tempestivamente svolta dall'appellante all'atto della propria costituzione nel giudizio di primo grado, è fondata.
Deve premettersi che ha agito nel presente Parte_2 giudizio, quale comodataria dal 2001 dell'impianto di distribuzione carburanti sito sull'Area di Servizio autostradale denominata "ColleTasso Nord" nel territorio del Comune di Roma, con obbligo di acquisto in esclusiva del carburante da in forza di Parte_1
“contratto di fornitura” con quest'ultima concluso il 3.6.2002, sul presupposto che, essendo i propri margini di guadagno costituiti, in parte, dagli sconti applicati da Parte_1 sui prezzi di listino nelle fatture relative ad ogni singolo rifornimento (in misura di 61,50
€/mc.) e, in parte, dagli sconti applicati “mediante l'emissione di una nota di credito annuale
a conguaglio, da emettersi e da pagarsi rispettivamente entro il 31 marzo e 30 aprile dell'esercizio successivo a quello appena concluso”, tale ulteriore parte di sconto sarebbe stata applicata “solo sino all'esercizio concluso il 31 dicembre 2012 (cfr. ultime quattro Note di credito del 17.04.2010, 22.04.2011, 15.05.2012 e 30.06.2013, relative rispettivamente agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 - doc. 5), in misura comunque inferiore al dovuto …”, pagina 8 di 17 n.1325/2023 r.g.
mentre, dal 2013 alla cessazione dei rapporti negoziali inter partes (2.5.2017), Parte_1 avrebbe ingiustificatamente cessato “di emettere la nota di credito annuale relativa
[...] all'ulteriore sconto da applicare rispetto a quello indicato in fattura (che dunque è rimasto
l'unico sconto applicato al gestore)…” (v. atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla luce di tale ricostruzione, è del tutto evidente come, nella stessa prospettazione della parte istante, i crediti ai quali si riferisce l'azionata domanda di pagamento siano crediti a maturazione annuale.
Significativamente si lamenta infatti che dal 2013 non abbia provveduto Parte_1 all'“emissione di una nota di credito annuale a conguaglio, da emettersi e da pagarsi rispettivamente entro il 31marzo e 30 aprile dell'esercizio successivo a quello appena concluso”.
Trattandosi dunque di conguaglio annuale relativo all'adeguamento del margine in fattura, come previsto dall'Accordo di Colore del 26.2.2004 (con successiva integrazione del 2010) stipulato da con le Associazioni di categoria Parte_1 Controparte_5
e deve trovare applicazione il disposto dell'art. 2948, n. CP_6 Controparte_7
4 c.c., il quale notoriamente dispone che si prescrivono nel termine di 5 anni i crediti relativi, in generale, a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Non rileva che le parti fossero legate da un rapporto negoziale complesso, comprendente anche la concessione in comodato gratuito a favore di Parte_2 Controparte_1 CP_1 dell'area dell'impianto per la distribuzione di carburanti denominato “Colle Tasso
[...]
Nord”, dovendosi aver riguardo al titolo azionato nel presente giudizio, che si identifica senza alcun dubbio con il contratto di somministrazione, essendo oggetto di domanda gli importi asseritamente dovuti in forza di quest'ultimo a titolo di “sconti” a conguaglio per gli anni dal 2010 alla fine del rapporto inter partes (2.5.2017).
Poiché si tratta di importi da pagarsi su base annua, come riconosciuto dalla stessa appellata,
a norma dell'art. 2948, n. 4, cit., va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti che si assumono maturati per gli anni 2010, 2011 e 2012, risalendo la prima richiesta di pagamento, costituita da diffida a firma dell'avv. Cicconetti, al 17.9.2018 (doc. 17 appellata)
e collocandosi quindi a distanza di oltre cinque anni dalla maturazione dei pretesi crediti per gli anni in questione, che avrebbero dovuto essere azionati entro il 31.3.2016 (quanto ai crediti riferiti all'anno 2010), entro il 31.3.2017 (quanto ai crediti riferiti all'anno 2011) ed entro il 31.3.2018 (quanto ai crediti riferiti all'anno 2012).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. avuto riguardo all'eccezione di inadempimento sollevata da per Pt_1
l'overprice praticato da;
violazione del principio della “vicinanza della prova”; CP_1 contraddittorietà e carenza di motivazione”, sostenendo che:
- contrariamente a quanto considerato dal Giudice di prime cure, vi era stato svolgimento non di domanda riconvenzionale, ma di mera eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
pagina 9 di 17 n.1325/2023 r.g.
“per aver pesantemente superato e violato il limite del prezzo massimo nella CP_1 rivendita dei carburanti, praticando un diffuso overprice presso l'Area di Servizio”;
- erroneamente si era ritenuta l'inesistenza in corso di rapporto di proprie contestazioni riguardo all'overprice praticato da controparte, essendo stata piuttosto
[...] ad aver atteso la cessazione dei rapporti contrattuali per far valere Controparte_1
(nel 2018) le proprie pretese di pagamento per somme (asseritamente) non dovute;
- gli Accordi di colore non prevedevano la necessità di alcuna previa “contestazione formale” di inadempimento rivolta al gestore, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.
Le censure sono prive di fondamento.
La circostanza, anzitutto, che non abbia svolto alcuna domanda Parte_1 riconvenzionale risulta documentalmente smentita dalle conclusioni rassegnate all'atto della propria costituzione nel giudizio di primo grado, la cui formulazione è la seguente:
“[…]
(ii) nel merito:
- previo accertamento dell'overpricing operato da Controparte_1
e del conseguente mancato rispetto, da parte della stessa attrice, di quanto stabilito
[...] dall'Accordo Aziendale del 2004 e all'Accordo Aziendale del 2010 (come definiti in narrativa);
- nonché previo accertamento del mancato rispetto da parte di Controparte_1
e di quanto stabilito dall'Accordo 2009 (come definito in narrativa)
[...] CP_1
e previa quantificazione ed applicazione, occorrendo, delle penali ivi previste,
- anche in accoglimento di tutte le eccezioni svolte, in via preliminare e di merito ed anche in via riconvenzionale, da Parte_1 rigettare tutte le domande formulate da e nei Controparte_1 CP_1 confronti di siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per Parte_1
i motivi esposti in narrativa;
”.
Nella propria comparsa di costituzione, la stessa odierna appellante (convenuta in primo grado) invocava inoltre al punto 11, sia pure in via subordinata, l'obbligo restitutorio di controparte, quale effetto dell'overpricing asseritamente operato, avente ad oggetto “i maggiori ricavi conseguiti nella gestione dell'Area di Servizio di Colle Tasso Nord”, eccependo la compensazione (se del caso) degli “asseriti ma inesistenti crediti che CP_1 ha azionato in questo giudizio … con i maggiori ricavi conseguiti per effetto dell'applicazione dell'overpricing operato sull'Area di Servizio di Colle Tasso, nonché con le penali che sarebbe tenuta a pagare per, da un lato, essersi giovata degli sconti CP_1 su fattura stabiliti dall'Accordo 2009 e, dall'altro lato, aver omesso di rispettare il suo presupposto di applicazione, e cioè quello di vendere i carburanti con modalità self service ad un prezzo non superiore a quello raccomandato da penali di cui si chiede sin Pt_1
d'ora l'accertamento e la quantificazione”.
È dunque evidente che la convenuta non si sia limitata a contrapporre alle ragioni avversarie l'esistenza di un proprio diritto per ottenere il rigetto della domanda (eccezione riconvenzionale), ma abbia invece inteso perseguire un risultato più ampio, dato pagina 10 di 17 n.1325/2023 r.g.
dall'accertamento di un proprio controcredito suscettibile di essere portato in compensazione in caso di ritenuta fondatezza delle pretese di di e CP_1 Controparte_1 CP_1
Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto, in conformità all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte (v. Cass. Ord. n. 31010 del 07/11/2023; Cass. n. 21472 del 25/10/2016), che facendo valere gli obblighi restitutori e risarcitori conseguenti al preteso Parte_1 inadempimento contrattuale di controparte, non si sia limitata a svolgere un'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma abbia proposto una vera e propria domanda riconvenzionale.
Neppure è condivisibile quanto sostenuto da riguardo all'erroneità della Parte_1 sentenza gravata nella parte in cui si afferma che, volendo far valere la non spettanza dei conguagli annuali in favore di a motivo CP_1 Controparte_1 Controparte_1 dell'overpricing da quest'ultima praticato, la convenuta avrebbe “dovuto ricorrere ai peculiari rimedi previsti dagli accordi … , ovvero la contestazione formale e l'instaurazione della procedura disciplinare con la relativa istruttoria”.
In realtà, tale affermazione trova conforto nel contenuto degli Accordi di colore sottoscritti da con le Associazioni di categoria, nei quali, all'art. 3, costituendo “il Parte_1 rispetto del prezzo massimo da parte del gestore … un elemento essenziale nell'interesse della compagnia petrolifera”, “si conviene espressamente che la ripetuta violazione del prezzo massimo da parte del gestore sarà regolat[a] da una procedura, condivisa tra le
Parti, che definirà le conseguenze da adottare”.
Sebbene non risultino chiarite negli Accordi le concrete modalità di attuazione della procedura di cui si tratta, va rimarcata la carenza di ogni prova, positivamente fornita da quanto al fatto di avere anche solo contestato in corso di rapporto a Parte_1
e il superamento sistematico del prezzo massimo Controparte_1 CP_1 consigliato, o di averle addebitato, per “violazioni del prezzo massimo”, la “penale unitaria- pro litro pari alla differenza tra il prezzo praticato ed il prezzo massimo concordato, per tutti i quantitativi di prodotto venduti al pubblico …”, come previsto all'art. 4 dell'Accordo intercorso tra le parti relativamente ai “Prezzi di rivendita” in data 26.5.2009.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, e per quanto di seguito si dirà, non è poi ulteriormente possibile riconoscere fondatezza alle ragioni di doglianza sviluppate dall'appellante in ordine alla pretesa violazione, da parte del Giudice di prime cure, degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere ritenuto che incombesse a proprio carico l'onere di provare i “fatti costitutivi della domanda di ” e per avere “erroneamente applicato e/o CP_1 omesso di applicare il principio di vicinanza della prova”, valutando “in modo errato, carente e contraddittorio le prove in atti sull'overprice applicato da anche … alla CP_1 luce degli accertamenti eseguiti nel corso della CTU”.
Al riguardo deve anzitutto evidenziarsi che porre a carico del gestore la dimostrazione del prezzo applicato alla pompa, secondo quanto preteso dall'appellante con invocazione del principio di vicinanza della prova, si pone come del tutto irragionevole, poiché finisce per onerare la parte della prova (negativa) di non avere violato il prezzo massimo.
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È evidente che la dimostrazione dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dello sconto a conguaglio (segnatamente per superamento del prezzo massimo) avrebbe dovuto far carico alla Società petrolifera.
La prova di cui si tratta non è stata tuttavia fornita.
Ed anzi deve rilevarsi come e abbia provveduto a Controparte_1 CP_1 depositare, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., “N. 27 Rapporti di visita da parte di presso l'area di servizio n. 8236 Colle Tasso Nord gestita dalla Parte_1
(recanti, in particolare, le seguenti date: 28 aprile 2010, 26 maggio 2010, 2 CP_1 luglio 2010, 25 agosto 2010, 24 settembre 2010, 14 ottobre 2010, 18 ottobre 2010, 16 novembre 2010, 22 dicembre 2010, 11 agosto 2011, 5 ottobre 2011, 21 dicembre 2011, 21 febbraio 2012, 28 marzo 2012, 25 maggio 2012, 25 settembre 2012, 4 marzo 2013, 1 agosto
2013, 5 settembre 2013, 30 ottobre 2013, 22 novembre 2013, 4 febbraio 2014, 17 aprile
2014, 21 ottobre 2014, 12 marzo 2015, 13 aprile 2015 e 4 novembre 2015)”, da nessuno dei quali emergono contestazioni riguardo ad eventuale pratica di overpricing da parte degli ispettori dell'appellante.
Vero è che la circostanza si pone in apparente contrasto con il contenuto dei documenti prodotti dall'appellante sub n. 14 (“Elenco dei giorni in cui è stato registrato overprice da parte di nel periodo dal 2010 al 2017 sull'Area di Servizio Colle Tasso”) e n. 15 CP_1
(“Cartella contenente, per ciascun anno rilevante (2010-2017), le fatture per il CP_1 riacquisto carburanti da parte di elaborate mediante il sistema di accesso con carte Pt_1 petrolifere Mycard Tamoil”).
Essendo tuttavia tali documenti – sia l'elenco che le autofatture – di formazione unilaterale e di datazione priva di oggettiva certezza, ne va esclusa senz'altro la rilevanza ai fini della dimostrazione degli assunti di parte appellante, dovendo tali rilievi estendersi anche al doc.
16 (“estratto dal sistema gestionale ontenente i prezzi consigliati trasmessi Pt_1 Pt_1 giornalmente all'ADS di Colle Tasso, inclusivi degli sconti applicati al pubblico in modalità servito e self service, per gli esercizi dal 2009 al 2018”), onde l'impossibilità di aderire alla conclusione del CTU, il quale, proprio sulla base di un “incrocio” tra i prezzi rilevati risultanti dai “rapportini di visita di presso il distributore” (doc. 41 e i Pt_1 CP_1
“prezzi consigliati” contenuti nel citato doc. 16 di e disponibili sino al Parte_1
2013, ha riferito di “un superamento del prezzo massimo pari a 238 su un campione analizzato pari a 1256 giornate”, conclusione peraltro non accompagnata da indicazioni specifiche in ordine alla sistematicità della pratica e all'effettivo conseguimento di guadagni maggiorati rispetto a quelli di spettanza del gestore in base agli accordi.
Esclusa in definitiva l'accoglibilità del secondo motivo per l'inesistenza di un comprovato inadempimento dell'appellata, non miglior sorte merita il terzo, con il quale si lamenta
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché degli artt. 99, 115, primo comma, e 116 c.p.c. per aver la Sentenza erroneamente imposto a l'onere di Pt_1 allegare e provare i fatti costituitivi delle domande di pagamento azionate da ”, CP_1 ovvero gli elementi necessari “a determinare, non solo nell'an, ma anche nel quantum, i conguagli annuali oggetto delle domande di pagamento azionate con l'atto di citazione”. pagina 12 di 17 n.1325/2023 r.g.
Fermo restando che le considerazioni che seguono valgono solo per gli importi rispetto ai quali non risulta intervenuta prescrizione del credito, e considerato che le pretese azionate da si riferiscono ai conguagli annuali di propria Controparte_1 pretesa spettanza non corrisposti da in corso di rapporto, deve ritenersi Parte_1 che il Giudice di prime cure abbia correttamente affermato (con ampio richiamo anche a pronunce della giurisprudenza di legittimità) l'operatività del principio sancito dall'art. 1218
c.c., secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In quest'ottica, l'onere gravante su risulta in Controparte_1 effetti assolto mediante la produzione del contratto inter partes, mentre la prova del fatto estintivo costituito dagli avvenuti pagamenti, sia dei margini in fattura che dei conguagli annuali, era a carico di Parte_1
Quest'ultima non ha tuttavia fornito al riguardo alcun elemento di valutazione utile, essendo stata demandata al CTU la verifica di poste creditorie in favore di
[...] per i titoli in esame sulla scorta di documentazione proveniente Controparte_1 dalla stessa creditrice, costituita dalle fatture di vendita emesse da in Parte_1 corso di rapporto (docc. da 21 a 28 appellante), da n. 7 chiusure dei propri Registri Utf dal
2009 al 2016 vidimati dall' nonché da Scheda controllo giacenze Parte_3 carburanti alla data 02.05.2017 di passaggio di consegne tra e (docc. 29 e Pt_1 CP_2
30) e da n. 4 Note di credito emesse da in data 17.04.2010, 22.04.2011, 15.05.2012 Pt_1
e 30.06.2013, rispettivamente per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (doc. 5).
Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio dell'onere della prova, avendo il primo Giudice posto correttamente in evidenza, a pagina 10 della sentenza impugnata, che
“la suggestione sul tema dei “prezzi consigliati”, introdotto in causa da solo per Pt_1 sostenere la posizione di cui alla domanda riconvenzionale, non ha nulla a che vedere con il thema decidendum e con gli oneri probatori delle parti nel presente giudizio”.
Ed infatti l'esistenza dei “prezzi consigliati” a cui fa riferimento è Parte_1 evidentemente collegata alla lamentata pratica del c.d. overpricing da parte di
[...]
della quale già si è detto, ma non rileva ai fini della Controparte_1 determinazione dei conguagli annuali oggetto di domanda da parte del gestore, considerato che fin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado risulta Parte_1 avere espressamente riconosciuto nella misura di 63,80 Euro/mc il margine in fattura previsto nel corso dell'intero rapporto intrattenuto con e Controparte_1 [...]
(v. comparsa cost. pag. 32), con la conseguenza di doversi ritenere tale dato, privo CP_1
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di alcuna documentata modifica almeno dal 2010 e sul quale le parti hanno sostanzialmente mostrato di concordare nel corso delle operazioni peritali (v. relativo verbale del 3.6.2021), come generalmente utilizzabile anche per il periodo dal 2013 al termine del rapporto inter partes (2017), senza appunto necessità di conoscere i prezzi consigliati.
Deve dunque convenirsi con il Giudice di prima istanza che tale valore sia stato correttamente posto a fondamento dei conteggi delle somme di spettanza del gestore nella bozza (allegato 2 alla CTU) in seguito rivista dall'Ausiliario, proprio per l'asserita indisponibilità dei prezzi consigliati giornalmente dal 2014 al 2017, tuttavia affatto necessari.
In esito alle argomentazioni sin qui svolte, e atteso l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il credito di non può in ogni caso Controparte_1 computarsi nel complessivo ammontare di € 781.323,00, come affermato dal Tribunale, ma, detratti gli importi dei conguagli calcolati per gli anni 2010 (€ 18.399,00), 2011 (€ 47.731,00) e 2012 (€ 20.944,00), va ridotto alla minor somma di € 694.249,00, incrementata degli interessi moratori.
In tal senso la sentenza oggetto di gravame deve essere dunque parzialmente riformata.
Con lo sviluppo di appello incidentale, ha Controparte_1 dedotto “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. Errata e carente valutazione delle prove in atti: Omessa, erronea e contraddittoria motivazione”, per avere il Tribunale escluso la riconoscibilità in proprio favore di “alcuna posta a titolo risarcitorio …, con particolare riferimento agli oneri bancari, asseritamente maturati … nel periodo 2010 – 2017”, ritenendo “la domanda … carente sotto un profilo assertivo, prima che probatorio, non essendo stata chiarita in causa l'immediata riconducibilità di tale presunto danno alla condotta inadempiente ascritta alla convenuta” e attesa la precisazione del CTU, secondo cui “alcuni oneri erariali richiesti, fanno riferimento ad anni precedenti
o successivi al periodo di analisi e di rapporto contrattuale tra le parti, altresì molti oneri erariali fanno riferimento a violazioni del codice della strada” dovendosi pertanto concludere che le poste richieste per oneri erariali … non sono neanche chiaramente ed inequivocabilmente riconducibili in astratto al presunto fatto illecito attribuito alla convenuta”.
Ribadisce al riguardo l'appellante incidentale di aver dovuto, “a causa e per colpa della
dal 2010 in poi …corrispondere diversi ed ingenti oneri bancari (interessi, spese, Pt_1 commissioni, civ, etc.) ed esattoriali (sanzioni e spese) …” ed evidenzia come il nesso di causalità tra il mancato pagamento dei conguagli e i danni ulteriori oggetto della propria domanda risarcitoria, “sia stato riscontrato dal CTU Dott. che a pag. 37 della Per_1
CTU definitiva scrive correttamente "… non avendo ricevuto i conguagli, si è vista costretta a ricorrere ad altre fonti di finanziamento, tra cui l'indebitamento bancario"”.
Il motivo non è condivisibile.
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La corretta citazione del passaggio della relazione peritale a cui fa riferimento l'appellante è il seguente: “La società, per ipotesi (enfasi aggiunta), non avendo ricevuto i conguagli, si è vista costretta a ricorrere ad altre fonti di finanziamento, tra cui l'indebitamento bancario”.
È evidente che il CTU non si esprima, né avrebbe potuto farlo trattandosi di apprezzamento demandato alla valutazione del Giudice, se il ricorso all'indebitamento bancario da parte di sia stato o meno determinato dalla condotta Controparte_1 CP_1 inadempiente di ma operi una valutazione semplicemente fondata su Pt_1 Parte_1 tale “ipotesi” prospettata dal gestore.
Di fatto, come affermato correttamente dal Tribunale e non efficacemente contraddetto dall'appellante incidentale in sede di gravame, non vi è prova che il ricorso al credito (in particolare all'apertura di un affidamento bancario, come riferito dal Consulente) e la sopportazione dei relativi costi sia senz'altro dipeso dal mancato pagamento dei conguagli annuali da parte di con esclusione di qualsiasi altra causa. Parte_1
Non sarebbe in ogni caso possibile liquidare alcuna somma sotto il profilo in esame, poiché ciò costituirebbe ingiusta locupletazione, una volta riconosciuto il diritto di
[...] alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi di sua Controparte_1 riconosciuta spettanza.
Con apprezzamento condiviso dalla Corte, il Giudice di prime cure ha anche posto in evidenza la carenza di prova, positivamente acquisita al processo, quanto alla riconducibilità
a fatto del quale debba ritenersi tenuta a rispondere nel presente giudizio, Parte_1
e segnatamente alla mancata corresponsione dei conguagli annuali, dei pretesi danni erariali dedotti da danni peraltro non tutti riferibili – Controparte_1 come puntualizzato dal CTU – al periodo di mancata corresponsione dei conguagli, bensì ad annualità precedenti o successive, e inoltre riguardanti in gran parte violazioni del Codice della Strada, come reso evidente dal relativo elenco a corredo dell'elaborato peritale (all. 8
CTU).
Deve anche escludersi la possibilità di riconoscere in favore del gestore la spettanza di alcuna somma a titolo di risarcimento per i danni che Controparte_1 assume di avere sofferto per effetto della contrattazione intervenuta con Controparte_2
(società aggiudicataria della concessione del punto vendita carburanti dell'area di servizio
“Colle Tasso” all'esito della gara pubblica indetta dalla Strada dei Parchi in ossequio al
Decreto Interministeriale del 7.8.2015 emesso dal Controparte_8 di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) e della conseguente
[...] cessazione del rapporto con l'odierna appellante principale.
In particolare, non si vede come possa ricondursi a responsabilità contrattuale di
[...]
dato il titolo dedotto nel presente giudizio (costituito dalla mancata Parte_1 corresponsione dei conguagli in corso di rapporto), il fatto che, per continuità della gestione, abbia riconosciuto a – siccome Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima assume – il margine di gestione di 0,090 €/lt. (nell'accordo sui margini tra e del 25.3.2027 è tuttavia scritto “0,90 €/lt” – doc. 38 , “quale CP_1 CP_2 CP_1
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sconto erogato gasolio e benzina 2016”, in misura “esattamente pari all'ultimo margine a conguaglio di gestione riconosciuto e pagato dalla con l'ultima Nota di credito Pt_1 emessa dalla stessa in data 30.06.2012 in relazione all'anno 2012”, non essendovi prova che le parti abbiano ritenuto vincolante l'ultimo margine riconosciuto da Parte_1
e trattandosi in ogni caso di scelta negoziale non dipendente da fatto imputabile a quest'ultima, ma dall'autonomia negoziale dei soggetti contraenti.
Tanto considerato, ritiene la Corte che sia invece fondata la doglianza sviluppata con la proposizione dell'appello incidentale quanto al fatto che la corresponsione degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 sia stata riconosciuta dalla data della domanda.
In presenza di atti di costituzione in mora, la corresponsione degli interessi sulle somme dovute da deve infatti farsi decorrere, quanto ai conguagli relativi agli Parte_1 anni 2013 e 2014, dal 10.4.2015 (doc. 13 al saldo e, quanto ai conguagli dal 2015 CP_1 al 2017, dal 17.9.2018 (doc. 17 al saldo. CP_1
L'esito complessivo della lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto alle pretese risarcitorie avanzate da Controparte_1
nonché dell'accoglimento solo parziale dell'appello, giustifica la compensazione delle
[...] spese in ragione di 1/5 per entrambi i gradi di giudizio, con imposizione a carico dell'appellante, data la prevalente soccombenza, dei residui 4/5.
Alla relativa liquidazione si provvede per gli importi, già ridotti pro quota, di cui al dispositivo in base al D.M. 147/2022, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di valore (da € 520.001 a € 1.000.000) relativamente a tutte le fasi, salvo applicazione il parametro minimo relativamente alla fase di trattazione/istruttoria in appello, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso ed il mancato svolgimento di attività istruttoria, fermo restando che le spese CTU devono rimanere a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in Parte_1 parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_9
e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 777/2023 emessa dal
[...]
Tribunale di Milano il 25.1.2023 e pubblicata il 31.1.2023, che conferma nel resto, così dispone:
1) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ. dei crediti per conguagli annuali azionati da e nei confronti di Controparte_1 CP_1 in relazione agli esercizi 2010, 2011 e 2012; Parte_1
2) accerta che è creditrice di Parte_1 Controparte_9 della somma complessiva di € 694.249,00, oltre interessi moratori dalle date di
[...] costituzione in mora al saldo effettivo;
pagina 16 di 17 n.1325/2023 r.g.
3) condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_9 la somma complessiva di € 694.249,00, oltre interessi moratori su € 296.625,00 dal
[...]
10.4.2015 al saldo e su € 397.624,00 dal 27.9.2018 al saldo;
4) dichiara le spese di entrambi i gradi compensate in ragione di 1/5 e conseguentemente condanna a rifondere a i 4/5 Parte_1 Controparte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate per la quota negli importi già ridotti di € 23.354,40 quanto al giudizio di primo grado (di cui € 3.685,60 per la fase di studio, € 2.431,20 per la fase introduttiva, € 10.827,20 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 6.410,40 per la fase decisionale), e in € 17.866,40 quanto al presente giudizio di appello (di cui € 4.564,80 per la fase di studio, € 2.654,40 per la fase introduttiva, € 3.057,60 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 7.589,60 per la fase decisionale), il tutto oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 4
Febbraio 2025
Il Presidente Est.
Maria Grazia Federici
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