TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6717 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN10805 nell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo a cui è riunita la causa iscritta nel RGN 12411 nell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Gastone Spagna e Junio Valerio Parte_1 Parte_2
D'Amico in virtù di procura allegata all'atto di citazione, domiciliati come in atti;
ATTORI
E
e per essa rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti Controparte_1 CP_2 allegata alla comparsa di costituzione risposta dall'avv.to Eugenio Moschiano, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Emilio Ursomanno in virtù di procura allegata all'atto CP_3 di citazione, domiciliata come in atti;
ATTORE
E
e per essa appresentata e difesa, in forza di procura alle liti Controparte_1 CP_2 allegata alla comparsa di costituzione risposta dall'avv.to Eugenio Moschiano, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25.02.2025;
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio deduceva che la risultava CP_1 Controparte_4 creditrice della per la complessiva somma di €. 597.589,37 di cui: - €. 235.452,84 Parte_3 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 12897,20 a suo tempo acceso presso la Banca
Antonveneta S.p.A. ed estinto in data 9.1.2014 - €. 178.863,53 quale saldo debitore complessivo del rapporto anticipi distinto con il numero 1304560,07 a suo tempo acceso presso la Banca Antonveneta
S.p.A. ed estinto in data 28.02.2014; - €. 183.273,00 quale saldo debitore in sola linea capitale del rapporto anticipi distinto con il numero 15593402 acceso presso la filiale di Bacoli della Controparte_4
ed estinto in data 25.02.2014.
[...]
Nei rapporti a suo tempo accesi presso Banca Antonveneta S.p.A. subentrava la Controparte_5 in virtù di atto di fusione per incorporazione del 22.12.2008 ai rogiti notaio in
[...] Per_1
(rep. 27255 racc. 11860: documento allegato nel fascicolo monitorio). CP_1
La suddetta esposizione debitoria risultava garantita, per quanto riguarda i rapporti a suo tempo accesi presso la Banca Antonveneta dai signori , e che CP_6 Parte_4 Controparte_3 sottoscrivevano in data 16 marzo 2006 un contratto autonomo di garanzia fino alla concorrenza di €.
375.000,00; mentre per quanto riguardava il rapporto sottoscritto con Controparte_5
l'esposizione debitoria risultava garantita dai signori , e Parte_4 Parte_5 Parte_2 che sottoscrivevano in data 13.03.2006 contratto autonomo di garanzia fino alla concorrenza di €.
516.456,90.
La debitrice principale è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli.
In data 20.12.2017, a seguito di una operazione di cessione di crediti in blocco, è Controparte_1 divenuta titolare del credito di cui sopra.
Stante il mancato pagamento delle somme chiedeva condannarsi i garanti al Controparte_1 pagamento delle somme di cui in premessa.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e con decreto numero 685/2021 ingiungeva ad “ Pt_4 di pagare la somma complessiva di €. 558.273,00 oltre interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo nonché a
[...]
e di pagare, in solido tra di loro e con gli altri, in favore di la Controparte_3 CP_6 Controparte_1 complessiva somma di €. 375.000,00 oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo nonché a e Parte_1 di pagare, in solido tra di loro e con gli altri debitori, in favore di la Parte_2 Controparte_1 complessiva somma di €. 183.273,00 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo effettivo;
condanna i ricorrenti ingiunti, in solido, a pagare in favore della ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano in €. 870,00 per spese vive, ed €. 5441,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge”
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 26 aprile 2021,
i signori e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Parte_2 società a mezzo della mandataria al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2
2 conclusioni: “ 1) Accertare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto (….); 2) revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i rilevi ed eccezioni formulati nel presente atto e dichiarare insussistente qualsiasi obbligazione degli opponenti nei confronti della opposta per i titoli dedotti in ricorso;
3) accertare che gli altri opponenti, ovvero i signori e Parte_1
non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le obbligazioni della società Parte_2 er i rilievi formulati dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria Parte_3 degli stessi nei confronti della società opposta;
4) accertare che gli opponenti hanno sottoscritto una scrittura fideiussoria e non un contratto autonomo di garanzia per le obbligazioni della società debitrice principale;
5) dichiarare la nullità totale
e/o parziale della fideiussione per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della società opposta;
6) dichiarare nulle e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della società opposta;
7) in via gradata dichiarare nulle le clausole finalizzate ad un intesa restrittiva delle fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della società opposta o in via gradata dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8; 8) dichiarare la nullità e/o la estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 cc e per effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione nei confronti dell'opposta; 9) dichiarare la nullità e/o l'estinzione ai sensi dell'art. 1956 cc e per l'effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione nei confronti dell'opposta; 10) dichiarare la nullità e/o l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 cc e per l'effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione nei confronti dell'opposta; 11) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 5 delle fideiussioni in quanto clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cc e per l'effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione ai sensi dell'art. 1956 cc nei confronti della società opposta;
12) dichiarare altresì la nullità e/o inefficacia della clausola n. 7 delle fideiussioni perché vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cc e per l'effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione ai sensi dell'art. 1956 cc nei confronti della società opposta;
12) dichiarare, altresì, la nullità e/o inefficacia della clausola articolo 7 delle fideiussioni perché vessatoria in considerazione della violazione dell'art. 33, 34, 35
e 36 D.Lgs n. 206 del 2005 ed ai sensi del codice del consumatore per i motivi dedotti e per l'effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione ai sensi dell'art. 1957 cc nei confronti dell'opposta; 13) dichiarare in ogni caso la nullità e/o inefficacia perché vessatorie delle clausole n. 4,6,7,9,10, 11, 13 e 17 delle fideiussioni in considerazione della violazione 33, 34, 35 e 36 D. Lgs n. 206 del 2005 ai sensi del codice del consumatore per i motivi dedotti e per
l'effetto dichiarare inesistente ogni obbligazione degli opponenti nei confronti della società opponente per inesistenza del credito
e per i motivi dedotti;
14) in via gradata accertare che le scritture fideiussorie indicate sono nulle perché simulano due donazioni nulle per difetto di forma per i motivi dedotti;
15) in via ancora più gradata accertare che le scritture fideiussorie indicate sono nulle ai sensi dell'art. 1344 cc perché in frode alla legge per i motivi dedotti;
16) in via gradata, in caso di operatività delle fideiussioni, ed in caso in cui venisse accertato comunque un debito, dichiarare che le stesse sono operative solo ed esclusivamente nei limiti del minor credito eventualmente accertato nei confronti della società debitrice principale,
3 perché invalide le obbligazioni garantite senza interessi o, in via gradata, oltre interessi legali;
17) accertare e dichiarare la nullità del rapporto per difetto di forma scritta e la conseguente nullità della fideiussione prestata, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società opposta;
18) accertare e dichiarare il difetto di prova del credito azionato e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i rilievi ed eccezioni formulate;
19) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesegibilità del credito azionato nei confronti dell'opponente per i rilievi ed eccezioni formulate e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
21) in ogni caso condannare , altresì, la banca opposta alle spese ed onorari del giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo”
A fondamento della spiegata opposizione, allegavano, quanto segue:
1) Carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione del credito;
Controparte_1
2) Inesistenza di valide ed effettive fideiussioni:
3) Non configurabilità della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia e in ogni caso possibilità per il garante di opporre eccezioni relative ad interessi usurari e/o violazione di norme imperative e/o inesistenza e nullità del credito;
4) Nullità fideiussione per inesistenza del debito garantivo;
5) Estinzione fideiussione ai sensi dell'art. 1956 cc
6) Estinzione e nullità della fideiussione ex art. 1955 cc;
7) Decadenza dalla garanzia ex art 1957 c.c.
8) Nullità delle fideiussioni in quanto donazioni nulle per difetto di forma e in ogni caso in frode alla legge;
9) Nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 comma II, L. 287 del 1990;
10) Difetto di prova del credito azionato;
10) Prescrizione del diritto di credito relativamente agli anticipi su fatture;
11) Nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito nei confronti degli opponenti in relazione agli anticipi su fatture cedute.
13) nullità delle clausole ai sensi degli articoli 33 e ss. del cod. Consumo
Il giudizio veniva iscritto al RGN 10805/2021.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la a mezzo della mandataria la Controparte_1 CP_2 quale impugnava l'avversa opposizione infondata in fatto e in diritto e formulava le seguenti conclusioni:
“1) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione del tutto inammissibile per quanto sopra dedotto vertendosi nel caso di specie in materia di contratto autonomo di garanzia ed in ogni caso non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta;
2) dichiarare inammissibile l'opposizione ovvero rigettare la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine con condanna alla minor o maggiore somma accertanda nel corso del giudizio;
3) Condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite.
4 Con separato atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4 maggio 2021 anche la garante CP_3 proponeva opposizione al medesimo decreto ingiuntivo convenendo in giudizio la
[...] Controparte_1
a mezzo della mandataria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_2
“1) Voglia l'Ill.mo giudice adito in via preliminare dichiarare la insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
voglia dichiarare la nullità del D.I. n. 685/2021 rg 27837/2020 2^ Sezione
Civile – Giudice Monocratico dott. Fabiana Ucchiello, con cui è stato ingiunto alla istante in uno ad altri ingiunti, di pagare in favore della ricorrente opposta la somma di €. 375.000,00 oltre gli interessi legali come da domanda, nonché le spese della procedura per la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc in relazione alla violazione dell'art.
1815 cc ed a tutta la normativa richiamata;
voglia accertare per tutte le motivazioni di cui sopra, la insussistenza di qualsivoglia credito della resistente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
voglia accertare e dichiarare la violazione da parte della resistente, dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza degli atti sottesi al decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A base della spiegata opposizione allegava quanto segue:
1) Liberazione del fideiussore ex art. 1956 cc (concessione di nuovo credito nonostante le mutate condizioni economiche patrimoniali del debitore originario);
2) Vessatorietà della clausola della garanzia prevedente la deroga all'art. 1957 cc;
3) Usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti;
4) Nullità della fideiussione sottoscritta per violazione della normativa antitrust;
Provvedeva a costituirsi anche in questo giudizio la a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
la quale impugna l'avversa opposizione infondata in fatto e in diritto per quanto vedremo infra e
[...] formulava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare disporre la riunione del presente procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo al procedimento instaurato dai signori e (r.g. 10805/2021 Dott. Parte_1 Parte_2
Ucchiello udienza 19 novembre 2021); 2) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo
l'opposizione del tutto inammissibile per quanto sopra dedotto vertendosi nel caso di specie in materia di contratto autonomo di garanzia ed in ogni caso essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
3) Dichiarare inammissibile l'opposizione ovvero rigettare la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine con condanna alla minor e/o maggior somma accertanda nel corso del giudizio”.
Disposta la riunione dei due giudizi con ordinanza emessa in data 19.11.2021, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, rigettate le richieste istruttorie le cause riunite dopo alcuni rinvii venivano riservate in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c. alla udienza del 25.02.2025.
Preliminarmente va dato atto della procedibilità dei giudizi riuniti avendo l'opposta, creditrice in senso sostanziale, depositato copia del verbale negativo di mediazione.
5 Passando al merito va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata e Parte_1
. Parte_2
Invero, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Nel caso di specie e deducono che il credito da loro garantito “ non Parte_1 Parte_2 rientrerebbe nella cessione, non essendo lo stesso risolto nei termini di cui alla Gazzetta Ufficiale né essendo stato segnalato in sofferenza”;
Passando all'esame della fattispecie il credito da loro garantito deriva quale saldo debitore in sola linea capitale del rapporto anticipi distinto con il numero 15593402,70 acceso presso la filiale di Bacoli della ed estinto in data 25.02.2014.; agli atti risulta depositata copia della G.U. Controparte_4
6 n. 151 del 23.12.2017 con la quale comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti concluso in data 20 dicembre 2017 da un Controparte_5 insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017.
Ebbene i contratti oggetto del presente giudizio sono riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo: è
• sorto con banca incorporata in BPS antecedente al 31.12.2016 ( cfr contratto di fusione agli atti)
• Regolato in lingua italiana
• È qualificabile come credito deteriorato (“a sofferenza”) a causa dell'insolvenza del debitore come emergente in maniera inequivocabile dalla dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza del
259\2014 ( cfr ordinanza di chiusura del fallimento della ). Controparte_7
• In data antecedente al 31.12.2016 la debitrice principale deve ritenersi decaduta dal beneficio del termine essendo quest'ultima diretta conseguenza della chiusura ex lege del contratto di conto corrente sul quale il conto anticipi era regolato in ragione del fallimento della debitrice principale come previsto dall'art 78 della legge fallimentare
Quanto alle garanzie personali le stesse a norma dell'art 1263 c.c. sono trasferite unitamente al credito.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria in primo luogo la disponibilità in capo alla opposta dei contratti di conto corrente e di anticipi fatture nonché della stessa fideiussione omnibus, la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente., la dichiarazione della cessionaria di avere ceduto il credito de quo
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
7 parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni tale motivo di opposizione va rigettato.
Ciò premesso per ragioni di ordine sistematico si procede dapprima alla disamina dei motivi di opposizione formulati da e e successivamente a quelli formulati da Parte_1 Parte_2
non essendo gli stessi sovrapponibili. Controparte_3
Particolare importanza assume la esatta qualificazione della garanzia prestata dai sig.ri e Parte_1 con la scrittura del 13 marzo 2006 e prima ancora l'indagine sulla stessa possibilità Parte_2 di qualificare la scrittura del 13.03.2006 quale garanzia personale attesa la espressa contestazione degli opponenti.
In particolare i sig.ri e negano che la scrittura del 13.03.2006 da loro Parte_1 Parte_2 pacificamente sottoscritta con possa essere qualificata , prima ancora che come Controparte_4 contratto autonomo di garanzia come asserito dall'opposta, quale fideiussione difettando la espressa volontà degli stessi di prestare tale garanzia in quanto il documento recherebbe la cancellazione nella parte iniziale della dicitura “ con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del …” onde i firmatari del documento non potrebbero ritenersi impegnati a garantire obbligazioni di un terzo nemmeno specificato.
Tale affermazione non convince in quanto se è vero che l'inciso risulta cancellato è altresì' vero che gli stessi con dichiarazione apposta a penna del seguente tenore “ con riferimento alle nostre lettere del 7.02.2002,
a conoscenza che i signori e hanno Controparte_8 CP_6 CP_9 Persona_2 Parte_6 revocato il loro impegno ci confermiamo fideiussori della fino a concorrenza dell'importo di euro 516.456,90 “ Pt_3 hanno inequivocabilmente manifestato la volontà di costituirsi fideiussori della società fino a Pt_3 concorrenza dell'importo ivi indicato. Né convince la prospettazione degli opponenti in merito alla impossibilità di collegare la locuzione “confermiamo “ ad una manifestazione di volontà sul presupposto di non poter confermare un impegno mai assunto quale quello contenuto nella lettera del 7.02.2022.
In altri termini gli opponenti deducono che non avendo mai sottoscritto la garanzia contenuta nella lettera del 7.02.2022 non potevano certamente confermare un impegno mai assunto
Ebbene deve ritenersi, invece, che la locuzione ”confermiamo “ non sia collegata ad una pregressa garanzia il cui contenuto viene confermato ma ad una pregressa volontà già manifestata di volersi costituire fideiussori e l'affermazione “ confermiamo” è una inequivocabile manifestazione di volontà di volersi costituire fideiussori in favore della e per l'importo massimo ivi garantito, d'altronde la scrittura Pt_3 non si limita a tale generica manifestazione di volontà ma prosegue specificando tutte le condizioni del rapporto di garanzia costituendo un autonomo negozio giuridico.
Ciò premesso deve essere disattesa l'eccezione della convenuta in ordine alla qualificazione di tale rapporto quale contratto autonomo di garanzia.
Invero, come è noto in proposito, giova rammentarsi che, la più recente giurisprudenza della Cassazione,
8 afferma ormai pacificamente il principio per cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento « a prima richiesta e senza eccezioni » vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia
(c.d. « Garantievertrag »), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. Civ.
19736/11).
Nel caso in esame, tuttavia, nell'atto di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento “a semplice richiesta” e nemmeno “a prima richiesta”, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia dei garanti alla proposizione delle eccezioni.
Questo elemento, pur rilevante, (ben potendo la Banca qual operatore qualificato che predispone il modulo inserire la previsione “ senza eccezioni”) non è però sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta” (priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (cfr Cass.
9.8.2016 n. 16825) contenenti una clausola solve et repete .
Ebbene, oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame, da un lato il dato letterale del documento, nel quale si fa a più riprese espresso riferimento ai “fideiussori”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile, e dall'altro il regolamento contrattuale che fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente così come quando prevede all'art. 6 che la disciplina di cui all'art 1957 c.c. è derogata.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Ed ancora la previsione di cui all'art 9 che prevede che il garante non possa opporre alcuna eccezione in ordine al momento in cui la esercita il diritto di recesso, che ragionando a contrario induce a CP_4 ritenere che il garante possa sollevare tutte le altre eccezioni non escluse.
L'insieme delle considerazioni sopra delineate portano a ritenere che le parti non abbiano inteso derogare al vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione con la conseguenza che gli opponenti sono legittimati a sollevare tutte le eccezioni inerenti la validità e l'esistenza del rapporto garantito oltre quelle in ordine alla fideiussione stessa .
Ciò posto gli opponenti lamentano in primo luogo la nullità della fideiussione in ragione della nullità del rapporto garantito per difetto forma ex art 1117 TUB.
In primo luogo, si rileva che il sig. e la sig.ra hanno garantito solo Parte_1 Parte_2
l'esposizione debitoria che la assumeva con il Banco PS ( come specificato anche nel ricorso Pt_3
9 per decreto ingiuntivo) e dunque solo quello derivante dal rapporto anticipi distinto con il n. 15593402,70) rispetto al quale l'opposta ha depositato i singoli contratti di anticipo fatture i cui accrediti risultano dagli estratti del rapporto di conto corrente n. 9278 pure allegati agli atti, onde l'eccezione va disattesa.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per inesistenza del debito da garantire.
In particolare, gli opponenti assumono che la fideiussione sarebbe nulla in quanto essendo la stessa rilasciata in data 13.03.2006 il debito garantito non esisteva essendo le fatture anticipate, il cui saldo è stato azionato in via monitoria, successive alla fideiussione (precisamente anticipazione del 01.10.2007 per €. 16.700,00; anticipazione del 25.09.2007 per €. 40.700,00; anticipazione del 24.10.2007 per €.
47.680,00; anticipazione del 17.10.2007 per €. 16.200,00; anticipazione dell'08.04.2008 per €. 23.141,35; anticipazione del 20.05.2008 per €. 10.345,35; anticipazione dell'08.04.2008 per €. 28.348,35.).
Tuttavia, nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione omnibus caratterizzata dall'impegno assunto da un soggetto verso una banca, con cui il primo garantisce l'adempimento di tutti i debiti - compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione - che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita, ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e domandare il saldo dei propri crediti..
La fideiussione omnibus concretizza, in sostanza, una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che è futuro, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione, non solo il sorgere del credito, ma può essere futuro anche l'atto generatore del credito.
La previsione di un massimale è di per sé sufficiente ad escludere la nullità della fideiussione, in quanto tale requisito è l'unico previsto dall' art. 1938 c.c. (così come novellato dalla legge n. 154 del 1992) che non richiede anche la specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia.
Nel caso di specie risulta espressamente l'indicazione del massimale garantito dai fideiussori – euro
516.456,90-.
Ancora deducono che la fideiussione si sarebbe estinta per rinunzia della banca al debito garantito non avendo la stessa presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento della società debitrice principale.
Anche tale eccezione va rigettata risultando agli atti la presentazione della istanza di ammissione al passivo al fallimento della del 8.10.2015. Parte_3
Il predetto fallimento veniva dichiarato chiuso per mancanza di fondi con provvedimento del 14.10.2025
(cfr. produzione Banca) e ciò consente di superare altresì l'eccezione di nullità della fideiussione ex art
1955 c.c. in quanto l'intervenuta chiusura del fallimento per mancanza di attivo rende impossibile ai garanti la possibilità di surrogarsi nei diritti di credito nella procedura fallimentare.
10 Ancora gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussione de quo, stipulata nel mese di marzo 2006, in quanto la stessa conterrebbe clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n, 287 del 1990.
Sul punto deve preliminarmente rilevarsi che gli stessi hanno prodotto sia il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.05, sia lo schema ABI, che n. 4 contratti di altre banche
(PS, Banca Popolare di Sviluppo, Banca dell'Adriatico, Banca Popolare dell'Emilia Romagna) che richiamano lo schema del contratto di fideiussione omnibus e degli articoli 2-6-8- datate 4.09.2007,
08.04.2008, 10.06.20111 e 30.05.2011.
Ebbene, non può che principiarsi per tale censura dalla recente decisione pronunciata dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.21 con la quale è stato risolto il profondo contrasto interpretativo ( di cui la Corte ha fatto espressa menzione nel corpo della sentenza) sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito in ordine alla sorte delle fideiussioni concluse in violazione della normativa antitrust e aderenti al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.55.
Invero, la Corte ha chiarito – pervero in senso conforme all'orientamento già seguito dalla locale sezione specializzata delle imprese dell'intestato Tribunale - che, non potendosi seguire né la tesi della nullità assoluta né quella della tutela esclusivamente risarcitoria, vanno invece dichiarati “parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.A tale conclusione giungono le sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da LI come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom”.
Invero, sulla scorta della ratio della normativa antitrust, ravvisata dall'autorevole giurisprudenza di legittimità nella promozione del bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche anche dei soggetti diversi dagli imprenditori (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 2207/2005) e della tutela del mercato in senso ooggettivo e non soggettivo, la Suprema Corte ha evidenziato che, se il tenore letterale della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3 ("le intese vietate sono nulle ad ogni effetto") deve essere interpretato secondo l'assunto per cui quod nullum est nullum producit effectum, non può che legittimarsi la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata ( sul punto la Corte invoca non solo la propria giurisprudenza più recente ma anche quella più risalente tra cui Cass., 13/07/2005,
n. 14716; Cass., 21/01/2010, n. 993).
E ciò in ossequio anche all'interpretazione del diritto comunitario secondo cui, fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti
11 nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C- 319/82, Societe' de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, Christophe . Per_3
Dunque, sempre fermo restando il principio cardine del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della condotta anticoncorrenziale - la sede naturale per la regolamentazione della sorte dei contratti a valle è quella dell'ordinamento interno degli Stati membri, non essendovi nessuna lettura obbligata dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento della UE, che consenta di far rientrare automaticamente - nella nozione di intesa vietata - la contrattazione a valle.
E tuttavia, sottolinea la Corte, le medesime decisioni hanno cura di precisare quale punto fondamentale, ai fini della problematica oggetto di giudizio, che la nullità di tale intesa è assoluta e che, pertanto, la stessa non può che essere opposta ai terzi, tra essi ricomprese, quindi, le parti estranee all'intesa - della contrattazione a valle della stessa ( sul punto viene invocata anche il contenuto della Direttiva
Enforcement n. 104/2014/UE).
Tutto ciò, premesso la Corte conclude nel senso che, se è rimesso al legislatore ed all'interprete nazionale l'individuazione del rimedio più idoneo alla realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria - espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole, quale rimedio rispettoso anche del principio generale di
"conservazione" del negozio.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) trattandosi di clausole che hanno l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto.
Solo la prova a carico dell'interessato dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, potrebbe riuscire a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, circostanza che viene presuntivamente esclusa allorquando il garante rivesta la qualità di socio o di amministratore della società, ravvisandosi solo per questo un interesse a prestare la garanzia ( mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza della stessa Corte - che, allorché la L. n.
287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità' delle "intese", "non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale
- realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza" (Cass., n. 827/1999) con la ravvisabilità del collegamento funzionale ( e non negoziale) tra l'intesa vietata a monte ed i contratti a valle.
12 La funzionalità in parola- evidenziano le Sezioni Unite - si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso del presente giudizio - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
La serialità stessa della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Con la conclusione che “Si e', pertanto, evidentemente in presenza di una "nullità speciale", posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'"ordine pubblico economico"; dunque "nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva" (Cass., n. 827/1999). In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento - come la
"nullità di protezione" nei contratti del consumatore (cd. secondo contratto), e la nullità nei rapporti tra imprese (cd. terzo contratto) - in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un "nesso funzionale", non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime - come detto - è da ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardia dell'"ordine pubblico economico", a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed
Europee antitrust”.
Dunque, nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui dello schema dichiarato nullo dalla
Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato "principio di conservazione" degli atti negoziali, costituente nell'ordinamento la "regola", impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale e comunitaria – antitrust a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità
Ebbene alla luce delle presenti e dirimenti considerazioni, visto il provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 02.05.05 nonché lo schema ABI e stante la corrispondenza della fideiussione prestata dagli odierni opponenti proprio a quest'ultimo nelle clausole 2, 6 ed 8 (cfr. allegato alla produzione monitoria della banca) va accolta l'eccezione di nullità della garanzia in oggetto con riguardo però solo alle predette clausole difettando la prova di una diversa volontà come sopra specificato.
Ciò premesso venuta meno la deroga alla disciplina prevista dall'art 1957 c.c. in ragione della nullità della predetta clausola ( art 6 ) – tra l'altro nulla anche ai sensi dell'art 33 del Cod. Consumo stante la qualifica di consumatori degli opponenti ( del tutto estranei alla compagine sociale, amministrativa e proprietaria della ed in assenza di prova di trattativa individuale- è fondata e va accolta l'eccezione di Parte_3
13 estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall' art. 1957 c.c. tempestivamente formulata.
L'art 1957 prevede la decadenza del creditore per l'ipotesi che non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale.
Nel caso di specie se è vero che nella fideiussione era prevista la clausola di pagamento a semplice richiesta
(clausola legittima e compatibile con il modello fideiussorio) tale previsione, in uno alla reviviscenza della clausola ex art 1957 c.c., legittima unicamente la possibilità per il creditore di agire nei confronti del debitore principale in via stragiudiziale ma pure sempre nel rispetto del termine decadenziale di sei mesi previsto dalla norma.
Ebbene nel caso di specie rapporto anticipi distinto con il numero 15593402 acceso presso la filiale di
Bacoli della garantito dal sig. e dalla sig.ra Controparte_4 Parte_1 Parte_2
per stessa ammissione della opposta risulta estinto in data 25.02.2014 ( cfr ricorso monitorio
[...]
e lettera di revoca affidamenti e chiusura conti allegato alla produzione della , difetta agli atti la CP_4 allegazione di qualsivoglia richiesta anche stragiudiziale, antecedente o successiva alla chiusura del rapporto anticipi, nei confronti della tale non potendosi considerare la raccomandata n. Parte_3
734906,55 del 3.04.2014 priva di ricevuta di ritorno, né la raccomandata datata 2012 parimenti priva di ricevuta di ritorno mentre la richiesta di ammissione al passivo del fallimento è datata 8.10.2015 e dunque successiva alla scadenza del termine di decadenza semestrale.
Da ciò ne discende l'estinzione della garanzia prestata dagli opponenti e la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dei predetti.
In ragione dell'accoglimento di tale motivo di opposizione restano assorbite le ulteriori censure formulate dagli opponenti inerenti al merito del rapporto garantito.
Occorre, adesso, passare alla disamina dei motivi di opposizione articolati dalla sig.ra ed Controparte_3 anche in questo caso assume carattere preliminare procedere alla disamina della corretta qualificazione della scrittura del 27.02.2007.
La signora risulta garante della società in virtù della sottoscrizione di un Controparte_3 Pt_3 contratto formalmente intitolato fideiussione omnibus del 27.02.2007 con l'allora Banca Antonveneta fino all'importo di €. 375.000,00 per i sottostanti rapporti bancari.
Il credito deriva quanto ad €. 235.452,84 dal saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 12987,20 a suo tempo acceso presso la Banca Antonveneta S.p.A. ed estinto in data 9.1.2014 e quanto ad €.
178.863,53 quale saldo debitore del rapporto anticipi distinto con il n. 1304560,07 a suo tempo acceso presso la Banca Antonveneta S.p.A.
Nel caso di specie sebbene nel contratto sia contenuta la sola clausola “ a semplice richiesta “ e non anche la previsione della rinuncia alle eccezioni il complesso del regolamento contrattuale induce a ritenere che le parti abbiano inteso sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia.
14 Richiamato quanto già detto in punto di diritto sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, assume particolare importanza la previsione di cui all'art 8 del contratto de quo con il quale le parti dichiarano che la garanzia è astratta ed autonoma e che la sua efficacia prescinde degli atti generanti le obbligazioni principali con la previsione dell'obbligo di restituire comunque tutte le somme” erogate”
e non come nella fattispecie sopra esamina il solo “dovuto”.
L'astrattezza e l'autonomia della obbligazione assunta sono dunque espressamente evidenziate.
Tale previsione in uno al pagamento a semplice richiesta, all'obbligo di restituire al creditore tutto quanto erogato a prescindere dalla esistenza, efficacia e validità della obbligazione garantita e dunque non solo il dovuto, la deroga al 1957 c.c., consente di affermare che nel caso de quo il vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione non sia solo attenuato ma eliso.
Conseguenza di tale qualificazione e che il garante, come già detto, non è legittimato a fare valere vizi inerenti al merito della pretesa garantita ad accezione di quelli che avendo una causa illecita, come gli interessi usurari e l'anatocismo, sono sempre proponibili.
Né trovano applicazione le norme sulla fideiussione e dunque gli articoli 1956 c.c. e 1957 c.c. invocati dall'opponente.
Posto che il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue la generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., che nel caso di specie è anche derogato.
Altra conseguenza della qualificazione in termine di contratto autonomo di garanzia è che ai fini della eccezione di nullità della garanzia per conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus non ha valore di prova privilegiata onde la parte non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto
In caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi. Cfr.
Cassazione civile sez. I, 16/10/2024, n.26847.
Nel caso di specie difetta ancor prima che la prova la stessa allegazione di un illecito antitrust.
Stante la validità dell'art 6 della fideiussione de quo e dunque della deroga all'art 1957 c.c. non vi era necessità per il creditore di agire nel termine di decadenza di cui alla precitata norma nei confronti del debitore principale né di coltivare l'azione con diligenza, onde tale motivo di opposizione non può essere accolto.
15 È invece inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai genericamente formulata in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia..
Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020.
Da tutto quanto sin qui evidenziato l'opposizione proposta da va rigettata e il decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto va dichiarato nei confronti della stessa esecutivo ai sensi dell'art 653 c.p.c.
Le spese di lite per entrambi i giudizi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore delle singole cause riunite come determinata in domanda e facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M. 55\2014 come attualizzati dal D.M. 147\2022 in relazione alle fasi effettivamente espletate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa RGN 10805\2021 promossa da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1.-Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 685\2021 nei confronti dei predetti;
2.- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori e Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 379,50 per spese ed euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso Parte_2 forfettario, iva e cpa come per legge con attribuzione agli avvocati Gastone Spagna e D'Amico Junio
Valerio per dichiarato anticipo
Nella causa RGN 12411\2021 promossa da così provvede: Controparte_3
1.- Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.685\2025 nei confronti della stessa
2.- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta Controparte_3 [...] liquidate in euro 12.046,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
Controparte_1
Napoli 3.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
16