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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10281 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 132/2025
Il Giudice IO LL, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti VIOLA FABRIZIO/VIOLA FRANCO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
MORELLI MASSIMILIANO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “ conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso , Parte_2 amministratore unico e socio di Techsa srl, codice
55.20.51- affittacamere per brevi soggiorni, CP_2 case ed appartamenti per vacanze, b&b, residence- impugna l'avviso di addebito notificatogli da in CP_1 data 25 novembre 2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 4777,94, a titolo di contributi “accertati e dovuti a titolo di gestione Commercianti”.
La difesa lamenta, in particolare, l'inammissibilità e l'inefficacia dell'atto impugnato per mancata preventiva esecuzione di alcun accertamento ispettivo e/o per mancata notifica di un diffida bonaria, la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, l'erroneità formale dell'avviso, emesso come titolo esecutivo, e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione alla gestione commercianti, a
Pag. 2 di 6 fronte del mancato svolgimento, da parte del ricorrente, in maniera prevalente e abituale, di attività commerciale.
Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio contesta le avverse deduzioni CP_1 rilevando, rispetto alle contestazioni di carattere procedurale, che il ricorrente è a conoscenza della sua iscrizione alla Gestioni commercianti fin dalla ricezione della raccomandata del 22.7.21 e della successiva notifica di due precedenti avvisi di addebito- peraltro non opposti- fondati sugli stessi fatti e che lo Statuto del contribuente non si applica ai crediti contributivi e, nel merito, che il ricorrente, in veste di amministratore unico di Techsa srl, ha necessariamente svolto, per il ruolo societario ricoperto, attività commerciale, in modo abituale e prevalente.
Il Tribunale, dopo aver fissato la prima udienza di trattazione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 9.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione in presenza all'udienza del 15.10.2025.
All'udienza del 15.10.2025 il giudice, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione dando lettura, all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della contestuale pronuncia.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è infondato.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di carattere procedurale sollevate dal ricorrente posto che quest'ultimo , con raccomandata del 21.7.2021, consegnatagli a mani il 22.7.2021, veniva reso espressamente edotto da della sua iscrizione CP_1 alla Gestione Commercianti e della sua facoltà di impugnare il relativo provvedimento e che lo stesso, il 1.2.2023 e il 3.1.24, riceveva la notifica di due avvisi di addebito, fondati sugli stessi fatti, da lui non tempestivamente impugnati e divenuti, pertanto, definitivi.
Alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio pare, pertanto, configurabile nel caso di specie posto che il ricorrente, pur essendo stato tempestivamente notiziato della sua iscrizione alla Gestione Commercianti, non proponeva tempestivo
Pag. 3 di 6 ricorso e che non era tenuta, per legge, ad CP_1 effettuare specifiche ispezioni presso i locali societari.
Va, in ogni caso, rilevato che la disposizione contenuta nell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, oltre a essere stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. O) d.lgs. n. 219/2023, era comunque riferita ai casi di accessi, ispezioni e verifiche, da parte dell'ente previdenziale, nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, ipotesi questa insussistente nel caso di specie.
Parimenti irrilevante, per i fini per cui si procede, è la contestata indicazione della natura esecutiva dell'avviso in esame trattandosi, al più, di mero errore materiale di trascrizione, come tale non inficiante la validità dell'atto.
Nel merito va innanzitutto premesso, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, che il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente, con conseguente obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali (cfr. Cass. N. 845/2010).
Non è sul punto dirimente che il ricorrente delegasse a uno studio di commercialisti la gestione degli aspetti contabili della società perché un conto è la gestione operativa e contabile di una società, delegabile a soggetti terzi, un conto è quella amministrativa, di competenza del socio amministratore.
Dalla visura camerale in atti emerge che il ricorrente, in qualità di amministratore unico e socio, è titolare di ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della società.
Appare, pertanto, del tutto verosimile, in assenza di contrarie e specifiche deduzioni, che il ricorrente si sia occupato, in prima persona, della gestione della società e della relativa attività, trattandosi di incombenze del tutto connaturali alla carica societaria ricoperta.
Il ricorrente ha, pertanto, assunto la piena responsabilità dell'impresa, con tutti i relativi oneri e rischi, e, in veste di amministratore unico, ha partecipato e partecipa personalmente, in modo abituale e prevalente, alla gestione societaria.
Pag. 4 di 6 Se così non fosse non sarebbe del resto comprensibile la scelta di di mantenere attiva e di Pt_1 utilizzare la società per la gestione, come “casa vacanze”, del proprio immobile, non essendo pacificamente necessario utilizzare lo strumento societario per svolgere un tale tipo di attività.
La società risulta ancora attiva, nonostante le contestazioni mosse da fin dal 2021. CP_1
Non appare, in ogni caso, rilevante la richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 29913/2021 posto che l'attività di “casa vacanze” svolta, nel caso di specie, dal ricorrente non è limitata alla mera riscossione dei canoni di locazione richiedendo una continuativa gestione delle prenotazioni dei singoli ospiti e il coordinamento delle attività di pulizia dell'immobile, delle modalità di check-in e di check- out degli occupanti e della manutenzione del medesimo appartamento, attività queste non demandate nel caso di specie, in assenza di attendibile riscontro, a persone terze.
A fronte delle risultanze documentali di natura pubblicistica prodotte da (visura camerale, CP_1 estratto Unilav) e delle considerazioni fin qui esposte, si ritiene, pertanto, che abbia attendibilmente CP_1 adempiuto al proprio onere probatorio, al contrario dell'opponente che non ha dedotto, sul punto, attendibile prova contraria.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese a favore di , nella misura indicata in CP_1 dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'entità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, rigetta il ricorso
CP_ condanna a rifondere a le Parte_2 spese di lite liquidate in complessivi euro 1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Pag. 5 di 6 15/10/2025
Il Giudice
IO LL
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 132/2025
Il Giudice IO LL, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti VIOLA FABRIZIO/VIOLA FRANCO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
MORELLI MASSIMILIANO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “ conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso , Parte_2 amministratore unico e socio di Techsa srl, codice
55.20.51- affittacamere per brevi soggiorni, CP_2 case ed appartamenti per vacanze, b&b, residence- impugna l'avviso di addebito notificatogli da in CP_1 data 25 novembre 2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 4777,94, a titolo di contributi “accertati e dovuti a titolo di gestione Commercianti”.
La difesa lamenta, in particolare, l'inammissibilità e l'inefficacia dell'atto impugnato per mancata preventiva esecuzione di alcun accertamento ispettivo e/o per mancata notifica di un diffida bonaria, la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, l'erroneità formale dell'avviso, emesso come titolo esecutivo, e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione alla gestione commercianti, a
Pag. 2 di 6 fronte del mancato svolgimento, da parte del ricorrente, in maniera prevalente e abituale, di attività commerciale.
Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio contesta le avverse deduzioni CP_1 rilevando, rispetto alle contestazioni di carattere procedurale, che il ricorrente è a conoscenza della sua iscrizione alla Gestioni commercianti fin dalla ricezione della raccomandata del 22.7.21 e della successiva notifica di due precedenti avvisi di addebito- peraltro non opposti- fondati sugli stessi fatti e che lo Statuto del contribuente non si applica ai crediti contributivi e, nel merito, che il ricorrente, in veste di amministratore unico di Techsa srl, ha necessariamente svolto, per il ruolo societario ricoperto, attività commerciale, in modo abituale e prevalente.
Il Tribunale, dopo aver fissato la prima udienza di trattazione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 9.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione in presenza all'udienza del 15.10.2025.
All'udienza del 15.10.2025 il giudice, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione dando lettura, all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della contestuale pronuncia.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è infondato.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di carattere procedurale sollevate dal ricorrente posto che quest'ultimo , con raccomandata del 21.7.2021, consegnatagli a mani il 22.7.2021, veniva reso espressamente edotto da della sua iscrizione CP_1 alla Gestione Commercianti e della sua facoltà di impugnare il relativo provvedimento e che lo stesso, il 1.2.2023 e il 3.1.24, riceveva la notifica di due avvisi di addebito, fondati sugli stessi fatti, da lui non tempestivamente impugnati e divenuti, pertanto, definitivi.
Alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio pare, pertanto, configurabile nel caso di specie posto che il ricorrente, pur essendo stato tempestivamente notiziato della sua iscrizione alla Gestione Commercianti, non proponeva tempestivo
Pag. 3 di 6 ricorso e che non era tenuta, per legge, ad CP_1 effettuare specifiche ispezioni presso i locali societari.
Va, in ogni caso, rilevato che la disposizione contenuta nell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, oltre a essere stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. O) d.lgs. n. 219/2023, era comunque riferita ai casi di accessi, ispezioni e verifiche, da parte dell'ente previdenziale, nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, ipotesi questa insussistente nel caso di specie.
Parimenti irrilevante, per i fini per cui si procede, è la contestata indicazione della natura esecutiva dell'avviso in esame trattandosi, al più, di mero errore materiale di trascrizione, come tale non inficiante la validità dell'atto.
Nel merito va innanzitutto premesso, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, che il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente, con conseguente obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali (cfr. Cass. N. 845/2010).
Non è sul punto dirimente che il ricorrente delegasse a uno studio di commercialisti la gestione degli aspetti contabili della società perché un conto è la gestione operativa e contabile di una società, delegabile a soggetti terzi, un conto è quella amministrativa, di competenza del socio amministratore.
Dalla visura camerale in atti emerge che il ricorrente, in qualità di amministratore unico e socio, è titolare di ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della società.
Appare, pertanto, del tutto verosimile, in assenza di contrarie e specifiche deduzioni, che il ricorrente si sia occupato, in prima persona, della gestione della società e della relativa attività, trattandosi di incombenze del tutto connaturali alla carica societaria ricoperta.
Il ricorrente ha, pertanto, assunto la piena responsabilità dell'impresa, con tutti i relativi oneri e rischi, e, in veste di amministratore unico, ha partecipato e partecipa personalmente, in modo abituale e prevalente, alla gestione societaria.
Pag. 4 di 6 Se così non fosse non sarebbe del resto comprensibile la scelta di di mantenere attiva e di Pt_1 utilizzare la società per la gestione, come “casa vacanze”, del proprio immobile, non essendo pacificamente necessario utilizzare lo strumento societario per svolgere un tale tipo di attività.
La società risulta ancora attiva, nonostante le contestazioni mosse da fin dal 2021. CP_1
Non appare, in ogni caso, rilevante la richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 29913/2021 posto che l'attività di “casa vacanze” svolta, nel caso di specie, dal ricorrente non è limitata alla mera riscossione dei canoni di locazione richiedendo una continuativa gestione delle prenotazioni dei singoli ospiti e il coordinamento delle attività di pulizia dell'immobile, delle modalità di check-in e di check- out degli occupanti e della manutenzione del medesimo appartamento, attività queste non demandate nel caso di specie, in assenza di attendibile riscontro, a persone terze.
A fronte delle risultanze documentali di natura pubblicistica prodotte da (visura camerale, CP_1 estratto Unilav) e delle considerazioni fin qui esposte, si ritiene, pertanto, che abbia attendibilmente CP_1 adempiuto al proprio onere probatorio, al contrario dell'opponente che non ha dedotto, sul punto, attendibile prova contraria.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese a favore di , nella misura indicata in CP_1 dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'entità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, rigetta il ricorso
CP_ condanna a rifondere a le Parte_2 spese di lite liquidate in complessivi euro 1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Pag. 5 di 6 15/10/2025
Il Giudice
IO LL
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