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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno, avente ad oggetto: e riservata in decisione all'udienza del, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Paesano Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio della quale elettivamente domiciliato in Vallo della C.F._2
Lucania alla via G. Frate n. 20, come da mandato in atti;
ATTORE
E
( , rappresentata e difesa in virtù di mandato agli Controparte_1 C.F._3 atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Antonella Palladino e dall'avv. Iolanda
Molinaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Vallo della Lucania alla via
O. Valiante n.28;
CONVENUTA
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
1 FATTO E DIRITTO
Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio in Camerota il 27.03.2010 con la Parte_1 sig.ra che da tale unione erano nati due figli, , 20.08.2010) Controparte_1 Per_1 Per_2
e ( 16.08.2015) e che la separazione era stata legalmente pronunciata con la Per_3 Per_4 sentenza n. 709/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, divenuta irrevocabile – chiedeva di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale con la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione ai punti dal n. 1 al n. 5 e di revocare espressamente la statuizione economica di cui al punto 6 dell'accordo di separazione che prevedeva l'obbligo di versare “alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per le spese mensili che dovrà sostenere per la nuova sistemazione abitativa dei bambini in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, l'ulteriore somma mensile di euro 200,00”.
Deduceva di aver convissuto con la moglie fino al 2021 quando la sig.ra aveva lasciato CP_1
l'abitazione familiare con i due bambini e si era trasferita presso la propria famiglia di origine, che nel corso del procedimento di separazione giudiziale le parti avevano trovato un accordo tenuto conto, in via prioritaria, degli interessi dei due figli minori della coppia, e , Per_1 Per_3 che erano stati affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma e disciplina dei tempi di permanenza con il papà, e che la crisi coniugale che aveva condotto alla separazione era divenuta irreversibile.
Aggiungeva di aver versato in forza dell'accordo al coniuge un contributo mensile di mantenimento per i due figli minori pari ad euro 600,00 (300,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, che l'assegno unico era percepito per intero dalla sig.ra di essersi
CP_1 assunto l'obbligo del pagamento dell'intera rata di un mutuo gravante su locale in comproprietà al 50% con la sig.ra in cui esercitava la sua attività lavorativa, di euro 430,00 mensili e
CP_1 di essersi obbligato in sede di separazione a versare alla sig.ra mensilmente la ulteriore
CP_1 somma di euro 200,00 a titolo di contributo per “le spese mensili che la stessa dovrà sostenere per la nuova sistemazione abitativa dei bambini in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale”. Chiedeva, premesso di svolgere l'attività di fisioterapista libero professionista, la revoca della previsione del versamento della somma di euro 200,00 per la sistemazione abitativa, evidenziando che la sig.ra avrebbe dovuto trovare una diversa ed autonoma sistemazione abitativa, con
CP_1 conseguente onere di spesa, in termini di canone di locazione o di mutuo e che, viceversa, la stessa aveva continuato a beneficiare della sistemazione abitativa in proprietà della sua famiglia di origine, che avrebbe dovuto essere provvisoria e che non le comportava alcun costo o onere e, ancora, che nel frattempo le sue condizioni economiche erano peggiorate e che in particolare
2 la società costituta per l'esercizio della sua attività (la era stata Parte_2 estinta a marzo del 2024 ed erano aumentati i tempi di permanenza dei figli presso di sé.
La sig.ra si costituiva in giudizio Controparte_1
Deduceva di aver goduto dell'assegnazione della casa familiare e di avervi rinunciato unicamente, perché il ricorrente si era rifiutato di lasciarla e paventava una vendita della stessa da parte dei suoi genitori, di aver rinunciato alla casa familiare solo per evitare di vivere in una situazione di precarietà e che la scelta forzata della soluzione abitativa, ben nota all' sin dalla Pt_1 conclusione dell'accordo di separazione, era motivata altresì dalla necessità di avvalersi della vicinanza della madre, preziosa nell'accudimento dei minori quando l'odierna resistente si assentava per lavoro e che per tale ragione vi era stato il riconoscimento della somma mensile di
€.200,00 quale contributo per le spese che la avrebbe sopportato a causa della nuova CP_1 collocazione abitativa, fuori dal centro cittadino con necessità di provvedere in continuazione ad accompagnare i figli.
Aggiungeva di aver rinunciato ad un lavoro a tempo pieno per dedicare ai minori le doverose attenzioni, che il ricorrente continuava a lavorare a ritmo incessante e ad incontrare i figli sempre per lo stesso tempo e aveva iniziato una convivenza con un'altra donna dalla quale, recentemente, aveva avuto anche un altro figlio, continuando a vivere nella casa che era stata la dimora coniugale.
Non si opponeva alla conferma delle pattuizioni contenute nella separazione, auspicando, tuttavia, che il ricorrente si impegnasse a far sentire sempre più e parte Per_1 Per_3 integrante anche della nuova famiglia ed evidenziava che la somma di €. 600,00 concordata in sede di separazione per il mantenimento dei figli non era più sufficiente per le mutate esigenze degli stessi, ed in particolare di e che, dunque, la controparte non poteva esimersi dal Per_1 versare la somma complessiva di euro 800,00 a titolo di mantenimento di entrambi i figli.
Evidenziava, altresì, che notevoli erano le spese che aveva dovuto sostenere per la sistemazione della nuova casa, che la somma di euro 200,00 era stata riconosciuta per le mutate esigenze abitative conseguenti alla rinuncia alla casa coniugale, e non per il pagamento di un canone, e che alcuna riduzione nel reddito del ricorrente era nel frattempo intervenuta. In particolare sottolineava che il ricorrente svolgeva attività privata di fisioterapista in un immobile di proprietà, lavorando quotidianamente dalla mattina alla sera, era proprietario di una macchina e di una moto
BMW e abitava in una casa appartenente alla famiglia di origine.
3 Concludeva come segue: “1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.03.2010, in
Camerota, dai signori e con ogni effetto e conseguenza di legge;
2. affidare Controparte_1 Parte_1
i figli minori e ad entrambi i genitori, confermando il collocamento presso la madre e Per_1 Per_3 confermando le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n.709 pubblicata in data 06.10.2022 in punto di frequentazione tra i figli minori e il genitore non collocatario, di cui ai punti 1, 2, 3. 4 e 5 della sentenza n.
709/2022; 3. confermare le statuizioni relative agli aspetti economici previste al punto n. 6 della sentenza n.
709/2022 e per l'effetto confermare che il sig. contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50%, Pt_1 previo accordo sulle stesse, come da protocollo del CNF, confermare che la sig.ra continuerà a percepire per CP_1 intero l'assegno unico per i figli e confermare che il sig. continuerà a versare la somma mensile di €. Pt_1
200,00 a titolo di contributo per le esigenze abitative dei minori, da corrispondersi alla sig.ra entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese;
4. modificare la statuizione contenuta al punto n. 6 della sentenza n. 709/2022 relativamente all'entità del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli minori e per l'effetto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale: ordinare al sig. di versare la somma mensile complessiva di € Pt_1
800,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno CP_1 cinque di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. rigettare le avverse richieste del ricorrente…”.
Le parti comparivano all'udienza del 27/5/2025. dichiarava: “Mi riporto al ricorso. Ho un ottimo rapporto con i miei figli e li frequento nei Parte_1 giorni stabiliti e tutte le volte che lo vogliono. Il rapporto con mia moglie è limitato alla gestione dei figli e condividiamo le decisioni che li riguardano. Null'altro”. dichiarava: “Mi riporto alla comparsa. I miei figli frequentano il padre, anche se il più Controparte_1 grande ha avuto un momento di difficoltà e dunque nell'ultimo periodo il rapporto è stato meno intenso per il disagio che prova nell'esprimere le sue esigenze. Attualmente non lavoro perché da quando è venuta a mancare mia madre, che in passato mi ha dato una mano, non posso prendere impegni fissi di lavoro. Non può modificarsi
l'assegno perché con quei soldi mi faccio carico una serie di spese ai quali il padre non contribuisce, quali impegni sportivi o doposcuola, o ancora per la vita sociale dei miei figli. Null'altro”.
Entrambe le parti manifestavano il proprio consenso a procedere ad una valutazione psicologica del minore e a ricorrere, laddove necessario, all'aiuto di uno specialista, nonché alla Per_1 divisione delle spese relative da qualificare come straordinarie e i difensori tutti chiedevano di soprassedere sull'audizione del minore di rimettere la causa in decisione. Per_1
La causa, dopo un differimento determinato dalla necessità di comunicare la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero, era assunta in decisione sulle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025.
4 La domanda è fondata. E' provato infatti il titolo addotto a sostegno di essa e cioè la separazione personale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 3 della legge n.
74/1987. Ricorre perciò la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898 del 1970 come modificato dalla citata legge n. 74/87 e d'altra parte, attese le risultanze processuali e quanto dalle stesse dichiarato, si deve ritenere che sia venuta meno definitivamente la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Per quanto concerne le disposizioni accessorie non vi sono ragioni per non confermare, secondo quanto, peraltro, richiesto concordemente dalle parti le condizioni della separazione ai punti dal n. 1 al n. 5 (
1. I coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio ai bambini.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_3 genitori, secondo la disciplina dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. 3.
La casa coniugale sita in Camerota alla via San Domenico 5, di proprietà di terzi, resterà nella disponibilità esclusiva, materiale e giuridica, dei proprietari, in quanto la signora prende atto della risoluzione del CP_1 contratto di comodato e rinuncia all'assegnazione della stessa;
deve pertanto intendersi espressamente revocata la disposizione di cui all'ordinanza presidenziale che assegna l'immobile alla sig.ra 4. Così come stabilito CP_1 nell'ordinanza presidenziale del 3.06.2022 (n. 6479/2022 cron.) i tempi di permanenza dei bambini presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
solo in mancanza di diverso accordo, il padre potrà tenere con sé i minori per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 19.00 alle 21.00 (o alle 22:30 nel periodo delle vacanze estive) e a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00
(o alle 22:30 nel periodo delle vacanze estive); le feste natalizie, ad anni alterni, il giorno della vigilia e il 25 dicembre e il giorno 31 e il capodanno, con inizio della madre;
le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del lunedì dell'Angelo, con inizio della madre;
le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e/o di agosto e/o di settembre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza, con inizio della madre;
la ricorrenza della festa del papà con il padre e la ricorrenza della festa della mamma con la madre. Per ogni vacanza, il genitore comunicherà all'altro il luogo in cui porterà i bambini e si renderà reperibile per tutta la durata della vacanza, garantendo un contatto telefonico con il genitore assente.
5. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative
5 all'istruzione, all'educazione, alla crescita e alla cura della salute dei bambini dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei figli”).
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone, difatti, al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sul figlio e sull'altro genitore anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza,
l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti.
Non vi è alcuna ragione di procedere all'esame di non essendovi contrasto fra le parti Per_1 in ordine al suo collocamento.
Le parti erano in disaccordo unicamente sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dall'attore, all'esito del collocamento dei minori presso la madre;
la difesa del sig. Pt_1 chiedeva di non essere ulteriormente tenuto a versare la somma di euro 200,00 di cui al
[...]
n. 6 delle condizioni di separazione (“verserà altresì alla sig.ra a titolo di contributo per le spese CP_1 mensili che la stessa dovrà sostenere per la nuova sistemazione abitativa dei bambini in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, l'ulteriore somma mensile di euro 200,00”) e la sig.ra Controparte_1 chiedeva, in ogni caso, un aumento dell'assegno originariamente predeterminato in euro
[...]
600,00 a cagione delle aumentate esigenze dei figli, contestando che la situazione patrimoniale della controparte fosse peggiorata.
Come a tutti noto nella determinazione della misura del contributo economico per il mantenimento dei figli minori, deve tenersi conto delle condizioni economiche delle parti e della loro capacità di produrre reddito e l'aumento delle esigenze economiche dei figli, che è notoriamente legato alla loro crescita, non ha bisogno di specifica dimostrazione e richiede un adeguamento dell'assegno di mantenimento ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 13664/2022: La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
6 comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”).
La ricorrente dichiarava per l'anno 2023 il reddito di euro 5.435,00 e risulta intestataria di una
Toyota; il resistente risulta aver percepito negli anni 2020/2021/2022 i seguenti redditi 11.607,00,
11.152,00 e 11.717,00, non depositava la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023 ed è intestatario di una Renault e di una moto e titolare di una polizza assicurativa salute. Appare evidente dagli elementi raccolti che il sig. goda di ulteriori entrate: il reddito lordo Parte_1 dichiarato non è compatibile con la titolarità di due veicoli, con la sottoscrizione di una polizza salute e con il versamento sia della somma di euro 800,00 mensili per i figli, sia della rata del mutuo.
Ne consegue che, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla clausola che in sede di separazione prevedeva per la nuova sistemazione abitativa dei bambini un contributo di euro 200,00, alla luce della collocazione prevalente dei minori, dei tempi di frequentazione con i genitori, dell'età della prole e delle relative esigenze, della capacità reddituale delle parti per come rappresentata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità, il resistente deve contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma mensile di euro 800,00 ( euro 400,00 per ciascun figlio), oltre assegno unico che verrà percepito interamente dalla madre, come già pattuito in sede di separazione e concorso nelle spese straordinarie al 50%.
La delicatezza della materia rende, infine, opportuna la previsione analitica delle medesime e delle relative modalità di concertazione tra i coniugi, che dovranno, in caso di disaccordo, uniformarsi al seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che
NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo emateriale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)
7 corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che
NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Entrambe le parti hanno prestato il proprio consenso alla catalogazione delle spese per la valutazione psicologica di per uno specialista, laddove necessario, come straordinarie. Per_1
Le spese in considerazione della materia trattata e della posizione assunta dalle parti vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 2/1/2025 dal sig. nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/3/2010 dalle parti in
Camerota;
2) conferma le statuizioni dal n. 1 al n. 5 di cui alla sentenza di separazione n.
709/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania;
3) dispone che versi a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
la somma di euro 800,00 ( euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutare Per_3 annualmente secondo indici Istat, che la sig.ra percepisca Controparte_1 integralmente l'assegno unico e che ciascun genitore contribuisca nella misura del
50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche come individuate in motivazione;
4) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
5) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
LA PRESIDENTE rel.
dott.ssa Elvira Bellantoni
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno, avente ad oggetto: e riservata in decisione all'udienza del, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Paesano Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio della quale elettivamente domiciliato in Vallo della C.F._2
Lucania alla via G. Frate n. 20, come da mandato in atti;
ATTORE
E
( , rappresentata e difesa in virtù di mandato agli Controparte_1 C.F._3 atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Antonella Palladino e dall'avv. Iolanda
Molinaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Vallo della Lucania alla via
O. Valiante n.28;
CONVENUTA
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
1 FATTO E DIRITTO
Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio in Camerota il 27.03.2010 con la Parte_1 sig.ra che da tale unione erano nati due figli, , 20.08.2010) Controparte_1 Per_1 Per_2
e ( 16.08.2015) e che la separazione era stata legalmente pronunciata con la Per_3 Per_4 sentenza n. 709/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, divenuta irrevocabile – chiedeva di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale con la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione ai punti dal n. 1 al n. 5 e di revocare espressamente la statuizione economica di cui al punto 6 dell'accordo di separazione che prevedeva l'obbligo di versare “alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per le spese mensili che dovrà sostenere per la nuova sistemazione abitativa dei bambini in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, l'ulteriore somma mensile di euro 200,00”.
Deduceva di aver convissuto con la moglie fino al 2021 quando la sig.ra aveva lasciato CP_1
l'abitazione familiare con i due bambini e si era trasferita presso la propria famiglia di origine, che nel corso del procedimento di separazione giudiziale le parti avevano trovato un accordo tenuto conto, in via prioritaria, degli interessi dei due figli minori della coppia, e , Per_1 Per_3 che erano stati affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma e disciplina dei tempi di permanenza con il papà, e che la crisi coniugale che aveva condotto alla separazione era divenuta irreversibile.
Aggiungeva di aver versato in forza dell'accordo al coniuge un contributo mensile di mantenimento per i due figli minori pari ad euro 600,00 (300,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, che l'assegno unico era percepito per intero dalla sig.ra di essersi
CP_1 assunto l'obbligo del pagamento dell'intera rata di un mutuo gravante su locale in comproprietà al 50% con la sig.ra in cui esercitava la sua attività lavorativa, di euro 430,00 mensili e
CP_1 di essersi obbligato in sede di separazione a versare alla sig.ra mensilmente la ulteriore
CP_1 somma di euro 200,00 a titolo di contributo per “le spese mensili che la stessa dovrà sostenere per la nuova sistemazione abitativa dei bambini in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale”. Chiedeva, premesso di svolgere l'attività di fisioterapista libero professionista, la revoca della previsione del versamento della somma di euro 200,00 per la sistemazione abitativa, evidenziando che la sig.ra avrebbe dovuto trovare una diversa ed autonoma sistemazione abitativa, con
CP_1 conseguente onere di spesa, in termini di canone di locazione o di mutuo e che, viceversa, la stessa aveva continuato a beneficiare della sistemazione abitativa in proprietà della sua famiglia di origine, che avrebbe dovuto essere provvisoria e che non le comportava alcun costo o onere e, ancora, che nel frattempo le sue condizioni economiche erano peggiorate e che in particolare
2 la società costituta per l'esercizio della sua attività (la era stata Parte_2 estinta a marzo del 2024 ed erano aumentati i tempi di permanenza dei figli presso di sé.
La sig.ra si costituiva in giudizio Controparte_1
Deduceva di aver goduto dell'assegnazione della casa familiare e di avervi rinunciato unicamente, perché il ricorrente si era rifiutato di lasciarla e paventava una vendita della stessa da parte dei suoi genitori, di aver rinunciato alla casa familiare solo per evitare di vivere in una situazione di precarietà e che la scelta forzata della soluzione abitativa, ben nota all' sin dalla Pt_1 conclusione dell'accordo di separazione, era motivata altresì dalla necessità di avvalersi della vicinanza della madre, preziosa nell'accudimento dei minori quando l'odierna resistente si assentava per lavoro e che per tale ragione vi era stato il riconoscimento della somma mensile di
€.200,00 quale contributo per le spese che la avrebbe sopportato a causa della nuova CP_1 collocazione abitativa, fuori dal centro cittadino con necessità di provvedere in continuazione ad accompagnare i figli.
Aggiungeva di aver rinunciato ad un lavoro a tempo pieno per dedicare ai minori le doverose attenzioni, che il ricorrente continuava a lavorare a ritmo incessante e ad incontrare i figli sempre per lo stesso tempo e aveva iniziato una convivenza con un'altra donna dalla quale, recentemente, aveva avuto anche un altro figlio, continuando a vivere nella casa che era stata la dimora coniugale.
Non si opponeva alla conferma delle pattuizioni contenute nella separazione, auspicando, tuttavia, che il ricorrente si impegnasse a far sentire sempre più e parte Per_1 Per_3 integrante anche della nuova famiglia ed evidenziava che la somma di €. 600,00 concordata in sede di separazione per il mantenimento dei figli non era più sufficiente per le mutate esigenze degli stessi, ed in particolare di e che, dunque, la controparte non poteva esimersi dal Per_1 versare la somma complessiva di euro 800,00 a titolo di mantenimento di entrambi i figli.
Evidenziava, altresì, che notevoli erano le spese che aveva dovuto sostenere per la sistemazione della nuova casa, che la somma di euro 200,00 era stata riconosciuta per le mutate esigenze abitative conseguenti alla rinuncia alla casa coniugale, e non per il pagamento di un canone, e che alcuna riduzione nel reddito del ricorrente era nel frattempo intervenuta. In particolare sottolineava che il ricorrente svolgeva attività privata di fisioterapista in un immobile di proprietà, lavorando quotidianamente dalla mattina alla sera, era proprietario di una macchina e di una moto
BMW e abitava in una casa appartenente alla famiglia di origine.
3 Concludeva come segue: “1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.03.2010, in
Camerota, dai signori e con ogni effetto e conseguenza di legge;
2. affidare Controparte_1 Parte_1
i figli minori e ad entrambi i genitori, confermando il collocamento presso la madre e Per_1 Per_3 confermando le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n.709 pubblicata in data 06.10.2022 in punto di frequentazione tra i figli minori e il genitore non collocatario, di cui ai punti 1, 2, 3. 4 e 5 della sentenza n.
709/2022; 3. confermare le statuizioni relative agli aspetti economici previste al punto n. 6 della sentenza n.
709/2022 e per l'effetto confermare che il sig. contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50%, Pt_1 previo accordo sulle stesse, come da protocollo del CNF, confermare che la sig.ra continuerà a percepire per CP_1 intero l'assegno unico per i figli e confermare che il sig. continuerà a versare la somma mensile di €. Pt_1
200,00 a titolo di contributo per le esigenze abitative dei minori, da corrispondersi alla sig.ra entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese;
4. modificare la statuizione contenuta al punto n. 6 della sentenza n. 709/2022 relativamente all'entità del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli minori e per l'effetto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale: ordinare al sig. di versare la somma mensile complessiva di € Pt_1
800,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno CP_1 cinque di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. rigettare le avverse richieste del ricorrente…”.
Le parti comparivano all'udienza del 27/5/2025. dichiarava: “Mi riporto al ricorso. Ho un ottimo rapporto con i miei figli e li frequento nei Parte_1 giorni stabiliti e tutte le volte che lo vogliono. Il rapporto con mia moglie è limitato alla gestione dei figli e condividiamo le decisioni che li riguardano. Null'altro”. dichiarava: “Mi riporto alla comparsa. I miei figli frequentano il padre, anche se il più Controparte_1 grande ha avuto un momento di difficoltà e dunque nell'ultimo periodo il rapporto è stato meno intenso per il disagio che prova nell'esprimere le sue esigenze. Attualmente non lavoro perché da quando è venuta a mancare mia madre, che in passato mi ha dato una mano, non posso prendere impegni fissi di lavoro. Non può modificarsi
l'assegno perché con quei soldi mi faccio carico una serie di spese ai quali il padre non contribuisce, quali impegni sportivi o doposcuola, o ancora per la vita sociale dei miei figli. Null'altro”.
Entrambe le parti manifestavano il proprio consenso a procedere ad una valutazione psicologica del minore e a ricorrere, laddove necessario, all'aiuto di uno specialista, nonché alla Per_1 divisione delle spese relative da qualificare come straordinarie e i difensori tutti chiedevano di soprassedere sull'audizione del minore di rimettere la causa in decisione. Per_1
La causa, dopo un differimento determinato dalla necessità di comunicare la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero, era assunta in decisione sulle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025.
4 La domanda è fondata. E' provato infatti il titolo addotto a sostegno di essa e cioè la separazione personale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 3 della legge n.
74/1987. Ricorre perciò la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898 del 1970 come modificato dalla citata legge n. 74/87 e d'altra parte, attese le risultanze processuali e quanto dalle stesse dichiarato, si deve ritenere che sia venuta meno definitivamente la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Per quanto concerne le disposizioni accessorie non vi sono ragioni per non confermare, secondo quanto, peraltro, richiesto concordemente dalle parti le condizioni della separazione ai punti dal n. 1 al n. 5 (
1. I coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio ai bambini.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_3 genitori, secondo la disciplina dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. 3.
La casa coniugale sita in Camerota alla via San Domenico 5, di proprietà di terzi, resterà nella disponibilità esclusiva, materiale e giuridica, dei proprietari, in quanto la signora prende atto della risoluzione del CP_1 contratto di comodato e rinuncia all'assegnazione della stessa;
deve pertanto intendersi espressamente revocata la disposizione di cui all'ordinanza presidenziale che assegna l'immobile alla sig.ra 4. Così come stabilito CP_1 nell'ordinanza presidenziale del 3.06.2022 (n. 6479/2022 cron.) i tempi di permanenza dei bambini presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
solo in mancanza di diverso accordo, il padre potrà tenere con sé i minori per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 19.00 alle 21.00 (o alle 22:30 nel periodo delle vacanze estive) e a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00
(o alle 22:30 nel periodo delle vacanze estive); le feste natalizie, ad anni alterni, il giorno della vigilia e il 25 dicembre e il giorno 31 e il capodanno, con inizio della madre;
le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del lunedì dell'Angelo, con inizio della madre;
le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e/o di agosto e/o di settembre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza, con inizio della madre;
la ricorrenza della festa del papà con il padre e la ricorrenza della festa della mamma con la madre. Per ogni vacanza, il genitore comunicherà all'altro il luogo in cui porterà i bambini e si renderà reperibile per tutta la durata della vacanza, garantendo un contatto telefonico con il genitore assente.
5. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative
5 all'istruzione, all'educazione, alla crescita e alla cura della salute dei bambini dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei figli”).
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone, difatti, al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sul figlio e sull'altro genitore anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza,
l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti.
Non vi è alcuna ragione di procedere all'esame di non essendovi contrasto fra le parti Per_1 in ordine al suo collocamento.
Le parti erano in disaccordo unicamente sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dall'attore, all'esito del collocamento dei minori presso la madre;
la difesa del sig. Pt_1 chiedeva di non essere ulteriormente tenuto a versare la somma di euro 200,00 di cui al
[...]
n. 6 delle condizioni di separazione (“verserà altresì alla sig.ra a titolo di contributo per le spese CP_1 mensili che la stessa dovrà sostenere per la nuova sistemazione abitativa dei bambini in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, l'ulteriore somma mensile di euro 200,00”) e la sig.ra Controparte_1 chiedeva, in ogni caso, un aumento dell'assegno originariamente predeterminato in euro
[...]
600,00 a cagione delle aumentate esigenze dei figli, contestando che la situazione patrimoniale della controparte fosse peggiorata.
Come a tutti noto nella determinazione della misura del contributo economico per il mantenimento dei figli minori, deve tenersi conto delle condizioni economiche delle parti e della loro capacità di produrre reddito e l'aumento delle esigenze economiche dei figli, che è notoriamente legato alla loro crescita, non ha bisogno di specifica dimostrazione e richiede un adeguamento dell'assegno di mantenimento ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 13664/2022: La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
6 comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”).
La ricorrente dichiarava per l'anno 2023 il reddito di euro 5.435,00 e risulta intestataria di una
Toyota; il resistente risulta aver percepito negli anni 2020/2021/2022 i seguenti redditi 11.607,00,
11.152,00 e 11.717,00, non depositava la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023 ed è intestatario di una Renault e di una moto e titolare di una polizza assicurativa salute. Appare evidente dagli elementi raccolti che il sig. goda di ulteriori entrate: il reddito lordo Parte_1 dichiarato non è compatibile con la titolarità di due veicoli, con la sottoscrizione di una polizza salute e con il versamento sia della somma di euro 800,00 mensili per i figli, sia della rata del mutuo.
Ne consegue che, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla clausola che in sede di separazione prevedeva per la nuova sistemazione abitativa dei bambini un contributo di euro 200,00, alla luce della collocazione prevalente dei minori, dei tempi di frequentazione con i genitori, dell'età della prole e delle relative esigenze, della capacità reddituale delle parti per come rappresentata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità, il resistente deve contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma mensile di euro 800,00 ( euro 400,00 per ciascun figlio), oltre assegno unico che verrà percepito interamente dalla madre, come già pattuito in sede di separazione e concorso nelle spese straordinarie al 50%.
La delicatezza della materia rende, infine, opportuna la previsione analitica delle medesime e delle relative modalità di concertazione tra i coniugi, che dovranno, in caso di disaccordo, uniformarsi al seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che
NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo emateriale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)
7 corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che
NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Entrambe le parti hanno prestato il proprio consenso alla catalogazione delle spese per la valutazione psicologica di per uno specialista, laddove necessario, come straordinarie. Per_1
Le spese in considerazione della materia trattata e della posizione assunta dalle parti vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 2/1/2025 dal sig. nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/3/2010 dalle parti in
Camerota;
2) conferma le statuizioni dal n. 1 al n. 5 di cui alla sentenza di separazione n.
709/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania;
3) dispone che versi a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
la somma di euro 800,00 ( euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutare Per_3 annualmente secondo indici Istat, che la sig.ra percepisca Controparte_1 integralmente l'assegno unico e che ciascun genitore contribuisca nella misura del
50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche come individuate in motivazione;
4) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
5) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
LA PRESIDENTE rel.
dott.ssa Elvira Bellantoni
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