Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2915/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
RASOM LUCIANA e , elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 38121 TRENTO, presso il difensore avv. RASOM LUCIANA
ATTRICE
contro
:
(C.F. ), già difesa dall'avv. FORTE SIMONE e Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 23 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. FORTE
SIMONE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTRICE:- respingere il ricorso in opposizione per inammissibilità e/o infondatezza;
- condannare l'opponente a rifondere le spese di giudizio tutte per compensi e spese, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CNPA., con distrazione in favore del sottofirmato avvocato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
CONVENUTA:
1. In Accoglimento del Primo Motivo, in via del tutto preliminare, dichiarare l'inammissibilità del Ricorso dell'Ente Riscossore per difetto dello “Ius Postulandi” in capo pagina 1 di 6
Giudizio di Merito oltre il termine fissato dal giudice a quo;
2. Nel Merito, confermare la Nullità del Pignoramento di crediti presso terzi opposto per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo
PEC “Non Istituzionale” in violazione degli artt. 26, D.P.R. n. 602/73; art. 60, D.P.R. n. 600/73; art. 3 bis, co. 1, L. n. 53/1994; art. 6 ter, D.Lgs. n. 82/2005 ed art. 16 ter, D.L. n. 179/2012;
3. Ancora nel merito, dichiarare inammissibile il motivo promosso ex adverso, teso a sostenere la legittimità della Cartella di pagamento n. 11220200002424121000, e/o, per l'effetto, dichiararne la nullità/illegittimità e/o poiché anch'essa derivante da indirizzo P.E.C. non censito in pubblici elenchi.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto citazione dd. 22.11.22 l , agente della riscossione per le Parte_1
Province di Trento e Bolzano, ha convenuto in giudizio la asserendo che con ricorso Parte_2
dd. 30.6.2022 la convenuta aveva proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615
e 617 cpc avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 11220223220000096000 emesso da
, chiedendo che fosse dichiarata la nullità/inefficacia di tale atto di pignoramento. Parte_1
Ha precisato che il GE aveva sospeso la procedura esecutiva.
Ha affermato che, in particolare, controparte aveva dedotto quale vizio della notificazione dell'atto di pignoramento, eseguita a mezzo pec, secondo quanto disposto dall'art 26 del D.P.R. 602/73, la circostanza che l'indirizzo di provenienza – t - Email_1
non sarebbe quello riportato nei registri pubblici e, quindi, fosse del tutto sconosciuto.
Ha asserito che l'art. 3bis L. n.53/94 riguardava solo la notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati;
inoltre l'art. 57bis D.L. 82/2005 riguardava le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e gestori dei servizi pubblici.
Ha precisato che, al contrario, il caso in esame riguardava la notificazione di un atto dell'esazione da parte dell al contribuente. Controparte_1
Ha affermato che non vi poteva, inoltre, essere alcun dubbio in merito alla provenienza del messaggio elettronico e che la notifica era stata regolarmente effettuata all'indirizzo Pec del destinatario, il quale ne aveva avuto piena conoscenza (tanto è vero che aveva impugnato l'atto evocando correttamente il soggetto che lo aveva emesso).
pagina 2 di 6 Ha asserito, inoltre, che parimenti infondata era l'eccezione inerente l'asserito difetto di notificazione della cartella di pagamento posta alla base dell'atto di pignoramento opposto.
Ha precisato, invero, che la cartella n. 11220200002424121000 per € 66.221,32 era stata notificata in data 3 dicembre 2021 a mezzo posta elettronica certificata ex art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 all'indirizzo della ricorrente come risultante dal registro INI-PEC.
In merito, infine, alla lamentata violazione della L.228/2012, ha asserito che in data 27.06.2022,
l'opponente aveva presentato istanza di sospensione a seguito della notifica dell'atto di pignoramento e che l'agente della riscossione, nelle more della risposta, aveva provveduto alla sospensione;
in seguito l'istanza di controparte non è stata poi accolta, attesa la sua totale infondatezza, ed il diniego era stato comunicato entro i termini di legge.
Ha chiesto, pertanto, che il ricorso in opposizione fosse respinto.
Con comparsa dd. 20.2.2023 si è costituita la eccependo, preliminarmente, la nullità Parte_2
della costituzione di controparte in quanto non era più possibile la costituzione con avvocati esterni.
Ha rilevato che tale nullità non era suscettibile di sanatoria.
Ha asserito che il pignoramento era nullo in quanto la notifica era stata effettuata da un indirizzo pec non istituzionale.
Ha affermato che la questione relativa alla nullità del pignoramento presso terzi per mancata notifica e conseguente nullità della cartella di pagamento riguardava la giurisdizione tributaria e, quindi, era inammissibile la domanda svolta da controparte con riferimento a tale aspetto.
Ha chiesto, pertanto, che preliminarmente fosse dichiarato inammissibile il ricorso di controparte per difetto dello ius postulandi;
nel merito ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del pignoramento in quanto la notifica era stata effettuata da un indirizzo pec non istituzionale e che fosse dichiarato inammissibile l'ulteriore motivo.
***
Nelle note conclusive l' ha evidenziato che in data 1° febbraio Parte_1 Parte_2
2023 (e quindi successivamente all'introduzione del presente giudizio) “ha depositato istanza di definizione agevolata Legge n. 197/2022 (rottamazione quater) dei carichi tramite web - Area riservata cittadini n. W-2023020101692924 (legale rappresentante ) Controparte_2 C.F._1
anche per la cartella di pagamento n. 11220200002424121000 sottesa all'atto di pignoramento oggetto del presente giudizio” ed ha rilevato che in tale istanza è contenuto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Ha chiesto, pertanto, che il presente giudizio sia dichiarato estinto per rinuncia del debitore.
pagina 3 di 6 La ha riconosciuto nella memoria di replica di aver presentato tale istanza, ma ha Parte_2
ribadito che essa non comportava un'automatica estinzione del giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che (ordinanza n.28602 del 06/11/2024) “in tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del
2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale
o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo,
l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento”.
Nel caso in esame la debitrice non ha presentato alcuna rinuncia formale, né ha manifestato con altre formule (chiedendo – ad esempio – che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere) la volontà di adempiere all'impegno assunto;
al contrario, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Ne consegue che la causa deve essere esaminata nel merito.
Con riferimento all'eccepito “difetto di “Ius Postulandi” in capo all'Avvocato del “Libero Foro” in violazione dell'art. 11, D.lgs. n. 546/92” si evidenzia che la Suprema Corte ha statuito (Sez.U. sentenza n.30008 del 19/11/2019 ) che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_3
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati
[...]
davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di Pt_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o Pt_1
dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
pagina 4 di 6 Il protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e – richiamato dall'attrice – non Parte_1
prevede che cause come quella in oggetto siano gestite in via esclusiva dall'Avvocatura; con la conseguenza che “in tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo,
l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro”.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla convenuta è infondata.
Parimenti infondata è, altresì, l'eccezione relativa alla nullità del pignoramento in quanto la notifica sarebbe stata effettuata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi.
Al riguardo si evidenzia che (Sez.U. sentenza n. 15979 del 18/05/2022) “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Si evidenzia, inoltre, che la debitrice non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l' che lo ha emesso. Controparte_4
La infine, ha eccepito la nullità del pignoramento asserendo di non aver mai ricevuto Controparte_5
la notifica della cartella di pagamento e controparte ha prodotto in causa la prova dell'avvenuta notifica di tale cartella (doc. 2 e 3).
Tale questione, tuttavia, va esaminata sulla base della prospettazione formulata (e non della sua infondatezza). Al riguardo, si evidenzia che (Sez.U. sentenza n.13913 del 05/06/2017) “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del
d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.
pagina 5 di 6 Ne consegue che, relativamente a tale domanda, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, essendo competente il Giudice tributario.
Infondata, infine, è anche la doglianza relativa alla pretesa violazione della L. 228/2012 (come risulta dai doc.5 e 6 prodotti da parte attrice).
Per tali motivi deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alla eccepita la nullità del pignoramento per omessa notifica della cartella di pagamento.
Ne resto gli ulteriori motivi di opposizione devono essere dichiarati infondati.
Le spese del giudizio sono poste a carico di parte convenuta in forza della soccombenza e vanno così liquidati: fase studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 8.433,00 ed € 591,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alla domanda di accertamento della nullità del pignoramento per omessa notifica della cartella di pagamento, sussistendo la giurisdizione del Giudice tributario;
2. Rigetta nel resto il ricorso in opposizione proposto da Controparte_6
3. Condanna a rimborsare all le spese di Controparte_6 Controparte_7
lite che liquida in € 8.433,00 per compensi ed € 591,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/1, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 14/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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