Versione
14 settembre 1975
14 settembre 1975
Art. 2.
Dopo l' articolo 2751 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2751-bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane. - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".
Dopo l' articolo 2751 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2751-bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane. - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".
Commentari • 16
- 1. Cassazione civile n. 7433/2012https://www.brocardi.it/ · 20.20292
(massima n. 1) L'art. 2751 bis n. 3 c.c., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 426 del 1975, nell'accordare il privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione anche se il creditore che esercita l'attività di agenzia sia una società non iscritta nel ruolo degli agenti, poiché ha riferimento alla sola causa del credito originata da detto rapporto, […]
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Giurisprudenza • 48
- 1. Trib. Belluno, sentenza 16/04/2021, n. 18Provvedimento: […] con la sentenza n. 326 del 1983, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero l, cod. civ., < non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2 della legge n. 426 del 1975 il credito del lavoratore subordinato nei confronti del datore, per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale quest'ultimo sia responsabile, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla 3 percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio>>.Leggi di più...
- demansionamento·
- malattia professionale·
- art. 2751 bis c.c.·
- risarcimento danni morali·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- violazione art. 2087 c.c.·
- concordato preventivo·
- infortunio sul lavoro·
- legittimità costituzionale·
- privilegio generale sui mobili