Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Villani Rossana Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1255/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato a Loreto A. Parte_1 C.F._1
(PE) in via S.ta Maria in Piano n° 1, nello studio dell'Avv. Maria Luisa Giovanetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Chieti alla Via CP_1 C.F._2
Teramo n. 45 presso e nello studio dell''Avv. che lo rappresenta e difende giusta Controparte_2 procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Pianella (PE) con atto anno 2013, n. 1, p. II, con affido paritario del figlio minore per mezzo della calendarizzazione di cui al ricorso, nonché, disporsi Persona_1
l'apertura di un c/c bancario o di un libretto postale intestato al minore in favore Persona_1
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2.Costituitasi in giudizio, aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio ma si opponeva alla domanda di collocamento paritario del minore, insistendo per il collocamento dello stesso presso la casa coniugale con apposita regolamentazione del diritto di visita padre-figlio, altresì, richiedeva un contributo di mantenimento in favore del figlio ed a carico del pari ad € 300,00, mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione Parte_1 degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara e con attribuzione dell' assegno unico alla sig.ra . CP_1
3. All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo per trasformare la procedura in divorzio congiunto alle condizioni sottoscritte e versate in atti in data 29 gennaio 2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con Decreto del 05.5.2022 (cfr. doc. 3 del ricorso).
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza del 30 gennaio 2025 veniva formalizzato un accordo alle condizioni che seguono:
“A) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e CP_1 CP_1 Parte_1 celebrato il giorno 15.06.2013 in Pianella, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Pianella (PE) con atto anno 2013, n. 1, pII, S.A.
B) DISPORRE che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale;
il minore resterà collocato presso la ex casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre, in quanto centro principale ed unico dei propri interessi e con diritto a rapporti continuativi con il padre secondo le modalità che seguono:
1) SETTIMANA SUCCESSIVA AL WEEK END CON LA Controparte_3
MADRE lunedì: il padre terrà il bambino con sé dall'uscita della scuola fino alle 21:30, cenando a casa del padre;
martedì: il bambino sarà con la madre;
mercoledì: il bambino sarà con il padre dall'uscita di scuola, con cena e pernotto e, dunque, fino alla mattina del giovedì orario di entrata a scuola;
giovedì: il bambino verrà accompagnato a scuola dal padre e poi sarà con la madre;
venerdì: il bambino dall'uscita di scuola sarà con il padre per il week end che si prolungherà fino al lunedì con il pernotto la domenica sera. Il lunedì mattina, quindi, il bambino sarà accompagnato a scuola dal padre.
pagina 2 di 4 SETTIMANA SUCCESSIVA AL WEEK END CON IL PADRE lunedì: la mattina il bambino verrà accompagnato a scuola dal padre avendo pernottato con lui e dall'uscita di scuola sarà con la madre;
il padre andrà a riprendere il bambino all'uscita dell'allenamento presso la scuola calcio e lo terrà con sé fino alle 19:00/19:15 quando la madre passerà a riprenderlo presso l'abitazione del padre;
le parti concordano che altresì che, da un lato se la madre dovesse avere la giornata di quel lunedì libera, il bambino la trascorrerà con lei e dall'altro che, se la madre lavora e il padre dovesse uscire dal lavoro prima dell'orario ordinario, potrà andare a prendere il bambino all'uscita da scuola o presso l'abitazione materna restando con lui fino alle 19:00/19:15 quando la madre passerà a prenderlo per riportalo a casa con sè; martedì: il bambino sarà con la madre;
mercoledì: il bambino sarà con il padre dall'uscita di scuola con cena e pernotto e, dunque, fino alla mattina del giovedì orario di entrata a scuola;
giovedì: il bambino sarà con la madre;
venerdì: il bambino dall'uscita da scuola sarà con la madre con la quale trascorrerà il week end fino alla mattina del lunedì quando lo accompagnerà a scuola.
Per entrambi gli schemi, quando il bambino è con uno dei genitori dopo l'uscita da scuola, come già avviene può essere ripreso da scuola dalla nonna materna, quando trascorrerà la giornata con la madre, dal nonno paterno quando trascorrerà la giornata con il padre.
2) FESTIVITA' Per quanto riguarda il periodo di festività natalizie, ad anni alterni il bambino trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore fino all'ora di cena e dall'ora di cena del 24, il giorno di Natale fino alla mattina del 26 dicembre con l'altro; sempre ad anni alterni il bambino trascorrerà dal 31 dicembre alla sera del 1° gennaio con un genitore e la giornata dell'Epifania con l'altro. Per quanto riguarda le festività pasquali, ad anni alterni il bambino trascorrerà il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua fino alle 21:30 con un genitore e dalle 21:30 della Domenica di Pasqua alle 21:30 del Lunedì dell'Angelo con l'altro.
3) VACANZE ESTIVE secondo lo schema di fatto già concordato e comunque secondo le seguenti modalità: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
4) FESTIVITA' NAZIONALI. Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio 2 giugno) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
5) COMPLEANNO DEI GENITORI – FESTA DELLA MAMMA E FESTA DEL Persona_2 trascorrerà con il genitore che compie gli anni il giorno del compleanno, a prescindere dalla turnazione settimanale ordinaria. Analoga disposizione vale per il giorno della Festa della Papà e della Festa della Mamma.
6) SPAZI TEMPORALI QUOTIDIANI E DURANTE LE VACANZE PER SALUTARE IL MINORE
Brevi telefonate nei seguenti momenti della giornata la mattina prima di uscire per andare a scuola per il buongiorno, dopo l'uscita da scuola, e infine la sera prima di cena per la buonanotte. D) DISPORRE a carico del sig. l'obbligo di pagamento del contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio minore di anni 10, nella misura di € 200,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo la variazione degli indici ISTAT;
assegno unico da attribuirsi al 50% a ciascun genitore. E)
DISPORRE a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura paritaria del 50% le spese straordinarie da intendersi quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione dei minori e strettamente connesse, secondo le definizioni di cui al Protocollo Famiglia in vigore e nello specifico sono da considerare spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche - tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese, ove fuori sede, di università pubbliche e pagina 3 di 4 private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola, doposcuola e baby sitter;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); Spese sportive- attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie – spese ed interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi ciniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici;
spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.”
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
9. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26 aprile
2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pianella (PE) con atto CP_1 anno 2013, n. 1, p. II, alle condizioni concordate tra le parti ed indicate nella parte motiva.
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pianella di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 30.02.25
Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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