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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1282/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, via Parte_1 C.F._1
Pasquale Salibra n. 85/A, presso lo studio dell'avv. MARIA APRILE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Floridia (SR), via Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Bellini n. 62, presso lo studio dell'avv. DARIO GIULIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del marzo 2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 titolare dell'impresa individuale G.M. Tours, per sentirlo condannare alla restituzione della somma di €. 18.898,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno patito, quantificato in €. 8.000,00 o in quell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa, nonché, in via subordinata, al pagamento del medesimo ammontare a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
L'attore ha rappresentato: - di aver ricevuto in passato da la proposta di costituire una società avente ad Controparte_1
oggetto il noleggio di autobus per il trasporto di persone e che tuttavia tale società non era stata creata a causa di difficoltà economiche del convenuto;
- che, peraltro, nel febbraio 2016 aveva venduto al medesimo il veicolo di sua Controparte_1 proprietà, targato EV904FK, impiegato nell'attività di noleggio da lui precedentemente espletata e, contestualmente, aveva ceduto all'acquirente il proprio pacchetto clienti, in cambio di un corrispettivo pari al 15% del volume d'affari che quest'ultimo avrebbe realizzato nei due anni successivi alla vendita del mezzo;
- che nei mesi a venire, in molteplici occasioni, onde agevolare il quale lamentava Controparte_1
di versare in difficoltà economiche, aveva acconsentito ad anticipare i costi per rifornire di carburante gli autobus di proprietà del convenuto, nonché a corrispondergli delle somme di denaro, ora in contanti, ora a mezzo bonifico bancario, con l'obbligo di restituzione;
- che dopo aver corrisposto il prezzo dell'acquisto del veicolo EV904FK e dopo Controparte_1
un iniziale ritardo nella restituzione delle somme versategli, si era reso totalmente inadempiente agli obblighi assunti;
- che l'inadempimento in questione gli aveva cagionato un danno, in quanto, non potendo più contare sui propri risparmi, si era visto costretto, onde far fronte alle esigenze familiari, a richiedere prestiti di denaro.
Alla prima udienza del 14.6.2021, attesa la mancata costituzione del convenuto, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, nel rispetto del termine di cui all'art. 163-bis
c.p.c.
Alla successiva udienza del 2.12.2021, accertata la regolarità del nuovo procedimento notificatorio sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con provvedimento del 17.10.2022 è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace Controparte_1
All'udienza del 16.3.2023, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace ed è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Con comparsa del giugno 2023 si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande avversarie, ritenendole infondate e reputando non veritiera la ricostruzione di fatto prospettato dall'attore.
Il convenuto, in primo luogo, ha rappresentato che, pur in assenza della formale costituzione di una società, nell'anno 2016 aveva avviato unitamente a l'esercizio in comune di Parte_1 un'attività di noleggio di autobus. ha poi contestato il fatto che l'attore, ora in contanti, ora anticipando il prezzo Controparte_1 dell'acquisto di carburante per veicoli di sua proprietà, avesse corrisposto in suo favore somme con l'obbligo di restituzione.
Il convenuto ha poi dedotto che gli unici esborsi documentati, ossia quelli effettuati da Parte_1
a mezzo di bonifico bancario, sarebbero da ricondurre alla compravendita di un autobus
[...]
intercorsa tra le parti e al predetto esercizio in comune dell'attività di noleggio.
All'udienza dell'1.6.2023 è stato reso l'interrogatorio formale ed è stata assunta la prova testimoniale.
All'udienza del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Le domande attoree non possono essere accolte.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con l'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1 inteso agire per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme.
L'attore, infatti, ha chiesto, in via principale: “ritenere e dichiarare e condannare, per i motivi sopra esposti, che l'esponente ha diritto ad ottenere dalla nella qualità di Controparte_2
titolare, la restituzione delle somme di denaro anticipate e date a titolo di prestito complessivamente al di €. 18.898,81, per le obbligazioni assunte dal convenuto tutte documentate Controparte_1 per un totale di spese varie di €. 5.486,00; €. 7.412,81 per carburante, €. 6.000,00 con bonifici, per richieste di denaro, tutte somme versate esclusivamente dal , e per le somme date a titolo di Pt_1
prestiti, anche in contanti, per la ditta convenuta per i periodi indicati sopra e che ad oggi sono illegittimamente state utilizzate e appropriatosene indebitamente dal per le sue Controparte_1 attività” (v. pag. 7 dell'atto di citazione).
In via meramente subordinata, ha chiesto: “ritenere e dichiarare che il signor Parte_1
, titolare della G.M Tours, in nq, è obbligato ad adempiere il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per arricchimento senza giusta causa descritto in premessa e conseguentemente condannare la stessa convenuta alla restituzione dell'importo di €. 18.898,81 indebitamente lucrato, ovvero di quell'altra somma che risulterà provata in corso di causa ovvero che potrà essere liquidata, anche in via equitativa, dall'ill.mo Giudice adito, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo” (v. pag. 8 dell'atto di citazione).
Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del medesimo.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta
(Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
3.1. Ebbene, nel caso di specie l'attore non ha assolto l'onere della prova sul medesimo incombente.
3.2. In primo luogo, non risulta dimostrato che abbia consegnato a Parte_1 CP
somme di denaro in contanti.
[...]
Nessun documento è stato prodotto in tal senso ed esito negativo hanno avuto le prove orali richieste dall'attore, assunte all'udienza dell'1.6.2023.
Invero, interrogato sugli articoli dedotti da controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. – “2) vero o no che ha chiesto prestiti in contanti di denaro al , che gli venivano CP_3
consegnati dai suoi autisti, quando si recavano a Regalbuto;
3) vero o non che ha ricevuto prestiti di somme di denaro dal sig. per un importo complessivo di €. 18.898,81 sia in contanti, con Pt_1 bonifici e pagamenti bancomat e non ha restituito alcuna somma” (v. pag. 2 della memoria) –,
l'odierno convenuto ha negato la circostanza in questione (v. pag. 1 del verbale di udienza dell'1.6.2023: “2- Non è così.
3- Non è così”).
Ancora, che abbia versato denaro in contanti a e che la consegna Parte_1 Controparte_1 sia avvenuta per mezzo dei collaboratori di quest'ultimo è circostanza smentita dal teste
[...]
, collaboratore del convenuto all'epoca dei fatti (v. pag. 1 del verbale di udienza Tes_1 dell'1.6.2023: “2- Sono autista attualmente con Ho lavorato con CP_4 Controparte_1 saltuariamente, quando quest'ultimo mi chiamava”).
Questi, infatti, in risposta ai capitoli nn. 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – “2. vero o no che quando vi recavate con i mezzi del a Regalbuto il sig. CP Parte_1
le consegnava soldi in denaro contanti da corrispondere al per le
[...] Controparte_1 richieste di prestiti di piccole somme (800,00 euro) […]” e “3. vero è che in particolare, in data
15.05.16 il sig. , dopo aver pagato personalmente il gasolio per il mezzo da lei condotto e di Pt_1 proprietà del […] Gli consegnava 800,00 euro in contanti da portare al CP Controparte_1
(v. pag. 1 della memoria) –, ha dichiarato: “2- […] Non posso invece confermare che mi Pt_1 abbia versato somme per richieste di prestiti da erogare a .” e “3- Confermo quanto sopra” CP
(v. pag. 1 del verbale di udienza).
Oltremodo generiche risultano invece le dichiarazioni rese dal teste , amico dell'attore Testimone_2
e suo collaboratore all'epoca dei fatti (v. pag. 1 del verbale di udienza: “1- Ero amico di Parte_1
e suo collaboratore. Sono ancora autista ma non collaboro più con . All'epoca
[...] Pt_1 lavoravo con a chiamata, quando lui aveva bisogno”). Pt_1 Costui, in risposta al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice –
“1. vero o no che il sig. ha consegnato somme di denaro di contanti al e Pt_1 Controparte_1 fatto pagamenti di gasolio con pagamento in carta bancomat all'area servizio di Regalbuto per i pullman del sig. medesimo utilizzando le proprie carte di credito e o pagamenti in Controparte_1
contanti a titolo di prestiti, ove il medesimo , di volta in volta si impegnava telefonicamente CP
e anche personalmente, nei confronti del sig. di restituirgli le somme” (v. pag. 1 della Pt_1 memoria) –, ha riferito: “1- […] Ho assistito, circa otto anni fa, a versamenti effettuati da Pt_1
in favore di;
non ricordo con esattezza quante volte è capitato e di quali importi si trattava;
CP
non ho partecipato attivamente alle discussioni tra e , quindi non so dire se avessero Pt_1 CP pattuito una restituzione. […]” (v. pag. 2 del verbale di udienza).
Il teste, dunque, non ha fornito elementi sufficienti al fine di quantificare l'entità delle somme asseritamente consegnate da a Parte_1 Controparte_1
3.3. Passando, poi, alle somme che l'attore documenta di aver corrisposto per l'acquisto di carburante, occorre rilevare che non risulta dimostrato che le stesse siano state sborsate per conto di CP
, per rifornire veicoli di sua proprietà.
[...]
Non costituiscono prova di siffatta circostanza gli scontrini fiscali e le ricevute di consegna prodotte
(v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pagg. da 2 a 12).
Taluni di tali allegati, infatti, difettano di qualsivoglia elemento che renda le operazioni di acquisto riconducibili all'odierno convenuto (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pagg. 5, 10, 11 e
12).
Altri riportano la targa o il tipo di veicolo rifornito, ma non vi è prova alcuna agli atti che i veicoli ivi indicati siano appartenuti a (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pagg. 2, Controparte_1
3, 4 e 8).
Né la dimostrazione di tale circostanza può dirsi raggiunta all'esito dell'espletamento dell'interrogatorio formale e dell'audizione dei testi citati dall'attrice.
Interrogato sullo specifico articolo così testualmente formulato “1) vero o no ha pagato per suo conto gasolio, presso l'area di servizio di Regalbuto, per i mezzi di sua proprietà documentato in atte da ricevute e scambio di email” (v. pag. 2 della memoria), ha reso risposta negativa Controparte_1
(v. pag. 1 del verbale di udienza dell'1.6.2023: “1- Non è così”).
Ancora una volta, inoltre, non può non rilevarsi la genericità delle dichiarazioni rese dal teste
. Testimone_2
Sentito sui capitoli nn. 1 e 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – “1. vero
o no che il sig. ha consegnato somme di denaro di contanti al e fatto Pt_1 Controparte_1
pagamenti di gasolio con pagamento in carta bancomat all'area servizio di Regalbuto per i pullman del sig. medesimo utilizzando le proprie carte di credito e o pagamenti in contanti Controparte_1
a titolo di prestiti, ove il medesimo , di volta in volta si impegnava telefonicamente e anche CP personalmente, nei confronti del sig. di restituirgli le somme” e “3. vero è che gli autisti del Pt_1 sig. . nell'area di servizio di Regalbuto facevano rifornimento di gasolio ai pullman CP CP
del e il sig. , pagava i rifornimenti di acquisto carburante che i suoi autisti Controparte_1 Pt_1 facevano nei pullman del ” (v. pag. 1 della memoria) – questi ha riferito: “1- […] Mi è CP
capitato di vedere più di una volta procedere al pagamento del carburante in aree di Pt_1
servizio; questi pagamenti riguardavano vari pullman tra i quali quelli di e anche quello CP
utilizzato da me;
è capitato più volte;
non ho assistito a discussioni in cui si sia parlato di obblighi di restituzione di queste somme, quindi nulla posso precisare al riguardo” e “3- Confermo quanto sopra”.
Dichiarazioni, quelle sopra, sulla base delle quali non risulta possibile determinare né il numero delle operazioni di acquisto di carburante asseritamente effettuate da per conto di Parte_1
né l'ammontare delle somme a tal fine sborsate. Controparte_1
Di contro, a riferire di uno specifico episodio è il teste . Testimone_1
In risposta ai capitoli nn. 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – “2. vero o no che quando vi recavate con i mezzi del a Regalbuto […] il sig. pagava CP Pt_1
per conto del , i rifornimenti di carburante in contante o con carte di credito di CP [...]
” e “3. vero è che in particolare, in data 15.05.16 il sig. , dopo aver pagato Parte_1 Pt_1 personalmente il gasolio per il mezzo da lei condotto e di proprietà del […] Gli consegnava CP
800,00 euro in contanti da portare al (v. pag. 1 della memoria) –, questi ha Controparte_1 dichiarato: “2- […] Ho visto una sola volta: ricordo che fu a Parte_1 Controparte_1
chiamarmi e a dirmi di andare da per il rifornimento di carburante;
a quel punto, Parte_1 secondo quanto mi disse , ha inserito i contanti nell'automatico in relazione ai due CP Pt_1
pullman, così pagando il prezzo del carburante;
io ho visto il pagamento solo in relazione ad un pullman, quello che io guidavo;
era quello più piccolo di venti posti. Questi fatti si sono svolti intorno al 2016, credo nella stagione estiva in tarda sera, a Regalbuto. […]” e “3- Confermo quanto sopra”
(v. pag. 1 del verbale di udienza).
Ebbene, quanto riportato dal teste – acquisto di carburante in contanti, in Regalbuto (EN), in data
15.5.2016, per rifornire un pullman da venti posti nella titolarità di – trova Controparte_1 riscontro nella documentazione prodotta dall'attore.
Documentazione dalla quale è anche possibile risalire all'ammontare da questi sborsato in quell'occasione. Invero, in seno all'atto introduttivo del giudizio ha allegato n. 5 scontrini fiscali, Parte_1 dell'importo di €. 100,00 ciascuno, che documentano l'acquisto di carburante in “data: 15/05/2016”, alle ore 21:00 circa, presso l'area di servizio “Petroli Agricoli Felici s.r.l. SP 23bis Km.2+400 […]
94017 Regalbuto (EN) […]” (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pag. 10).
A ben vedere, dei n. 5 scontrini fiscali prodotti uno solo attesta un pagamento effettuato in contanti anziché a mezzo carta di debito, recando la dicitura “contante inserito 100.00 e” piuttosto che l'intestazione “Acquisto PagoBancomat” (v. l'ultimo scontrino a destra della scansione).
A ciò si aggiungano le annotazioni del medesimo attore, il quale in calce alla scansione ha appuntato
“gasolio x il 20 posti quasi € 100,00”, così confermando come nell'episodio riferito dal teste la somma da lui sborsata fosse stata di soli €. 100,00.
3.4. Fermo restando quanto sopra esposto, va rilevato che, anche laddove avesse Parte_1 dimostrato l'effettiva erogazione in favore di di tutte le somme di denaro di cui Controparte_1
oggi chiede la restituzione, la domanda avanzata, comunque, non avrebbe potuto trovare accoglimento, difettando radicalmente la prova dell'esistenza di un titolo fondante l'obbligo di restituzione fatto valere nei confronti del convenuto.
Invero, la circostanza che tra le odierne parti del giudizio sia stato pattuito un obbligo di restituzione non risulta suffragata da alcun documento.
Per altro verso, l'assunzione di una obbligazione restitutoria da parte di nessun Controparte_1
adeguato riscontro ha trovato in sede di prova testimoniale.
Il teste nulla ha saputo riferire in merito: “1- […] Ho assistito, circa otto anni fa, a Testimone_2
versamenti effettuati da in favore di;
non ricordo con esattezza quante volte è Pt_1 CP
capitato e di quali importi si trattava;
non ho partecipato attivamente alle discussioni tra e Pt_1
, quindi non so dire se avessero pattuito una restituzione. Mi è capitato di vedere più di una CP
volta procedere al pagamento del carburante in aree di servizio;
questi pagamenti Pt_1
riguardavano vari pullman tra i quali quelli di e anche quello utilizzato da me;
è capitato CP
più volte;
non ho assistito a discussioni in cui si sia parlato di obblighi di restituzione di queste somme, quindi nulla posso precisare al riguardo” (così in risposta al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, v. pag. 2 del verbale di udienza dell'1.6.2023).
Nessun capitolo di prova sull'assunzione di obbligazioni restitutorie è stato sottoposto dall'attore al teste (cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Testimone_1
3.4.1. Di contro, in ossequio alle già richiamate regole di riparto dell'onere della prova, Parte_1 avrebbe dovuto provare la fonte dell'obbligo di cui oggi chiede l'adempimento, a fortiori a
[...]
fronte delle specifiche contestazioni e deduzioni avanzate sul punto dal convenuto. Secondo il più condivisibile orientamento della Suprema Corte, infatti, “la contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cass. Civ. Sez. II 18.7.2024, n. 19851).
Ebbene, nella vicenda in esame se da un lato ha contestato di aver ricevuto somme Controparte_1 da , dall'altro, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che eventuali Parte_1
trasferimenti di denaro in suo favore avrebbero dovuto ricondursi ora all'attività di noleggio di autobus, il cui esercizio in comune, pur in assenza della formale costituzione di una società, era stato avviato nell'anno 2016, ora alla compravendita di un autobus (v. pagg. 1 della comparsa:
“Corrisponde al vero che il convenuto e l'attore, anch'egli imprenditore del settore del noleggio bus per servizi di trasporto, collaborarono per un breve periodo di tempo, pur non formalizzando alcun rapporto contrattuale, in vista della creazione di una società che non vide mai la luce non di certo per le asserite difficoltà economiche del signor , peraltro mai provate”; v. pag. 2 della CP comparsa: “Corrisponde al vero che il convenuto acquistò un mezzo dall'attore, integralmente pagato e che il signor versò le somme di cui alle contabili allegate, sia per il subentro nella Pt_1 ditta del convenuto sia per l'acquisto di un pullman e non per un asserito prestito personale, peraltro mai provato. Dagli inizi dell'anno 2016 i due soggetti collaborarono ripartendosi gli utili e gli oneri afferenti la gestione dell'azienda, sobbarcandosi anche il c.d. rischio aziendale. Nello specifico collaborarono onerandosi dei costi di manutenzione dei mezzi e dei costi del carburante inerente ai mezzi per poi ripartirsi gli utili. […] Per mero tuziorismo si contesta che i pagamenti di carburante, evidenziati nei due estratti conto allegati, siano riferibili al , posto che anche l'attore era CP
proprietario di mezzi e comunque, qualora riferibili ai mezzi in uso al , circostanza CP comunque non provata, tali pagamenti rientravano nella gestione dell'azienda”).
Allegazioni, quelle del convenuto, che, come da questi fondatamente osservato, trovano riscontro proprio nella documentazione prodotta dal medesimo attore (v. ancora pag. 2 della comparsa: “le contabili di bonifico confermano che i pagamenti non sono stati effettuati a titolo di prestito ma per la gestione dell'azienda e per il saldo inerente l'acquisto del pullman, come peraltro si evince dalla relativa causale”).
Invero, gli unici esborsi documentati da , effettuati a mezzo bonifico bancario del Parte_1
2.3.2016, del 23.2.2016 e del 21.3.2016 (v. file “20210316_122255.pdf.p7m”, pag. 9, 12 e 13), nonché del 24.12.2015 e del 16.2.2016 (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pag. 1; v. file
“20210316_122255.pdf.p7m”, pag. 14), recano, rispettivamente, l'espressa causale “Gestione
, “gestione azienda g.m. ” e “Gestione Controparte_5 Controparte_2 [...]
”, nonché “acconto pullman 19 posti” e “saldo acquisto pullman”. Controparte_6
Siffatti documenti, dunque, corroborano la tesi di in ordine all'avvio, nell'anno Controparte_1
2016, unitamente a , dell'esercizio in comune di un'attività di noleggio di autobus. Parte_1
In tale contesto vanno inquadrati i summenzionati bonifici bancari nonché quell'unica operazione di acquisto di carburante (riferita dal teste effettuata dall'attore su richiesta del Testimone_1
convenuto.
Ribadito come gravi su parte attrice l'onere di provare l'insorgenza di una obbligazione restitutoria gravante sulla controparte, non è irragionevole – alla luce di quanto sopra precisato – ritenere che i trasferimenti di denaro in questione costituiscano un contributo di all'esercizio in Parte_1 comune della predetta attività economica, sicché non può considerarsi provata l'assunzione di alcun obbligo di restituzione da parte di Controparte_1
3.5. In conclusione:
- difettando, per parte delle somme di denaro richieste in restituzione, la prova della loro effettiva corresponsione,
- difettando, per i soli trasferimenti di denaro documentati o riferiti dai testi, la prova di un titolo – contratto di mutuo – fondante l'esistenza di un obbligo di restituzione in capo al ricevente
Controparte_1
- essendo stato, di contro, adeguatamente prospettato - sempre per i soli trasferimenti documentati o riferiti dai testi - un titolo idoneo a giustificare il trattenimento da parte del convenuto delle somme ricevute, da individuarsi in conferimenti nell'ambito dell'esercizio in comune di un'attività economica, la domanda di restituzione avanzata da nei confronti di deve Parte_1 Controparte_1
ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
4. In considerazione di quanto sopra, va parimenti respinta la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dall'attore in via subordinata, attesa la carenza dei relativi presupposti.
Deve in particolare ritenersi radicalmente insussistente la mancanza di una giusta causa fondante lo spostamento patrimoniale, al cui riscontro è subordinato il riconoscimento del rimedio di cui all'art. 2041 c.c.
5. Va altresì disattesa la domanda risarcitoria proposta da . Parte_1 Difetta, infatti, la prova dei fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità, da un lato, per non esser configurabile in capo a alcun inadempimento contrattuale, dall'altro, per non aver Controparte_1
l'attore specificamente allegato e provato l'esistenza di un danno risarcibile.
6. Essendo state rigettate tutte le domande attoree, deve reputarsi integralmente Parte_1
soccombente.
Conseguentemente, l'attore va condannato a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e nella misura dei medi per la fase decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito fatto valere e disatteso (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 1282/2021:
- rigetta ogni domanda proposta da , per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
€. 3.390,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, 4.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1282/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, via Parte_1 C.F._1
Pasquale Salibra n. 85/A, presso lo studio dell'avv. MARIA APRILE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Floridia (SR), via Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Bellini n. 62, presso lo studio dell'avv. DARIO GIULIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del marzo 2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 titolare dell'impresa individuale G.M. Tours, per sentirlo condannare alla restituzione della somma di €. 18.898,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno patito, quantificato in €. 8.000,00 o in quell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa, nonché, in via subordinata, al pagamento del medesimo ammontare a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
L'attore ha rappresentato: - di aver ricevuto in passato da la proposta di costituire una società avente ad Controparte_1
oggetto il noleggio di autobus per il trasporto di persone e che tuttavia tale società non era stata creata a causa di difficoltà economiche del convenuto;
- che, peraltro, nel febbraio 2016 aveva venduto al medesimo il veicolo di sua Controparte_1 proprietà, targato EV904FK, impiegato nell'attività di noleggio da lui precedentemente espletata e, contestualmente, aveva ceduto all'acquirente il proprio pacchetto clienti, in cambio di un corrispettivo pari al 15% del volume d'affari che quest'ultimo avrebbe realizzato nei due anni successivi alla vendita del mezzo;
- che nei mesi a venire, in molteplici occasioni, onde agevolare il quale lamentava Controparte_1
di versare in difficoltà economiche, aveva acconsentito ad anticipare i costi per rifornire di carburante gli autobus di proprietà del convenuto, nonché a corrispondergli delle somme di denaro, ora in contanti, ora a mezzo bonifico bancario, con l'obbligo di restituzione;
- che dopo aver corrisposto il prezzo dell'acquisto del veicolo EV904FK e dopo Controparte_1
un iniziale ritardo nella restituzione delle somme versategli, si era reso totalmente inadempiente agli obblighi assunti;
- che l'inadempimento in questione gli aveva cagionato un danno, in quanto, non potendo più contare sui propri risparmi, si era visto costretto, onde far fronte alle esigenze familiari, a richiedere prestiti di denaro.
Alla prima udienza del 14.6.2021, attesa la mancata costituzione del convenuto, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, nel rispetto del termine di cui all'art. 163-bis
c.p.c.
Alla successiva udienza del 2.12.2021, accertata la regolarità del nuovo procedimento notificatorio sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con provvedimento del 17.10.2022 è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace Controparte_1
All'udienza del 16.3.2023, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace ed è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Con comparsa del giugno 2023 si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande avversarie, ritenendole infondate e reputando non veritiera la ricostruzione di fatto prospettato dall'attore.
Il convenuto, in primo luogo, ha rappresentato che, pur in assenza della formale costituzione di una società, nell'anno 2016 aveva avviato unitamente a l'esercizio in comune di Parte_1 un'attività di noleggio di autobus. ha poi contestato il fatto che l'attore, ora in contanti, ora anticipando il prezzo Controparte_1 dell'acquisto di carburante per veicoli di sua proprietà, avesse corrisposto in suo favore somme con l'obbligo di restituzione.
Il convenuto ha poi dedotto che gli unici esborsi documentati, ossia quelli effettuati da Parte_1
a mezzo di bonifico bancario, sarebbero da ricondurre alla compravendita di un autobus
[...]
intercorsa tra le parti e al predetto esercizio in comune dell'attività di noleggio.
All'udienza dell'1.6.2023 è stato reso l'interrogatorio formale ed è stata assunta la prova testimoniale.
All'udienza del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Le domande attoree non possono essere accolte.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con l'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1 inteso agire per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme.
L'attore, infatti, ha chiesto, in via principale: “ritenere e dichiarare e condannare, per i motivi sopra esposti, che l'esponente ha diritto ad ottenere dalla nella qualità di Controparte_2
titolare, la restituzione delle somme di denaro anticipate e date a titolo di prestito complessivamente al di €. 18.898,81, per le obbligazioni assunte dal convenuto tutte documentate Controparte_1 per un totale di spese varie di €. 5.486,00; €. 7.412,81 per carburante, €. 6.000,00 con bonifici, per richieste di denaro, tutte somme versate esclusivamente dal , e per le somme date a titolo di Pt_1
prestiti, anche in contanti, per la ditta convenuta per i periodi indicati sopra e che ad oggi sono illegittimamente state utilizzate e appropriatosene indebitamente dal per le sue Controparte_1 attività” (v. pag. 7 dell'atto di citazione).
In via meramente subordinata, ha chiesto: “ritenere e dichiarare che il signor Parte_1
, titolare della G.M Tours, in nq, è obbligato ad adempiere il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per arricchimento senza giusta causa descritto in premessa e conseguentemente condannare la stessa convenuta alla restituzione dell'importo di €. 18.898,81 indebitamente lucrato, ovvero di quell'altra somma che risulterà provata in corso di causa ovvero che potrà essere liquidata, anche in via equitativa, dall'ill.mo Giudice adito, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo” (v. pag. 8 dell'atto di citazione).
Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del medesimo.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta
(Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
3.1. Ebbene, nel caso di specie l'attore non ha assolto l'onere della prova sul medesimo incombente.
3.2. In primo luogo, non risulta dimostrato che abbia consegnato a Parte_1 CP
somme di denaro in contanti.
[...]
Nessun documento è stato prodotto in tal senso ed esito negativo hanno avuto le prove orali richieste dall'attore, assunte all'udienza dell'1.6.2023.
Invero, interrogato sugli articoli dedotti da controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. – “2) vero o no che ha chiesto prestiti in contanti di denaro al , che gli venivano CP_3
consegnati dai suoi autisti, quando si recavano a Regalbuto;
3) vero o non che ha ricevuto prestiti di somme di denaro dal sig. per un importo complessivo di €. 18.898,81 sia in contanti, con Pt_1 bonifici e pagamenti bancomat e non ha restituito alcuna somma” (v. pag. 2 della memoria) –,
l'odierno convenuto ha negato la circostanza in questione (v. pag. 1 del verbale di udienza dell'1.6.2023: “2- Non è così.
3- Non è così”).
Ancora, che abbia versato denaro in contanti a e che la consegna Parte_1 Controparte_1 sia avvenuta per mezzo dei collaboratori di quest'ultimo è circostanza smentita dal teste
[...]
, collaboratore del convenuto all'epoca dei fatti (v. pag. 1 del verbale di udienza Tes_1 dell'1.6.2023: “2- Sono autista attualmente con Ho lavorato con CP_4 Controparte_1 saltuariamente, quando quest'ultimo mi chiamava”).
Questi, infatti, in risposta ai capitoli nn. 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – “2. vero o no che quando vi recavate con i mezzi del a Regalbuto il sig. CP Parte_1
le consegnava soldi in denaro contanti da corrispondere al per le
[...] Controparte_1 richieste di prestiti di piccole somme (800,00 euro) […]” e “3. vero è che in particolare, in data
15.05.16 il sig. , dopo aver pagato personalmente il gasolio per il mezzo da lei condotto e di Pt_1 proprietà del […] Gli consegnava 800,00 euro in contanti da portare al CP Controparte_1
(v. pag. 1 della memoria) –, ha dichiarato: “2- […] Non posso invece confermare che mi Pt_1 abbia versato somme per richieste di prestiti da erogare a .” e “3- Confermo quanto sopra” CP
(v. pag. 1 del verbale di udienza).
Oltremodo generiche risultano invece le dichiarazioni rese dal teste , amico dell'attore Testimone_2
e suo collaboratore all'epoca dei fatti (v. pag. 1 del verbale di udienza: “1- Ero amico di Parte_1
e suo collaboratore. Sono ancora autista ma non collaboro più con . All'epoca
[...] Pt_1 lavoravo con a chiamata, quando lui aveva bisogno”). Pt_1 Costui, in risposta al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice –
“1. vero o no che il sig. ha consegnato somme di denaro di contanti al e Pt_1 Controparte_1 fatto pagamenti di gasolio con pagamento in carta bancomat all'area servizio di Regalbuto per i pullman del sig. medesimo utilizzando le proprie carte di credito e o pagamenti in Controparte_1
contanti a titolo di prestiti, ove il medesimo , di volta in volta si impegnava telefonicamente CP
e anche personalmente, nei confronti del sig. di restituirgli le somme” (v. pag. 1 della Pt_1 memoria) –, ha riferito: “1- […] Ho assistito, circa otto anni fa, a versamenti effettuati da Pt_1
in favore di;
non ricordo con esattezza quante volte è capitato e di quali importi si trattava;
CP
non ho partecipato attivamente alle discussioni tra e , quindi non so dire se avessero Pt_1 CP pattuito una restituzione. […]” (v. pag. 2 del verbale di udienza).
Il teste, dunque, non ha fornito elementi sufficienti al fine di quantificare l'entità delle somme asseritamente consegnate da a Parte_1 Controparte_1
3.3. Passando, poi, alle somme che l'attore documenta di aver corrisposto per l'acquisto di carburante, occorre rilevare che non risulta dimostrato che le stesse siano state sborsate per conto di CP
, per rifornire veicoli di sua proprietà.
[...]
Non costituiscono prova di siffatta circostanza gli scontrini fiscali e le ricevute di consegna prodotte
(v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pagg. da 2 a 12).
Taluni di tali allegati, infatti, difettano di qualsivoglia elemento che renda le operazioni di acquisto riconducibili all'odierno convenuto (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pagg. 5, 10, 11 e
12).
Altri riportano la targa o il tipo di veicolo rifornito, ma non vi è prova alcuna agli atti che i veicoli ivi indicati siano appartenuti a (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pagg. 2, Controparte_1
3, 4 e 8).
Né la dimostrazione di tale circostanza può dirsi raggiunta all'esito dell'espletamento dell'interrogatorio formale e dell'audizione dei testi citati dall'attrice.
Interrogato sullo specifico articolo così testualmente formulato “1) vero o no ha pagato per suo conto gasolio, presso l'area di servizio di Regalbuto, per i mezzi di sua proprietà documentato in atte da ricevute e scambio di email” (v. pag. 2 della memoria), ha reso risposta negativa Controparte_1
(v. pag. 1 del verbale di udienza dell'1.6.2023: “1- Non è così”).
Ancora una volta, inoltre, non può non rilevarsi la genericità delle dichiarazioni rese dal teste
. Testimone_2
Sentito sui capitoli nn. 1 e 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – “1. vero
o no che il sig. ha consegnato somme di denaro di contanti al e fatto Pt_1 Controparte_1
pagamenti di gasolio con pagamento in carta bancomat all'area servizio di Regalbuto per i pullman del sig. medesimo utilizzando le proprie carte di credito e o pagamenti in contanti Controparte_1
a titolo di prestiti, ove il medesimo , di volta in volta si impegnava telefonicamente e anche CP personalmente, nei confronti del sig. di restituirgli le somme” e “3. vero è che gli autisti del Pt_1 sig. . nell'area di servizio di Regalbuto facevano rifornimento di gasolio ai pullman CP CP
del e il sig. , pagava i rifornimenti di acquisto carburante che i suoi autisti Controparte_1 Pt_1 facevano nei pullman del ” (v. pag. 1 della memoria) – questi ha riferito: “1- […] Mi è CP
capitato di vedere più di una volta procedere al pagamento del carburante in aree di Pt_1
servizio; questi pagamenti riguardavano vari pullman tra i quali quelli di e anche quello CP
utilizzato da me;
è capitato più volte;
non ho assistito a discussioni in cui si sia parlato di obblighi di restituzione di queste somme, quindi nulla posso precisare al riguardo” e “3- Confermo quanto sopra”.
Dichiarazioni, quelle sopra, sulla base delle quali non risulta possibile determinare né il numero delle operazioni di acquisto di carburante asseritamente effettuate da per conto di Parte_1
né l'ammontare delle somme a tal fine sborsate. Controparte_1
Di contro, a riferire di uno specifico episodio è il teste . Testimone_1
In risposta ai capitoli nn. 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – “2. vero o no che quando vi recavate con i mezzi del a Regalbuto […] il sig. pagava CP Pt_1
per conto del , i rifornimenti di carburante in contante o con carte di credito di CP [...]
” e “3. vero è che in particolare, in data 15.05.16 il sig. , dopo aver pagato Parte_1 Pt_1 personalmente il gasolio per il mezzo da lei condotto e di proprietà del […] Gli consegnava CP
800,00 euro in contanti da portare al (v. pag. 1 della memoria) –, questi ha Controparte_1 dichiarato: “2- […] Ho visto una sola volta: ricordo che fu a Parte_1 Controparte_1
chiamarmi e a dirmi di andare da per il rifornimento di carburante;
a quel punto, Parte_1 secondo quanto mi disse , ha inserito i contanti nell'automatico in relazione ai due CP Pt_1
pullman, così pagando il prezzo del carburante;
io ho visto il pagamento solo in relazione ad un pullman, quello che io guidavo;
era quello più piccolo di venti posti. Questi fatti si sono svolti intorno al 2016, credo nella stagione estiva in tarda sera, a Regalbuto. […]” e “3- Confermo quanto sopra”
(v. pag. 1 del verbale di udienza).
Ebbene, quanto riportato dal teste – acquisto di carburante in contanti, in Regalbuto (EN), in data
15.5.2016, per rifornire un pullman da venti posti nella titolarità di – trova Controparte_1 riscontro nella documentazione prodotta dall'attore.
Documentazione dalla quale è anche possibile risalire all'ammontare da questi sborsato in quell'occasione. Invero, in seno all'atto introduttivo del giudizio ha allegato n. 5 scontrini fiscali, Parte_1 dell'importo di €. 100,00 ciascuno, che documentano l'acquisto di carburante in “data: 15/05/2016”, alle ore 21:00 circa, presso l'area di servizio “Petroli Agricoli Felici s.r.l. SP 23bis Km.2+400 […]
94017 Regalbuto (EN) […]” (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pag. 10).
A ben vedere, dei n. 5 scontrini fiscali prodotti uno solo attesta un pagamento effettuato in contanti anziché a mezzo carta di debito, recando la dicitura “contante inserito 100.00 e” piuttosto che l'intestazione “Acquisto PagoBancomat” (v. l'ultimo scontrino a destra della scansione).
A ciò si aggiungano le annotazioni del medesimo attore, il quale in calce alla scansione ha appuntato
“gasolio x il 20 posti quasi € 100,00”, così confermando come nell'episodio riferito dal teste la somma da lui sborsata fosse stata di soli €. 100,00.
3.4. Fermo restando quanto sopra esposto, va rilevato che, anche laddove avesse Parte_1 dimostrato l'effettiva erogazione in favore di di tutte le somme di denaro di cui Controparte_1
oggi chiede la restituzione, la domanda avanzata, comunque, non avrebbe potuto trovare accoglimento, difettando radicalmente la prova dell'esistenza di un titolo fondante l'obbligo di restituzione fatto valere nei confronti del convenuto.
Invero, la circostanza che tra le odierne parti del giudizio sia stato pattuito un obbligo di restituzione non risulta suffragata da alcun documento.
Per altro verso, l'assunzione di una obbligazione restitutoria da parte di nessun Controparte_1
adeguato riscontro ha trovato in sede di prova testimoniale.
Il teste nulla ha saputo riferire in merito: “1- […] Ho assistito, circa otto anni fa, a Testimone_2
versamenti effettuati da in favore di;
non ricordo con esattezza quante volte è Pt_1 CP
capitato e di quali importi si trattava;
non ho partecipato attivamente alle discussioni tra e Pt_1
, quindi non so dire se avessero pattuito una restituzione. Mi è capitato di vedere più di una CP
volta procedere al pagamento del carburante in aree di servizio;
questi pagamenti Pt_1
riguardavano vari pullman tra i quali quelli di e anche quello utilizzato da me;
è capitato CP
più volte;
non ho assistito a discussioni in cui si sia parlato di obblighi di restituzione di queste somme, quindi nulla posso precisare al riguardo” (così in risposta al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, v. pag. 2 del verbale di udienza dell'1.6.2023).
Nessun capitolo di prova sull'assunzione di obbligazioni restitutorie è stato sottoposto dall'attore al teste (cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Testimone_1
3.4.1. Di contro, in ossequio alle già richiamate regole di riparto dell'onere della prova, Parte_1 avrebbe dovuto provare la fonte dell'obbligo di cui oggi chiede l'adempimento, a fortiori a
[...]
fronte delle specifiche contestazioni e deduzioni avanzate sul punto dal convenuto. Secondo il più condivisibile orientamento della Suprema Corte, infatti, “la contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cass. Civ. Sez. II 18.7.2024, n. 19851).
Ebbene, nella vicenda in esame se da un lato ha contestato di aver ricevuto somme Controparte_1 da , dall'altro, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che eventuali Parte_1
trasferimenti di denaro in suo favore avrebbero dovuto ricondursi ora all'attività di noleggio di autobus, il cui esercizio in comune, pur in assenza della formale costituzione di una società, era stato avviato nell'anno 2016, ora alla compravendita di un autobus (v. pagg. 1 della comparsa:
“Corrisponde al vero che il convenuto e l'attore, anch'egli imprenditore del settore del noleggio bus per servizi di trasporto, collaborarono per un breve periodo di tempo, pur non formalizzando alcun rapporto contrattuale, in vista della creazione di una società che non vide mai la luce non di certo per le asserite difficoltà economiche del signor , peraltro mai provate”; v. pag. 2 della CP comparsa: “Corrisponde al vero che il convenuto acquistò un mezzo dall'attore, integralmente pagato e che il signor versò le somme di cui alle contabili allegate, sia per il subentro nella Pt_1 ditta del convenuto sia per l'acquisto di un pullman e non per un asserito prestito personale, peraltro mai provato. Dagli inizi dell'anno 2016 i due soggetti collaborarono ripartendosi gli utili e gli oneri afferenti la gestione dell'azienda, sobbarcandosi anche il c.d. rischio aziendale. Nello specifico collaborarono onerandosi dei costi di manutenzione dei mezzi e dei costi del carburante inerente ai mezzi per poi ripartirsi gli utili. […] Per mero tuziorismo si contesta che i pagamenti di carburante, evidenziati nei due estratti conto allegati, siano riferibili al , posto che anche l'attore era CP
proprietario di mezzi e comunque, qualora riferibili ai mezzi in uso al , circostanza CP comunque non provata, tali pagamenti rientravano nella gestione dell'azienda”).
Allegazioni, quelle del convenuto, che, come da questi fondatamente osservato, trovano riscontro proprio nella documentazione prodotta dal medesimo attore (v. ancora pag. 2 della comparsa: “le contabili di bonifico confermano che i pagamenti non sono stati effettuati a titolo di prestito ma per la gestione dell'azienda e per il saldo inerente l'acquisto del pullman, come peraltro si evince dalla relativa causale”).
Invero, gli unici esborsi documentati da , effettuati a mezzo bonifico bancario del Parte_1
2.3.2016, del 23.2.2016 e del 21.3.2016 (v. file “20210316_122255.pdf.p7m”, pag. 9, 12 e 13), nonché del 24.12.2015 e del 16.2.2016 (v. file “20210316_121732 (1)(1).pdf.p7m”, pag. 1; v. file
“20210316_122255.pdf.p7m”, pag. 14), recano, rispettivamente, l'espressa causale “Gestione
, “gestione azienda g.m. ” e “Gestione Controparte_5 Controparte_2 [...]
”, nonché “acconto pullman 19 posti” e “saldo acquisto pullman”. Controparte_6
Siffatti documenti, dunque, corroborano la tesi di in ordine all'avvio, nell'anno Controparte_1
2016, unitamente a , dell'esercizio in comune di un'attività di noleggio di autobus. Parte_1
In tale contesto vanno inquadrati i summenzionati bonifici bancari nonché quell'unica operazione di acquisto di carburante (riferita dal teste effettuata dall'attore su richiesta del Testimone_1
convenuto.
Ribadito come gravi su parte attrice l'onere di provare l'insorgenza di una obbligazione restitutoria gravante sulla controparte, non è irragionevole – alla luce di quanto sopra precisato – ritenere che i trasferimenti di denaro in questione costituiscano un contributo di all'esercizio in Parte_1 comune della predetta attività economica, sicché non può considerarsi provata l'assunzione di alcun obbligo di restituzione da parte di Controparte_1
3.5. In conclusione:
- difettando, per parte delle somme di denaro richieste in restituzione, la prova della loro effettiva corresponsione,
- difettando, per i soli trasferimenti di denaro documentati o riferiti dai testi, la prova di un titolo – contratto di mutuo – fondante l'esistenza di un obbligo di restituzione in capo al ricevente
Controparte_1
- essendo stato, di contro, adeguatamente prospettato - sempre per i soli trasferimenti documentati o riferiti dai testi - un titolo idoneo a giustificare il trattenimento da parte del convenuto delle somme ricevute, da individuarsi in conferimenti nell'ambito dell'esercizio in comune di un'attività economica, la domanda di restituzione avanzata da nei confronti di deve Parte_1 Controparte_1
ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
4. In considerazione di quanto sopra, va parimenti respinta la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dall'attore in via subordinata, attesa la carenza dei relativi presupposti.
Deve in particolare ritenersi radicalmente insussistente la mancanza di una giusta causa fondante lo spostamento patrimoniale, al cui riscontro è subordinato il riconoscimento del rimedio di cui all'art. 2041 c.c.
5. Va altresì disattesa la domanda risarcitoria proposta da . Parte_1 Difetta, infatti, la prova dei fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità, da un lato, per non esser configurabile in capo a alcun inadempimento contrattuale, dall'altro, per non aver Controparte_1
l'attore specificamente allegato e provato l'esistenza di un danno risarcibile.
6. Essendo state rigettate tutte le domande attoree, deve reputarsi integralmente Parte_1
soccombente.
Conseguentemente, l'attore va condannato a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e nella misura dei medi per la fase decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito fatto valere e disatteso (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 1282/2021:
- rigetta ogni domanda proposta da , per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
€. 3.390,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, 4.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti