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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 28204/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 28204/2020 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 21.2.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via F. Pignatelli n. 5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina de' Conno (c.f. , in Napoli alla Via S. Maria della Libera n. 34/42, che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo ATTRICE E
(P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Controparte_1 P.IVA_1 Principe n.13/A, in persona del Direttore generale Dr. Ing. , rappresentata e difesa CP_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gelsomina D'Antonio (c.f. ) C.F._3 e dall'avv. Armando Vitiello (c.f. ), elettivamente domiciliati in Napoli, C.F._4 alla Via Comunale del Principe n.13/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 20.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2020, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti della , deducendo di aver subìto Controparte_3 danni di natura non patrimoniale, in conseguenza della condotta dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli presso cui veniva ricoverata in data 15.5.2017, con diagnosi di frattura scomposta, e sottoposta in data 19.5.2017 ad intervento chirurgico di osteosintesi. A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 15.5.2017, era giunta presso il P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli a seguito di un sinistro stradale e si era sottoposta ad esame radiografico, da cui era emersa una pagina 1 di 7 frattura scomposta spiroide del terzo distale di tibia e perone, che aveva imposto il suo ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia del medesimo nosocomio;
- che, in data 19.5.2017, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, per poi essere dimessa dal nosocomio in data 22.05.2017;
- che, in data 21.6.2017, le era stata rimossa la valva gessata;
- che, in data 6.11.2017, a causa della persistente algia alla gamba destra, si era recata nuovamente presso il Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli per diagnosticata intolleranza ai mezzi di sintesi e, nell'occasione, era stata ricoverata presso l'U.O.C. di Ortopedia;
- che, in data 8.11.2017, un tampone cutaneo evidenziava la presenza in loco di colonie di Staphylococcus Aureus che rendevano necessaria la somministrazione di una terapia antibiotica;
- che, in data 16.11.2017, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi ed il giorno seguente veniva dimessa;
- che, in data 24.11.2017, veniva apprezzata la presenza di un'iperemia della gamba destra, con cute calda, tesa, lucida e diffusamente edematosa e veniva praticato un esame ecocolordoppler arterioso e venoso dell'arto inferiore destro;
- che, dal mese di dicembre 2017, veniva sottoposta ad alcuni cicli di terapia con ossigenoterapia iperbarica per facilitare la guarigione della ferita;
- che, in data 4.1.2018, un tampone cutaneo praticato presso il Centro Diagnostico CMN di Napoli faceva emergere la presenza di colonie di TA RE e OM SA sulla ferita chirurgica da frattura di tibia e perone;
- che, recatasi ad Albenga, in Liguria, per un controllo ambulatoriale effettuato in data 19.7.2018, le veniva diagnosticata una “osteomielite cronica post traumatica” a carico della tibia destra e, in data 3.8.2018, veniva sottoposta ad un intervento di resezione tibiale, bonifica ed applicazione di fissatore esterno, per essere poi dimessa in data 11.8.2018;
- che, in data 26.9.2018, veniva rilevata la presenza di deformità con pseudoartrosi a carico della tibia destra in assenza di edema e di aree eritematose;
- che, in data 13.12.2018, veniva rimosso il fissatore esterno;
- che, in data 4.2.2019 veniva rilevata la presenza di esiti di pseudoartrosi settica della tibia destra. Tanto premesso, la , ritenendo sussistente una condotta negligente ed imprudente a Pt_1 carico dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale e personalizzazione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , la quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per carenza degli elementi essenziali e per la violazione dell'art. 102 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Espletata CTU medico-legale e rigettata la richiesta di prova orale articolata da parte attrice, il Giudice, all'udienza del 20.2.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta, . Da Controparte_1
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetica. Parte convenuta, inoltre, ha osservato che “trattandosi di un sinistro da incidente stradale, di sicuro ci saranno state domande ad enti assicurativi, dunque, la decisione non può pronunciarsi che in confronto anche di questi enti, che debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. Senonché, anche l'eccezione di improcedibilità per una presunta violazione dell'art. 102 c.p.c. non può trovare accoglimento, dal momento che non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario e che, anzi, esula dall'oggetto della causa di responsabilità per colpa medica l'accertamento relativo al sinistro stradale che avrebbe cagionato la frattura scomposta di tibia e perone all'attrice.
2. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, presso il quale la , dopo Pt_1 essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale, veniva ricoverata per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti. Ebbene, le doglianze della riguardano, in particolare, la colpevole omessa adozione Pt_1 delle misure precauzionali idonee a prevenire le infezioni nosocomiali. La condotta negligente e/o imprudente dei medici che la ebbero in cura, infatti, secondo l'attrice, le avrebbe provocato osteomielite cronica a carico dell'arto inferiore destro, zoppia e valgismo. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dott. , esperto in Persona_1 medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia. Persona_2
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“La storia clinica si riferisce ad una paziente di 57 anni, all'epoca dei fatti (2017), diabetica, che riportava in un trauma della strada, una frattura pluriframmentaria del 3° distale di tibia e perone a destra. Segnalate all'atto del ricovero escoriazioni al ginocchio e alla caviglia destra. Dal diario clinico risulta presenza di flittene al collo piede e prescritta terapia antibiotica con Unasyn 1, 5 1 fl x 2 i.m. Gli esami di laboratorio evidenziano aumento dei leucociti (16.710) che poi tendono a diminuire (10.040). L'intervento chirurgico, correttamente progettato ed effettuato, viene praticato in data 19/5, ma dalla checklist risulta non effettuata la profilassi
pagina 3 di 7 antibiotica perioperatoria (risulta non applicabile) e considerato che l'intervento è iniziato alle ore 11,30, non è ipotizzabile che a quell'ora potesse esserci una adeguata concentrazione dell'Unasyn, verosimilmente praticato alle ore 6. La terapia antibiotica viene poi modificata nel post-operatorio (Fidato 2 g x 2 e.v a partire dalle 18 (intervento terminato alle 12,40). L'arto viene immobilizzato in valva gessata ed il paziente viene invitato a controllo dopo circa un mese (21/6), all'atto del quale viene rimossa la valva gessata, e prescritto tutore Walker, ma non vi è alcuna descrizione dello stato della ferita, anche se la prescrizione di calza elastica può far intendere che le condizioni della ferita fossero buone, senonché al controllo successivo, il 31/7, viene rilevata una ulcera cutanea, e prescritta terapia con Diapason, terapia indicata sia per la stimolazione del tessuto osseo che per la cicatrizzazione di ferite chirurgiche, ma non si ritiene di dover procedere ad un tampone, per verificare la eventuale presenza di germi. Questa omissione è peraltro assolutamente censurabile nel controllo dell'8/9, allorquando in presenza di una esposizione dei mezzi di sintesi, si procede alla rimozione di una vite mobilizzata, si conferma la terapia con Diapason e si prescrivono medicazioni domiciliari, con controllo dopo un mese, ribadiamo senza praticare un tampone, che raggiungendo l'osso sarebbe potuto essere altamente significativo;
non sembra inoltre condivisibile non prescrivere un monitoraggio ospedaliero della ferita almeno settimanale. Il 9/10, al successivo controllo, in presenza di una fistola, si pone l'indicazione alla rimozione della placca, ma anche in questa circostanza non si pratica tampone dalla fistola, sicché per arrivare ad una identificazione dei germi responsabili della infezione passerà un altro mese;
e solo dopo l'intervento di rimozione si consiglierà l'effettuazione di Ossigenoterapia iperbarica. A proposito poi dell'intervento di rimozione (16/11/17), c'è da aggiungere che non viene in alcuna maniera saggiata la stabilità della consolidazione, mai certificata neanche nei referti x-grafici, e viene prescritta FKT, ma non viene prescritto il divieto di carico, che anzi viene concesso (carico graduale) al controllo del 12/12/17, quando ancora la radiografia del 21/3/18 riferisce di “frammenti lievemente diastasati. Iniziale formazione di callo osseo periferico, ma non consolidata”. Va da sé che nel tempo si determinerà una pseudoartrosi settica, con una progressiva scomposizione dei frammenti, ed una rilevante deviazione assiale, situazione che sarà parzialmente emendata dal successivo intervento presso l'ospedale di Albenga (3/8/18), che porterà ad una stabilizzazione della patologia, certificata in data 4/2/19. La ricostruzione dei fatti, che ribadiamo parte da una corretta progettazione ed effettuazione del trattamento chirurgico, evidenzia diversi momenti di censura, così identificabili: a) Mancata effettuazione della profilassi antibiotica peri operatoria, in un intervento che prevedeva l'impianto di mezzi di sintesi metallici, in soggetto con rischio infettivo aumentato per la sofferenza dei tegumenti e per il diabete;
b) Inadeguata gestione della ferita chirurgica, con controlli ambulatoriali troppo distanziati nel tempo;
c) Mancata effettuazione di tamponi per es. colturale, una volta verificata la sofferenza della ferita chirurgica, addirittura con esposizione dei mezzi di sintesi;
in questa ottica perde rilievo la valutazione della natura dei germi perché, se pure si trattasse di una infezione non nosocomiale, sarebbe comunque, con carattere di probabilità molto superiore al 50%, da addebitare alla censurabile gestione post-operatoria;
pagina 4 di 7 d) Superficiale valutazione dello stato di consolidazione della frattura, una volta rimossi i mezzi di sintesi, con concessione del carico a frattura non consolidata”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“La condizione attuale della paziente, caratterizzata dagli esiti di frattura di gamba, con limitazione della escursione articolare della tibio-tarsica di circa la metà ed il significativo danno estetico, è valutabile nella misura del 18%, dal quale va sottratto il 9% per la frattura del 3° distale di gamba, con sofferenza dei tegumenti in diabetica, per un danno iatrogeno del 9%, da inserire nel range tra il 9 ed il 18%. Quanto alla invalidità temporanea differenziale si riconosceranno 12 giorni al 100%, relativa al ricovero presso l'Ospedale di Albenga, 30 giorni al 75%, e 60 giorni al 50%.” Ebbene, la relazione peritale ha consentito di accertare che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli sono, dunque, consistite:
- nella mancata effettuazione della profilassi antibiotica peri operatoria;
- nell'inadeguata gestione della ferita chirurgica;
- nella mancata effettuazione di tamponi;
- nella superficiale valutazione dello stato di consolidazione della frattura, una volta rimossi i mezzi di sintesi, con concessione del carico a frattura non consolidata. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta per il pregiudizio alla salute occorso all'attrice. Controparte_1
4. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente e temporaneo patito dalla . Pt_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo Giudice. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione del danno iatrogeno “differenziale”, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base, anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, e sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 9% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 18% l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena deve essere valutato nella misura del 9% (secondo la seguente operazione matematica: 18% - 9% = 9%).
pagina 5 di 7 Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (57 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 19.5.2017). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 30.471,00 (€ 46.271,00 pari all'invalidità complessiva del 18% - € 15.800,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 9%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale e parziale (ITT 12 giorni;
ITP 30 giorni al 75% e 60 giorni al 50%), così come è stata riconosciuta dalla CTU e che risulta essere pari ad € 7.417,50 (€ 1.380,00 ITT + € 6.037,50 ITP). Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 37.888,50. Nulla è dovuto a titolo di ristoro dell'eventuale danno da sofferenza psichica, né di personalizzazione del danno non patrimoniale non essendo state sufficientemente dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale. La prova testimoniale articolata da parte attrice con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., infatti, è apparsa superflua a tal fine, in quanto assolutamente generica e valutativa. Alla luce di quanto sopra, quindi, la convenuta deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice della somma complessiva di € 37.888,50 Parte_1
(trentasettemilaottocentottantotto/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, liquidate all'attualità. All'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (maggio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Nonostante la documentazione allegata, invece, nulla può essere liquidato, a titolo di danno patrimoniale, in assenza di una specifica domanda sul punto.
5. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014). Allo stesso modo, le spese della CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
pagina 6 di 7 37.888,50 (trentasettemilaottocentottantotto/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di maggio 2017, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 1.595,00 a titolo di esborsi, incluse le spese di CTP, nonché in € 7.616,00 per i compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%.
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell' . Controparte_1
Napoli, 31.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 28204/2020 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 21.2.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via F. Pignatelli n. 5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina de' Conno (c.f. , in Napoli alla Via S. Maria della Libera n. 34/42, che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo ATTRICE E
(P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Controparte_1 P.IVA_1 Principe n.13/A, in persona del Direttore generale Dr. Ing. , rappresentata e difesa CP_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gelsomina D'Antonio (c.f. ) C.F._3 e dall'avv. Armando Vitiello (c.f. ), elettivamente domiciliati in Napoli, C.F._4 alla Via Comunale del Principe n.13/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 20.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2020, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti della , deducendo di aver subìto Controparte_3 danni di natura non patrimoniale, in conseguenza della condotta dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli presso cui veniva ricoverata in data 15.5.2017, con diagnosi di frattura scomposta, e sottoposta in data 19.5.2017 ad intervento chirurgico di osteosintesi. A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 15.5.2017, era giunta presso il P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli a seguito di un sinistro stradale e si era sottoposta ad esame radiografico, da cui era emersa una pagina 1 di 7 frattura scomposta spiroide del terzo distale di tibia e perone, che aveva imposto il suo ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia del medesimo nosocomio;
- che, in data 19.5.2017, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, per poi essere dimessa dal nosocomio in data 22.05.2017;
- che, in data 21.6.2017, le era stata rimossa la valva gessata;
- che, in data 6.11.2017, a causa della persistente algia alla gamba destra, si era recata nuovamente presso il Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli per diagnosticata intolleranza ai mezzi di sintesi e, nell'occasione, era stata ricoverata presso l'U.O.C. di Ortopedia;
- che, in data 8.11.2017, un tampone cutaneo evidenziava la presenza in loco di colonie di Staphylococcus Aureus che rendevano necessaria la somministrazione di una terapia antibiotica;
- che, in data 16.11.2017, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi ed il giorno seguente veniva dimessa;
- che, in data 24.11.2017, veniva apprezzata la presenza di un'iperemia della gamba destra, con cute calda, tesa, lucida e diffusamente edematosa e veniva praticato un esame ecocolordoppler arterioso e venoso dell'arto inferiore destro;
- che, dal mese di dicembre 2017, veniva sottoposta ad alcuni cicli di terapia con ossigenoterapia iperbarica per facilitare la guarigione della ferita;
- che, in data 4.1.2018, un tampone cutaneo praticato presso il Centro Diagnostico CMN di Napoli faceva emergere la presenza di colonie di TA RE e OM SA sulla ferita chirurgica da frattura di tibia e perone;
- che, recatasi ad Albenga, in Liguria, per un controllo ambulatoriale effettuato in data 19.7.2018, le veniva diagnosticata una “osteomielite cronica post traumatica” a carico della tibia destra e, in data 3.8.2018, veniva sottoposta ad un intervento di resezione tibiale, bonifica ed applicazione di fissatore esterno, per essere poi dimessa in data 11.8.2018;
- che, in data 26.9.2018, veniva rilevata la presenza di deformità con pseudoartrosi a carico della tibia destra in assenza di edema e di aree eritematose;
- che, in data 13.12.2018, veniva rimosso il fissatore esterno;
- che, in data 4.2.2019 veniva rilevata la presenza di esiti di pseudoartrosi settica della tibia destra. Tanto premesso, la , ritenendo sussistente una condotta negligente ed imprudente a Pt_1 carico dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale e personalizzazione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , la quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per carenza degli elementi essenziali e per la violazione dell'art. 102 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Espletata CTU medico-legale e rigettata la richiesta di prova orale articolata da parte attrice, il Giudice, all'udienza del 20.2.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta, . Da Controparte_1
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetica. Parte convenuta, inoltre, ha osservato che “trattandosi di un sinistro da incidente stradale, di sicuro ci saranno state domande ad enti assicurativi, dunque, la decisione non può pronunciarsi che in confronto anche di questi enti, che debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. Senonché, anche l'eccezione di improcedibilità per una presunta violazione dell'art. 102 c.p.c. non può trovare accoglimento, dal momento che non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario e che, anzi, esula dall'oggetto della causa di responsabilità per colpa medica l'accertamento relativo al sinistro stradale che avrebbe cagionato la frattura scomposta di tibia e perone all'attrice.
2. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, presso il quale la , dopo Pt_1 essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale, veniva ricoverata per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti. Ebbene, le doglianze della riguardano, in particolare, la colpevole omessa adozione Pt_1 delle misure precauzionali idonee a prevenire le infezioni nosocomiali. La condotta negligente e/o imprudente dei medici che la ebbero in cura, infatti, secondo l'attrice, le avrebbe provocato osteomielite cronica a carico dell'arto inferiore destro, zoppia e valgismo. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dott. , esperto in Persona_1 medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia. Persona_2
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“La storia clinica si riferisce ad una paziente di 57 anni, all'epoca dei fatti (2017), diabetica, che riportava in un trauma della strada, una frattura pluriframmentaria del 3° distale di tibia e perone a destra. Segnalate all'atto del ricovero escoriazioni al ginocchio e alla caviglia destra. Dal diario clinico risulta presenza di flittene al collo piede e prescritta terapia antibiotica con Unasyn 1, 5 1 fl x 2 i.m. Gli esami di laboratorio evidenziano aumento dei leucociti (16.710) che poi tendono a diminuire (10.040). L'intervento chirurgico, correttamente progettato ed effettuato, viene praticato in data 19/5, ma dalla checklist risulta non effettuata la profilassi
pagina 3 di 7 antibiotica perioperatoria (risulta non applicabile) e considerato che l'intervento è iniziato alle ore 11,30, non è ipotizzabile che a quell'ora potesse esserci una adeguata concentrazione dell'Unasyn, verosimilmente praticato alle ore 6. La terapia antibiotica viene poi modificata nel post-operatorio (Fidato 2 g x 2 e.v a partire dalle 18 (intervento terminato alle 12,40). L'arto viene immobilizzato in valva gessata ed il paziente viene invitato a controllo dopo circa un mese (21/6), all'atto del quale viene rimossa la valva gessata, e prescritto tutore Walker, ma non vi è alcuna descrizione dello stato della ferita, anche se la prescrizione di calza elastica può far intendere che le condizioni della ferita fossero buone, senonché al controllo successivo, il 31/7, viene rilevata una ulcera cutanea, e prescritta terapia con Diapason, terapia indicata sia per la stimolazione del tessuto osseo che per la cicatrizzazione di ferite chirurgiche, ma non si ritiene di dover procedere ad un tampone, per verificare la eventuale presenza di germi. Questa omissione è peraltro assolutamente censurabile nel controllo dell'8/9, allorquando in presenza di una esposizione dei mezzi di sintesi, si procede alla rimozione di una vite mobilizzata, si conferma la terapia con Diapason e si prescrivono medicazioni domiciliari, con controllo dopo un mese, ribadiamo senza praticare un tampone, che raggiungendo l'osso sarebbe potuto essere altamente significativo;
non sembra inoltre condivisibile non prescrivere un monitoraggio ospedaliero della ferita almeno settimanale. Il 9/10, al successivo controllo, in presenza di una fistola, si pone l'indicazione alla rimozione della placca, ma anche in questa circostanza non si pratica tampone dalla fistola, sicché per arrivare ad una identificazione dei germi responsabili della infezione passerà un altro mese;
e solo dopo l'intervento di rimozione si consiglierà l'effettuazione di Ossigenoterapia iperbarica. A proposito poi dell'intervento di rimozione (16/11/17), c'è da aggiungere che non viene in alcuna maniera saggiata la stabilità della consolidazione, mai certificata neanche nei referti x-grafici, e viene prescritta FKT, ma non viene prescritto il divieto di carico, che anzi viene concesso (carico graduale) al controllo del 12/12/17, quando ancora la radiografia del 21/3/18 riferisce di “frammenti lievemente diastasati. Iniziale formazione di callo osseo periferico, ma non consolidata”. Va da sé che nel tempo si determinerà una pseudoartrosi settica, con una progressiva scomposizione dei frammenti, ed una rilevante deviazione assiale, situazione che sarà parzialmente emendata dal successivo intervento presso l'ospedale di Albenga (3/8/18), che porterà ad una stabilizzazione della patologia, certificata in data 4/2/19. La ricostruzione dei fatti, che ribadiamo parte da una corretta progettazione ed effettuazione del trattamento chirurgico, evidenzia diversi momenti di censura, così identificabili: a) Mancata effettuazione della profilassi antibiotica peri operatoria, in un intervento che prevedeva l'impianto di mezzi di sintesi metallici, in soggetto con rischio infettivo aumentato per la sofferenza dei tegumenti e per il diabete;
b) Inadeguata gestione della ferita chirurgica, con controlli ambulatoriali troppo distanziati nel tempo;
c) Mancata effettuazione di tamponi per es. colturale, una volta verificata la sofferenza della ferita chirurgica, addirittura con esposizione dei mezzi di sintesi;
in questa ottica perde rilievo la valutazione della natura dei germi perché, se pure si trattasse di una infezione non nosocomiale, sarebbe comunque, con carattere di probabilità molto superiore al 50%, da addebitare alla censurabile gestione post-operatoria;
pagina 4 di 7 d) Superficiale valutazione dello stato di consolidazione della frattura, una volta rimossi i mezzi di sintesi, con concessione del carico a frattura non consolidata”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“La condizione attuale della paziente, caratterizzata dagli esiti di frattura di gamba, con limitazione della escursione articolare della tibio-tarsica di circa la metà ed il significativo danno estetico, è valutabile nella misura del 18%, dal quale va sottratto il 9% per la frattura del 3° distale di gamba, con sofferenza dei tegumenti in diabetica, per un danno iatrogeno del 9%, da inserire nel range tra il 9 ed il 18%. Quanto alla invalidità temporanea differenziale si riconosceranno 12 giorni al 100%, relativa al ricovero presso l'Ospedale di Albenga, 30 giorni al 75%, e 60 giorni al 50%.” Ebbene, la relazione peritale ha consentito di accertare che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli sono, dunque, consistite:
- nella mancata effettuazione della profilassi antibiotica peri operatoria;
- nell'inadeguata gestione della ferita chirurgica;
- nella mancata effettuazione di tamponi;
- nella superficiale valutazione dello stato di consolidazione della frattura, una volta rimossi i mezzi di sintesi, con concessione del carico a frattura non consolidata. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta per il pregiudizio alla salute occorso all'attrice. Controparte_1
4. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente e temporaneo patito dalla . Pt_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo Giudice. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione del danno iatrogeno “differenziale”, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base, anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, e sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 9% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 18% l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena deve essere valutato nella misura del 9% (secondo la seguente operazione matematica: 18% - 9% = 9%).
pagina 5 di 7 Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (57 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 19.5.2017). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 30.471,00 (€ 46.271,00 pari all'invalidità complessiva del 18% - € 15.800,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 9%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale e parziale (ITT 12 giorni;
ITP 30 giorni al 75% e 60 giorni al 50%), così come è stata riconosciuta dalla CTU e che risulta essere pari ad € 7.417,50 (€ 1.380,00 ITT + € 6.037,50 ITP). Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 37.888,50. Nulla è dovuto a titolo di ristoro dell'eventuale danno da sofferenza psichica, né di personalizzazione del danno non patrimoniale non essendo state sufficientemente dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale. La prova testimoniale articolata da parte attrice con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., infatti, è apparsa superflua a tal fine, in quanto assolutamente generica e valutativa. Alla luce di quanto sopra, quindi, la convenuta deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice della somma complessiva di € 37.888,50 Parte_1
(trentasettemilaottocentottantotto/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, liquidate all'attualità. All'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (maggio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Nonostante la documentazione allegata, invece, nulla può essere liquidato, a titolo di danno patrimoniale, in assenza di una specifica domanda sul punto.
5. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014). Allo stesso modo, le spese della CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
pagina 6 di 7 37.888,50 (trentasettemilaottocentottantotto/50), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di maggio 2017, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 1.595,00 a titolo di esborsi, incluse le spese di CTP, nonché in € 7.616,00 per i compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%.
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell' . Controparte_1
Napoli, 31.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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