Articolo 45 della Costituzione
Articolo 44Articolo 46
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1 gennaio 1948
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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