CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 824/2024 promosso da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] presso la rappresentato e difeso dall'Avv. Libero Controparte_1
Pusceddu del foro di Cagliari, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Quartucciu (CA) alla via Barisardo n. 22;
APPELLANTE contro
(C.F. in persona dell'amministratore pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Crevalcore (BO), via F.lli Rosselli n. 117-151-155-159-159A, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele
Martellacci del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Crevalcore (BO) alla via Matteotti n. 154;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9 aprile 2024 del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. mobiliare;
CONCLUSIONI: All'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante richiamava i precedenti atti difensivi, contestando le avverse deduzioni, produzioni e/o conclusioni in quanto inammissibili, irrilevanti ed illegittime ed insistendo per l'accoglimento di tutte
1 le domande formulate: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in riforma del decreto n. 930/2024 del
09/04/2024, RG n. 5611/2023 e Repert. n. 1508/2024 del 10/04/2024, del Tribunale di Bologna – sezione civile pronunciato e pubblicato il 09/04/2024, notificato il 15/04/2024, resa inter partes dal Tribunale, di respingere tutte le avverse domande prendendo, quindi, le opportune pronunce conseguenziali. Spese dei due gradi rifuse”; l'appellato si riportava ai precedenti atti difensivi, insistendo in Controparte_2 tutte le argomentazioni, eccezioni e deduzioni ivi avanzate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto per inesistenza della procura;
nel merito, rigettare in toto l'appello presentato dal signor per tutto quanto Parte_1
esposto in narrativa, e - viste le conclusioni di controparte - con accoglimento delle conclusioni già presentate in primo grado, che qui si riportano: in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile
l'opposizione avversaria, in quanto è qualificabile, per il suo contenuto, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., come tale inammissibile essendo spirato il termine perentorio di venti giorni decorrente dall'atto esecutivo e/o dagli atti esecutivi cui si riferisce l'opposizione avversaria, come esposto in narrativa, e/o perché la comparsa di riassunzione avversaria datata 8.4.2023 contiene inammissibili domande nuove e/o per gli ulteriori motivi esposti in narrativa e/o per i motivi eventualmente diversi rilevati dal Giudice anche d'ufficio, se del caso dando altresì atto che la comparsa di riassunzione avversaria datata 8.4.2023 costituisce prosecuzione dell'opposizione già dichiarata tardiva ex art. 617 c.p.c. comma 2 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bologna con il provvedimento datato 23 febbraio 2023 citato in narrativa (emesso nel sub-procedimento RGE 23-
1/2022) , per cui così come era già tardivo l'originario ricorso avversario depositato il 13.12.2022 avanti il Tribunale di Bologna, è tardiva anche la comparsa di riassunzione avversaria, datata 8.4.2023, rappresentando atto di prosecuzione, nella fase di merito, di un procedimento già originariamente inammissibile per tardività ex art. 617 comma 2 c.p.c. Nel merito: nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di dover disattendere la domanda pregiudiziale di rito sopra formulata riguardante
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in ogni caso rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e/o determinati dal Giudice anche ex officio, tenuto altresì conto che la trascrizione del pignoramento immobiliare oggetto di causa è stata compiuta, e la nota di trascrizione ad essa relativa risulta depositata agli atti della procedura esecutiva, il tutto in mancanza di una fattispecie di nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del pignoramento, della sua trascrizione, del deposito della relativa nota e dell'esecuzione in base alle norme di legge che disciplinano la materia, oltre che in presenza di istanza di vendita su cui il Giudice si è già pronunciato, anche con intervenuta vendita di lotti, tenuto altresì conto che la procedura esecutiva sta procedendo in modo conforme al suo scopo anche agli effetti di cui all'art. 156 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese
2 legali e competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al
22% come per legge”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 09.04.2023, il Sig. instaurava il Parte_1
giudizio di merito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 23/2022 R.G. così come disposto dal G.E. con ordinanza del 23.02.2023, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento e la conseguente nullità della predetta procedura esecutiva, non avendo il creditore provveduto al deposito della nota di trascrizione nei termini di legge. Con comparsa depositata il 21.07.2023 si costituiva il il quale contestava l'avversa opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della stessa per tardività, essendo stata proposta in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., per novità della domanda giudiziale rispetto a quella contenuta nell'originario ricorso del 13.12.2022, nonché per l'incongruenza contenuta nell'atto avversario, data dal fatto che la parte esecutata invitava il creditore procedente a comparire avanti il foro di Sassari, ma poi radicava il procedimento presso il Tribunale di Bologna. Nel merito, domandava in ogni caso il rigetto dell'opposizione. La causa, previo passaggio al rito sommario di cognizione ex art. 183 bis c.p.c. con provvedimento del 19.10.2023, era istruita documentalmente. All'udienza del 9 aprile
2024, l'opponente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri atti, Parte_1
l'opposto Condominio si riportava alla propria comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi formulate, rilevando la tardività della memoria avversaria depositata in data 08.11.2023 e la decisione era riservata. Con ordinanza emessa nella stessa data ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il Giudice del Tribunale di Bologna, accolta l'eccezione pregiudiziale di rito concernente la corretta qualificazione della proposta opposizione e la conseguente tardività originaria della stessa, posto che, costituendo l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615-
617 comma 2 c.p.c., pur distinta in due fasi, un unico procedimento con la conseguenza che le vicende processuali che interessano la fase originaria (nel caso di specie l'eccepita tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine dei venti giorni) hanno ripercussioni anche nella successiva fase di merito, ritenuto che, avuto riguardo all'unico motivo di opposizione dedotto dall e relativo all'asserito deposito da parte Pt_1
del creditore procedente della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di quindici giorni dal rilascio dello stesso, come condivisibilmente argomentato dal G.E. l'opposizione proposta andasse qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e che risultasse quindi tardiva, per essere stato il ricorso depositato soltanto il 13.12.2022, ben oltre il termine di venti giorni entro cui l'opposizione andava
3 proposta e ciò sia nel caso in cui si faccia decorrere il dies a quo dal lamentato tardivo deposito della nota di trascrizione, sia nel caso in cui si lo si faccia decorrere dalla data anteriore dell'avvenuta trascrizione del pignoramento, dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. proposta da Parte_1
e condannava l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, liquidate in € 3.800 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 24.05.2024, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma, in quanto ingiusta e gravatoria, in particolare laddove è stata rigettata l'opposizione da lui proposta per accogliere invece tutte le domande della controparte, articolando all'uopo due motivi di gravame. Lamenta in primo luogo l'appellante violazione e falsa applicazione, ex artt. 115, 116,
118 disp. att. c.p.c., degli artt. 111 Cost. e 1, 6, 9, 10, 13, 14, 17 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo nonché degli artt. 557 e 497 c.p.c. per avere il Tribunale rigettato l'opposizione senza confutare le eccezioni/domande formulate dall'odierno appellante con una motivazione illogica e apparente. Eccepisce preliminarmente la nullità del procedimento di primo grado per non avere il Giudice istruttore concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dall'attore e ribadisce la tempestività dell'opposizione all'esecuzione in quanto presentata prima delle attività di vendita del compendio immobiliare e la nullità dell'esecuzione intrapresa dal per violazione dell'art. 557 c.p.c. non avendo il creditore proceduto CP_2
al deposito della nota di trascrizione nei termini di legge. Deduce poi quale secondo motivo di appello arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero vizio e/o difetto di motivazione ai sensi degli artt. 111 Cost., 132, 91 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente considerato il fatto che il pagamento delle spese processuali non doveva essere posto a carico dell'opponente in quanto la domanda giudiziale al momento della formulazione era meritevole di accoglimento. Inoltre le spese di lite liquidate eccederebbero i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma dell'ordinanza n. 930/2024 del Tribunale di Bologna, di:
• Respingere tutte le domande avanzate dal prendendo quindi le opportune conseguenti pronunce;
CP_2
• Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 18 novembre 2024, si è regolarmente costituito il CP_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso appello per inesistenza della procura alle
[...]
liti; ad avviso della parte appellata, infatti, sarebbe stata depositata, al posto della indicata procura speciale conferita su supporto cartaceo e autenticata mediante firma digitale, la procura rilasciata da un Notaio, parte del procedimento esecutivo immobiliare da cui trae origine la presente vicenda, al difensore dell'appellato
. Nel merito, ha contestato partitamente ogni deduzione, eccezione e domanda di , CP_2 Parte_1
in quanto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto. Più specificamente, ha ribadito la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dal Sig. e ha poi osservato come l'art. 557 c.p.c., oltre ad Pt_1
4 essere una norma che non sancisce in nessun caso una ipotesi di “nullità” dell'esecuzione, preveda l'inefficacia del pignoramento immobiliare (fattispecie diversa dalla nullità) nel solo caso in cui la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto siano depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore e, nel caso oggetto di causa, sarebbe documentalmente provato che il procedente ha depositato entro il termine di quindici giorni di cui sopra i documenti richiesti CP_2 dalla norma. Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellato ne ha dedotto la totale infondatezza, posto che il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad applicare il principio di soccombenza, con la conseguente condanna alle spese, e il relativo decreto ministeriale.
L'appellato chiede quindi, contrariis reiectis, di CP_2
● in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto per inesistenza della procura;
● nel merito, rigettare in toto l'appello presentato dal Sig. per tutto quanto esposto in narrativa Parte_1
e - viste le conclusioni di controparte - con accoglimento delle conclusioni tutte già presentate in primo grado;
● in ogni caso, con vittoria di spese legali e competenze professionali, oltre ad oneri di legge.
4.- All'udienza del 10.12.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata rinviata per la rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica, invitando le parti a dedurre in ordine alla eventuale inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 617-618 comma 2 c.p.c. che si rilevava di ufficio. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare, l'appellante e la parte appellata hanno concluso come riportato in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per inesistenza della procura avanzata dall'appellato, atteso che, unitamente all'atto di appello, risulta depositata la procura utilizzata anche in primo grado e relativa alla procedura di
“esecuzione immobiliare n. 23/2022…. in ogni stato e grado, anche di impugnazione, di cautela monitoria , di esecuzione, di relative opposizioni, reclami e riassunzioni, compreso l'appello, nonché delle procedure connesse e dipendenti….”. La produzione in atti anche di mandato, rilasciato da un creditore procedente nella procedura esecutiva in questione al difensore dell'odierno appellato, è evidentemente frutto di una mera svista.
Venendo ora ad esaminare il gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Bologna, si reputa come l'appello proposto da debba essere dichiarato inammissibile. Osserva Parte_1 infatti la Corte come, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale debba essere fatta, sulla scorta del principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice a quo, indipendentemente dalla sua esattezza, e ciò non solo ai fini del merito, ma, prima ancora, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. S.U. 09.05.2011, n. 10073;
5 Cass. civ. S.U. 25.02.2011, n. 4617; Cass. civ. Sez. III ord. 15.04.2021, n. 9868; Cass. civ. Sez. III ord
22.06.2016, n. 12872; Cass. civ. Sez. L. 22.10.2015, n. 21520) e come la sentenza appellata qualifichi espressamente l'opposizione di come proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., Parte_1 condividendo quanto argomentato dal Giudice dell'esecuzione e accogliendo l'eccezione dell'opposto
Condominio - si legge nell'ordinanza n. 930/2024: “….va poi accolta l'eccezione pregiudiziale di rito, concernente la corretta qualificazione della corrente opposizione e la conseguente tardività originaria della stessa;
….. l'opposizione all'esecuzione ex art. 615-617 c.2, c.p.c., pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 52/06, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento (Cass. 9352/17; Cass. 9246/15), con la conseguenza che le vicende processuali che interessano la fase originaria, (nel caso di specie l'eccepita tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di venti giorni) avranno ripercussioni anche nella successiva fase di merito;
detta opposizione concerne la regolarità formale degli atti preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni ovvero i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo;
…. parte opponente ha eccepito la violazione dell'art. 557 c.p.c. “avendo il creditore procedente depositato il documento rappresentativo della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio dello stesso in assenza di richiesta concessione proroga per il deposito di tale documento…. come condivisibilmente argomentato dal G.E. in sede sommaria, avuto riguardo all'unico motivo di opposizione, concernente il quomodo dell'esecuzione, l'opposizione proposta dall'opponente va qualificata come proposta ex art. 617 comma 2 c.p.c.; il ricorso è, pertanto, indubbiamente tardivo essendo stato depositato solo il
13/12/2022 ben oltre il termine di venti giorni entro cui l'opposizione andava proposta……ogni altra questione resta assorbita…”. Si evidenzia inoltre che l'appellante, sia nell'atto di appello che all'udienza del
10.12.2024, non contesta specificamente la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi.
Ne discende che l'unico mezzo di impugnazione dell'ordinanza n. 930/2024 era quello previsto dagli artt. 618 comma 2 c.p.c. - 617 c.p.c. ossia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
A fronte della ritenuta inammissibilità dell'appello proposto da ogni ulteriore questione è Parte_1
evidentemente assorbita.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione sino ad € 1.100,00, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e importo tra il medio e il massimo per quella decisionale).
6 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – DICHIARA inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_2
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
[...]
550,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
29.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere rel.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 824/2024 promosso da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] presso la rappresentato e difeso dall'Avv. Libero Controparte_1
Pusceddu del foro di Cagliari, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Quartucciu (CA) alla via Barisardo n. 22;
APPELLANTE contro
(C.F. in persona dell'amministratore pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Crevalcore (BO), via F.lli Rosselli n. 117-151-155-159-159A, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele
Martellacci del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Crevalcore (BO) alla via Matteotti n. 154;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9 aprile 2024 del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. mobiliare;
CONCLUSIONI: All'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante richiamava i precedenti atti difensivi, contestando le avverse deduzioni, produzioni e/o conclusioni in quanto inammissibili, irrilevanti ed illegittime ed insistendo per l'accoglimento di tutte
1 le domande formulate: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in riforma del decreto n. 930/2024 del
09/04/2024, RG n. 5611/2023 e Repert. n. 1508/2024 del 10/04/2024, del Tribunale di Bologna – sezione civile pronunciato e pubblicato il 09/04/2024, notificato il 15/04/2024, resa inter partes dal Tribunale, di respingere tutte le avverse domande prendendo, quindi, le opportune pronunce conseguenziali. Spese dei due gradi rifuse”; l'appellato si riportava ai precedenti atti difensivi, insistendo in Controparte_2 tutte le argomentazioni, eccezioni e deduzioni ivi avanzate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto per inesistenza della procura;
nel merito, rigettare in toto l'appello presentato dal signor per tutto quanto Parte_1
esposto in narrativa, e - viste le conclusioni di controparte - con accoglimento delle conclusioni già presentate in primo grado, che qui si riportano: in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile
l'opposizione avversaria, in quanto è qualificabile, per il suo contenuto, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., come tale inammissibile essendo spirato il termine perentorio di venti giorni decorrente dall'atto esecutivo e/o dagli atti esecutivi cui si riferisce l'opposizione avversaria, come esposto in narrativa, e/o perché la comparsa di riassunzione avversaria datata 8.4.2023 contiene inammissibili domande nuove e/o per gli ulteriori motivi esposti in narrativa e/o per i motivi eventualmente diversi rilevati dal Giudice anche d'ufficio, se del caso dando altresì atto che la comparsa di riassunzione avversaria datata 8.4.2023 costituisce prosecuzione dell'opposizione già dichiarata tardiva ex art. 617 c.p.c. comma 2 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bologna con il provvedimento datato 23 febbraio 2023 citato in narrativa (emesso nel sub-procedimento RGE 23-
1/2022) , per cui così come era già tardivo l'originario ricorso avversario depositato il 13.12.2022 avanti il Tribunale di Bologna, è tardiva anche la comparsa di riassunzione avversaria, datata 8.4.2023, rappresentando atto di prosecuzione, nella fase di merito, di un procedimento già originariamente inammissibile per tardività ex art. 617 comma 2 c.p.c. Nel merito: nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di dover disattendere la domanda pregiudiziale di rito sopra formulata riguardante
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in ogni caso rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e/o determinati dal Giudice anche ex officio, tenuto altresì conto che la trascrizione del pignoramento immobiliare oggetto di causa è stata compiuta, e la nota di trascrizione ad essa relativa risulta depositata agli atti della procedura esecutiva, il tutto in mancanza di una fattispecie di nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del pignoramento, della sua trascrizione, del deposito della relativa nota e dell'esecuzione in base alle norme di legge che disciplinano la materia, oltre che in presenza di istanza di vendita su cui il Giudice si è già pronunciato, anche con intervenuta vendita di lotti, tenuto altresì conto che la procedura esecutiva sta procedendo in modo conforme al suo scopo anche agli effetti di cui all'art. 156 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese
2 legali e competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al
22% come per legge”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 09.04.2023, il Sig. instaurava il Parte_1
giudizio di merito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 23/2022 R.G. così come disposto dal G.E. con ordinanza del 23.02.2023, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento e la conseguente nullità della predetta procedura esecutiva, non avendo il creditore provveduto al deposito della nota di trascrizione nei termini di legge. Con comparsa depositata il 21.07.2023 si costituiva il il quale contestava l'avversa opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della stessa per tardività, essendo stata proposta in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., per novità della domanda giudiziale rispetto a quella contenuta nell'originario ricorso del 13.12.2022, nonché per l'incongruenza contenuta nell'atto avversario, data dal fatto che la parte esecutata invitava il creditore procedente a comparire avanti il foro di Sassari, ma poi radicava il procedimento presso il Tribunale di Bologna. Nel merito, domandava in ogni caso il rigetto dell'opposizione. La causa, previo passaggio al rito sommario di cognizione ex art. 183 bis c.p.c. con provvedimento del 19.10.2023, era istruita documentalmente. All'udienza del 9 aprile
2024, l'opponente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri atti, Parte_1
l'opposto Condominio si riportava alla propria comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi formulate, rilevando la tardività della memoria avversaria depositata in data 08.11.2023 e la decisione era riservata. Con ordinanza emessa nella stessa data ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il Giudice del Tribunale di Bologna, accolta l'eccezione pregiudiziale di rito concernente la corretta qualificazione della proposta opposizione e la conseguente tardività originaria della stessa, posto che, costituendo l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615-
617 comma 2 c.p.c., pur distinta in due fasi, un unico procedimento con la conseguenza che le vicende processuali che interessano la fase originaria (nel caso di specie l'eccepita tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine dei venti giorni) hanno ripercussioni anche nella successiva fase di merito, ritenuto che, avuto riguardo all'unico motivo di opposizione dedotto dall e relativo all'asserito deposito da parte Pt_1
del creditore procedente della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di quindici giorni dal rilascio dello stesso, come condivisibilmente argomentato dal G.E. l'opposizione proposta andasse qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e che risultasse quindi tardiva, per essere stato il ricorso depositato soltanto il 13.12.2022, ben oltre il termine di venti giorni entro cui l'opposizione andava
3 proposta e ciò sia nel caso in cui si faccia decorrere il dies a quo dal lamentato tardivo deposito della nota di trascrizione, sia nel caso in cui si lo si faccia decorrere dalla data anteriore dell'avvenuta trascrizione del pignoramento, dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. proposta da Parte_1
e condannava l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, liquidate in € 3.800 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 24.05.2024, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma, in quanto ingiusta e gravatoria, in particolare laddove è stata rigettata l'opposizione da lui proposta per accogliere invece tutte le domande della controparte, articolando all'uopo due motivi di gravame. Lamenta in primo luogo l'appellante violazione e falsa applicazione, ex artt. 115, 116,
118 disp. att. c.p.c., degli artt. 111 Cost. e 1, 6, 9, 10, 13, 14, 17 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo nonché degli artt. 557 e 497 c.p.c. per avere il Tribunale rigettato l'opposizione senza confutare le eccezioni/domande formulate dall'odierno appellante con una motivazione illogica e apparente. Eccepisce preliminarmente la nullità del procedimento di primo grado per non avere il Giudice istruttore concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dall'attore e ribadisce la tempestività dell'opposizione all'esecuzione in quanto presentata prima delle attività di vendita del compendio immobiliare e la nullità dell'esecuzione intrapresa dal per violazione dell'art. 557 c.p.c. non avendo il creditore proceduto CP_2
al deposito della nota di trascrizione nei termini di legge. Deduce poi quale secondo motivo di appello arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero vizio e/o difetto di motivazione ai sensi degli artt. 111 Cost., 132, 91 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente considerato il fatto che il pagamento delle spese processuali non doveva essere posto a carico dell'opponente in quanto la domanda giudiziale al momento della formulazione era meritevole di accoglimento. Inoltre le spese di lite liquidate eccederebbero i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma dell'ordinanza n. 930/2024 del Tribunale di Bologna, di:
• Respingere tutte le domande avanzate dal prendendo quindi le opportune conseguenti pronunce;
CP_2
• Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 18 novembre 2024, si è regolarmente costituito il CP_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso appello per inesistenza della procura alle
[...]
liti; ad avviso della parte appellata, infatti, sarebbe stata depositata, al posto della indicata procura speciale conferita su supporto cartaceo e autenticata mediante firma digitale, la procura rilasciata da un Notaio, parte del procedimento esecutivo immobiliare da cui trae origine la presente vicenda, al difensore dell'appellato
. Nel merito, ha contestato partitamente ogni deduzione, eccezione e domanda di , CP_2 Parte_1
in quanto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto. Più specificamente, ha ribadito la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dal Sig. e ha poi osservato come l'art. 557 c.p.c., oltre ad Pt_1
4 essere una norma che non sancisce in nessun caso una ipotesi di “nullità” dell'esecuzione, preveda l'inefficacia del pignoramento immobiliare (fattispecie diversa dalla nullità) nel solo caso in cui la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto siano depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore e, nel caso oggetto di causa, sarebbe documentalmente provato che il procedente ha depositato entro il termine di quindici giorni di cui sopra i documenti richiesti CP_2 dalla norma. Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellato ne ha dedotto la totale infondatezza, posto che il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad applicare il principio di soccombenza, con la conseguente condanna alle spese, e il relativo decreto ministeriale.
L'appellato chiede quindi, contrariis reiectis, di CP_2
● in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto per inesistenza della procura;
● nel merito, rigettare in toto l'appello presentato dal Sig. per tutto quanto esposto in narrativa Parte_1
e - viste le conclusioni di controparte - con accoglimento delle conclusioni tutte già presentate in primo grado;
● in ogni caso, con vittoria di spese legali e competenze professionali, oltre ad oneri di legge.
4.- All'udienza del 10.12.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata rinviata per la rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica, invitando le parti a dedurre in ordine alla eventuale inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 617-618 comma 2 c.p.c. che si rilevava di ufficio. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare, l'appellante e la parte appellata hanno concluso come riportato in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per inesistenza della procura avanzata dall'appellato, atteso che, unitamente all'atto di appello, risulta depositata la procura utilizzata anche in primo grado e relativa alla procedura di
“esecuzione immobiliare n. 23/2022…. in ogni stato e grado, anche di impugnazione, di cautela monitoria , di esecuzione, di relative opposizioni, reclami e riassunzioni, compreso l'appello, nonché delle procedure connesse e dipendenti….”. La produzione in atti anche di mandato, rilasciato da un creditore procedente nella procedura esecutiva in questione al difensore dell'odierno appellato, è evidentemente frutto di una mera svista.
Venendo ora ad esaminare il gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Bologna, si reputa come l'appello proposto da debba essere dichiarato inammissibile. Osserva Parte_1 infatti la Corte come, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale debba essere fatta, sulla scorta del principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice a quo, indipendentemente dalla sua esattezza, e ciò non solo ai fini del merito, ma, prima ancora, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. S.U. 09.05.2011, n. 10073;
5 Cass. civ. S.U. 25.02.2011, n. 4617; Cass. civ. Sez. III ord. 15.04.2021, n. 9868; Cass. civ. Sez. III ord
22.06.2016, n. 12872; Cass. civ. Sez. L. 22.10.2015, n. 21520) e come la sentenza appellata qualifichi espressamente l'opposizione di come proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., Parte_1 condividendo quanto argomentato dal Giudice dell'esecuzione e accogliendo l'eccezione dell'opposto
Condominio - si legge nell'ordinanza n. 930/2024: “….va poi accolta l'eccezione pregiudiziale di rito, concernente la corretta qualificazione della corrente opposizione e la conseguente tardività originaria della stessa;
….. l'opposizione all'esecuzione ex art. 615-617 c.2, c.p.c., pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 52/06, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento (Cass. 9352/17; Cass. 9246/15), con la conseguenza che le vicende processuali che interessano la fase originaria, (nel caso di specie l'eccepita tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di venti giorni) avranno ripercussioni anche nella successiva fase di merito;
detta opposizione concerne la regolarità formale degli atti preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni ovvero i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo;
…. parte opponente ha eccepito la violazione dell'art. 557 c.p.c. “avendo il creditore procedente depositato il documento rappresentativo della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio dello stesso in assenza di richiesta concessione proroga per il deposito di tale documento…. come condivisibilmente argomentato dal G.E. in sede sommaria, avuto riguardo all'unico motivo di opposizione, concernente il quomodo dell'esecuzione, l'opposizione proposta dall'opponente va qualificata come proposta ex art. 617 comma 2 c.p.c.; il ricorso è, pertanto, indubbiamente tardivo essendo stato depositato solo il
13/12/2022 ben oltre il termine di venti giorni entro cui l'opposizione andava proposta……ogni altra questione resta assorbita…”. Si evidenzia inoltre che l'appellante, sia nell'atto di appello che all'udienza del
10.12.2024, non contesta specificamente la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi.
Ne discende che l'unico mezzo di impugnazione dell'ordinanza n. 930/2024 era quello previsto dagli artt. 618 comma 2 c.p.c. - 617 c.p.c. ossia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
A fronte della ritenuta inammissibilità dell'appello proposto da ogni ulteriore questione è Parte_1
evidentemente assorbita.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione sino ad € 1.100,00, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e importo tra il medio e il massimo per quella decisionale).
6 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – DICHIARA inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_2
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
[...]
550,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
29.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere rel.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
7