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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2414/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1414/19 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini n. Parte_1 C.F._1
6, presso e nello studio dell'avv. Sergio Palmas, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Careddu
(C.F. ) e Salvatoricca Domenica Mariotti (C.F. ) C.F._2 CodiceFiscale_3
giusta delega in atti,
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Satta n. 7 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Marrosu (CF: ) che lo difende e rappresentata in forza di C.F._4
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
E
C.F. e P.IVA ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Miranda
Longhi del Foro di Livorno (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio dell'Avv. Longhi in Livorno, Scali delle Ancore 2,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 12 per parte attrice: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia il Tribunale adito 1)
Ordinare al di provvedere alla pulizia dell'alveo e a Controparte_1
ripristinare il regolare deflusso delle acque lungo il confine con i terreni di proprietà della sig.ra
sito in agro del Comune di OR, località “Bainzoni”, distinti al C.T. al foglio 8, Parte_1
mapp.li 1101 e 1005, facendo cessare, in ogni modo, le invasioni dei suddetti terreni;
2) Accertata la responsabilità del in ordine alla causazione degli Controparte_1
allagamenti dei suddescritti terreni e al danneggiamento delle piante da frutto ivi presenti, condannarlo al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti e patiendi, nella somma di euro 48.521,00, o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata a causa cognita;
3)
Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione: 1) dichiarare la società tenuta a manlevare il CP_2 [...]
da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, Controparte_1
condannandola a pagare alla signora tutti i danni subiti;
2) rigettare tutte le altre domande Pt_1
proposte dalla signora 3) con vittoria di onorari, diritti e spese di causa da porre a carico di Pt_1
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in CP_2
capo al , previa declaratoria di responsabilità concorrente di Controparte_1
contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i limiti del danno effettivamente CP_2 Pt_1 subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al , dall'altro alla CP_1
stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite”.
Per il terzo chiamato: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Preliminarmente: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo notificato ad da parte del , per non essere ivi CP_2 Controparte_1
contenuti tutti gli atti precedenti della presente causa, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di di conseguenza disponendo l'estromissione dal giudizio di Abbanoa, con condanna CP_2
del al pagamento delle spese e competenze legali sostenute Controparte_1
da per la costituzione in giudizio;
altrimenti, accertata e dichiarata la incompletezza dell'atto CP_2
di citazione per chiamata del terzo notificato ad Abbanoa, disporre la rinnovazione della chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 164 V comma c.p.c., con integrazione dell'atto carente, onde consentire al terzo chiamato di potersi difendere compiutamente. In tesi, respingere la CP_2
domanda attrice in quanto non provata ed integralmente infondata, in fatto ed in diritto, sotto ogni profilo, sull'an e sul quantum debeatur. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, dichiarare la esclusiva responsabilità del e, Controparte_1
pagina 2 di 12 conseguentemente, limitare la condanna del al grado di Controparte_1 colpa accertato nel corso del giudizio, per il quantum dei danni effettivamente subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, sempre con rigetto della domanda avanzata dal Controparte_1
nei confronti di;
Nella denegatissima ipotesi in cui venga accolta, anche
[...] CP_2
parzialmente, la domanda di manleva del nei confronti di Controparte_1
limitare la condanna di alla percentuale di responsabilità esclusivamente CP_2 CP_2
addebitabile alla suddetta società, per come verrà accertato nel corso del giudizio. Sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ed ogni conseguente pronuncia di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_1
Premesso di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di OR, località “Bainzoni”, censito al Catasto Terreni di detto comune al foglio 8, mappali 1011 e 1005, terreno confinante a nord-est con un canale di sgrondo, individuato catastalmente all'interno del limitrofo foglio 3, di proprietà e gestito dal , ha rappresentato Controparte_1
che sul fondo in questione, della superficie di 3.500,00 mq circa, insisteva un frutteto costituito prevalentemente da agrumi di diversa varietà, oltre che da altre piante da frutto.
Ha lamentato che a partire dalla fine del 2017 il terreno de quo era oggetto di continui allagamenti determinati dalla fuoriuscita di acque reflue maleodoranti provenienti dal canale di sgrondo confinante pagina 3 di 12 e che tale fenomeno era determinato dal fatto che la vegetazione, in assenza di qualunque manutenzione ad opera del aveva invaso il letto del canale, impedendo il Controparte_1
regolare deflusso dei liquidi.
Ha aggiunto che le acque che attraversavano il canale e che inondavano continuamente il fondo di sua proprietà erano inquinate, come emerso all'esito delle analisi che la stessa aveva commissionato da cui risultava che i campioni esaminati erano conformi ai parametri di cui alla Tabella 3, allegato 5 del
D.Lgs. n. 152/2006 per colore, solidi sospesi totali, fosforo totale, tensioattivi ed escherichia coli.
Ha allegato che in ragione dei suddetti fenomeni, si era determinata una mutazione delle caratteristiche del suolo e dell'ambiente che aveva determinato gravi danni alla capacità produttiva del terreno e delle piante da frutto ivi presenti: in particolare, all'esito degli accertamenti effettuati dall'agronomo da lei incaricato), si era constatato che erano state definitivamente compromesse e dovevano essere sostituite n. 60 piante di agrumi (aranci, limoni e mandarini), n. 4 AL, n. 5 susini, n. 5 meli e n. 4 peschi e che, invece, avevano subito danni parziali e, pertanto, potevano recuperare la propria capacità produttiva in alcuni anni, altre 100 piante di agrumi.
Ha riferito che non erano state poste in essere le misure necessarie ad impedire che tali inondazioni si ripetano e che, pertanto, in assenza di alcun intervento, la situazione era destinata ad aggravarsi.
Ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto o ex art. 2051 c.c. per essere lo stesso CP_1
proprietario del canale di scolo che conduce le acque reflue che, illegittimamente, inondavano il fondo dell'attrice o ex art. 2043 c.c. per aver trascurato qualunque opera di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale irriguo che costeggia il fondo dell'attrice, con la conseguenza naturale della crescita incontrollata della vegetazione che aveva invaso l'alveo del canale, impedendo il regolare deflusso delle acque e la conseguente invasione dei terreni dell'attrice, nonché per aver omesso qualunque forma di controllo in ordine alle caratteristiche dei liquidi, ha concluso come in epigrafe, quantificando il danno subito in euro 37.478,98 tra lucro cessante e danno emergente.
Si è costituito il convenuto deducendo che le acque tracimate nel terreno della odierna CP_1
attrice provenivano dall'impianto di depurazione ID 2004-482B sito in comune di OR (al foglio
10 mapp.194) di proprietà di la quale, senza autorizzazione, provvedeva a riversare, in CP_2
maniera incontrollata, acque reflue a recapito del canale colatore S1A, di proprietà del ed CP_1
evidenziando che il canale di scolo S1A, che costeggiava i terreni dell'odierna attrice, non era però dimensionato per raccogliere sversamenti di reflui in volumi non noti, e che ciò aveva determinato la lamentata tracimazione.
pagina 4 di 12 Ha dedotto che, inoltre, dette acque erano inquinate, maleodoranti, esalanti miasmi in tutto il percorso, fino all'impianto idrovoro “la foce” di OR e che all'atto della turbinazione formavano una produzione abnorme di schiuma.
Ha quindi rappresentato di aver volte segnalato il problema ad da ultimo con note n.7042 del CP_2
27 settembre 2018 e n. 7271 del 09 ottobre 2018, rimaste, però, prive di riscontro.
Ha aggiunto che si era sempre attivato per provvedere alla manutenzione del canale, da ultimo anche nel mese di settembre e che aveva partecipato al bando P.S.R. 2014/2020 avente ad oggetto sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, bandito dalla misura che riguardava proprio la CP_3
pulizia delle reti di scolo dei Consorzi di bonifica.
Ritenuto che la responsabilità dei danni cagionati alla attrice fosse da attribuire esclusivamente ad ha chiesto di essere autorizzato alla relativa chiamata in giudizio. CP_2
Ha comunque contestato la quantificazione del danno come operata ex adverso.
Autorizzata la chiamata del terzo si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la CP_2
nullità ex art. 164 IV comma c.p.c. dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo notificatole dal
, poiché l'atto risultava carente dell'atto di citazione notificato Controparte_1
dalla sig.ra al essendosi il convenuto limitato a Pt_1 Controparte_1
riassumere quanto narrato dall'attrice, con ciò non permettendo ad la puntuale conoscenza dei CP_2
fatti della domanda e delle motivazioni, in fatto ed in diritto, di parte attrice, dunque non permettendo al terzo chiamato né la conoscenza dell'evento per come narrato dall'attrice, né la puntuale difesa, dunque con evidente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nel merito ha contestato qualsiasi addebito di responsabilità non essendovi alcuna prova del nesso causale che legherebbe i danni lamentati dall'attrice ad una presunta e denegata responsabilità di
CP_2
Ha quindi contestato la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice ed ha allegato che responsabile degli stessi, qualora provati, era esclusivamente il convenuto nella sua qualità di proprietario del CP_1
canale di scolo S1A il quale essendone ai sensi dell'art. 2051 c.c. custode, doveva occuparsi della manutenzione del canale di scolo in ottime condizioni, della pulizia periodica del canale, per evitare fenomeni di tracimazione, nonché del controllo delle acque presenti nel canale stesso.
Quanto all'impianto di depurazione di OR ha dedotto di non esserne proprietaria ma di averne ricevuto la gestione nel 2006 dall'allora ESAF, al momento dell'ingresso di quale gestore del CP_2
Servizio Idrico Integrato, precisando che l'impianto era stato ricevuto nello stato in cui si trovava, con pagina 5 di 12 uno scarico delle acque reflue nel canale di scolo S1A, e che tale scarico non era mai stato sottoposto ad autorizzazione del . Controparte_1
Ha aggiunto che gestiva l'impianto nel miglior modo possibile, avendo riguardo alle caratteristiche dell'impianto stesso, nonché con riferimento alle caratteristiche del territorio, che non era ad essa imputabile la crescita degli abitati le cui acque pervenivano (anche con notevoli abusi) all'impianto in questione nè il ritardo con cui gli enti locali rispondevano alle richieste di provvedimenti, né la lentezza delle procedure con cui venivano acquisiti i fondi necessari alla realizzazione di nuovi impianti e venivano espletate le procedure relative alle gare di appalto.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed espletamento di CTU e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 12 dicembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
1) Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo.
terza chiamata, ha eccepito la nullità ex art. 164 IV comma c.p.c. dell'atto di citazione CP_2 per chiamata in causa del terzo notificatole dal , poiché l'atto Controparte_1
risultava carente dell'atto di citazione notificato dalla sig.ra al Pt_1 Controparte_1
essendosi il convenuto limitato a riassumere quanto narrato dall'attrice.
[...]
L'eccezione è infondata.
Dall'esame dell'atto notificato ad emerge che risultano rispettati tutti i requisiti richiesti CP_2 dall'art. 163 cpc: l'atto di citazione notificato, pur non essendovi allegato l'atto introduttivo del presente giudizio, difatti, contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda, le conclusioni;
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione.
Tali elementi sono tutti presenti nell'atto di citazione per chiamata di terzo notificato ad e la CP_2
parte relativa alle conclusioni, alle prove dedotte e ai documenti prodotti da parte attrice è perfino riportata integralmente.
L'eccezione va pertanto disattesa.
2) Sulla sussistenza del fatto generatore del danno.
Ritiene il Giudice che all'esito dell'istruttoria svolta sia risultato provato che il terreno di proprietà dell'attrice sito in agro del Comune di OR, località “Bainzoni”, censito al Catasto Terreni di detto comune al foglio 8, mappali 1011 e 1005, abbia effettivamente subito a partire dalla fine del 2017
pagina 6 di 12 continui allagamenti determinati dalla fuoriuscita di acque reflue maleodoranti provenienti dal canale di sgrondo confinante di proprietà e gestito dal convenuto. CP_1
Tale circostanza è stata confermata in primo luogo dai testi escussi all'udienza del 17 marzo 2022.
Il teste , proprietaria di un frutteto confinante con il terreno dell'attrice, sul quale Testimone_1 si reca almeno una volta alla settimana, ha confermato che dall'anno 2017 il fondo di proprietà dell'attrice è costantemente invaso da acque maleodoranti e che le acque maleodoranti tracimate provenivano dal canale di sgrondo del che scorre accanto al terreno. Controparte_1
La teste ha anche dichiarato che “le piante erano tante tutte produttive sia gli agrumi, gli AL e le mele” e che “gli alberi si sono seccati dopo il 2017, con il tempo le piante non sono sopravvissute, ho visto che le piante ora sono state tagliate”.
Anche il nominato Ctu ha constatato, durante il sopralluogo effettuato, che le piante del frutteto impiantato dall'attrice erano risultate parzialmente o completamente defogliate, con rami e branche rinsecchiti mostrando inequivocabili segni di asfissia radicale e che sebbene non si fosse evidenziata la presenza di acqua stagnante o acquitrini era stato comunque possibile riscontrare evidenti segni di allagamento e prolungato ristagno idrico.
Ha quindi acclarato che sul lato nord-est del fondo vi era la presenza di un canale di scolo gestito, come da documentazione in atti, dal risultando le sponde a quote diverse - in Controparte_1
particolare quella confinante con il fondo in esame è risultata ad una quota inferiore rispetto a quella prospicente confinante con altro fondo – e che il medesimo canale era risultato al momento del sopralluogo “parzialmente coperto e ostruito da vegetazione spontanea che andava a compromettere il normale e regolare deflusso dell'acqua, il cui livello rispetto alla sezione del canale risultava infatti importante nonostante il periodo siccitoso e l'assenza di rilevanti recenti fenomeni piovosi”.
Ha precisato che “da un esame delle ortofoto presenti nel geoportale della si può Controparte_4
notare un progressivo peggioramento dello stato di manutenzione del canale a partire dal 2013 fino al
2019, così come anche riscontrato in sede di sopralluogo” e ha riferito che “sulla base della documentazione in atti, del sopralluogo e per quanto su esposto vi è quindi coincidenza tra quanto acclarato e quanto dedotto dall'attrice sulla presenza e il danneggiamento delle piante da frutto, così come le cause del danneggiamento possono essere ricondotte a quanto indicato da parte attrice anche se al momento del sopraluogo non è stata constatata la presenza di ristagni idrici e di acquitrini” e ciò sulla scorta dello stato del canale di bonifica sia come posizione che come manutenzione nel tempo e allo stato attuale.
Deve quindi ritenersi provato il fatto generatore del danno come lamentato da parte attrice.
3) Sulla responsabilità del e di Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 12 Ritiene il Giudice adito che tenuto conto dell'esito dell'istruttoria la responsabilità dell'allagamento e del conseguente danneggiamento delle colture nel fondo dell'attrice sia da ascrivere in via esclusiva al ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. nella sua qualità di Controparte_1
proprietario e custode del canale di scolo posto sul lato nord-est del fondo di proprietà dell'attrice.
La norma citata, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia, stabilisce che
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come è noto l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito, responsabilità che si fonda, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma in questione contempla difatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitandosi, per la sua affermazione, “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento, ossia ad un fattore esterno che abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), o ad un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima, che abbia fatto si che la cosa si sia resa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale) (cfr. Cass. civ. sent. n. 2563/07).
È stato in particolare osservato che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio si deve osservare, pertanto, che spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode,
pagina 8 di 12 per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, dovendo egli provare che il danno è derivato da caso fortuito, con la precisazione che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5741/09).
Tanto premesso in diritto incombeva all'attrice, in primo luogo, dare la prova del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento che gli ha causato il danno.
A tale onere probatorio la ha adempiuto offrendo prova testimoniale come sopra Parte_1
illustrata e inoltre le circostanze allegate hanno trovato pieno riscontro nella Ctu espletata in corso di causa.
L'ausiliario del Giudice ha ricollegato causalmente le cause dell'allagamento al canale di scolo gestito del acclarando, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di CP_1
condividere, che le relative sponde risultano a quote diverse ed in particolare quella confinante con il fondo in esame è risultata ad una quota inferiore rispetto a quella prospicente confinante con altro fondo, e che il canale è risultato al momento del sopraluogo parzialmente coperto e ostruito da vegetazione spontanea che andava a compromettere il normale e regolare deflusso dell'acqua, il cui livello rispetto alla sezione del canale risultava infatti importante nonostante il periodo siccitoso e l'assenza di rilevanti recenti fenomeni piovosi.
Ha anche aggiunto che “da un esame delle ortofoto presenti nel geoportale della Regione CP_1
(allegate alle pag. 5, 6 e 7 della presente relazione) si è notato un progressivo peggioramento dello stato di manutenzione del canale a partire dal 2013 fino al 2019, così come anche riscontrato in sede di sopralluogo”.
Così provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno incombeva al convenuto CP_1
dare prova che i canali di scolo presenti nei terreni dell'attore fossero adeguatamente curati e che, pertanto, il fenomeno dell'allagamento si fosse verificato per un fatto riconducibile o al caso fortuito o alla forza maggiore, onere non assolto nel caso sub iudice.
Le dichiarazioni del teste che ha riferito che il Testimone_2 Controparte_1
aveva provveduto alla pulizia dei canali nel mese di settembre 2019, sono state smentite in
[...]
toto dalle risultanze della Ctu, confortate dagli allegati documentali.
Ritiene il Giudice adito che, per contro, nessuna responsabilità sia ascrivibile in relazione all'evento dannoso per cui è causa, alla condotta di CP_2
Sebbene sia risultato provato che la predetta società gestisce il depuratore, realizzato presumibilmente dal comune negli anni 70/80, con punto di scarico nel canale di bonifica come indicato anche pagina 9 di 12 nell'ultima autorizzazione del 2010 e che attraverso le indicazioni presenti nell'autorizzazione allo scarico (Coordinate punto di scarico X 1486131; Y 4530894 lo stesso è posto in un tratto Persona_1
del canale di bonifica a monte del fondo in oggetto (cfr. Ctu agli atti) l'ausiliario del Giudice ha rappresentato che “lo scarico di acque reflue nel canale di bonifica, in un punto individuato a monte del terreno dell'attrice, da parte del depuratore gestito dalla soc. non vada ad incidere CP_2 sulle cause delle esondazioni, considerando la presenza a partire dagli anni '80 dello stesso mentre i fenomeni descritti sono coincidenti con un progressivo peggioramento dello stato manutentivo del canale di bonifica, mentre per quanto riguarda le acque reflue immesse nel canale si dovrebbe trattare di acque depurate, sempreché siano rispettate tutte le prescrizioni come da ultima autorizzazione, quindi non concorrerebbero all'ulteriore problematica dell'inquinamento come riscontrato in sede di analisi in atti, considerando anche il fatto che in assenza di esondazioni sarebbe eliminata anche questa problematica dal terreno dell'attrice, ma che avrebbe comunque se confermata una più ampia valenza d'impatto ambientale”.
Il Consulente ha concluso affermando che “l'unico modo per risolvere le problematiche riscontrate è eliminare le cause che le hanno generate, quindi impedire le esondazioni”.
Deve quindi escludersi qualsiasi responsabilità anche concorrente in capo alla terza chiamata in relazione al danneggiamento per cui è causa.
4) Sulla stima dei danni.
Il nominato Ctu ha verificato che il fondo dell'attrice è risultato investito da un impianto arboreo prevalentemente costituito da agrumi di diversa varietà e da fruttiferi vari, più precisamente al momento del sopralluogo: n. 130 piante di agrumi n. 18 piante da frutto miste.
Ha quindi accertato quanto segue: “Durante il sopralluogo si è constatato come le su esposte piante siano risultate parzialmente o completamente defogliate, con rami e branche rinsecchiti mostrando inequivocabili segni di asfissia radicale. Si è quindi verifica una carenza parziale o totale di ossigeno nel terreno, dal momento che l'acqua è andata ad occupare gli spazi che un tempo erano occupati dall'aria, l'ossigeno e quindi rimasto solo nei primissimi strati del terreno, l'ambiente si è modificato provocando un cambiamento nel rapporto tra batteri aerobici ed anaerobici. I batteri anaerobici sono quindi aumenti notevolmente, provocando una riduzione dei livelli di manganese, ferro e zolfo e dando il via a processi di denitrificazione. Inoltre un lungo periodo di ristagno idrico determina un aumento della presenza di sostanze tossiche come il metano oppure l'etano prodotte dai batteri anaerobici. In generale il ristagno ha provocato una riduzione dell'attività respiratoria delle radici, a causa della minore disponibilità di ossigeno. Questa condizione ha portato in alcuni casi a conseguenze drastiche,
pagina 10 di 12 come l'asfissia radicale, fino alla morte delle piante, in altri ad un progressivo deperimento in quanto la nutrizione minerale è diminuita o si è arrestata con conseguente arresto dell'accrescimento”.
Chiamato a stimare il danno subito dall'attrice ha premesso che il danno subito dai fruttiferi a causa del dilavamento e del ristagno idrico è ormai irreversibile e che, pertanto, le piante interessate andranno necessariamente espiantate.
Ha quindi stimato con metodologia e criteri di calcolo ampiamente illustrati ed esenti da censure il danno subito dall'attrice in € 28.569,00 precisando che il valore del risarcimento è dato dalla stima del valore del soprasuolo più il valore della produzione attesa al netto dei costi necessari per conseguirla
(Totale stima danni = 12.651,00 + € 15.918,00 = € 28.569,00).
Il danno subito dall'attrice è pertanto quantificato in € 28.569,00 da porsi a carico del CP_1
convenuto a titolo risarcitorio.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018).
Sulla somma così calcolata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di € 28.569,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
pagina 11 di 12 2) rigetta la domanda spiegata dal nei confronti della terza chiamata CP_1 CP_2
3) condanna altresì il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice e del terzo chiamato liquidate in CP_2
complessivi € 5.077,00 per ciascuna parte oltre spese generali ed accessori di legge;
4) spese della Ctu definitivamente a carico del . Controparte_1
Sassari, 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1414/19 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini n. Parte_1 C.F._1
6, presso e nello studio dell'avv. Sergio Palmas, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Careddu
(C.F. ) e Salvatoricca Domenica Mariotti (C.F. ) C.F._2 CodiceFiscale_3
giusta delega in atti,
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Satta n. 7 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Marrosu (CF: ) che lo difende e rappresentata in forza di C.F._4
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
E
C.F. e P.IVA ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Miranda
Longhi del Foro di Livorno (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio dell'Avv. Longhi in Livorno, Scali delle Ancore 2,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 12 per parte attrice: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia il Tribunale adito 1)
Ordinare al di provvedere alla pulizia dell'alveo e a Controparte_1
ripristinare il regolare deflusso delle acque lungo il confine con i terreni di proprietà della sig.ra
sito in agro del Comune di OR, località “Bainzoni”, distinti al C.T. al foglio 8, Parte_1
mapp.li 1101 e 1005, facendo cessare, in ogni modo, le invasioni dei suddetti terreni;
2) Accertata la responsabilità del in ordine alla causazione degli Controparte_1
allagamenti dei suddescritti terreni e al danneggiamento delle piante da frutto ivi presenti, condannarlo al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti e patiendi, nella somma di euro 48.521,00, o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata a causa cognita;
3)
Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione: 1) dichiarare la società tenuta a manlevare il CP_2 [...]
da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, Controparte_1
condannandola a pagare alla signora tutti i danni subiti;
2) rigettare tutte le altre domande Pt_1
proposte dalla signora 3) con vittoria di onorari, diritti e spese di causa da porre a carico di Pt_1
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in CP_2
capo al , previa declaratoria di responsabilità concorrente di Controparte_1
contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i limiti del danno effettivamente CP_2 Pt_1 subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al , dall'altro alla CP_1
stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite”.
Per il terzo chiamato: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Preliminarmente: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo notificato ad da parte del , per non essere ivi CP_2 Controparte_1
contenuti tutti gli atti precedenti della presente causa, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di di conseguenza disponendo l'estromissione dal giudizio di Abbanoa, con condanna CP_2
del al pagamento delle spese e competenze legali sostenute Controparte_1
da per la costituzione in giudizio;
altrimenti, accertata e dichiarata la incompletezza dell'atto CP_2
di citazione per chiamata del terzo notificato ad Abbanoa, disporre la rinnovazione della chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 164 V comma c.p.c., con integrazione dell'atto carente, onde consentire al terzo chiamato di potersi difendere compiutamente. In tesi, respingere la CP_2
domanda attrice in quanto non provata ed integralmente infondata, in fatto ed in diritto, sotto ogni profilo, sull'an e sul quantum debeatur. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, dichiarare la esclusiva responsabilità del e, Controparte_1
pagina 2 di 12 conseguentemente, limitare la condanna del al grado di Controparte_1 colpa accertato nel corso del giudizio, per il quantum dei danni effettivamente subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, sempre con rigetto della domanda avanzata dal Controparte_1
nei confronti di;
Nella denegatissima ipotesi in cui venga accolta, anche
[...] CP_2
parzialmente, la domanda di manleva del nei confronti di Controparte_1
limitare la condanna di alla percentuale di responsabilità esclusivamente CP_2 CP_2
addebitabile alla suddetta società, per come verrà accertato nel corso del giudizio. Sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ed ogni conseguente pronuncia di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_1
Premesso di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di OR, località “Bainzoni”, censito al Catasto Terreni di detto comune al foglio 8, mappali 1011 e 1005, terreno confinante a nord-est con un canale di sgrondo, individuato catastalmente all'interno del limitrofo foglio 3, di proprietà e gestito dal , ha rappresentato Controparte_1
che sul fondo in questione, della superficie di 3.500,00 mq circa, insisteva un frutteto costituito prevalentemente da agrumi di diversa varietà, oltre che da altre piante da frutto.
Ha lamentato che a partire dalla fine del 2017 il terreno de quo era oggetto di continui allagamenti determinati dalla fuoriuscita di acque reflue maleodoranti provenienti dal canale di sgrondo confinante pagina 3 di 12 e che tale fenomeno era determinato dal fatto che la vegetazione, in assenza di qualunque manutenzione ad opera del aveva invaso il letto del canale, impedendo il Controparte_1
regolare deflusso dei liquidi.
Ha aggiunto che le acque che attraversavano il canale e che inondavano continuamente il fondo di sua proprietà erano inquinate, come emerso all'esito delle analisi che la stessa aveva commissionato da cui risultava che i campioni esaminati erano conformi ai parametri di cui alla Tabella 3, allegato 5 del
D.Lgs. n. 152/2006 per colore, solidi sospesi totali, fosforo totale, tensioattivi ed escherichia coli.
Ha allegato che in ragione dei suddetti fenomeni, si era determinata una mutazione delle caratteristiche del suolo e dell'ambiente che aveva determinato gravi danni alla capacità produttiva del terreno e delle piante da frutto ivi presenti: in particolare, all'esito degli accertamenti effettuati dall'agronomo da lei incaricato), si era constatato che erano state definitivamente compromesse e dovevano essere sostituite n. 60 piante di agrumi (aranci, limoni e mandarini), n. 4 AL, n. 5 susini, n. 5 meli e n. 4 peschi e che, invece, avevano subito danni parziali e, pertanto, potevano recuperare la propria capacità produttiva in alcuni anni, altre 100 piante di agrumi.
Ha riferito che non erano state poste in essere le misure necessarie ad impedire che tali inondazioni si ripetano e che, pertanto, in assenza di alcun intervento, la situazione era destinata ad aggravarsi.
Ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto o ex art. 2051 c.c. per essere lo stesso CP_1
proprietario del canale di scolo che conduce le acque reflue che, illegittimamente, inondavano il fondo dell'attrice o ex art. 2043 c.c. per aver trascurato qualunque opera di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale irriguo che costeggia il fondo dell'attrice, con la conseguenza naturale della crescita incontrollata della vegetazione che aveva invaso l'alveo del canale, impedendo il regolare deflusso delle acque e la conseguente invasione dei terreni dell'attrice, nonché per aver omesso qualunque forma di controllo in ordine alle caratteristiche dei liquidi, ha concluso come in epigrafe, quantificando il danno subito in euro 37.478,98 tra lucro cessante e danno emergente.
Si è costituito il convenuto deducendo che le acque tracimate nel terreno della odierna CP_1
attrice provenivano dall'impianto di depurazione ID 2004-482B sito in comune di OR (al foglio
10 mapp.194) di proprietà di la quale, senza autorizzazione, provvedeva a riversare, in CP_2
maniera incontrollata, acque reflue a recapito del canale colatore S1A, di proprietà del ed CP_1
evidenziando che il canale di scolo S1A, che costeggiava i terreni dell'odierna attrice, non era però dimensionato per raccogliere sversamenti di reflui in volumi non noti, e che ciò aveva determinato la lamentata tracimazione.
pagina 4 di 12 Ha dedotto che, inoltre, dette acque erano inquinate, maleodoranti, esalanti miasmi in tutto il percorso, fino all'impianto idrovoro “la foce” di OR e che all'atto della turbinazione formavano una produzione abnorme di schiuma.
Ha quindi rappresentato di aver volte segnalato il problema ad da ultimo con note n.7042 del CP_2
27 settembre 2018 e n. 7271 del 09 ottobre 2018, rimaste, però, prive di riscontro.
Ha aggiunto che si era sempre attivato per provvedere alla manutenzione del canale, da ultimo anche nel mese di settembre e che aveva partecipato al bando P.S.R. 2014/2020 avente ad oggetto sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, bandito dalla misura che riguardava proprio la CP_3
pulizia delle reti di scolo dei Consorzi di bonifica.
Ritenuto che la responsabilità dei danni cagionati alla attrice fosse da attribuire esclusivamente ad ha chiesto di essere autorizzato alla relativa chiamata in giudizio. CP_2
Ha comunque contestato la quantificazione del danno come operata ex adverso.
Autorizzata la chiamata del terzo si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la CP_2
nullità ex art. 164 IV comma c.p.c. dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo notificatole dal
, poiché l'atto risultava carente dell'atto di citazione notificato Controparte_1
dalla sig.ra al essendosi il convenuto limitato a Pt_1 Controparte_1
riassumere quanto narrato dall'attrice, con ciò non permettendo ad la puntuale conoscenza dei CP_2
fatti della domanda e delle motivazioni, in fatto ed in diritto, di parte attrice, dunque non permettendo al terzo chiamato né la conoscenza dell'evento per come narrato dall'attrice, né la puntuale difesa, dunque con evidente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nel merito ha contestato qualsiasi addebito di responsabilità non essendovi alcuna prova del nesso causale che legherebbe i danni lamentati dall'attrice ad una presunta e denegata responsabilità di
CP_2
Ha quindi contestato la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice ed ha allegato che responsabile degli stessi, qualora provati, era esclusivamente il convenuto nella sua qualità di proprietario del CP_1
canale di scolo S1A il quale essendone ai sensi dell'art. 2051 c.c. custode, doveva occuparsi della manutenzione del canale di scolo in ottime condizioni, della pulizia periodica del canale, per evitare fenomeni di tracimazione, nonché del controllo delle acque presenti nel canale stesso.
Quanto all'impianto di depurazione di OR ha dedotto di non esserne proprietaria ma di averne ricevuto la gestione nel 2006 dall'allora ESAF, al momento dell'ingresso di quale gestore del CP_2
Servizio Idrico Integrato, precisando che l'impianto era stato ricevuto nello stato in cui si trovava, con pagina 5 di 12 uno scarico delle acque reflue nel canale di scolo S1A, e che tale scarico non era mai stato sottoposto ad autorizzazione del . Controparte_1
Ha aggiunto che gestiva l'impianto nel miglior modo possibile, avendo riguardo alle caratteristiche dell'impianto stesso, nonché con riferimento alle caratteristiche del territorio, che non era ad essa imputabile la crescita degli abitati le cui acque pervenivano (anche con notevoli abusi) all'impianto in questione nè il ritardo con cui gli enti locali rispondevano alle richieste di provvedimenti, né la lentezza delle procedure con cui venivano acquisiti i fondi necessari alla realizzazione di nuovi impianti e venivano espletate le procedure relative alle gare di appalto.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed espletamento di CTU e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 12 dicembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
1) Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo.
terza chiamata, ha eccepito la nullità ex art. 164 IV comma c.p.c. dell'atto di citazione CP_2 per chiamata in causa del terzo notificatole dal , poiché l'atto Controparte_1
risultava carente dell'atto di citazione notificato dalla sig.ra al Pt_1 Controparte_1
essendosi il convenuto limitato a riassumere quanto narrato dall'attrice.
[...]
L'eccezione è infondata.
Dall'esame dell'atto notificato ad emerge che risultano rispettati tutti i requisiti richiesti CP_2 dall'art. 163 cpc: l'atto di citazione notificato, pur non essendovi allegato l'atto introduttivo del presente giudizio, difatti, contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda, le conclusioni;
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione.
Tali elementi sono tutti presenti nell'atto di citazione per chiamata di terzo notificato ad e la CP_2
parte relativa alle conclusioni, alle prove dedotte e ai documenti prodotti da parte attrice è perfino riportata integralmente.
L'eccezione va pertanto disattesa.
2) Sulla sussistenza del fatto generatore del danno.
Ritiene il Giudice che all'esito dell'istruttoria svolta sia risultato provato che il terreno di proprietà dell'attrice sito in agro del Comune di OR, località “Bainzoni”, censito al Catasto Terreni di detto comune al foglio 8, mappali 1011 e 1005, abbia effettivamente subito a partire dalla fine del 2017
pagina 6 di 12 continui allagamenti determinati dalla fuoriuscita di acque reflue maleodoranti provenienti dal canale di sgrondo confinante di proprietà e gestito dal convenuto. CP_1
Tale circostanza è stata confermata in primo luogo dai testi escussi all'udienza del 17 marzo 2022.
Il teste , proprietaria di un frutteto confinante con il terreno dell'attrice, sul quale Testimone_1 si reca almeno una volta alla settimana, ha confermato che dall'anno 2017 il fondo di proprietà dell'attrice è costantemente invaso da acque maleodoranti e che le acque maleodoranti tracimate provenivano dal canale di sgrondo del che scorre accanto al terreno. Controparte_1
La teste ha anche dichiarato che “le piante erano tante tutte produttive sia gli agrumi, gli AL e le mele” e che “gli alberi si sono seccati dopo il 2017, con il tempo le piante non sono sopravvissute, ho visto che le piante ora sono state tagliate”.
Anche il nominato Ctu ha constatato, durante il sopralluogo effettuato, che le piante del frutteto impiantato dall'attrice erano risultate parzialmente o completamente defogliate, con rami e branche rinsecchiti mostrando inequivocabili segni di asfissia radicale e che sebbene non si fosse evidenziata la presenza di acqua stagnante o acquitrini era stato comunque possibile riscontrare evidenti segni di allagamento e prolungato ristagno idrico.
Ha quindi acclarato che sul lato nord-est del fondo vi era la presenza di un canale di scolo gestito, come da documentazione in atti, dal risultando le sponde a quote diverse - in Controparte_1
particolare quella confinante con il fondo in esame è risultata ad una quota inferiore rispetto a quella prospicente confinante con altro fondo – e che il medesimo canale era risultato al momento del sopralluogo “parzialmente coperto e ostruito da vegetazione spontanea che andava a compromettere il normale e regolare deflusso dell'acqua, il cui livello rispetto alla sezione del canale risultava infatti importante nonostante il periodo siccitoso e l'assenza di rilevanti recenti fenomeni piovosi”.
Ha precisato che “da un esame delle ortofoto presenti nel geoportale della si può Controparte_4
notare un progressivo peggioramento dello stato di manutenzione del canale a partire dal 2013 fino al
2019, così come anche riscontrato in sede di sopralluogo” e ha riferito che “sulla base della documentazione in atti, del sopralluogo e per quanto su esposto vi è quindi coincidenza tra quanto acclarato e quanto dedotto dall'attrice sulla presenza e il danneggiamento delle piante da frutto, così come le cause del danneggiamento possono essere ricondotte a quanto indicato da parte attrice anche se al momento del sopraluogo non è stata constatata la presenza di ristagni idrici e di acquitrini” e ciò sulla scorta dello stato del canale di bonifica sia come posizione che come manutenzione nel tempo e allo stato attuale.
Deve quindi ritenersi provato il fatto generatore del danno come lamentato da parte attrice.
3) Sulla responsabilità del e di Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 12 Ritiene il Giudice adito che tenuto conto dell'esito dell'istruttoria la responsabilità dell'allagamento e del conseguente danneggiamento delle colture nel fondo dell'attrice sia da ascrivere in via esclusiva al ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. nella sua qualità di Controparte_1
proprietario e custode del canale di scolo posto sul lato nord-est del fondo di proprietà dell'attrice.
La norma citata, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia, stabilisce che
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come è noto l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito, responsabilità che si fonda, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma in questione contempla difatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitandosi, per la sua affermazione, “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento, ossia ad un fattore esterno che abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), o ad un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima, che abbia fatto si che la cosa si sia resa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale) (cfr. Cass. civ. sent. n. 2563/07).
È stato in particolare osservato che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio si deve osservare, pertanto, che spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode,
pagina 8 di 12 per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, dovendo egli provare che il danno è derivato da caso fortuito, con la precisazione che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5741/09).
Tanto premesso in diritto incombeva all'attrice, in primo luogo, dare la prova del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento che gli ha causato il danno.
A tale onere probatorio la ha adempiuto offrendo prova testimoniale come sopra Parte_1
illustrata e inoltre le circostanze allegate hanno trovato pieno riscontro nella Ctu espletata in corso di causa.
L'ausiliario del Giudice ha ricollegato causalmente le cause dell'allagamento al canale di scolo gestito del acclarando, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di CP_1
condividere, che le relative sponde risultano a quote diverse ed in particolare quella confinante con il fondo in esame è risultata ad una quota inferiore rispetto a quella prospicente confinante con altro fondo, e che il canale è risultato al momento del sopraluogo parzialmente coperto e ostruito da vegetazione spontanea che andava a compromettere il normale e regolare deflusso dell'acqua, il cui livello rispetto alla sezione del canale risultava infatti importante nonostante il periodo siccitoso e l'assenza di rilevanti recenti fenomeni piovosi.
Ha anche aggiunto che “da un esame delle ortofoto presenti nel geoportale della Regione CP_1
(allegate alle pag. 5, 6 e 7 della presente relazione) si è notato un progressivo peggioramento dello stato di manutenzione del canale a partire dal 2013 fino al 2019, così come anche riscontrato in sede di sopralluogo”.
Così provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno incombeva al convenuto CP_1
dare prova che i canali di scolo presenti nei terreni dell'attore fossero adeguatamente curati e che, pertanto, il fenomeno dell'allagamento si fosse verificato per un fatto riconducibile o al caso fortuito o alla forza maggiore, onere non assolto nel caso sub iudice.
Le dichiarazioni del teste che ha riferito che il Testimone_2 Controparte_1
aveva provveduto alla pulizia dei canali nel mese di settembre 2019, sono state smentite in
[...]
toto dalle risultanze della Ctu, confortate dagli allegati documentali.
Ritiene il Giudice adito che, per contro, nessuna responsabilità sia ascrivibile in relazione all'evento dannoso per cui è causa, alla condotta di CP_2
Sebbene sia risultato provato che la predetta società gestisce il depuratore, realizzato presumibilmente dal comune negli anni 70/80, con punto di scarico nel canale di bonifica come indicato anche pagina 9 di 12 nell'ultima autorizzazione del 2010 e che attraverso le indicazioni presenti nell'autorizzazione allo scarico (Coordinate punto di scarico X 1486131; Y 4530894 lo stesso è posto in un tratto Persona_1
del canale di bonifica a monte del fondo in oggetto (cfr. Ctu agli atti) l'ausiliario del Giudice ha rappresentato che “lo scarico di acque reflue nel canale di bonifica, in un punto individuato a monte del terreno dell'attrice, da parte del depuratore gestito dalla soc. non vada ad incidere CP_2 sulle cause delle esondazioni, considerando la presenza a partire dagli anni '80 dello stesso mentre i fenomeni descritti sono coincidenti con un progressivo peggioramento dello stato manutentivo del canale di bonifica, mentre per quanto riguarda le acque reflue immesse nel canale si dovrebbe trattare di acque depurate, sempreché siano rispettate tutte le prescrizioni come da ultima autorizzazione, quindi non concorrerebbero all'ulteriore problematica dell'inquinamento come riscontrato in sede di analisi in atti, considerando anche il fatto che in assenza di esondazioni sarebbe eliminata anche questa problematica dal terreno dell'attrice, ma che avrebbe comunque se confermata una più ampia valenza d'impatto ambientale”.
Il Consulente ha concluso affermando che “l'unico modo per risolvere le problematiche riscontrate è eliminare le cause che le hanno generate, quindi impedire le esondazioni”.
Deve quindi escludersi qualsiasi responsabilità anche concorrente in capo alla terza chiamata in relazione al danneggiamento per cui è causa.
4) Sulla stima dei danni.
Il nominato Ctu ha verificato che il fondo dell'attrice è risultato investito da un impianto arboreo prevalentemente costituito da agrumi di diversa varietà e da fruttiferi vari, più precisamente al momento del sopralluogo: n. 130 piante di agrumi n. 18 piante da frutto miste.
Ha quindi accertato quanto segue: “Durante il sopralluogo si è constatato come le su esposte piante siano risultate parzialmente o completamente defogliate, con rami e branche rinsecchiti mostrando inequivocabili segni di asfissia radicale. Si è quindi verifica una carenza parziale o totale di ossigeno nel terreno, dal momento che l'acqua è andata ad occupare gli spazi che un tempo erano occupati dall'aria, l'ossigeno e quindi rimasto solo nei primissimi strati del terreno, l'ambiente si è modificato provocando un cambiamento nel rapporto tra batteri aerobici ed anaerobici. I batteri anaerobici sono quindi aumenti notevolmente, provocando una riduzione dei livelli di manganese, ferro e zolfo e dando il via a processi di denitrificazione. Inoltre un lungo periodo di ristagno idrico determina un aumento della presenza di sostanze tossiche come il metano oppure l'etano prodotte dai batteri anaerobici. In generale il ristagno ha provocato una riduzione dell'attività respiratoria delle radici, a causa della minore disponibilità di ossigeno. Questa condizione ha portato in alcuni casi a conseguenze drastiche,
pagina 10 di 12 come l'asfissia radicale, fino alla morte delle piante, in altri ad un progressivo deperimento in quanto la nutrizione minerale è diminuita o si è arrestata con conseguente arresto dell'accrescimento”.
Chiamato a stimare il danno subito dall'attrice ha premesso che il danno subito dai fruttiferi a causa del dilavamento e del ristagno idrico è ormai irreversibile e che, pertanto, le piante interessate andranno necessariamente espiantate.
Ha quindi stimato con metodologia e criteri di calcolo ampiamente illustrati ed esenti da censure il danno subito dall'attrice in € 28.569,00 precisando che il valore del risarcimento è dato dalla stima del valore del soprasuolo più il valore della produzione attesa al netto dei costi necessari per conseguirla
(Totale stima danni = 12.651,00 + € 15.918,00 = € 28.569,00).
Il danno subito dall'attrice è pertanto quantificato in € 28.569,00 da porsi a carico del CP_1
convenuto a titolo risarcitorio.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018).
Sulla somma così calcolata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di € 28.569,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
pagina 11 di 12 2) rigetta la domanda spiegata dal nei confronti della terza chiamata CP_1 CP_2
3) condanna altresì il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice e del terzo chiamato liquidate in CP_2
complessivi € 5.077,00 per ciascuna parte oltre spese generali ed accessori di legge;
4) spese della Ctu definitivamente a carico del . Controparte_1
Sassari, 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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