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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 2709 del ruolo generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giuffrè, con domicilio Parte_1
eletto in Viale Europa n. 55, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Gioia Rita Telli, con domicilio eletto in via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale della;
Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: contributi per la frequenza di corsi di alta formazione professionale;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 22.01.2024, parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro l'accertamento del proprio diritto al contributo economico per la frequenza di corsi di alta formazione professionale, previsto dal bando n. 5/22 di in Controparte_1
attuazione dell'art. 14, lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.
La ricorrente ha dedotto in particolare la nullità della delibera n. 621 del 12.10.2023, con cui ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso Controparte_1
la delibera del 12.07.2023, che la escludeva dall'erogazione del suddetto contributo economico, stante la mancata conclusione del corso di alta formazione professionale entro la fine dell'anno 2022.
A fondamento del ricorso viene evidenziato che la predetta delibera sarebbe illegittima perché adottata nonostante la sussistenza in capo alla richiedente di tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 del bando succitato (la frequenza di un unico Master/Corso/Scuola di Specializzazione di durata non inferiore a n. 30 ore, concluso nell'anno 2022).
Ha concluso pertanto la ricorrente, chiedendo di “- accertare e dichiarare che l'Avv.
ha il diritto di vedersi riconosciuto il contributo di cui al Bando n. 5/22 Parte_1
avendo realizzato tutti i presupposti per il conseguimento dello stesso;
- condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla RICORRENTE il contributo nella misura prevista dall'art. 3 del bando n. 5/22; spese, diritti e onorari interamente rifusi”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'infondatezza della domanda e Controparte_1
concludendo pertanto per il suo rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
Giova premettere preliminarmente che la controversia in oggetto riguarda l'erogazione del contributo economico, previsto dal bando n. 5/22 di nell'ambito CP_1
dell'autonomia riconosciutagli dal nostro ordinamento.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “va rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.Lgs. n. 594 del 1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (L.
n. 335 del 1995, art. 3,comma 12), senza il concorso finanziario da parte dello Stato. Il
D.Lgs. n. 509 del 1994¸ art. 2 ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti "alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2, comma 1)”. (Corte Cass., sez. lav., 17.12.2018, n. 32608).
Ciò premesso, si osserva che dagli atti di causa risulta che la ricorrente, in data
21.12.2022, inoltrava alla domanda volta a ottenere Controparte_1
l'erogazione del contributo economico previsto dal bando n. 5/22, avendo frequentato e concluso il “Master Universitario di secondo livello in Diritto Penale dell'Impresa”.
Nella domanda la stessa dichiarava di aver svolto il predetto corso nel periodo compreso tra l'11.03.2022 e il 16.12.2022 e di aver sostenuto una spesa pari a euro
8.000,00, allegando attestazione dell'Università in ordine Controparte_2
all'avvenuto pagamento delle somme previste per la frequenza del master, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente all'iscrizione al master per l'anno accademico 2021/2022.
Con nota del 09/05/2023, la cassa previdenziale invitava la ricorrente a trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa comunicazione - a pena di esclusione – apposita attestazione contenente l'indicazione della data di conclusione del corso, avendo allegato in sede di domanda di partecipazione un'attestazione priva di tale informazione.
A seguito di tale richiesta la ricorrente trasmetteva un'attestazione dell'Università, datata 18.05.2023, in cui veniva certificato che la stessa aveva conseguito il Master
Universitario di II Livello in Diritto Penale dell'Impresa in data 16.01.2023.
Successivamente all'integrazione documentale richiesta, la Controparte_1
in data 21.07.2023, comunicava alla ricorrente di averla esclusa dal novero dei beneficiari dell'erogazione del contributo economico, in quanto dall'attestazione prodotta non risultava aver concluso il master entro l'anno 2022, come richiesto dall'art. 3 del bando.
La ricorrente proponeva dunque reclamo avverso la delibera, allegando un'ulteriore attestazione dell'Università, datata 25.07.2023, in cui veniva certificato che la stessa aveva conseguito il master in data 16.01.2023, precisando altresì che le attività del master si erano svolte dall'11.03.2022 al 16.12.2022 e che la proclamazione era avvenuta in data 16.01.2023.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12.10.2023, respingeva il reclamo, in quanto “su richiesta dell'ufficio, in sede di soccorso istruttorio, la professionista ha prodotto certificato dell'università in cui si attesta che la stessa ha conseguito il master in data 16.1.2023, solo in sede di reclamo, quindi oltre il termine di 15 giorni indicato a pena di esclusione, ha prodotto un nuovo certificato del 25.7.2023 dove si precisa che le attività del master si sono svolte dall'11.03.22 al 16.12.22 e che la proclamazione è avvenuta il 16.01.2023”.
A parere di questo giudicante la pretesa di parte attrice risulta infondata, atteso che la delibera di esclusione è stata adottata dalla cassa previdenziale in conformità a quanto previsto esplicitamente dal bando, che – come noto- contiene la disciplina della gara.
Invero, l'art. 5 prevede, tra le altre cose, che “Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica: a) copia della fattura/ricevuta relativa alla spesa sostenuta;
b) copia dell'attestato di frequenza, con indicazione della data di conclusione e del numero di ore di durata del corso/master/scuola di specializzazione. […] In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da
[...]
. CP_1
Nel caso di specie risulta che la ricorrente abbia allegato alla domanda di partecipazione un'attestazione dell'Università in ordine ai pagamenti effettuati, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione priva dell'indicazione della data di conclusione del corso.
Pertanto, la cassa previdenziale ha consentito alla richiedente - per come espressamente previsto dal bando - l'integrazione documentale, da effettuarsi entro il termine perentorio di 15 giorni.
La ricorrente nell'immediatezza della richiesta ha tuttavia prodotto un certificato dell'Università, in cui si attesta che la stessa ha concluso il corso in data 16.01.2023.
Appare quindi legittimo il provvedimento di esclusione emesso dalla cassa previdenziale, a fronte della non adeguata integrazione documentale da parte della richiedente entro il termine perentorio previsto dal bando.
A nulla rileva il fatto che la ricorrente, in sede di reclamo, abbia prodotto alla resistente ulteriore attestazione dell'Università con la precisazione delle date di inizio e fine del corso, attesa la tardività di tale successiva produzione documentale.
L'articolo 5 del bando, infatti - come poc'anzi detto - prevede che già in sede di domanda il richiedente debba allegare attestazione con indicazione della data di conclusione del corso. Tale documentazione nel caso di specie non è stata prodotta dalla ricorrente, la quale poi – in sede di soccorso istruttorio – ha trasmesso un certificato, da cui comunque non risultava che il master si fosse concluso nell'anno
2022, attestandone invece il conseguimento in data 16.01.2023.
Pertanto, la mancata erogazione del contributo economico è imputabile esclusivamente alla negligenza di parte ricorrente, la quale ha prodotto la documentazione idonea, datata 25.07.2023, solo in sede di reclamo, a seguito del decorso del termine perentorio previsto dal bando a pena di esclusione.
Né peraltro vi è prova che l'attestato datato 25.07.2023 sia stato richiesto dalla ricorrente prima del decorso del termine perentorio di 15 giorni.
Non risulta inoltre corrispondente al vero quanto affermato da parte ricorrente, secondo cui nella comunicazione del 09.05.2023 non avrebbe indicato Controparte_1
puntualmente i dati mancanti o che necessitavano di ulteriore specificazione. Infatti, nella predetta comunicazione la cassa previdenziale ha invitato espressamente la ricorrente a trasmettere nel termine 15 giorni, a pena di esclusione, “apposita attestazione contenente l'indicazione della data di conclusione del corso”.
Appare evidente quindi che in sede di soccorso istruttorio la resistente ha da subito chiarito il dato che doveva essere integrato, ciononostante tale informazione non è stata correttamente fornita dalla ricorrente.
Per quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite vengono compensate, attesa la richiesta di compensazione avanzata da parte resistente nella memoria di costituzione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Roma, 4 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato scritto con la collaborazione della MOT, dott.ssa
Carolina Giorgi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 2709 del ruolo generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giuffrè, con domicilio Parte_1
eletto in Viale Europa n. 55, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Gioia Rita Telli, con domicilio eletto in via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale della;
Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: contributi per la frequenza di corsi di alta formazione professionale;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 22.01.2024, parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro l'accertamento del proprio diritto al contributo economico per la frequenza di corsi di alta formazione professionale, previsto dal bando n. 5/22 di in Controparte_1
attuazione dell'art. 14, lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.
La ricorrente ha dedotto in particolare la nullità della delibera n. 621 del 12.10.2023, con cui ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso Controparte_1
la delibera del 12.07.2023, che la escludeva dall'erogazione del suddetto contributo economico, stante la mancata conclusione del corso di alta formazione professionale entro la fine dell'anno 2022.
A fondamento del ricorso viene evidenziato che la predetta delibera sarebbe illegittima perché adottata nonostante la sussistenza in capo alla richiedente di tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 del bando succitato (la frequenza di un unico Master/Corso/Scuola di Specializzazione di durata non inferiore a n. 30 ore, concluso nell'anno 2022).
Ha concluso pertanto la ricorrente, chiedendo di “- accertare e dichiarare che l'Avv.
ha il diritto di vedersi riconosciuto il contributo di cui al Bando n. 5/22 Parte_1
avendo realizzato tutti i presupposti per il conseguimento dello stesso;
- condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla RICORRENTE il contributo nella misura prevista dall'art. 3 del bando n. 5/22; spese, diritti e onorari interamente rifusi”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'infondatezza della domanda e Controparte_1
concludendo pertanto per il suo rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
Giova premettere preliminarmente che la controversia in oggetto riguarda l'erogazione del contributo economico, previsto dal bando n. 5/22 di nell'ambito CP_1
dell'autonomia riconosciutagli dal nostro ordinamento.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “va rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.Lgs. n. 594 del 1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (L.
n. 335 del 1995, art. 3,comma 12), senza il concorso finanziario da parte dello Stato. Il
D.Lgs. n. 509 del 1994¸ art. 2 ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti "alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2, comma 1)”. (Corte Cass., sez. lav., 17.12.2018, n. 32608).
Ciò premesso, si osserva che dagli atti di causa risulta che la ricorrente, in data
21.12.2022, inoltrava alla domanda volta a ottenere Controparte_1
l'erogazione del contributo economico previsto dal bando n. 5/22, avendo frequentato e concluso il “Master Universitario di secondo livello in Diritto Penale dell'Impresa”.
Nella domanda la stessa dichiarava di aver svolto il predetto corso nel periodo compreso tra l'11.03.2022 e il 16.12.2022 e di aver sostenuto una spesa pari a euro
8.000,00, allegando attestazione dell'Università in ordine Controparte_2
all'avvenuto pagamento delle somme previste per la frequenza del master, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente all'iscrizione al master per l'anno accademico 2021/2022.
Con nota del 09/05/2023, la cassa previdenziale invitava la ricorrente a trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa comunicazione - a pena di esclusione – apposita attestazione contenente l'indicazione della data di conclusione del corso, avendo allegato in sede di domanda di partecipazione un'attestazione priva di tale informazione.
A seguito di tale richiesta la ricorrente trasmetteva un'attestazione dell'Università, datata 18.05.2023, in cui veniva certificato che la stessa aveva conseguito il Master
Universitario di II Livello in Diritto Penale dell'Impresa in data 16.01.2023.
Successivamente all'integrazione documentale richiesta, la Controparte_1
in data 21.07.2023, comunicava alla ricorrente di averla esclusa dal novero dei beneficiari dell'erogazione del contributo economico, in quanto dall'attestazione prodotta non risultava aver concluso il master entro l'anno 2022, come richiesto dall'art. 3 del bando.
La ricorrente proponeva dunque reclamo avverso la delibera, allegando un'ulteriore attestazione dell'Università, datata 25.07.2023, in cui veniva certificato che la stessa aveva conseguito il master in data 16.01.2023, precisando altresì che le attività del master si erano svolte dall'11.03.2022 al 16.12.2022 e che la proclamazione era avvenuta in data 16.01.2023.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12.10.2023, respingeva il reclamo, in quanto “su richiesta dell'ufficio, in sede di soccorso istruttorio, la professionista ha prodotto certificato dell'università in cui si attesta che la stessa ha conseguito il master in data 16.1.2023, solo in sede di reclamo, quindi oltre il termine di 15 giorni indicato a pena di esclusione, ha prodotto un nuovo certificato del 25.7.2023 dove si precisa che le attività del master si sono svolte dall'11.03.22 al 16.12.22 e che la proclamazione è avvenuta il 16.01.2023”.
A parere di questo giudicante la pretesa di parte attrice risulta infondata, atteso che la delibera di esclusione è stata adottata dalla cassa previdenziale in conformità a quanto previsto esplicitamente dal bando, che – come noto- contiene la disciplina della gara.
Invero, l'art. 5 prevede, tra le altre cose, che “Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica: a) copia della fattura/ricevuta relativa alla spesa sostenuta;
b) copia dell'attestato di frequenza, con indicazione della data di conclusione e del numero di ore di durata del corso/master/scuola di specializzazione. […] In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da
[...]
. CP_1
Nel caso di specie risulta che la ricorrente abbia allegato alla domanda di partecipazione un'attestazione dell'Università in ordine ai pagamenti effettuati, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione priva dell'indicazione della data di conclusione del corso.
Pertanto, la cassa previdenziale ha consentito alla richiedente - per come espressamente previsto dal bando - l'integrazione documentale, da effettuarsi entro il termine perentorio di 15 giorni.
La ricorrente nell'immediatezza della richiesta ha tuttavia prodotto un certificato dell'Università, in cui si attesta che la stessa ha concluso il corso in data 16.01.2023.
Appare quindi legittimo il provvedimento di esclusione emesso dalla cassa previdenziale, a fronte della non adeguata integrazione documentale da parte della richiedente entro il termine perentorio previsto dal bando.
A nulla rileva il fatto che la ricorrente, in sede di reclamo, abbia prodotto alla resistente ulteriore attestazione dell'Università con la precisazione delle date di inizio e fine del corso, attesa la tardività di tale successiva produzione documentale.
L'articolo 5 del bando, infatti - come poc'anzi detto - prevede che già in sede di domanda il richiedente debba allegare attestazione con indicazione della data di conclusione del corso. Tale documentazione nel caso di specie non è stata prodotta dalla ricorrente, la quale poi – in sede di soccorso istruttorio – ha trasmesso un certificato, da cui comunque non risultava che il master si fosse concluso nell'anno
2022, attestandone invece il conseguimento in data 16.01.2023.
Pertanto, la mancata erogazione del contributo economico è imputabile esclusivamente alla negligenza di parte ricorrente, la quale ha prodotto la documentazione idonea, datata 25.07.2023, solo in sede di reclamo, a seguito del decorso del termine perentorio previsto dal bando a pena di esclusione.
Né peraltro vi è prova che l'attestato datato 25.07.2023 sia stato richiesto dalla ricorrente prima del decorso del termine perentorio di 15 giorni.
Non risulta inoltre corrispondente al vero quanto affermato da parte ricorrente, secondo cui nella comunicazione del 09.05.2023 non avrebbe indicato Controparte_1
puntualmente i dati mancanti o che necessitavano di ulteriore specificazione. Infatti, nella predetta comunicazione la cassa previdenziale ha invitato espressamente la ricorrente a trasmettere nel termine 15 giorni, a pena di esclusione, “apposita attestazione contenente l'indicazione della data di conclusione del corso”.
Appare evidente quindi che in sede di soccorso istruttorio la resistente ha da subito chiarito il dato che doveva essere integrato, ciononostante tale informazione non è stata correttamente fornita dalla ricorrente.
Per quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite vengono compensate, attesa la richiesta di compensazione avanzata da parte resistente nella memoria di costituzione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Roma, 4 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato scritto con la collaborazione della MOT, dott.ssa
Carolina Giorgi.