Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
4106/2022 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10/04/2025, alle ore 10.08, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: Part per l'Avv. Andrea Fiore per delega dell'Avv. Bonalume il quale chiede che la causa venga decisa per il nessuno è comparso. Controparte_1
Il Presidente
Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 29.08.2022, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
29 agosto 2022, , in persona del procuratore speciale dott. , Parte_2 Parte_3 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore;
dopo aver dedotto Controparte_1 di operare come istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e di essersi, nell'ambito di tale attività, resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' per € 18.273,04 Controparte_2 Controparte_3 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto, oltre interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo appena indicato, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, oltre ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo, chiedeva la condanna del al pagamento degli importi su Controparte_1 indicati e, comunque, di quelli anche inferiori accertati e delle spese e compensi di lite. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 29 agosto 2022, il ometteva di costituirsi in giudizio e alla Controparte_1 prima udienza del 27.04.2023 l'attrice chiedeva un rinvio per trattative o, in subordine, la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 27.04.2023 la causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 25.01.2024; concessi i termini ex art.183 c.6 c.p.c. per il deposito di memorie, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 10.10.2024.
Parte attrice depositava la memoria ex art.183 c.6 n.1 c.p.c. e, all'udienza del 10.10.2024, il
Giudice designato rinviava la causa per la discussione orale all'udienza odierna del 27.03.2025, differita al 10.4.2025.
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«presunzione di causa», che può anche non essere indicata nello stesso negozio;
pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione ovvero del contratto di factoring quale atto produttivo degli effetti traslativi del credito;
si osservi, poi, che, in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ivi comprese – per ciò che rileva nella fattispecie in esame - quelle afferenti all'esigibilità del credito e che, in tema di contratto atipico ma nominato di factoring, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto, l'esigibilità del credito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. Per l'effetto delle superiori considerazioni deve ritenersi gravante sul cessionario l'onere della prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto e della riferibilità di esso alla sfera patrimoniale del cedente secondo lo schema del riparto dell'onere probatorio applicabile all'ipotesi in cui analoghe eccezioni siano proposte a fronte di un'azione di adempimento promossa dall'originario titolare del credito avverso il debitore. Orbene, nella specie, parte attrice ha documentato compiutamente il negozio di cessione del credito menzionato in citazione e registrato il 24.06.2022 tra e l'odierna Controparte_3 attrice ed avente ad oggetto i crediti vantati da quest'ultima nei confronti del Comune di CP_1
(allegato A alle cessioni documentate), ed ha puntualmente allegato (e documentato) di aver agito in forza del contratto di cessione del credito citato. Il contratto di cessione citato ha ad oggetto crediti originanti da un contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato tra il e la società ENEL CP_1 CP_1
SENERGIA S.P.A. e ogni singola fattura indicata nell'allegato alla cessione ha esaurito i suoi effetti nel momento in cui è avvenuta l'erogazione dell'energia elettrica;
in altri termini la fattura costituisce la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia elettrica nel circuito di cui dispone il cliente ente territoriale.
Ne discende che, ai fini della efficacia ed opponibilità della cessione del credito in esame, è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto: prova che è stata fornita da parte attrice. Dagli atti di causa, infatti, si evince che il contratto di cessione registrato in data 24.06.2022 è stato regolarmente notificato al convenuto in data 01.08.2022. CP_1
La parte debitrice ha scelto di rimanere contumace.
Nella materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale l'onere della prova dell'energia somministrata è assolto con la bolletta (laddove corrispondente con le risultanze del contatore), la quale fornisce prova dei consumi esposti;
tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite una specifica contestazione;
nel caso in ispecie parte convenuta ha rinunciato alle proprie difese scegliendo di rimanere contumace e non ha dato prova di avere pagato le somme di cui alla fatture suddette;
deve, allora, affermarsi compiutamente provato il credito allegato dalla società attrice.
pagina2 di 3 Ne discende che parte convenuta deve essere condannata a corrispondere alla parte attrice l'importo di € 18.273,04, oltre gli interessi moratori ex artt. 1224 c.c., 2 e 5 D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e pubblica amministrazione, nonché gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284, IV co. c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso in ispecie. L'accoglimento sostanzialmente integrale delle domande di parte attrice impone la condanna del convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese di lite liquidate in dispositivo. CP_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 4106.2022 R.G.A.C. promossa da Parte_2 Part c.f. , con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (di seguito, per brevità, ), in P.IVA_1 persona del procuratore speciale dott. , in forza di procura in autentica Notaio dott. Parte_3 in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416, Persona_1 rappresentata e difesa, dagli avvocati Paolo Bonalume (C.F.: , Giovanni C.F._1
Gomez Paloma (CF.: ) e Giuseppe Cardona (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 presso il cui studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, ha eletto domicilio, parte attrice, contro il
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
AG (ME), Via Regina Margherita 92 parte convenuta contumace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede
1) dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
2) condanna il a pagare alla società attrice il suddetto importo di € Controparte_1
18.273,04 oltre interessi moratori ex artt. 1224 c.c., 2 e 5 D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo, oltre gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284, IV co., c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3) condanna il al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali, oltre iva e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Messina, il 10.4.2025
Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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