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1 gennaio 2012
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29 aprile 2012
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1 marzo 2022
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3 gennaio 2026
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Art. 10. Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti 1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 '.
3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile . Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni)) ;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate.
8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815 , e successive modificazioni, e' abrogata.
12. All' articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 '.
3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile . Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni)) ;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate.
8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815 , e successive modificazioni, e' abrogata.
12. All' articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Commentari • 185
- 1. SOCIETA' - La costituzione della Società tra Professionisti (StP)https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 20.33967
Dal 1° gennaio 2012 - con regole nuove per gli avvocati dopo la legge 124/2017 - è possibile costituire società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività riservate a iscritti a Ordini o Albi professionali (articolo 10, legge 183/2011). La legge 183/2011 ha infatti abolito il divieto, contenuto nella legge 1815/1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello «studio associato»: divieto che in realtà è stato introdotto per ragioni razziali, e cioè impedire a coloro che professavano la religione ebraica di “nascondersi” dietro il paravento societario. (... segue) Leggi l'intero articoilo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
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Giurisprudenza • 217
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2018, n. 19282Provvedimento: […] anche dottrinari, concernenti la questione della legittimità o non di società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti all'albo forense e, in particolare, della questione attinente al significato da attribuire alla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 9 del cit. art. 10 legge n. 183 del 2011, che espressamente fa salvi i diversi modelli societari e le associazioni professionali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge. […]Leggi di più...
- art. 4 bis l. n. 247 del 2012·
- esercizio in forma associata della professione forense·
- fattispecie·
- società tra avvocati con partecipazione di socio non avvocato·
- applicabilità·
- "ius superveniens"·
- avvocato e procuratore·
- albo·
- iscrizione·
- professionisti