Articolo 12 della Legge 6 marzo 1950, n. 171
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 aprile 1950
Art. 12.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte di spesa da iscrivere nello stato di previsione dell'esercizio 1949-50 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Entrata in vigore il 28 aprile 1950